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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/09/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6469 / 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. dall'Avv PASQUARELLA VINCENZO Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
Con ricorso depositato in data 7/10/2022 parte ricorrente si è opposto all'ordinanza ingiunzione n OI -
000268142, ricevuta in data 07.09.2022 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro
20.00,66 per l'omesso pagamento di ritenute previdenziali e assistenziali ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, di non aver mai ricevuto notifica dell'atto di accertamento presupposto e la prescrizione quinquennale delle somme ingiunte;
instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio CP_ l' che ha concluso per il rigetto della domanda evidenziando in ogni caso di aver provveduto alla rideterminazione della sanzione nella misura di euro 1.974,36; la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata definita con la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte da parte dei procuratoi delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte ricorrente considerando che la IG.ra ha ricevuto sia l'atto di accertamento presupposto che l'ordinanza Pt_1
CP_ ingiunzione opposta in questa sede quale legale rappresentante della società (cfr prod CP_2
1 CP_ L' ha inoltre dato prova della rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto che risulta esser stato consegnato, in data 14.9.2017, nelle mani di familiare convivente con successiva spedizione di
CP_ raccomandata informativa (cfr doc 2 prod
La cartolina di ritorno esibita dall'Ente convenuto si ritiene idonea alla dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento considerando che sul documento è riportato lo stesso numero di CP_ protocollo indicato sull'atto di accertamento ( 2000.14/06/2017.0211718)
Considerato infine che tra la data di notifica dell'atto presupposto (14.9.2017) e quello di notifica dell'ordinanza ingiunzione (7.9.2022) non era decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito il ricorso va respinto;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
Rigetta l'opposizione; CP_ Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite determinate, in favore dell' in € 800,00 oltre accessori.
Santa Maria Capua Vetere 16/09/2025 IL GIUDICE d. L.
Dott.ssa Raffaella Caporale
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. dall'Avv PASQUARELLA VINCENZO Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
Con ricorso depositato in data 7/10/2022 parte ricorrente si è opposto all'ordinanza ingiunzione n OI -
000268142, ricevuta in data 07.09.2022 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro
20.00,66 per l'omesso pagamento di ritenute previdenziali e assistenziali ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, di non aver mai ricevuto notifica dell'atto di accertamento presupposto e la prescrizione quinquennale delle somme ingiunte;
instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio CP_ l' che ha concluso per il rigetto della domanda evidenziando in ogni caso di aver provveduto alla rideterminazione della sanzione nella misura di euro 1.974,36; la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata definita con la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte da parte dei procuratoi delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte ricorrente considerando che la IG.ra ha ricevuto sia l'atto di accertamento presupposto che l'ordinanza Pt_1
CP_ ingiunzione opposta in questa sede quale legale rappresentante della società (cfr prod CP_2
1 CP_ L' ha inoltre dato prova della rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto che risulta esser stato consegnato, in data 14.9.2017, nelle mani di familiare convivente con successiva spedizione di
CP_ raccomandata informativa (cfr doc 2 prod
La cartolina di ritorno esibita dall'Ente convenuto si ritiene idonea alla dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento considerando che sul documento è riportato lo stesso numero di CP_ protocollo indicato sull'atto di accertamento ( 2000.14/06/2017.0211718)
Considerato infine che tra la data di notifica dell'atto presupposto (14.9.2017) e quello di notifica dell'ordinanza ingiunzione (7.9.2022) non era decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito il ricorso va respinto;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
Rigetta l'opposizione; CP_ Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite determinate, in favore dell' in € 800,00 oltre accessori.
Santa Maria Capua Vetere 16/09/2025 IL GIUDICE d. L.
Dott.ssa Raffaella Caporale
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