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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4244/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Castrovillari, Via T. Cassanese n. 1, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Lucio Paolo Nazario Rende che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: graduatoria, punteggio, assunzione, retribuzione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito:
1. dichiarare illegittima la graduatoria
definitiva personale ATA 24 mesi a.s. 2023/2024, profilo assistente amministrativo previo
riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 32,50 derivanti
dalla valutazione dei servizi effettivamente prestati nella scuola dell'infanzia paritaria
nell'arco temporale dal 24/09/2007 al 25/09/2022; 2. e per l'effetto, ordinare al
[...]
in persona del Ministro p.t, di procedere all'immissione Controparte_2
in ruolo della ricorrente per l'a.s. 2023/2024 in qualità di assistente Parte_1
1 amministrativo mediante la stipula di un contratto a tempo indeterminato presso una scuola
di Cosenza, oppure presso una istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in
domanda;
3. condannare l'Amministrazione scolastica resistente ad emanare tutti gli atti
necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente;
4. condannare il
[...]
- in persona del p.t., al pagamento, in favore del Controparte_2 CP_3
ricorrente, delle retribuzioni non percepite dal 1/09/2023 fino al 20/09/2023 (in ragione
dell'assunzione di servizio avvenuta in data 21/09/2023 con contratto a tempo determinato);
5. il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi …”. Note scritte depositate il 19.5.2025: “… precisa le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate in atti,
specificando che in ragione dell'avvenuta immissione in ruolo della ricorrente per l'a.s.
2024/2025, la richiesta di condanna dell'Amministrazione scolastica resistente ad emanare
tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente, deve sostanziarsi
oggi nel riconoscimento del pagamento, in favore della sig.ra delle retribuzioni non Pt_1
percepite dal 1/09/2023 fino al 20/09/2023 e dal 01.07.2024 al 31.08.2024 (in ragione
dell'assunzione di servizio avvenuta in data 21.09.2023 con contratto a tempo determinato
e terminata in data 30.06.2024), pari all'importo lordo di € 4.069,37, comprensivo delle
ritenute previdenziali, oltre al riconoscimento del periodo 1.09.2023 - 20.09.2024 e del
periodo 01.07.2024 - 31.08.2024, ai fini dell'inquadramento professionale e della
ricostruzione della carriera. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto, rigettare
tutte le domande ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di
giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 La parte ricorrente ha agito in giudizio con ricorso di merito e contestuale istanza cautelare
(rigettata con ordinanza del 16.12.2023, con cui le regolazione delle spese per la fase cautelare è stata rinviata alla definizione del merito) assumendo di aver formulato domanda di nuova inclusione nella graduatoria ATA 24 mesi - profilo professionale assistente amministrativo per la Provincia di Cosenza;
che era stato assegnato un punteggio di 23,80
punti; che spettava il punteggio di 56,30 punti;
che il punteggio minore era conseguente al mancato riconoscimento del servizio prestato presso Scuola dell'infanzia paritaria;
che il comportamento dell'Amministrazione costituiva illegittima disparità di trattamento, attesa l'equiparazione del servizio prestato, sicché spettava il riconoscimento del punteggio per il servizio indicato presso la Scuola paritaria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con note scritte depositate il 19.5.2025 la parte ricorrente ha affermato l'immissione in ruolo con decorrenza 1.9.2024, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che il aveva operato correttamente e che, in ogni caso, CP_1
la retribuzione non spettava poiché poteva essere erogata solo in conseguenza dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 20.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In relazione all'immissione in ruolo conseguente al riconoscimento del punteggio oggetto di giudizio, come affermato da parte ricorrente, deve affermarsi l'intervenuta parziale
3 cessazione della materia del contendere, potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008), specie considerando la limitata portata della pronuncia (affermata, tra le altre, da Cass. SS. UU. 1048/2000 e, tra le ultime,
da Cass. 4167/2020).
Oltretutto, si evidenzia, la specifica domanda è stata oggetto di sostanziale rinuncia della parte ricorrente, che ha poi argomentato sul persistente interesse alla pronuncia nei limiti delle conclusioni rassegnate con le note scritte depositate il 19.5.2025 e sopra trascritte.
Per il resto, la domanda non può accogliersi poiché è relativa al pagamento delle retribuzioni in ogni caso non spettanti, in assenza dello svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Cass.
Sez. Lav. 16665/2020).
In merito, si evidenzia che la domanda non è stata formulata in termini di risarcimento del danno [tanto che si legge che la parte ricorrente si riservava il diritto di rivendicare il ristoro dei danni patrimoniali subiti e subendi per la mancata immissione in ruolo dall'a.s.
2023/2024 con separata azione (pg. 8 del ricorso)], come evincibile dalle conclusioni rassegnate, con cui si chiede principalmente il pagamento della retribuzione, oltre ad ulteriori effetti conseguenti all'espletamento dell'attività lavorativa.
In tal senso, il riferimento ai danni contenuto nelle note scritte depositate in data 19.5.2025
si mostra non congruo, oltre che generico (specie in relazione al punto 2 delle note scritte).
Conclusivamente, per la domanda di immissione in ruolo deve affermarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, per il resto, la domanda deve rigettarsi.
La peculiarità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione, basata anche sull'intervenuta cessazione della materia del contendere, determinano la compensazione delle spese di lite, anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la domanda di immissione in ruolo;
rigetta nel resto la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 11.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4244/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Castrovillari, Via T. Cassanese n. 1, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Lucio Paolo Nazario Rende che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: graduatoria, punteggio, assunzione, retribuzione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito:
1. dichiarare illegittima la graduatoria
definitiva personale ATA 24 mesi a.s. 2023/2024, profilo assistente amministrativo previo
riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 32,50 derivanti
dalla valutazione dei servizi effettivamente prestati nella scuola dell'infanzia paritaria
nell'arco temporale dal 24/09/2007 al 25/09/2022; 2. e per l'effetto, ordinare al
[...]
in persona del Ministro p.t, di procedere all'immissione Controparte_2
in ruolo della ricorrente per l'a.s. 2023/2024 in qualità di assistente Parte_1
1 amministrativo mediante la stipula di un contratto a tempo indeterminato presso una scuola
di Cosenza, oppure presso una istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in
domanda;
3. condannare l'Amministrazione scolastica resistente ad emanare tutti gli atti
necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente;
4. condannare il
[...]
- in persona del p.t., al pagamento, in favore del Controparte_2 CP_3
ricorrente, delle retribuzioni non percepite dal 1/09/2023 fino al 20/09/2023 (in ragione
dell'assunzione di servizio avvenuta in data 21/09/2023 con contratto a tempo determinato);
5. il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi …”. Note scritte depositate il 19.5.2025: “… precisa le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate in atti,
specificando che in ragione dell'avvenuta immissione in ruolo della ricorrente per l'a.s.
2024/2025, la richiesta di condanna dell'Amministrazione scolastica resistente ad emanare
tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente, deve sostanziarsi
oggi nel riconoscimento del pagamento, in favore della sig.ra delle retribuzioni non Pt_1
percepite dal 1/09/2023 fino al 20/09/2023 e dal 01.07.2024 al 31.08.2024 (in ragione
dell'assunzione di servizio avvenuta in data 21.09.2023 con contratto a tempo determinato
e terminata in data 30.06.2024), pari all'importo lordo di € 4.069,37, comprensivo delle
ritenute previdenziali, oltre al riconoscimento del periodo 1.09.2023 - 20.09.2024 e del
periodo 01.07.2024 - 31.08.2024, ai fini dell'inquadramento professionale e della
ricostruzione della carriera. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto, rigettare
tutte le domande ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di
giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 La parte ricorrente ha agito in giudizio con ricorso di merito e contestuale istanza cautelare
(rigettata con ordinanza del 16.12.2023, con cui le regolazione delle spese per la fase cautelare è stata rinviata alla definizione del merito) assumendo di aver formulato domanda di nuova inclusione nella graduatoria ATA 24 mesi - profilo professionale assistente amministrativo per la Provincia di Cosenza;
che era stato assegnato un punteggio di 23,80
punti; che spettava il punteggio di 56,30 punti;
che il punteggio minore era conseguente al mancato riconoscimento del servizio prestato presso Scuola dell'infanzia paritaria;
che il comportamento dell'Amministrazione costituiva illegittima disparità di trattamento, attesa l'equiparazione del servizio prestato, sicché spettava il riconoscimento del punteggio per il servizio indicato presso la Scuola paritaria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con note scritte depositate il 19.5.2025 la parte ricorrente ha affermato l'immissione in ruolo con decorrenza 1.9.2024, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che il aveva operato correttamente e che, in ogni caso, CP_1
la retribuzione non spettava poiché poteva essere erogata solo in conseguenza dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 20.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In relazione all'immissione in ruolo conseguente al riconoscimento del punteggio oggetto di giudizio, come affermato da parte ricorrente, deve affermarsi l'intervenuta parziale
3 cessazione della materia del contendere, potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008), specie considerando la limitata portata della pronuncia (affermata, tra le altre, da Cass. SS. UU. 1048/2000 e, tra le ultime,
da Cass. 4167/2020).
Oltretutto, si evidenzia, la specifica domanda è stata oggetto di sostanziale rinuncia della parte ricorrente, che ha poi argomentato sul persistente interesse alla pronuncia nei limiti delle conclusioni rassegnate con le note scritte depositate il 19.5.2025 e sopra trascritte.
Per il resto, la domanda non può accogliersi poiché è relativa al pagamento delle retribuzioni in ogni caso non spettanti, in assenza dello svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Cass.
Sez. Lav. 16665/2020).
In merito, si evidenzia che la domanda non è stata formulata in termini di risarcimento del danno [tanto che si legge che la parte ricorrente si riservava il diritto di rivendicare il ristoro dei danni patrimoniali subiti e subendi per la mancata immissione in ruolo dall'a.s.
2023/2024 con separata azione (pg. 8 del ricorso)], come evincibile dalle conclusioni rassegnate, con cui si chiede principalmente il pagamento della retribuzione, oltre ad ulteriori effetti conseguenti all'espletamento dell'attività lavorativa.
In tal senso, il riferimento ai danni contenuto nelle note scritte depositate in data 19.5.2025
si mostra non congruo, oltre che generico (specie in relazione al punto 2 delle note scritte).
Conclusivamente, per la domanda di immissione in ruolo deve affermarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, per il resto, la domanda deve rigettarsi.
La peculiarità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione, basata anche sull'intervenuta cessazione della materia del contendere, determinano la compensazione delle spese di lite, anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la domanda di immissione in ruolo;
rigetta nel resto la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 11.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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