Art. 3.
Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la commissione consultiva interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro tre mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.
I programmi, nonche' i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.
I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilita' di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:
a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonche' sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;
b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;
c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e
tecnologica nel settore minerario.
Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.
In tali zone e per tali minerali, fatte salve le competenze di cui al secondo comma dell'articolo 1, e' sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attivita' di cui al successivo articolo 4, salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
((I titolari di permessi di ricerca per le sostanze minerarie di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare entro sei mesi)) dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPI, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.
Entro sessanta giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa puo' essere pronunciata la decadenza dal titolo.
Il controllo sull'esecuzione dei progetti e' esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.
Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la commissione consultiva interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro tre mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.
I programmi, nonche' i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.
I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilita' di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:
a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonche' sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;
b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;
c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e
tecnologica nel settore minerario.
Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.
In tali zone e per tali minerali, fatte salve le competenze di cui al secondo comma dell'articolo 1, e' sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attivita' di cui al successivo articolo 4, salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
((I titolari di permessi di ricerca per le sostanze minerarie di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare entro sei mesi)) dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPI, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.
Entro sessanta giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa puo' essere pronunciata la decadenza dal titolo.
Il controllo sull'esecuzione dei progetti e' esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.