TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3976 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12107/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. : C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mariangela Fulginiti, (c.f. ) del foro di Busto Arsizio C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Varese (VA) il 9.2.1978 cittadino: italiano Cod. Fisc. : C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Mariangela Fulginiti, (c.f. ) del foro di Busto Arsizio C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese il 5.5.2018 (anno 2018 atto n. 91 reg. parte II serie C) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge
- Il sig. entro e non oltre il 15 dicembre 2025 rilascerà la casa coniugale, trasferendosi presso Pt_2 altra abitazione. Il sig. preleverà dalla casa coniugale ogni bene personale ed ogni altro bene Pt_2 indicato nell'elenco redatto di comune accordo dai coniugi in data 23.10.2025;
- La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. la proprietà dell'autovettura MAZDA CX-30 Pt_1 Pt_2 targata GT182DV entro e non oltre il 31.12.2025;
- Il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra la proprietà dell'autovettura Suzuki S- Cross Pt_2 Pt_1
Targata GW188PM entro e non oltre il 31.12.2025;
- La sig.ra conferma di aver effettuato in data 23.10.2025 un bonifico, dell'importo di euro Pt_1
5.000,00, a favore del sig. a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
Pt_2
- i dichiarano allo stato di avere definito con il presente accordo i reciproci rapporti Per_1 patrimoniali e dichiarano di rinunciare, reciprocamente, come di fatto rinunciano, a qualsiasi ulteriore pretesa di carattere economico.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Varese in data 05.05.2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG