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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 821/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucetta Patriarca del Foro di Vercelli
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli INTERVENUTO Oggetto: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e , matrimonio celebrato Parte_1 Controparte_1 fra le parti in Villa Del Bosco il 12.10.2002 (Parte I-n.
1-anno 2002);
2) affidare la figlia minore alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la figlia, ex art. 337 ter c.c., siano adottate da , salvo il diritto-dovere del genitore non Parte_1 affidatario di vigilare sulla istruzione ed educazione della prole;
3) disporre che eventuali incontri padre-figlia avvengano secondo i desideri della figlia stessa;
pagina 1 di 6 4) disporre che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, CP_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
5) vinte le spese e gli onorari di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso in fatto che: e hanno contratto matrimonio civile in Villa del Bosco (BI), Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 1, Parte I, Anno 2002; dalla loro unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e in data Per_1 Per_2
16/07/2002, ancora minore. Per_3
Il sig. attualmente risiede e lavora in Germania;
ha contatti sporadici con la figlia minore e CP_1 non provvede in modo sufficiente al suo mantenimento.
Parte ricorrente nel suo atto introduttivo ha chiesto la pronuncia di separazione con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affidamento in via esclusiva della figlia minore con indicazione delle modalità di incontro padre-figlia; contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di euro 400,00 oltre 50% delle spese straordinarie.
Fissata udienza di comparazione al 16.10.2024, poi rinviata su istanza di parte ricorrente al 22.01.2025, alla prima udienza di comparizione, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del convenuto;
parte ricorrente ha comunque chiesto un rinvio in quanto lo stesso avrebbe comunicato di voler comparire ad una successiva udienza. Alla successiva udienza del 05.03.2025 il convenuto è rimasto contumace;
il Presidente relatore ha riservato i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 05.03.2025 il Presidente relatore ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
Affida la figlia minore alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la figlia, ex art.
337 ter c.c., siano adottate da , salvo il diritto-dovere del genitore non affidatario di Parte_1 vigilare sulla istruzione ed educazione della prole.
Dispone che eventuali incontri padre-figlia avvengano secondo i desideri della figlia stessa.
Dispone che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli, fissando al 21.05.2025 il termine ex art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Parte ricorrente, tramite il deposito di memorie scritte autorizzate, ha infine concluso come riportato in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione di parte ricorrente oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
pagina 2 di 6 Il convenuto si sarebbe trasferito in Germania per lavoro nel 2019 e da quel momento avrebbe avuto solo qualche contatto telefonico con la figlia minore;
inoltre, non si è opposto alla domanda di separazione, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento.
Dal momento che parte ricorrente nel ricorso ha anche contestualmente domandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la causa dovrà essere rimessa in decisione affinché una volta trascorso il termine ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970 tale domanda possa essere procedibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DI
VISITA
Ritiene questo Collegio di poter confermare i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 05.03.2025.
Dal momento che il padre vive in Germania, risultando poco presente nella vita della figlia minore, la stessa viene quindi affidata alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse, ex art. 337ter
c.c., siano adottate da salvo il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sulla Parte_1 istruzione ed educazione della prole. Eventuali incontri padre-figlia potranno avvenire secondo i desideri della figlia stessa, vista anche la sua età adolescenziale (16 anni).
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti così come documentata da parte ricorrente, la quale attualmente è disoccupata e percepisce NASpI, il Collegio conferma i provvedimenti temporanei e urgenti già emessi dal Presidente relatore: dispone pertanto che il padre contribuisca Controparte_1 al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €
200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. extra come da
Protocollo del Tribunale di Vercelli.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Nulla in punto spese riservandosi la liquidazione al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 821/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in Villa del Bosco (BI), trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 1, Parte I, Anno;
2) ORDINA ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda
Sentenza nel registro Atti di Matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al DPR. 3/11/2000, n. 396;
pagina 3 di 6 3) AFFIDA la figlia minore alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la Per_3 figlia, ex art. 337ter c.c., siano adottate da salvo il diritto-dovere del genitore non Parte_1 affidatario di vigilare sulla istruzione ed educazione della prole;
4) DISPONE che eventuali incontri padre-figlia avvengano secondo i desideri della figlia stessa;
5) DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, CP_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
6) Nulla in punto spese riservandosi la liquidazione al definitivo.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 26.05.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 821/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucetta Patriarca del Foro di Vercelli RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli INTERVENUTO Oggetto: separazione giudiziale e divorzio
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che parte ricorrente nel suo ricorso introduttivo ha proposto cumulativamente domanda di separazione e di divorzio ex art. 473-bis.49;
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che debba decorrere il termine di un anno dalla data dell'udienza di prima comparizione delle parti (22.01.2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970,
pagina 5 di 6
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- FISSA udienza per la prosecuzione del giudizio in punto divorzio al 4 marzo 2026 ore 9:30;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26.05.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 821/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucetta Patriarca del Foro di Vercelli
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli INTERVENUTO Oggetto: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e , matrimonio celebrato Parte_1 Controparte_1 fra le parti in Villa Del Bosco il 12.10.2002 (Parte I-n.
