Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/03/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Causa n. 5504 /2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio nella video-conferenza del 25.2.25 in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice rel.
Ottavio Colamartino Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa n. R.G. 5504 / 2024 avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego del Questore di Imperia di istanza rilascio permesso di soggiorno per “protezione speciale” promossa da
, in atti generalizzato, - Avv. LUCA ESPOSITO Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 11.04.2024 dal Questore di Imperia a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale manifestata dal ricorrente con prenotazione telematica in data
03.07.2023 (come da decodificazione del QRcode) e formalizzata in questura in data
11.07.2023.
Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale dopo aver dato atto che la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/sez. Genova - con “decisione” del 24.11.2023 - ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, “come da allegato”, che è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di rifiuto ex art.10 bis legge
241/90 ed il richiedente “non ha prodotto alcuna controdeduzione nei termini di legge”, che
– infine - le memorie/integrazioni pervenute tardivamente a mezzo pec del 6.3.24 dall'Avv. Luca Esposito, concernendo la presenza sul TN e lo svolgimento di regolare attività lavorativa, non rilevano ai fini della concessione del titolo richiesto perché non integrano i requisiti di cui all'art.19 d.lgs.286/98.
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(descritte come: PDS per stranieri, comunicazione ospitalità, mod. integrativo istanza di P.Speciale, memoria e copia di passaporto albanese) e sulle allegazioni del richiedente – risiedere in Italia da gennaio 2020 - dalle quali, a suo avviso, non si può ritenere che il richiedente abbia una effettiva integrazione.
Il ricorso si fonda - in fatto – sull'essere cittadino albanese con ingresso in Italia dal
16 gennaio 2020 (a Dolceacqua -IM- Località Barbaira), sull'essere “assolutamente attuali
i pericoli per la propria incolumità personale e sicurezza in caso di rientro in Albania “(ndr. segue frase incompleta “ in quanto l'esponente riferisce di xxx”) e sull'essere titolare di un lavoro stabile, avendo conoscenza della lingua italiana, una stabile sistemazione alloggiativa e, in generale, un elevato livello di integrazione.
Si fonda – in diritto - sul “danno grave” di cui “all'art. 14 del citato decreto legislativo”
(ndr., citato in seguito, d.lgs 251/07, riferito ai casi di riconoscimento della diversa protezione sussidiaria), sull'art. 5 del d.lgs 251/07 in merito alla identificazione dei responsabili della persecuzione o del danno grave (ndr. tuttavia, ai fini della valutazione della diversa domanda di protezione internazionale), al concetto di protezione umanitaria di cui all'art. 5/comma 6 d.lgs 286/98, agli oneri probatori come disciplinati dall'art. 3 d.lgs 251/07 (ndr., tuttavia, ai fini della valutazione della diversa domanda di protezione internazionale).
Il ricorrente ritiene quindi che la presenza di un contratto di lavoro sia “indice di una seria intenzione di integrazione valutabile con bilanciamento tra i corrispondenti interessi dello
Stato e del richiedente al momento della decisione di concedere il permesso di soggiorno in richiesta”, ritenendo che il contratto di lavoro ed in generale l'attività lavorativa ampiamente documentata rientri nell'alveo di protezione dell'art. 8 CEDU che disciplina il “diritto alla vita privata”, che tale concetto comprenda tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono e che comporta un giudizio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata in caso di espulsione. Ritiene inoltre che dalla narrazione del vissuto del richiedente emergano elementi tali da ritenere sussistente in capo allo stesso una situazione di vulnerabilità effettiva, oltre all'obiettiva speranza di una evoluzione in melius con un permesso per motivi di lavoro, che, unitamente al vissuto ed alle condizioni di insicurezza del paese di origine espongo il ricorrente ad un grave danno in caso di rimpatrio forzato.
Richiama infine giurisprudenza a conforto della Corte Suprema (pronunce tra il 2011 ed il 2022) e conclude affinché venga accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 o altra forma.
