Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 20.1.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.261 dell'anno 2023 RG
TRA
Avv. F LATERZA, A POPOLIZIO Parte_1
E
dott. L CARLONE Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, l'opponente in epigrafe indicato chiedeva nei confronti dell' intimato di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiuntiva n.27035 del 5.12.2022 CP_1 avente ad oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni ivi in dettaglio indicate, con vittoria di spese. Si costituiva la parte intimata resistendo alla domanda. Istruita con produzioni documentali e prove orali, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va quindi accolta.
1. Rileva il giudicante che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 cpc.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (Cass. n. 10343/00). Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di opposizione ad ordinanze ingiuntive, quale è quello in oggetto, laddove il debitore
Pretendere che in tale breve lasso di tempo il contribuente debba apprestare la propria difesa nel merito, accollandosi l'onere di allegare e comprovare le ragione della inesistenza del credito, significherebbe contraddire le regole del processo, con evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Come già evidenziato, la contestazione, non meramente di forma, della ordinanza ingiuntiva introduce una causa di merito in cui l'onere della prova fa carico all'Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale;
sicché correttamente il ricorrente nell'atto introduttivo si riserva di formulare mezzi di prova, nuovi o per la prima volta, all'esito della costituzione in lite del vero attore. E' ovvio, infatti, che la posizione del convenuto sostanziale si potrà espandere in tutta la sua portata quando l'attore sostanziale avrà fornito elementi di comprensione della sua pretesa creditoria, attraverso l'indicazione della causa del credito e dei mezzi probatori a sostegno.
In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo, attiene all'onere probatorio (art. 2697 cc.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Trib.
Pisa, sent.n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
2.1. Tanto premesso, va subito rilevato che in specie risulta sottoscritto tra la società Nuova
Alta Gestione srl di cui l'opponente è rappresentante legale e la contratto Parte_2 di rete di imprese.
2.2. E' noto che qualora il distacco del personale avvenga nell'ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (ai sensi del comma 4-ter dell'art. 3, D.L. n. 5/2009),
l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente, e si presume iuris et de iure, in forza dell'operare della rete (cfr. in termini Tribunale Taranto Sez. lavoro, 17/11/2022).
2.3. Va poi rilevato che ex actis non risulta, alla luce delle doglianze mosse dalla parte intimata, che il contratto de quo sia affetto da vizi che ne inficino la sua validità.
2.4. Generiche sono poi le censure circa l'oggetto del contratto, non potendo escludere ex se la validità di esso ove concluso in vista di sinergie relative alla mera gestione del personale oggetto di distacco, ipotesi questa espressamente prevista nel contratto di rete stipulato in specie.
2 3.1. Sotto altro profilo, va evidenziato che la parte intimata non ha chiesto l'escussione dei lavoratori oggetto di distacco così da confermare le dichiarazioni rese da costoro in sede ispettiva.
3.2. A ciò si aggiunga che la parte intimata ha prodotto in giudizio solo le dichiarazioni di solo 3
( , e a fronte del numero complessivo dei 7 dipendenti oggetto di distacco Tes_1 Tes_2 Parte_3 in contestazione, nonostante la contestazione in merito alla relativa genuinità sollevata all'uopo dall'opponente a pag. 3 del ricorso. In definitiva, anche sotto l'ultimo profilo esaminato, deve ritenersi che il contratto di rete in contestazione sia valido e pertanto la pretesa sanzionatoria azionata è senza pregio (cfr. sentenza della Sezione n.880/2024 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp.att. cpc).
4. Merita aggiungere che nelle controversie in materia previdenziale i verbali di accertamento redatti da pubblici ufficiali hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso unicamente per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di aver compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese;
tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, debbono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, mentre la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale può solo consentire al giudice, in concorso con altri elementi, di desumere da tali dichiarazioni elementi di prova (cfr. in termini ex multis
Cass. civ., Sez. lavoro, 30/12/2003, n. 19833). E' stato poi osservato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c.,
l'esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento;
ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 08/03/2001, n. 3350).
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico
3 sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018;
Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le spese di causa vanno poste a carico della parte intimata per la soccombenza in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione gravata nei termini di cui in motivazione;
condanna l' intimato al pagamento in favore della parte opponente, che liquida in CP_1 complessivi € 3500,00, oltre rimborso spese anche forfettario iva e cpa come per legge, con distrazione.
Bari, 20.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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