Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
IL GIUDICE UNICO
Dott. Leonardo Macchitella
Ha reso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 1086-1/2025
Letti gli atti del procedimento;
Ritenuto che la istanza di inibitoria per cui è il presente sub-procedimento, non appare fondata sotto il profilo del fumus ed altrettanto sotto quello del periculum;
Per quel che concerne il fumus può convenirsi che gli odierni opponenti siano stati “terzi” rispetto la esecuzione immobiliare conclusasi con l'assegnazione del terreno agli opposti. In quella qualità avrebbero potuto proporre opposizione ex art. 619 c.p.c., azione che, comunque, non è una azione reale di rivendica di un diritto di proprietà del bene pignorato ma una azione personale di mero accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto all'oggetto della stessa e nei confronti del terzo che sul medesimo oggetto vanti un diritto che possa ritenersi prevalente su quello del creditore procedente. In ragione di tanto allo scopo di sottrarre quel bene all'esecuzione il terzo, che dice di vantare un diritto reale, deve perlomeno provare il fatto costitutivo del proprio diritto. Allo stato dunque l'opposizione, anche correttamente riqualificata, appare intempestiva rispetto l'aggiudicazione del bene controverso, posto che non risultava altrimenti conoscibile all'esecutante “l'interesse” degli odierni opponenti così che potesse giudicarsi obbligatoria la notifica agli stessi degli atti del procedimento espropriativo. A margine, invece, non risulta neppure la prova che il terzo abbia quantomeno proposto un giudizio volto ad accertare l'acquisto di quel bene a titolo originario tal'è l'usucapione.
Invero la richiesta inibitoria non solo appare difettare del requisito del fumus ma invero anche di quello del periculum che deve necessariamente e contestualmente sussistere, non solo in via alternativa l'uno all'altro.
P.T.M.
Rigetta l'istanza di inibitoria.
Le spese del presente sub-procedimento col merito.
Così deciso in Taranto oggi 15 aprile 2025 all'esito della Camera di Consiglio, ordinanza di cui è data lettura in udienza alle parti.
IL GIUDICE UNICO
Dott. Leonardo Macchitella