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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2856/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2856/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Francesco Caltagirone del Foro di Massa Carrara e dall'Avv. Luisella Lazzaroni del Foro di PA, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Francesco Caltagirone del Foro di Massa Carrara e dall'Avv. Luisella Lazzaroni del Foro di PA, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, comparendo personalmente all'udienza del giorno 1 aprile 2025, hanno manifestato volontà di non conciliarsi.
La comune difesa ha precisato le conclusioni chiedendo pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di cui all'accordo scritto già prodotto in atti il 31 marzo 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 3 ottobre 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio il 4 maggio 2006 con e che dall'unione coniugale sono nati CP_1
(rispettivamente, il 13 marzo 2007 e il 27 giugno 2011) i figli . Per_1 Per_2
Allegava che la convivenza con il marito era già divenuta intollerabile nel corso dell'anno 2022, tanto da avere ella presentato altro precedente ricorso per la separazione giudiziale dal coniuge. Soggiungeva tuttavia che, in seguito alla sentenza dichiarativa della loro separazione (pubblicata il giorno 1 agosto 2023), aveva avuto luogo una riconciliazione matrimoniale che aveva peraltro comportato l'estinzione di quel procedimento (iscritto al n. 4038/2022 R.G.).
La stessa ricorrente esponeva, tuttavia, che il clima familiare era divenuto nuovamente alquanto conflittuale, in quanto scandito da litigi e diverbi, anche alla presenza dei figli.
Fornendo indicazioni sulle risorse economiche familiari, dunque, conveniva Parte_1 in giudizio il coniuge e chiedeva emettersi pronuncia di separazione giudiziale, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minorenni, con una loro collocazione preferenziale materna e visite paterne da concordare liberamente, assegnarsi in proprio favore la casa coniugale (e l'integralità dell'assegno unico universale per i figli) e porsi a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo
[...] mensile pari ad Euro 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La stessa ricorrente proponeva altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, con atto scritto depositato il 31 marzo 2025 si costituiva in giudizio aderendo alle domande di separazione e di divorzio e CP_1 rappresentando essere stato raggiunto tra le parti un accordo su ogni questione suscettibile di controversia.
All'udienza del giorno 1 aprile 2025 le parti, comparendo personalmente, hanno manifestato volontà di non conciliarsi, confermando l'accordo raggiunto su ogni condizione accessoria alla separazione.
La comune difesa ha precisato le conclusioni chiedendo pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di cui all'accordo scritto già prodotto in atti il 31 marzo 2025.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va anzitutto accolta la domanda principale formulata da parte ricorrente e alla quale ha prestato adesione lo stesso resistente.
La reiterata manifestazione di volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con Per_2 riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di perfetta bigenitorialità.
Merita incidentalmente osservare che tali condizioni sono divenute ora eccentriche rispetto al primogenito in quanto maggiorenne dal 13 marzo 2025. Per_1
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
- a seguito della riconciliazione dei coniugi susseguente alla separazione già dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 1075/2023 (pubblicata il giorno 1 agosto 2023), dichiara la separazione personale di e , uniti in matrimonio il 4 maggio CP_1 Parte_1
2006 in PA (matrimonio iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di PA al n. 86, p. 1, anno 2006).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- omologa le condizioni di separazione di cui all'accordo raggiunto dalle parti, formalizzato nell'atto scritto depositato il 31 marzo 2025, testualmente richiamato nei seguenti termini con cui le parti hanno concordato di:
“1) Autorizzare i coniugi SI.ri e a vivere separati, con Parte_1 CP_1
l'obbligo del mutuo rispetto;
…
3) Dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni;
4) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori Per_1 Persona_3 con collocamento paritetico e versamento diretto del mantenimento;
5) Relativamente alla casa coniugale ubicata in 43125 – PA (PR), Strada Nino Bixio, 118, si dà atto della scadenza del contratto di locazione che non verrà rinnovato ed entrambe le parti provvederanno a cercare una nuova sistemazione;
6) I genitori si impegnano a comunicare qualsiasi notizia che riguardi i figli o la gestione degli stessi direttamente al coniuge senza coinvolgere i figli nelle comunicazioni tra i genitori;
7) Entrambi i genitori si impegnano a favorire e non ostacolare i rapporti dei figli con l'altro genitore e la sua famiglia, anche attraverso contatti telefonici quando si trovino con l'altro genitore;
8) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione e le cure mediche dei figli verranno assunte insieme dai genitori. Ciascun genitore avrà cura di comunicare, con congruo anticipo, gli incontri medici specialistici e scolastici inerenti ai figli, affinché l'altro genitore possa parteciparvi. Ciascun genitore si impegna ad essere presente e collaborativo nella gestione dei figli;
9) I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da Linee Guida del Tribunale di PA;
10) Disporre che la SI.ra percepisca interamente l'importo dell'Assegno Unico”. Pt_1
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in PA il 4 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2856/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Francesco Caltagirone del Foro di Massa Carrara e dall'Avv. Luisella Lazzaroni del Foro di PA, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Francesco Caltagirone del Foro di Massa Carrara e dall'Avv. Luisella Lazzaroni del Foro di PA, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, comparendo personalmente all'udienza del giorno 1 aprile 2025, hanno manifestato volontà di non conciliarsi.