A fondamento della domanda, il ricorrente produce quanto segue: il provvedimento impugnato con il parere negativo della C.T.; il PDS per domanda di P.Speciale dell'11.7.23; copia di passaporto;
attribuzione del CF in data 14.7.23; copia C.I. di
[...]
rilasciata il 12.12.23 a Ventimiglia;
copia PDS lungo periodo-UE di IX RZ Per_1 rilasciato il 21.4.22 da Questura Imperia;
contratto a tempo ind., del 28.7.23 di
Eurostand srl in Novera Inf. (SA) di assunzione del ricorrente come carpentiere edile in Nocera Inf. (SA); 3 buste paga 2023 (agosto-ottobre); copia C.I. di NO
Pagina 2 di 10 NE (titolare della società); Unilav del 29.7.23; dich.ospitalità del ricorrente da parte di del 4.7.23 (non registrata presso competenti autorità) in Persona_2
Dolceacqua loc.Barbaira s.n.c.; dichiarazione scritta del 27.5.24 di di CP_2 iscrizione del ricorrente al corso italiano liv. A1-A2 (ndr., senza indicazione del periodo).
Nelle more, con nota del 10.6.24, il ricorrente deposita le seguenti ulteriori produzioni: stampa prenota-facile su data di avvenuta prenotazione appuntamento (ndr., il 3.7.23); dichiarazione del ricorrente su lavori non contrattualizzati e saltuari svolti tra gennaio
2020 e luglio 2023; dichiarazione di IX RZ di avvenuta ospitalità da gennaio 2020 a luglio 2023 del ricorrente (e di IX SO) perché senza fissa dimora “per motivi umanitari”.
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera parte del 11-12.06.24, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nelle more del giudizio, si è costituito il contestando gli Controparte_1 assunti del ricorrente concludendo per il rigetto della domanda ed evidenziando che non sussistono i requisiti necessari al fine del favorevole accoglimento dell'istanza in ossequio al disposto normativo di cui all'art 19 commi 1 e 1.1 del D. Lgs. 286/1998, come recentemente modificato dal Decreto-legge 130/2020 (convertito con modificazioni nella Legge 173/2020), necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del D. Lgs. 286/1998.
In particolare, il esclude vi siano fondati motivi per ritenere che CP_1
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, in considerazione del fatto che l'interessato non ha allegato fattori di vulnerabilità riconducibili alla sua persona, tali da ritenere sussistente un ragionevole rischio, in caso di rimpatrio, di compromettere i suoi diritti inviolabili a causa della sproporzione esistente nel godimento dei diritti fondamentali tra il contesto di vita italiano e quello del paese d'origine.
Rileva poi come, prima delle modifiche apportate dalla l. 50/2023, l'art. 19 TUI escludesse anche la possibilità di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, qualora ciò comportasse una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Ad avviso del , nel caso di specie, non è rilevabile CP_1 alcuna emergenza né alcuna forma di radicamento sociale e, comunque, la sola presenza dei familiari in Italia, non è automaticamente indicativa di un radicamento tale da ritenere che un rientro nel Paese di origine possa rappresentare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, soprattutto tenuto conto che il richiedente, quasi ventitreenne, ha trascorso tutta la vita in Albania.
Ricorda altresì come il DL 20/23 (cd. Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge n. 50/23, abbia di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, restringendo le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale con indicazioni applicative fornite dal Ministero dell'Interno con la circolare del 13 marzo 2023. Il ritiene che il rientro in patria non costituisce nemmeno CP_1 un rischio di subire trattamenti inumani e degradanti ex art.19, comma I.I del T.U.I..
Pagina 3 di 10 In merito alla ritenuta violazione dell'art. 8 della CEDU, ricostruito il quadro giurisprudenziale a partire dalla giurisprudenza costituzionale e dal parere della corte
EDU, ricorda che, in ambito nazionale, la Corte Costituzionale ha riconosciuto nella sentenza n. 202/2013 che “La Corte di Strasburgo ha, infatti, sempre affermato (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese” e ancora in ibidem “La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte europea (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso.”