1-anno 2002);
2) affidare la figlia minore alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la figlia, ex art. 337 ter c.c., siano adottate da , salvo il diritto-dovere del genitore non Parte_1 affidatario di vigilare sulla istruzione ed educazione della prole;
3) disporre che eventuali incontri padre-figlia avvengano secondo i desideri della figlia stessa;
pagina 1 di 6 4) disporre che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, CP_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
5) vinte le spese e gli onorari di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso in fatto che: e hanno contratto matrimonio civile in Villa del Bosco (BI), Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 1, Parte I, Anno 2002; dalla loro unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e in data Per_1 Per_2
16/07/2002, ancora minore. Per_3
Il sig. attualmente risiede e lavora in Germania;
ha contatti sporadici con la figlia minore e CP_1 non provvede in modo sufficiente al suo mantenimento.
Parte ricorrente nel suo atto introduttivo ha chiesto la pronuncia di separazione con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affidamento in via esclusiva della figlia minore con indicazione delle modalità di incontro padre-figlia; contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di euro 400,00 oltre 50% delle spese straordinarie.
Fissata udienza di comparazione al 16.10.2024, poi rinviata su istanza di parte ricorrente al 22.01.2025, alla prima udienza di comparizione, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del convenuto;
parte ricorrente ha comunque chiesto un rinvio in quanto lo stesso avrebbe comunicato di voler comparire ad una successiva udienza. Alla successiva udienza del 05.03.2025 il convenuto è rimasto contumace;
il Presidente relatore ha riservato i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 05.03.2025 il Presidente relatore ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
Affida la figlia minore alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la figlia, ex art.
337 ter c.c., siano adottate da , salvo il diritto-dovere del genitore non affidatario di Parte_1 vigilare sulla istruzione ed educazione della prole.
Dispone che eventuali incontri padre-figlia avvengano secondo i desideri della figlia stessa.
Dispone che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli, fissando al 21.05.2025 il termine ex art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Parte ricorrente, tramite il deposito di memorie scritte autorizzate, ha infine concluso come riportato in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione di parte ricorrente oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
pagina 2 di 6 Il convenuto si sarebbe trasferito in Germania per lavoro nel 2019 e da quel momento avrebbe avuto solo qualche contatto telefonico con la figlia minore;
inoltre, non si è opposto alla domanda di separazione, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento.
Dal momento che parte ricorrente nel ricorso ha anche contestualmente domandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la causa dovrà essere rimessa in decisione affinché una volta trascorso il termine ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970 tale domanda possa essere procedibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DI
VISITA
Ritiene questo Collegio di poter confermare i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 05.03.2025.
Dal momento che il padre vive in Germania, risultando poco presente nella vita della figlia minore, la stessa viene quindi affidata alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse, ex art. 337ter
c.c., siano adottate da salvo il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sulla Parte_1 istruzione ed educazione della prole. Eventuali incontri padre-figlia potranno avvenire secondo i desideri della figlia stessa, vista anche la sua età adolescenziale (16 anni).
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti così come documentata da parte ricorrente, la quale attualmente è disoccupata e percepisce NASpI, il Collegio conferma i provvedimenti temporanei e urgenti già emessi dal Presidente relatore: dispone pertanto che il padre contribuisca Controparte_1 al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €
200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. extra come da
Protocollo del Tribunale di Vercelli.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Nulla in punto spese riservandosi la liquidazione al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 821/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in Villa del Bosco (BI), trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 1, Parte I, Anno;
2) ORDINA ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda
Sentenza nel registro Atti di Matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al DPR. 3/11/2000, n. 396;
pagina 3 di 6 3) AFFIDA la figlia minore alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la Per_3 figlia, ex art. 337ter c.c., siano adottate da salvo il diritto-dovere del genitore non Parte_1 affidatario di vigilare sulla istruzione ed educazione della prole;
4) DISPONE che eventuali incontri padre-figlia avvengano secondo i desideri della figlia stessa;
5) DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, CP_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
6) Nulla in punto spese riservandosi la liquidazione al definitivo.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 26.05.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 821/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucetta Patriarca del Foro di Vercelli RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli INTERVENUTO Oggetto: separazione giudiziale e divorzio
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che parte ricorrente nel suo ricorso introduttivo ha proposto cumulativamente domanda di separazione e di divorzio ex art. 473-bis.49;
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che debba decorrere il termine di un anno dalla data dell'udienza di prima comparizione delle parti (22.01.2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970,
pagina 5 di 6
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- FISSA udienza per la prosecuzione del giudizio in punto divorzio al 4 marzo 2026 ore 9:30;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26.05.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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