La comune difesa ha precisato le conclusioni chiedendo pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di cui all'accordo scritto già prodotto in atti il 31 marzo 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 3 ottobre 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio il 4 maggio 2006 con e che dall'unione coniugale sono nati CP_1
(rispettivamente, il 13 marzo 2007 e il 27 giugno 2011) i figli . Per_1 Per_2
Allegava che la convivenza con il marito era già divenuta intollerabile nel corso dell'anno 2022, tanto da avere ella presentato altro precedente ricorso per la separazione giudiziale dal coniuge. Soggiungeva tuttavia che, in seguito alla sentenza dichiarativa della loro separazione (pubblicata il giorno 1 agosto 2023), aveva avuto luogo una riconciliazione matrimoniale che aveva peraltro comportato l'estinzione di quel procedimento (iscritto al n. 4038/2022 R.G.).
La stessa ricorrente esponeva, tuttavia, che il clima familiare era divenuto nuovamente alquanto conflittuale, in quanto scandito da litigi e diverbi, anche alla presenza dei figli.
Fornendo indicazioni sulle risorse economiche familiari, dunque, conveniva Parte_1 in giudizio il coniuge e chiedeva emettersi pronuncia di separazione giudiziale, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minorenni, con una loro collocazione preferenziale materna e visite paterne da concordare liberamente, assegnarsi in proprio favore la casa coniugale (e l'integralità dell'assegno unico universale per i figli) e porsi a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo
[...] mensile pari ad Euro 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La stessa ricorrente proponeva altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, con atto scritto depositato il 31 marzo 2025 si costituiva in giudizio aderendo alle domande di separazione e di divorzio e CP_1 rappresentando essere stato raggiunto tra le parti un accordo su ogni questione suscettibile di controversia.
All'udienza del giorno 1 aprile 2025 le parti, comparendo personalmente, hanno manifestato volontà di non conciliarsi, confermando l'accordo raggiunto su ogni condizione accessoria alla separazione.
La comune difesa ha precisato le conclusioni chiedendo pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di cui all'accordo scritto già prodotto in atti il 31 marzo 2025.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va anzitutto accolta la domanda principale formulata da parte ricorrente e alla quale ha prestato adesione lo stesso resistente.
La reiterata manifestazione di volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con Per_2 riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di perfetta bigenitorialità.
Merita incidentalmente osservare che tali condizioni sono divenute ora eccentriche rispetto al primogenito in quanto maggiorenne dal 13 marzo 2025. Per_1
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
- a seguito della riconciliazione dei coniugi susseguente alla separazione già dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 1075/2023 (pubblicata il giorno 1 agosto 2023), dichiara la separazione personale di e , uniti in matrimonio il 4 maggio CP_1 Parte_1
2006 in PA (matrimonio iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di PA al n. 86, p. 1, anno 2006).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- omologa le condizioni di separazione di cui all'accordo raggiunto dalle parti, formalizzato nell'atto scritto depositato il 31 marzo 2025, testualmente richiamato nei seguenti termini con cui le parti hanno concordato di:
“1) Autorizzare i coniugi SI.ri e a vivere separati, con Parte_1 CP_1
l'obbligo del mutuo rispetto;
…
3) Dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni;
4) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori Per_1 Persona_3 con collocamento paritetico e versamento diretto del mantenimento;
5) Relativamente alla casa coniugale ubicata in 43125 – PA (PR), Strada Nino Bixio, 118, si dà atto della scadenza del contratto di locazione che non verrà rinnovato ed entrambe le parti provvederanno a cercare una nuova sistemazione;
6) I genitori si impegnano a comunicare qualsiasi notizia che riguardi i figli o la gestione degli stessi direttamente al coniuge senza coinvolgere i figli nelle comunicazioni tra i genitori;
7) Entrambi i genitori si impegnano a favorire e non ostacolare i rapporti dei figli con l'altro genitore e la sua famiglia, anche attraverso contatti telefonici quando si trovino con l'altro genitore;
8) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione e le cure mediche dei figli verranno assunte insieme dai genitori. Ciascun genitore avrà cura di comunicare, con congruo anticipo, gli incontri medici specialistici e scolastici inerenti ai figli, affinché l'altro genitore possa parteciparvi. Ciascun genitore si impegna ad essere presente e collaborativo nella gestione dei figli;
9) I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da Linee Guida del Tribunale di PA;
10) Disporre che la SI.ra percepisca interamente l'importo dell'Assegno Unico”. Pt_1
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in PA il 4 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto