Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3707/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3707/2013 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA C. AMATO 72 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv.
GIORDANO EMILIA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3
in VIA DEL PARCO MARGHERITA 81 80121 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv.
MAZZONE SERGIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegraz..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto di comunione sulla terrazza ubicata al primo piano del fabbricato sito in Roccapiemonte al Corso Mario Pagano n. 60.
Parte convenuta ha eccepito la proprietà esclusiva del terrazzino in oggetto.
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Corollario di tale assunto è che colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto,
“trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes” (Cass. n.
1210/2017; Trib. Crotone n. 340/2022).
Al riguardo, si evidenzia che, nell'azione di rivendicazione, il primo e fondamentale esame concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della sua pretesa, a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto.
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie discende che era onere dell'attore provare la proprietà del bene in contesa, allegando il titolo di acquisto e risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita, non bastando la mera produzione di titolo di acquisto derivativo.
Pagina 2 di 4 L'acquisto a titolo derivativo indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa.
Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse ha bei, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco
dunque che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione: circostanza che non può ritenersi provata dalle dichiarazioni rese dal teste , in virtù Testimone_1
della genericità delle stesse, le quali hanno posto in luce la mera stesura dei panni da parte del dante causa sul terrazzo in oggetto, la quale non è in grado di attestare la signoria uti dominus sul bene, atteso che tale pratica (stesura panni sul terrazzo altrui) ben potrebbe anche essere frutto di un eventuale servitù.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Restano assorbite nella suddetta pronuncia di rigetto le altre domande giudiziali concernenti le modifiche al terrazzo in oggetto e gli altri pregiudizi asseritamente patiti per i quali è stata disposta ctu, la quale ne ha escluso la sussistenza.
Il Tribunale ritiene di far proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in considerazione della completezza degli accertamenti compiuti e della correttezza della metodologia adoperata, ritenendo non necessario convocare il ctu a chiarimenti, avendo costui già risposto in maniera esaustiva alle osservazioni formulate dal ctp.
Pagina 3 di 4 Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande proposte dall'attore;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
Mazzone Sergio, difensore del convenuto dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 05/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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