Il ricorda infine che vengono protette tutte le situazioni in cui esistono CP_1 fondati motivi di ritenere che lo straniero, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e quelle in cui ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 del Testo Unico Immigrazione (ovvero il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) e che, nella valutazione di tali motivi, si tiene conto anche dell'esistenza, nello Stato in cui lo straniero sarebbe espulso, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, mentre l'Albania è da considerarsi per norma e per effettività annoverato tra i paesi sicuri.
A riscontro, oltre a tutti gli atti della fase amministrative, il ha prodotto CP_1 quanto segue: memoria dell'11.7.23 indirizzata alla Questura (ndr., si evidenzia la stabile sistemazione abitativa, la presenza da tempo in Italia, la promessa di assunzione in edilizia, la presenza in Italia dei cugini IX SO e di altri familiari non generalizzati); dichiarazione di ospitalità del 4.7.23 depositata in Comune il 5.7.23; copia di una pagina di certificato notarile del 6.11.14 tra soggetti diversi dal ricorrente con CF e passaporto di una dei soggetti coinvolti.
All'udienza del 11.12.24 (dopo rinvio della precedente per omessa notifica alla controparte), presente la sola difesa del ricorrente che ha insistito come in ricorso ed ha contestato la comparsa del , la Giudice ha riservato la decisione sulla CP_1 domanda cautelare e sul prosieguo del merito.
Con ordinanza del 13.12.24 la giudice ha revocato la sospensiva ed ha fissato udienza per la discussione, poi revocata per sentire il ricorrente.
Sentito all'udienza del 28 gennaio 2025, senza ausilio di interprete parlando e comprendendo l'italiano sufficientemente, il ricorrente ha riferito di essere venuto per la prima volta in Italia nel gennaio del 2020 e di non essere più tornato in Albania dove sono rimasti i genitori ed una sorella, mentre il fratello lo ha raggiunto in seguito e non
è ancora regolare sul TN (ndr., ha presentato domanda di protezione speciale ancora in fase amministrativa).
Ha spiegato di aver lasciato il proprio paese – dove ha studiato fino ai 18 anni ed ha lavorato come aiuto cameriere – perché alla ricerca di “…un futuro migliore dal punto di vista economico perché in Albania è tutto lavoro nero…”, di aver deciso di venire proprio in Italia perché ci vivono, con regolare titolo di soggiorno, alcuni cugini e di non voler tornare a vivere in Albania per lo stesso motivo che lo ha indotto a partire nel 2020. Ha precisato di non aver mai avuto in passato un titolo di soggiorno, di aver atteso alcuni anni (ndr., oltre 3 anni) prima di fare la domanda di protezione speciale perché aveva
Pagina 4 di 10 “provato” ma non era riuscito e di avere in Italia il fratello senza titolo di soggiorno ed i cugini regolari.
Ha raccontato di avere un lavoro in regola da oltre un anno, mentre con il decreto flussi il datore ha provato ma era tardi e di aver vissuto inizialmente a casa dei cugini mentre adesso vive da solo a Dolceacqua a 400 euro al mese senza contratto scritto
(inizialmente era con il fratello, anche lui richiedente, ed ora sono vicini ma ognuno con la propria casa).
La causa è stata posta in decisione e, in data 20/02/2025, all'esito della discussione orale, presente la sola parte ricorrente, la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio con riserva di riferire sulle seguenti conclusioni.
Per parte ricorrente:” come in ricorso introduttivo del 08.04.2024 (dep. 11/04) ovvero: <...1) preliminarmente sospendere l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone e delle relative disposizioni di intimazione e di ordine di allontanamento dal Territorio Nazionale nonché e parimenti, attesa e riconosciuta l'urgenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere ad nutum dalla Questura di Genova – Ufficio Immigrazione, l'iscrizione all'anagrafe tributaria e la conseguente determinazione formale del suo codice fiscale;
2) nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno Prot. , emesso dal Nume_1
Questore della Provincia di Genova in data 14-21.03.2024 e notificato in data 21.03.2024 e le relative e conseguenti disposizioni di intimazione e di ordine di allontanamento rivolte all'istante; 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e/o come meglio;
4) per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Genova il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (e/o come meglio) in favore del Sig. 5) condannare i medesimi convenuti al pagamento Parte_2 di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge…>”.
