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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 35-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 35-1/2025 su ricorso depositato da
[...]
P.VA ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1 P.VA_1
legale in Milano, Corso Europa, n. 13, ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mangia di in forza di atto notarile rilasciato innanzi Controparte_1
al Notaio Dott. in data 21.03.2022, rep. n. 4387, racc. n. 2961, registrato in data Persona_1
22.03.2022 al n. 8898, serie 1T, in calce al ricorso;
ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_2
(P.VA/C.F. in persona del liquidatore p.t., con sede legale in Caserta, via
[...] P.VA_2
Appia Antica, n. 31; resistente contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.02.2025, la società istante, ha adito il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società ai sensi dell'art. 49 CCII. Controparte_2
La società istante ha fondato la propria istanza sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 10879/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.04.2018 e pubblicato in data 15.05.2018, per l'importo di
€ 15.432,94, oltre interessi e spese per il procedimento monitorio, liquidate in € 900,00 per compenso professionale, oltre esborsi per € 145,50, rimborso spese generali, iva e cpa. Il decreto ingiuntivo, seppur opposto, è stato confermato e dichiarato esecutivo con sentenza n. 1562/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 18.02.2021 e pubblicata in data 23.02.2021.
Nonostante la regolarità della notifica da parte della cancelleria del ricorso per la liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza all'indirizzo pec della società, la
è rimasta contumace. Controparte_2
Va preliminarmente rilevato che è stata correttamente individuata la competenza per territorio di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché, come risulta dagli atti (cfr. visura camerale acquisita presso la Camera di Commercio di Caserta), la società resistente ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in
Caserta (CE) e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sussiste, altresì, la legittimazione ad agire da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 37 CCII che, al comma 2, contempla i soggetti creditori a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della Legge Fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del Codice della Crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo a sollecitare la dichiarazione di fallimento – rectius di liquidazione giudiziale – a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della Legge
Fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento,
l'art. 6 L.Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. Cass. Ord. n. 30827 del
28.11.2018).
Nella fattispecie in esame, sussiste certamente la legittimazione sostanziale della ricorrente fondata sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 10879/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data
19.04.2018 e pubblicato in data 15.05.2018, confermato e dichiarato esecutivo con sentenza n.
1562/2021 emessa dallo stesso Tribunale in data 18.02.2021 e pubblicata in data 23.02.2021.
Sul piano dimensionale ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 121 CCII, il quale dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
Da parte sua, l'art. 2 lett. d) individua i soggetti sottoponibili alla liquidazione giudiziale con esclusione delle imprese c.d. “minori”, ossia di quelle imprese che realizzino un attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori ad euro duecentomila nei pag. 2 di 4 tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e debiti non superiori ad euro cinquecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Orbene, rispetto alla sussistenza dei requisiti dimensionali ricorre una presunzione che spettava al debitore superare attraverso la produzione dei bilanci e delle scritture contabili del triennio antecedente il deposito del ricorso. In assenza della costituzione della società debitrice e in considerazione del fatto che dalla visura camerale risulta che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2015, tali requisiti devono ritenersi dimostrati.
Ciò è tanto più vero che la disposizione dell'art. 131 CCII va interpretata alla luce dell'intero impianto normativo che delinea l'istruttoria che caratterizza il procedimento unitario e, in particolare, l'istruttoria che il Tribunale deve effettuare in presenza di un ricorso per la liquidazione giudiziale.
Gli artt. 42 co 1, 367 commi 3 e 6 e 41 co 6 CCII, infatti, consentono al Tribunale di acquisire d'ufficio le informazioni presso le banche dati pubbliche, contemplando anche l'acquisizione di quelle informazioni rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'art. 2, co 1, lett. d) che, come già anticipato, devono ritenersi alla luce del mancato deposito dei bilanci relativi agli anni successivi al 2015 presso il Registro delle Imprese.
Ricorre altresì lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, co 1, lett. b) consistente nello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Come già affermato dalla giurisprudenza nella vigenza della vecchia Legge Fallimentare,
l'insolvenza consiste nella incapacità conclamata del debitore di far fronte agli impegni aziendali in maniera irreversibile che può essere dimostrata dal creditore mediante fatti esteriori sintomatici dell'incapacità dell'azienda di operare sul mercato con regolarità.
Nella fattispecie in esame, tali fatti sono rappresentati dal mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2015, dal debito contratto con la ricorrente, per l'importo complessivo di € 15.432,94, nonché dai debiti tributari e contributivi per complessivi € 1.199.507,86.
Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere esistente lo stato di insolvenza della società resistente – inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e, dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società.
Va pertanto dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Letto l'art. 49 CCII;
pag. 3 di 4 Dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico (P.VA/C.F. Controparte_2
) in persona del liquidatore p.t., con sede legale in Caserta, via Appia Antica, n. 31; P.VA_2
Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Marta Sodano;
Nomina curatrice l'Avv. Annarita Marrazzo;
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e VA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Fissa l'udienza del 19.06.2025, ore 11:00, per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla iscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, l'8.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Enrico Quaranta
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 35-1/2025 su ricorso depositato da
[...]
P.VA ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1 P.VA_1
legale in Milano, Corso Europa, n. 13, ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mangia di in forza di atto notarile rilasciato innanzi Controparte_1
al Notaio Dott. in data 21.03.2022, rep. n. 4387, racc. n. 2961, registrato in data Persona_1
22.03.2022 al n. 8898, serie 1T, in calce al ricorso;
ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_2
(P.VA/C.F. in persona del liquidatore p.t., con sede legale in Caserta, via
[...] P.VA_2
Appia Antica, n. 31; resistente contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.02.2025, la società istante, ha adito il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società ai sensi dell'art. 49 CCII. Controparte_2
La società istante ha fondato la propria istanza sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 10879/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.04.2018 e pubblicato in data 15.05.2018, per l'importo di
€ 15.432,94, oltre interessi e spese per il procedimento monitorio, liquidate in € 900,00 per compenso professionale, oltre esborsi per € 145,50, rimborso spese generali, iva e cpa. Il decreto ingiuntivo, seppur opposto, è stato confermato e dichiarato esecutivo con sentenza n. 1562/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 18.02.2021 e pubblicata in data 23.02.2021.
Nonostante la regolarità della notifica da parte della cancelleria del ricorso per la liquidazione giudiziale e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza all'indirizzo pec della società, la
è rimasta contumace. Controparte_2
Va preliminarmente rilevato che è stata correttamente individuata la competenza per territorio di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché, come risulta dagli atti (cfr. visura camerale acquisita presso la Camera di Commercio di Caserta), la società resistente ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in
Caserta (CE) e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sussiste, altresì, la legittimazione ad agire da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 37 CCII che, al comma 2, contempla i soggetti creditori a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della Legge Fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del Codice della Crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo a sollecitare la dichiarazione di fallimento – rectius di liquidazione giudiziale – a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della Legge
Fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento,
l'art. 6 L.Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. Cass. Ord. n. 30827 del
28.11.2018).
Nella fattispecie in esame, sussiste certamente la legittimazione sostanziale della ricorrente fondata sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 10879/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data
19.04.2018 e pubblicato in data 15.05.2018, confermato e dichiarato esecutivo con sentenza n.
1562/2021 emessa dallo stesso Tribunale in data 18.02.2021 e pubblicata in data 23.02.2021.
Sul piano dimensionale ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 121 CCII, il quale dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
Da parte sua, l'art. 2 lett. d) individua i soggetti sottoponibili alla liquidazione giudiziale con esclusione delle imprese c.d. “minori”, ossia di quelle imprese che realizzino un attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori ad euro duecentomila nei pag. 2 di 4 tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e debiti non superiori ad euro cinquecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Orbene, rispetto alla sussistenza dei requisiti dimensionali ricorre una presunzione che spettava al debitore superare attraverso la produzione dei bilanci e delle scritture contabili del triennio antecedente il deposito del ricorso. In assenza della costituzione della società debitrice e in considerazione del fatto che dalla visura camerale risulta che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2015, tali requisiti devono ritenersi dimostrati.
Ciò è tanto più vero che la disposizione dell'art. 131 CCII va interpretata alla luce dell'intero impianto normativo che delinea l'istruttoria che caratterizza il procedimento unitario e, in particolare, l'istruttoria che il Tribunale deve effettuare in presenza di un ricorso per la liquidazione giudiziale.
Gli artt. 42 co 1, 367 commi 3 e 6 e 41 co 6 CCII, infatti, consentono al Tribunale di acquisire d'ufficio le informazioni presso le banche dati pubbliche, contemplando anche l'acquisizione di quelle informazioni rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'art. 2, co 1, lett. d) che, come già anticipato, devono ritenersi alla luce del mancato deposito dei bilanci relativi agli anni successivi al 2015 presso il Registro delle Imprese.
Ricorre altresì lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, co 1, lett. b) consistente nello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Come già affermato dalla giurisprudenza nella vigenza della vecchia Legge Fallimentare,
l'insolvenza consiste nella incapacità conclamata del debitore di far fronte agli impegni aziendali in maniera irreversibile che può essere dimostrata dal creditore mediante fatti esteriori sintomatici dell'incapacità dell'azienda di operare sul mercato con regolarità.
Nella fattispecie in esame, tali fatti sono rappresentati dal mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2015, dal debito contratto con la ricorrente, per l'importo complessivo di € 15.432,94, nonché dai debiti tributari e contributivi per complessivi € 1.199.507,86.
Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere esistente lo stato di insolvenza della società resistente – inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e, dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società.
Va pertanto dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Letto l'art. 49 CCII;
pag. 3 di 4 Dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico (P.VA/C.F. Controparte_2
) in persona del liquidatore p.t., con sede legale in Caserta, via Appia Antica, n. 31; P.VA_2
Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Marta Sodano;
Nomina curatrice l'Avv. Annarita Marrazzo;
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e VA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Fissa l'udienza del 19.06.2025, ore 11:00, per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
Autorizza il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successivi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla iscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, l'8.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Enrico Quaranta
pag. 4 di 4