Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2025, proposto da
Asm Terni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, David Astorre, Simone Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gennari, Francesco Silvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Engie Italia S.p.A., Enerstreet S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Terni n. 53 del 17 marzo 2025, recante “ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Individuazione della modalità di organizzazione del pubblico servizio, ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. e) del d. lgs. 267/2000”, unitamente a tutti i suoi allegati;
- della determinazione della Direzione Ambiente - Energia - Trasporti del Comune di Terni n. 1484 del 20 maggio 2025, recante “ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Individuazione della modalità di organizzazione del pubblico servizio, ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. e) del d. lgs. 267/2000. Approvazione dell'Avviso per la sollecitazione di proposte a iniziativa privata ai sensi dell'art. 193, comma 16, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in esecuzione della DCC n. 53 del 17.3.2025 ”;
- dell'Avviso pubblico per la sollecitazione di proposte a iniziativa privata, approvato con la determinazione dirigenziale n. 1484 del 20 maggio 2025 e di tutti gli atti ad esso allegati;
nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali, ove occorrer possa: (i) la delibera di Giunta n. 415 del 7 novembre 2024 recante “ servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, ricognizione ai sensi dell'art. 14 co. 2 e indirizzi della giunta per la predisposizione della relazione di cui all'art. 14 co. 3 del d.lgs. 201/2022 da sottoporre al consiglio comunale per l'individuazione della modalità di organizzazione del pubblico servizio, ai sensi dell'art. 42 co. 2 let. e) del d.lgs. 267/2000. Atto di indirizzo ”; (ii) la determinazione dirigenziale n. 252 del 5 febbraio 2024 recante “ istituzione gruppo di lavoro per verifica di ammissibilità e valutazione comparativa tecnico economica della Proposta di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’art.175 del D.Lgs. 36/2023 per i servizi di illuminazione pubblica del Comune di Terni, di cui ai Prot. nn. 8800-8819-8834-8841-8845/2024, e di eventuali ulteriori proposte di pari oggetto pervenute nei 30 gg. successivi al presente atto ”; (iii) la nota dirigenziale prot. 139243 del 20 agosto 2024, ancorché non conosciuta; (iv) la determinazione dirigenziale n. 3695 del 10.12.2024 con cui è stato istituito uno specifico Gruppo di Lavoro al fine di effettuare gli approfondimenti previsti all'art.14 co.2 del d.lgs. n. 201 del 2022, ancorché non conosciuta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa NA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Asm Terni, società a totale partecipazione pubblica del Comune di Terni ed attualmente gestrice del servizio di illuminazione pubblica comunale, ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Terni n. 53 del 17 marzo 2025, recante “ Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Individuazione della modalità di organizzazione del pubblico servizio, ai sensi dell’art. 42 co. 2 lett. e) del d. lgs. 267/2000”, nonché la successiva determinazione della Direzione Ambiente – Energia – Trasporti del Comune di Terni n. 1484 del 20 maggio 2025, con cui è stato approvato l’Avviso per la sollecitazione di proposte a iniziativa privata ai sensi dell’art. 193, comma 16, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..; in buona sostanza la ricorrente ha lamentato l’omessa valutazione di fattibilità e di rispondenza all’interesse pubblico da parte del Comune della proposta di project financing di iniziativa privata da costei presentata, e l’indizione di un avviso di project financing di iniziativa pubblica che ricalcava in larga parte i contenuti di quello di iniziativa privata.
2. Il Comune di Terni si è costituito per resistere in giudizio.
3. Con ordinanza cautelare n. 51 del 25 giugno 2025 questo Tribunale ha ordinato al Comune di Terni di procedere ad un motivato riesame “ della valutazione di fattibilità della proposta di partenariato pubblico- privato presentata da ASM Terni, indicando le specifiche ragioni di non rispondenza della stessa agli obiettivi individuati dell’Ente e quindi all’interesse pubblico ”.
4. Il Comune di Terni ha quindi adottato la Delibera di n. 207 del 17 novembre 2025, seguita dalla determinazione dirigenziale n. 3870 del 5 dicembre 2025, con la quale l’Ente ha provveduto ad annullare l’avviso pubblico di sollecitazione del mercato per la presentazione di proposte di partenariato pubblico privato ed ha dichiarato di pubblico interesse la proposta di Asm Terni s.p.a..
5. Il Comune di Terni con note del 5 dicembre 2025 ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse ovvero la cessazione della materia del contendere con spese compensate; l’11 dicembre successivo la ricorrente ha convenuto sulle medesime conclusioni anche in punto di spese di giudizio.
6. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Alla luce degli atti di causa non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., attesa l’intervenuta soddisfazione della pretesa di parte ricorrente.
8. Le spese di lite, stante l’accordo delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RF GA, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AN | RF GA |
IL SEGRETARIO