Per parte convenuta:” si richiamano integralmente le difese contenute in comparsa di costituzione e risposta.”
Tutto ciò premesso
OSSERVA
L'attuale situazione del ricorrente non consente il riconoscimento di quanto richiesto.
Il ricorrente ha pacificamente manifestato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data 03.07.2023 (formalizzata in questura in data 11.07.2023).
Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa di cui al DL 20/23 convertito con modifiche con la legge 50/23, atteso che l'art. 7 del D.L. n. 20/2023 prevede una disciplina transitoria nei seguenti termini: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2). Ed il comma 3 dispone che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”. Derivandone che solo per le domande presentate fino al 10 marzo 2023, fondate su uno dei motivi tra tutti quelli indicati nell'art. 19, commi 1 e 1.1
Pagina 5 di 10 TUI pre-riforma 2023, si applica la disciplina previgente, cioè quella introdotta dal D.L.
n. 130/2020 e dunque anche i criteri del terzo e quarto periodo del comma 1.1..
Avendo il ricorrente formulato istanza di protezione speciale in data 21.03.2023, deve trovare applicazione la nuova disciplina normativa, che ha modificato l'art. 19 comma
1.1. TUI, abrogando la seconda parte della norma e, dunque, i criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare ivi illustrati.
Non ha invece subìto alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”.
Se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro, tuttavia, alcuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate nell'alveo della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art.5 comma 6” del
TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi
“costituzionali o internazionali dello Stato” (in senso conforme ordinanze Corte Cass. Civ. del 6 ottobre 2023, numeri 28161 e 28162, relative a due ricorsi avverso decreti di espulsione).
Ciò posto, il giudice ha sempre l'onere di cooperazione istruttoria che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente) con la precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la recentissima riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8
CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI..
Nelle ordinanze richiamate, la Corte ci ricorda che “In tema di espulsione dello straniero, il
d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"
(c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998 ….. In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n.
286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
In questo contesto normativo si innesta dunque il concetto di vulnerabilità che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogene (cfr., cass.civ.sez.I n.4455/18,
Cass.civ.SSUU 29459/19, 29460/19, 29461/19) essendo necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (come già in passato, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa).
Pagina 6 di 10 Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto in esame.
Applicati gli esposti principi al caso in esame, il Collegio reputa che il vissuto del ricorrente, delineato nelle sue allegazioni difensive in sede amministrativa ed in questa sede giudiziale, non sia affatto quello di un soggetto vulnerabile in quanto, lasciata l'Albania – dove ha completato i suoi studi a 18 anni e dove lavorava come cameriere - per venire in Italia all'età di 19 anni alla ricerca di un futuro migliore, solo tre anni dopo ha ritenuto opportuno regolarizzare la propria posizione sul TN., senza neppure seriamente giustificare la ragione di un così rilevante ritardo.
Il ricorrente si è dunque trasferito a vivere in Italia, unicamente per cercare una occupazione più redditizia ed ha documentato il suo primo rapporto di lavoro nel
2023, cambiandolo nel 2024 con un rapporto a tempo determinato e di nuovo nel 2025 con un contratto di apprendistato a 48 mesi, documentando i redditi percepiti solo per alcuni mesi del 2023.
Non ha dedotto né documentato di aver frequentato corsi di formazione professionale, né di apprendimento della lingua italiana, tanto che in udienza è risultato parlare e comprendere la lingua ad un livello elementare;
non ha dedotto né riscontrato legami affettivi né familiari (avendo i genitori e la sorella in Albania), avendo in Italia i soli cugini con i quali non convive (legame non rilevante ai fini della domanda in esame) ed essendo stato raggiunto in seguito dal fratello – che vive per conto suo - ancora irregolare, essendo richiedente protezione speciale in fase di valutazione.
