Sentenza 2 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2019, n. 18251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18251 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: NT SQ nato a [...] il [...] (inoltre: OR MA ) UNIPOL BANCA SPA P avverso la sentenza del 05/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso del PG, con annullamento con rinvio. udito il difensore (),L /),,,e' l'avv. MEYER, difensore della parte civile, tb'rWUiee così come da conclusioni che L deposita unitamente alla nota spese. l'avv. MAZZACUVA, si riporta alla memoria già depositata in cancelleria. Conclude per l'inamissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto. g L,
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha riformato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato IS, assolvendolo, ai sensi dell'art 48 cp, dal delitto di falso ideologico in atto pubblico per essere stato indotto in errore, in qualità di notaio, sul fatto costituente reato;
fatto di Novembre 2006. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso il PG territoriale, che con unico articolato motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di prove. Ha sostenuto il ricorrente che, in ragione della funzione di garanzia rivestita dal notaio, questi avrebbe dovuto meglio indagare la corrispondenza tra il documento prodotto in visione e la persona presentatasi davanti a lui per firmare la procura speciale in favore del coimputato IN. Inoltre, il perito nominato dal primo Giudice aveva evidenziato palesi difformità tra la firma apocrifa e quelle vere, tanto da poter essere facilmente riconosciute. Il notaio sarebbe stato, pertanto, molto superficiale nell'attestare con certezza l'identità della persona in questione come AN AN. In tal senso il ricorrente ha citato giurisprudenza della cassazione civile, secondo la quale il professionista che attesti l'identità personale delle parti comparse innanzi a lui deve esserne certo in base a regole di prudenza, diligenza e perizia professionale. In data 22 Novembre ha depositato memoria la difesa del notaio IS, con la quale ha posto in luce le ragioni dell'inammissibilità del ricorso della Parte Pubblica. All'odierna udienza il PG, dr Seccia, ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto ha sviluppato argomenti che riguardano il merito dell'apprezzamento probatorio, rispetto al quale ha proposto, talvolta esplicitamente, la propria versione delle prove, alternativa a quella dei Giudici di secondo grado.
1. Deve premettersi "in fatto" che all'imputato è stato mosso l'addebito di aver attestato falsamente, nella sua qualità di notaio,l'identità di una persona presentata dal coimputato IN come RA AN, sua moglie, munita di una vera carta di identità di RA, persona che alla sua presenza aveva sottoscritto una procura speciale a stipulare un contratto di mutuo in favore di IN, mentre si trattava di un soggetto diverso.
1.1 Il primo Giudice aveva condannato IS in base alla sua posizione professionale, che gli imponeva l'adempimento di una funzione di garanzia ai sensi degli artt 49,51 e 72 della legge notarile;
in particolare aveva osservato che il semplice riscontro documentale non sarebbe sufficiente per attribuire certezza di corrispondenza tra la persona di cui si attestava l'identità e la persona che aveva esibito il documento, occorrendo l'assistenza di due testimoni che la confermassero.
1.2 In proposito deve osservarsi che Il Tribunale di Parma ha fatto correttamente riferimento ai principi affermati da questa Corte sul tema del falso documentale attribuito al notaio nell'esercizio delle sue funzioni attestatrici, per responsabilità a titolo di concorso per omesso impedimento di false e rilevanti dichiarazioni rese da terzi innanzi a sé; principi che hanno valorizzato la posizione di garanzia rivestita dal notaio, la cui prestazione d'opera, in virtù dell'art. 47 della legge notarile, non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti ma si estende alle attività preparatorie e successive, al fine di assicurare la certezza dell'atto da roga re e il conseguimento dello scopo tipico. Così Sez. 5, Sentenza n. 24972 del 26/04/2012 Cc. (dep. 21/06/2012 ) Rv. 253321. In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 50668 del 03/11/2016 Ud. (dep. 29/11/2016) Rv. 268605, in relazione alla attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto giuridico indispensabile, anche se implicito, per il compimento dell'atto dispositivo.
2.Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il sistema di obblighi e di responsabilità insite nella posizione di garanzia assunta nell'ordinamento dal notaio quale pubblico ufficiale, derivanti anche dalla legge notarile, non funziona automaticamente ma trova un limite naturale nella necessità di accertare i dati probatori di fatto che sorreggono e sostanziano l'elemento soggettivo dell'ipotizzato delitto, la cui verifica risulta - ovviamente indispensabile. Questa è stata la legittima chiave interpretativa adoperata dai Giudici d'appello per la soluzione del caso.
2.1 Il discorso argomentativo ha preso le mosse dall'esame della legge notarile, il cui art 49 prevede che il notaio debba essere certo dell'identità personale delle parti al momento dell'attestazione, non occorrendo una conoscenza personale precedente, e che, allo scopo, debba valutare tutti gli elementi a sua disposizione, idonei a formare il suo convincimento;
qualora la ponderazione dei dati disponibili convinca il pubblico ufficiale dell'identità della persona, questi procede all'attestazione mentre in caso diverso, cioè di informazioni ritenute non idonee allo scopo, è prevista la presenza di due testimoni fidefacenti che garantiscano sull'identità personale del soggetto di interesse.
2.2 La Corte d'appello ha, quindi, incentrato il proprio esame sulla ipotizzata necessità che nella fattispecie concreta fossero necessari al notaio più approfonditi accertamenti riguardo all'identità, che si accingeva ad attestare, della persona presente nel suo studio e, con motivazione corretta, plausibile ed aderente agli atti, incensurabile in questa sede, ha dato al quesito risposta negativa.
2.3 Infatti, è stato annotato che l'imputato aveva ricevuto IN, professionista del settore bancario, insieme alla donna che questi aveva presentato come sua moglie, la quale aveva Ce i esibito un carta di identità vera e riferibile a MO AN, moglie di IN, documento che, quindi, nessun ragionevole sospetto poteva indurre nel pubblico ufficiale;
secondo la perizia d'Ufficio sarebbe stato difficile per il notaio - soggetto non dotato di specifiche competenze grafologiche - accorgersi della difformità tra la firma apposta in sua presenza e quella sulla carta di identità; inoltre, da nessun elemento probatorio acquisito al processo erano ricavabili le fattezze della donna che accompagnava IN, con particolare riguardo alla fisionomia del viso, essendo,quindi, impossibile stabilire in che misura ed applicando quale grado di diligenza IS si potesse accorgere della diversità di persona.
2.3 Su questo specifico punto è stato logicamente osservato come fosse verosimile che IN, artefice di un piano truffaldino accurato fin nel dettaglio, avesse avuto l'accortezza di farsi accompagnare da una persona somigliante alla moglie, pena, in caso di soggetto con caratteri somatici sensibilmente diversi, il naufragio dell'intera macchinazione, del resto ordita proprio ai danni della moglie. A completamento della motivazione è stato, altresì, razionalmente ritenuto che un comportamento così imprudente sarebbe stato in netto ed illogico contrasto con l'avvedutezza dimostrata da IN nell'ordire una ben organizzata attività finalizzata in primis a trarre in inganno il notaio in occasione del rilascio della procura speciale.
3. A fronte di un percorso giustificativo plausibile, legittimo in diritto ed adeguatamente argomentato, il ricorrente si è limitato a proporre la rivisitazione della prova consistita nella perizia grafica, ignorando, tra l'altro, che il giudizio di divergenza tra le firme era stato formulato dal perito grafologo e, pertanto, non era trasferibile sic et simpliciter al notaio, soggetto non dotato di specifiche competenze in materia, ed a sostenere, con ragioni svolte sul merito della motivazione, la condotta superficiale dell'imputato nella verifica del documento di identità, comportamento già plausibilmente escluso dalla Corte territoriale, con la cui motivazione, dunque, l'impugnazione non si è confrontata. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Deciso il 12.12.2018 Il consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Drs