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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2533/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in CORSO TRIESTE, 48 Parte_1
82037 TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O elettivamente domiciliato in corso Controparte_1
Garibaldi 387 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. ALLOCCA
PASQUALE giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 3/04/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 7.6.24 parte ricorrente ha esposto:
- Che con sentenza n. 657/2023 del 19/06/2023 (cfr. produzione n.1), il
Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo che aveva espletato, nel periodo dal
1 01/07/2019 al 31/12/2020, le mansioni superiori di Assistente Coordinatore
(parametro 193) “Area professionale 2ª - Area operativa: sezione ferroviario e metropolitano” - di cui al CCNL Autoferrotranvieri e condannando la datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
- Che, nonostante quanto specificato nel dispositivo della citata sentenza n.
657/2023, la ad oggi non ha ancora provveduto spontaneamente alla CP_2
corresponsione delle differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo indicato.
Ha concluso chiedendo di “condannare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
[...]
favore della ricorrente e per le causali espresse, della somma di € 10.317,86, ovvero della maggiore o minore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
2. determinare, su tutte le somme che risulteranno dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la società convenuta al pagamento in suo favore delle relative somme;
3. vinte le spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Parte resistente nel costituirsi in giudizio chiedeva di “rigettare il ricorso principale in quanto infondato e, in via gradata, venga riconosciuta quella somma risultante congrua alla luce degli evidenziati errori presenti nei conteggi, come sopra illustrati;
- accogliere la domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'emolumento mensile denominato AP CCNL 2000, di importo
2 pari ad € 377,74, non era dovuto alla ricorrente e, per l'effetto, Pt_1
Contr condannare la stessa al pagamento in favore di della somma di € 9.188,64”.
2.
L'odierna controversia attiene essenzialmente alla quantificazione delle somme spettanti al ricorrente in virtù del riconoscimento del diverso parametro di inquadramento avvenuto con sentenza, a titolo di differenze retributive.
Con la sentenza n. 657/2023 del 19/06/2023 (cfr. produzione n.1), infatti, il
Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo che la ricorrente aveva espletato, nel periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2020, le mansioni superiori di Assistente
Coordinatore (parametro 193) “Area professionale 2ª - Area operativa: sezione ferroviario e metropolitano” - di cui al CCNL Autoferrotranvieri e condannando la datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo .
Parte resistente contesta l'assegno ad personam AP pari ad € 377,74 per il CP_3
periodo dedotto in giudizio, perché assorbito dal miglior trattamento economico percepito con la qualifica superiore di “assistente coordinatore - parametro 193”, riconosciuta con la sentenza n. 657/2023 e comunque sostiene che i calcoli siano errati poiché considerano il trattamento economico sempre al massimo degli scatti e senza tenere conto del fatto che il sesto scatto è stato attribuito alla sig.ra solo nel mese di febbraio del 2020, ed erroneamente contengono il Pt_1
“Trattamento Sostitutivo 1980/1987”, riconosciuto solo al personale che, come dimostra la denominazione stessa, era alle dipendenze dell'allora Metrocampania
NE negli anni tra il 1980-1987, mentre la ricorrente è stata assunta nel 2008 (cfr. statini paga – sez. data di assunzione).
3 Ebbene, a seguito delle suddette contestazioni, parte ricorrente a rielaborato un nuovo conteggio cui questo giudice si riporta in quanto corretto e scevro da vizi, da cui risulta che spettano alla ricorrente € 9.206,14 (avendo riconosciuto di aver conteggiati 6 scatti, in luogo dei 5 spettanti sino al 31/01/2020 e dei 6 spettanti dal 01/02/2020 e di aver inserito nei primi conteggi il “Trattamento Sostitutivo
1980/1987”), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo a titolo di differenze retributive per il diverso inquadramento riconosciuto con sentenza.
Invece, la doglianza della secondo cui la ricorrente avrebbe inserito CP_2 illegittimamente nei conteggi l'assegno ad personam denominato “AP 2000”, che compare nei conteggi allegati al ricorso, inserito tra le voci retributive all'ottavo rigo con denominazione “AP ” è priva di fondamento, in quanto, come si CP_3
evince dal conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio, la somma richiesta a titolo di “AP 2000” è pari a € 0,00 (v. tabelle retributive e conteggi in atti).
Pertanto, la domanda va accolta e per l'effetto la resistente va condannata al pagamento della somma di € 9.206,14 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo come da conteggi di parte che questo giudice fa propri in quanto precisi e mai contestati.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale, peraltro limitata alla mera contestazione dei conteggi.
Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo previa riduzione tenuto conto della natura della controversia e della serialità.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento delle differenze retributive pari ad € 9.206,14 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €. 1886,50 oltre rimborso forf. del
15%, IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 4/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2533/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in CORSO TRIESTE, 48 Parte_1
82037 TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O elettivamente domiciliato in corso Controparte_1
Garibaldi 387 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. ALLOCCA
PASQUALE giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 3/04/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 7.6.24 parte ricorrente ha esposto:
- Che con sentenza n. 657/2023 del 19/06/2023 (cfr. produzione n.1), il
Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo che aveva espletato, nel periodo dal
1 01/07/2019 al 31/12/2020, le mansioni superiori di Assistente Coordinatore
(parametro 193) “Area professionale 2ª - Area operativa: sezione ferroviario e metropolitano” - di cui al CCNL Autoferrotranvieri e condannando la datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
- Che, nonostante quanto specificato nel dispositivo della citata sentenza n.
657/2023, la ad oggi non ha ancora provveduto spontaneamente alla CP_2
corresponsione delle differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo indicato.
Ha concluso chiedendo di “condannare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
[...]
favore della ricorrente e per le causali espresse, della somma di € 10.317,86, ovvero della maggiore o minore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
2. determinare, su tutte le somme che risulteranno dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la società convenuta al pagamento in suo favore delle relative somme;
3. vinte le spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Parte resistente nel costituirsi in giudizio chiedeva di “rigettare il ricorso principale in quanto infondato e, in via gradata, venga riconosciuta quella somma risultante congrua alla luce degli evidenziati errori presenti nei conteggi, come sopra illustrati;
- accogliere la domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'emolumento mensile denominato AP CCNL 2000, di importo
2 pari ad € 377,74, non era dovuto alla ricorrente e, per l'effetto, Pt_1
Contr condannare la stessa al pagamento in favore di della somma di € 9.188,64”.
2.
L'odierna controversia attiene essenzialmente alla quantificazione delle somme spettanti al ricorrente in virtù del riconoscimento del diverso parametro di inquadramento avvenuto con sentenza, a titolo di differenze retributive.
Con la sentenza n. 657/2023 del 19/06/2023 (cfr. produzione n.1), infatti, il
Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo che la ricorrente aveva espletato, nel periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2020, le mansioni superiori di Assistente
Coordinatore (parametro 193) “Area professionale 2ª - Area operativa: sezione ferroviario e metropolitano” - di cui al CCNL Autoferrotranvieri e condannando la datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo .
Parte resistente contesta l'assegno ad personam AP pari ad € 377,74 per il CP_3
periodo dedotto in giudizio, perché assorbito dal miglior trattamento economico percepito con la qualifica superiore di “assistente coordinatore - parametro 193”, riconosciuta con la sentenza n. 657/2023 e comunque sostiene che i calcoli siano errati poiché considerano il trattamento economico sempre al massimo degli scatti e senza tenere conto del fatto che il sesto scatto è stato attribuito alla sig.ra solo nel mese di febbraio del 2020, ed erroneamente contengono il Pt_1
“Trattamento Sostitutivo 1980/1987”, riconosciuto solo al personale che, come dimostra la denominazione stessa, era alle dipendenze dell'allora Metrocampania
NE negli anni tra il 1980-1987, mentre la ricorrente è stata assunta nel 2008 (cfr. statini paga – sez. data di assunzione).
3 Ebbene, a seguito delle suddette contestazioni, parte ricorrente a rielaborato un nuovo conteggio cui questo giudice si riporta in quanto corretto e scevro da vizi, da cui risulta che spettano alla ricorrente € 9.206,14 (avendo riconosciuto di aver conteggiati 6 scatti, in luogo dei 5 spettanti sino al 31/01/2020 e dei 6 spettanti dal 01/02/2020 e di aver inserito nei primi conteggi il “Trattamento Sostitutivo
1980/1987”), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo a titolo di differenze retributive per il diverso inquadramento riconosciuto con sentenza.
Invece, la doglianza della secondo cui la ricorrente avrebbe inserito CP_2 illegittimamente nei conteggi l'assegno ad personam denominato “AP 2000”, che compare nei conteggi allegati al ricorso, inserito tra le voci retributive all'ottavo rigo con denominazione “AP ” è priva di fondamento, in quanto, come si CP_3
evince dal conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio, la somma richiesta a titolo di “AP 2000” è pari a € 0,00 (v. tabelle retributive e conteggi in atti).
Pertanto, la domanda va accolta e per l'effetto la resistente va condannata al pagamento della somma di € 9.206,14 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo come da conteggi di parte che questo giudice fa propri in quanto precisi e mai contestati.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale, peraltro limitata alla mera contestazione dei conteggi.
Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo previa riduzione tenuto conto della natura della controversia e della serialità.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento delle differenze retributive pari ad € 9.206,14 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €. 1886,50 oltre rimborso forf. del
15%, IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 4/04/2025
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Dott.ssa Marina Campidoglio
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