Così delineate le allegazioni in fatto, nessuna condizione di vulnerabilità soggettiva (né oggettiva) emerge in capo al ricorrente, che ha in Albania ancora entrambi i genitori oltre alla sorella, e che in Albania ha completato i propri studi, ha lavorato ed ha vissuto fino ai 19 anni di età.
Sotto il profilo della vulnerabilità oggettiva, va ricordato che, pur essendo note tensioni connesse a violente faide familiari e ad una diffusa criminalità organizzata, all'art. 1, co. 1, decreto interministeriale del 4.10.2019, l'Albania è riportata nella lista dei Paesi di origine sicuri (confermato anche nell'ultimo DM del 7 maggio 2024).
Del resto nelle COI relative al Paese non si registrano situazioni di violenza o pericolo
(i dati ACLED - a mero titolo di esempio - relativi al periodo tra il 01.07.2023 e il
28.06.2024, hanno registrato in Albania un totale di 9 eventi che hanno provocato un solo decesso 1).
Alla luce delle allegazioni del ricorrente, che afferma di essere venuto in Italia solo per motivi di lavoro, l'eventuale rimpatrio in Albania non lo esporrebbe in alcun modo a rischio di trattamenti inumani o degradanti, anche sotto il profilo delle violazioni sistematiche dei diritti umani, violazioni che del resto non trovano alcun riscontro nelle
COI consultate2.
Pagina 7 di 10 Tra i problemi più significativi in materia di diritti umani l'organismo americano
(USDOS) nel suo ultimo report ha infatti evidenziato problemi legati all'indipendenza e all'integrità della magistratura, alla corruzione nel governo, nelle forze dell'ordine e nelle istituzioni municipali ed alla mancanza di media indipendenti ma il governo ha adottato misure credibili per identificare e punire i funzionari che potrebbero aver commesso violazioni dei diritti umani.
L'Albania, del resto, ha presentato domanda di adesione all'UE nell'aprile 2009, ha poi ottenuto nel giugno del 2014 lo status di paese “candidato” all'adesione all'UE che ha tenuto la prima conferenza intergovernativa con l'Albania nel luglio 20223.
Nonostante la sfida di affrontare le conseguenze economiche e sociali della triplice scossa del terremoto del 2019, della pandemia e della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, l'Albania ha continuato a soddisfare tutte le condizioni stabilite nelle conclusioni del Consiglio di marzo 2020 per il primo convegno intergovernativo4.
Il 19 luglio 2022 si è svolta la prima Conferenza intergovernativa sui negoziati di adesione con l'Albania e la Commissione ha immediatamente avviato il processo di screening. Il 15 ottobre 2024 i rappresentanti dello Stato balcanico hanno partecipato in Lussemburgo alla seconda conferenza intergovernativa con i partner UE. Si è trattato della luce verde ufficiale per l'avvio dei negoziati di adesione di , con l'apertura Pt_3 del cluster contenente i capitoli cosiddetti “fondamentali”.
Il primo ministro albanese, Edi MA, ha partecipato di persona alla riunione con l'obiettivo di portare “l'Albania nell'Unione europea entro il 2030”. MA si è detto pronto a “iniziare finalmente con la parte più pesante del lavoro”, riferendosi all'apertura del cluster dei “fondamentali” che contiene “i cinque capitoli più coerenti, più i tre criteri che ci faranno andare oltre e concludere entro la nostra scadenza molto ambiziosa” il processo di adesione. Anche dal lato europeo si registra soddisfazione. Il commissario uscente all'Allargamento, l'ungherese si è congratulato con le autorità albanesi Persona_3 per il “traguardo importante”, che è stato possibile raggiungere “poiché l'Albania ha portato a termine le riforme richieste” con “determinazione” e “impegno”. Gli ha fatto eco il suo connazionale titolare degli Esteri, , che ha dichiarato, sempre Persona_4 dal Lussemburgo, che “una delle priorità più importanti della presidenza ungherese (del Consiglio, ndr) che abbiamo messo in cima all'agenda è stata l'accelerazione dell'allargamento” dell'Ue nei Balcani occidentali.
