Art. 18. Comitato speciale Fondo volo 1. Il numero 1) dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e' sostituito dal seguente:
"1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore dei quali: tre piloti, quattro assistenti di volo e un tecnico di volo;".
Nota all'art. 18:
Il testo vigente dell'art. 26 del D P.R. n. 639/1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e' il seguente:
"Art. 26. - La composizione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea e' cosi' modificata:
1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore dei quali: tre piloti, quattro assistenti di volo e un tecnico di volo;
2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata".
"1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore dei quali: tre piloti, quattro assistenti di volo e un tecnico di volo;".
Nota all'art. 18:
Il testo vigente dell'art. 26 del D P.R. n. 639/1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e' il seguente:
"Art. 26. - La composizione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea e' cosi' modificata:
1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore dei quali: tre piloti, quattro assistenti di volo e un tecnico di volo;
2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata".