Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/11/2025, n. 20964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20964 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20964/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7694 del 2025, proposto da
LU PU, rappresentato e difeso dall'avvocato Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento di silenzio-diniego perfezionatosi per l’inutile decorrere del termine di 30 giorni
ex art. 25 l. n. 241/1990 e per l’accertamento del diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec il giorno 18 aprile 2025, nonché per la condanna a consentire di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I Roma;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 il dott. LU DO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 18 aprile 2025, LU PU ha chiesto all’Agenzia delle Entrate “[…] l’indicazione del nominativo del legale rappresentante del Condominio di Via Frangipane, 19, Roma […] , mediante ostensione degli atti relativi alla comunicazione della variazione dei dati del rappresentante (ad esempio, tramite Modello AA5/6), nonché ogni ulteriore atto ritenuto utile all’individuazione del rappresentante ”.
2. Sulla detta istanza si è formato il silenzio diniego per l’infruttuoso decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 25 l. n. 241/1990.
3. Con ricorso notificato il 26 giugno 2025 e depositato il 2 luglio 2025, LU PU ha presentato gravame ai sensi dell’art. 116 c.p.a., formulando un unico motivo (così rubricato: “ Sul diritto del Dott. LU PU ad ottenere copia della documentazione richiesta– violazione e falsa applicazione degli artt. 22-24 l. n. 241/1990, artt.9, 10 d.P.R. n. 184/2006 ”), articolando nelle proprie conclusioni le seguenti richieste: “ Voglia l’Ecc.mo TAR, così provvedere: - accertare e dichiarare il diritto del Dott. LU PU di prendere visione e/o di ottenere copia semplice dei documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec in data 18 aprile 2025; - per l’effetto, condannare l’Amministrazione resistente a consentire al Dott. LU PU, di prendere visione e/o di ottenere copia semplice dei documenti amministrativi richiesti, rimettendosi al prudente apprezzamento dell’Ecc.mo TAR adito in ordine all’opportunità di provvedere ex art. 34, lett. e, c.p.a.; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio ex art. 93 c.p.c. ”.
4. In data 8 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate D.P. I di Roma si è costituita, depositando nota del 10 luglio 2025, recante accoglimento dell’istanza, con indicazione della ragione sociale e della partita iva dell’amministratore.
5. Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e il Collegio ritiene, alla stregua del principio della ragione più liquida, di pronunciarsi in conformità, essendo intervenuta, a seguito dell’instaurazione del presente giudizio, una successiva attività amministrativa della parte pubblica integralmente satisfattiva del diritto azionato (Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).
6. Nondimeno, le spese debbono essere compensate, attesa la sussistenza di dubbi circa la ricevibilità del gravame, essendosi, da un lato, formato il silenzio diniego sull’istanza il 19 maggio 2025 e, dall’altro lato, essendo stato notificato l’atto introduttivo del presente giudizio dopo lo spirare dei trenta giorni, e segnatamente il 26 giugno 2025 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 26 settembre 2025, n. 3005, secondo cui la richiesta rivolta dall’amministrazione al controinteressato per presentare eventuali opposizioni entro il termine di dieci giorni ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 184 del 2006, non ha effetti interruttivi del termine di trenta giorni assegnato dal legislatore all’Amministrazione per provvedere e decorso il quale la domanda di accesso si intende respinta. Cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2737 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 16 luglio 2012, n. 3457).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NE MA, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
LU DO OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU DO OR | NE MA |
IL SEGRETARIO