I capitoli aperti formalmente il 15 ottobre sono il 5 (appalti pubblici), 18 (statistiche), 23
e 24 (i cosiddetti capitoli sullo Stato di diritto: sistema giudiziario e diritti fondamentali da un lato, giustizia, libertà e sicurezza dall'altro) e 32 (controllo finanziario), cui si aggiungono i negoziati sul funzionamento delle istituzioni democratiche, sulla riforma della pubblica amministrazione e sui criteri economici per l'ingresso nell'Unione. Solo quando saranno stati centrati i parametri intermedi fissati dai capitoli 23 e 24, nonché
Pagina 8 di 10 quelli relativi ad altri elementi orizzontali del cluster, i negoziati potranno proseguire anche per il resto dei capitoli5.
L'Albania ha mantenuto il pieno allineamento con la politica dell'UE sugli affari esteri e la sicurezza (CFSP). In qualità di membro non permanente dal gennaio 2022,
l'Albania è stata attivamente impegnata nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come co-firmatario di risoluzioni di condanna dell'aggressione, allineandosi così con la posizione dell'UE quando co-sponsorizza e vota le risoluzioni delle Nazioni Unite sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e sul suo impatto umanitario. Il suo impegno è altresì emerso nella votazione sulla sospensione della Russia nel Consiglio dei diritti umani6.
In ordine alle garanzie volte a garantire l'equità nei processi e l'imparzialità dei giudici occorre rilevare che sebbene la costituzione preveda una magistratura indipendente, la pressione politica, l'intimidazione, la corruzione e le risorse limitate hanno impedito alla magistratura di funzionare in modo completo, indipendente ed efficiente. A maggio l'Alto Consiglio giudiziario ha rimosso tutte le restrizioni relative al COVID-19, consentendo ai giornalisti o al pubblico di entrare nei locali del tribunale e seguire i processi. Il governo ha continuato ad attuare un processo monitorato a livello internazionale per esaminare giudici e pubblici ministeri e licenziare coloro che avevano ricchezze inspiegabili o legami con la criminalità organizzata. Secondo le istituzioni di controllo, dei 556 giudici, pubblici ministeri e altri organi di controllo ufficiali esaminati dal 2016, il 37% è passato;
il 43% è stato licenziato;
e il 18% si è dimesso o è andato in pensione. Entro la fine dell'anno il numero di giudici della Corte
Suprema controllati è cresciuto a 15 dei 19 seggi in tribunale7.
Ritiene dunque il Collegio che non possano in alcun modo ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19.1.1. TUI..
Infine, sembrando esservi un sotteso interesse a regolarizzare una allegata posizione lavorativa, si ricorda che le protezioni speciali riconosciute sulle domande presentate dall' 11.3.2024, non sono più convertibili in permessi per motivi di lavoro.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (forfetariamente in assenza di nota spese e considerata la partecipazione alla sola udienza di discussione/audizione del ricorrente con deposito di note con richiamo alle difese di comparsa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Rigetta il ricorso
• Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.800, oltre accessori di legge se dovuti.
Pagina 9 di 10 Inviato per la firma il 3 marzo 2025
Il Giudice estensore
(Paola Bozzo Costa)
Pagina 10 di 10
Il Presidente
(Laura Cresta)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://acleddata.com/explorer/; 2 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/albania/; 3 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/enlargement/albania/; 4 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf; 5 https://www.eunews.it/2024/10/15/albania-negoziati-adesione-ue/; CP_ 6 https://www. et/en/file/local/2082842/Albania+Report+2022.pdf; 7 https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/albania/;