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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/04/2024, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 566/2021
AVENTE AD OGGETTO: Morte
Promossa da:
in proprio e quale procuratore speciale di Parte 1 Persona_1
Persona 2 Persona 3 Parte 2 Parte 3
Attori
Rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Borrini
Contro
Controparte_1
Convenuta
E contro
Controparte_3 Controparte_2
Convenuta
Entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Luca Togliani
Conclusioni
Per parte attrice: 6 Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra Controparte 1 conducente e proprietaria del veicolo Volkswagen Polo targato tg. EK222CM nella causazione del sinistro mortale avvenuto ad Arcola (SP) il 04.06.2014, a seguito del quale è deceduto il Sig. [...]
Per 4; - accertare e dichiarare la legittimità delle ulteriori ragioni di credito indicate in premessa a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti e subendi e per tutti i motivi esposti, rispetto alle somme già versate dalla Controparte_2 agli eredi e quindi condannare, in solido tra loro, la Sig.ra in persona del legale Controparte 1 e la Controparte 4 rappresentante pro tempore quale compagnia che assicura per la RCA, il veicolo danneggiante
Parte 1 in proprio modello Volkswagen Polo targato tg. EK222CM, a risarcire il Sig. ed in qualità di procuratore speciale dei signori Persona 1 Persona 2
Persona 3Parte 3 e Parte_2 i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dagli attori, sia iure proprio, sia quali eredi della vittima Sig. Persona 4 nella misura che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria delle somme liquidate ed agli interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto all'effettivo pagamento ed in particolare:
- danni tutti subiti e subendi da perdita del rapporto parentale;
- danni tutti subiti e subendi a titolo di danni patrimoniali;
- danni tutti subiti a titolo di danno biologico terminale;
oltre al rimborso degli esborsi e delle spese stragiudiziali, di mediazione già sostenute, nonché le spese, i diritti ed onorari di causa;
- condannare, in solido tra loro, la Sig.ra Controparte_1 e la Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese già
[…]
,
sostenute ed anticipate per gli interventi e le assistenze legali nella fase stragiudiziale della lite all'Avv. M. Giacquinto, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto all'effettivo pagamento;
-condannare in solido tra loro, la Sig.ra e la Controparte 1 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione integrale delle
[...] و
spese, diritti ed onorari e spese della CTU espletata del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Con distrazione a favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.".
Per le parti convenute:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, respingere integralmente le domande risarcitorie ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, per le causali espresse in parte narrativa del presente atto, previa declaratoria che la somma di € 345.000,00=, corrisposta dalla Compagnia conchiudente al 17/11/14, era congrua e idonea all'integrale risarcimento dei danni derivati al sig. Parte 1 e ai suoi congiunti, che ad esso attore hanno rilasciato procura speciale per agire nel presente giudizio;
con vittorie di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A..".
FATTO E DIRITTO
Parte 1 in proprio e quale procuratore speciale dei propri fratelli e della madre, hanno convenuto in giudizio quale conducente del veicolo Volkswagen Polo targato tg.Controparte_1
EK222CM e la Controparte_2 quale compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna in '
solido al risarcimento - iure proprio del danno sofferto a seguito della morte del loro congiunto
- Persona 4 a causa delle lesioni subite in data 4/06/14, nel sinistro stradale provocato dalla
Sig.ra CP_1 chiedevano altresì il risarcimento del danno iure hereditatis, nonché del danno patrimoniale, quale danno emergente e lucro cessante.
Di seguito i fatti:
Persona 4 cittadino marocchino nato il [...],
,alle ore 00:50 circa del 04/06/14 il sig. mentre in Sarzana percorreva la S.S. Aurelia alla guida di una bicicletta, all'altezza del km.
398+350 era investito dall'autovettura VW Polo tg. EK222CM, condotta e di proprietà della sig.ra
Controparte 1 ed assicurata per la RCA presso Controparte_2 ;
- la sig.ra CP_1 non si fermava a prestare soccorso;
l'intervento dei soccorsi è stato richiesto dopo circa 40 minuti, da parte di due automobilisti
-
sopraggiunti dopo il sinistro;
- il sig. Persona 4 giungeva al Pronto Soccorso della Spezia ad ore 02:33, ove ne veniva disposto il ricovero in prognosi riservata;
- la vittima decedeva alle ore 14:00 del giorno successivo 05/06/14 a causa delle gravissime lesioni riportate;
Persona 4 era figlio della sig.ra- il sig. Persona 1 e fratello dei sigg.ri Parte 1
,
, Parte 3 Persona 3 e Parte 2 ; Persona 2
,
― in data 10/06/14 i congiunti provvedevano al trasferimento della salma del de cuius in Marocco ed alla sua tumulazione presso il cimitero della città di origine;
- il procedimento penale avviato nei confronti della sig.ra CP 1 per i reati di cui agli artt. 589 commi 1 e 2 c.p. e 189 commi 6 e 7 C.d.S., era definito in data 17/02/16 mediante sentenza ex art. 444 c.p.p. n°150/2016;
- in sede stragiudiziale 'Controparte_2 quale assicuratore per la RCA del veicolo investitore, mediante tre successivi pagamenti in data 29/08/14, 25/09/14 e 18/11/14, corrispondeva agli odierni attori, a titolo di offerta reale di risarcimento e proposta transattiva, la somma complessiva di € Parte 1 in forza della procura speciale allo 345.000,00, liquidata cumulativamente al sig.
(madre nonPersona 1 stesso rilasciata dagli altri congiunti, così espressamente ripartita: convivente) € 171.913,34; Parte 1 (fratello convivente) € 63.165,30; Persona 2 Parte 3 (sorella non convivente) € 26.905,34; Per_3 (fratello non convivente) € 26.905,34;
(fratello non convivente) € 26.905,34;
[...] (fratello non convivente) € 26.905,34; Parte_2
rimborso delle spese funerarie € 2.300,00.
Ritenendo gli importi corrisposti da CP_2 non idonei all'integrale risarcimento dei danni causati dall'evento il sig. Parte 1 , in proprio e quale procuratore speciale degli altri congiunti indicati al punto che precede, introduceva il presente giudizio.
Parte attrice affermava in particolare quanto segue:
- il sig. Persona 4 aveva avuto uno stretto legame con i propri congiunti, ai quali inviava periodicamente somme di denaro, derivanti dall'attività lavorativa svolta in CP_3;
a seguito del decesso del fratello, l'attore Parte 1 subiva sindrome depressiva e decideva di fare definitivamente rientro in Marocco.
Gli attori richiedevano inoltre - iure hereditatis - il risarcimento del danno catastrofale, morale,
esistenziale e per perdita di chance patito dal congiunto, oltre al risarcimento del danno patrimoniale emergente subito per le spese funebri sostenute. I fratelli non conviventi e la madre del de cuius richiedevano inoltre il riconoscimento del danno da lucro cessante consistente nella perdita dell'apporto economico rappresentato dalle somme di denaro che Persona 4 inviava loro periodicamente, affermando che a seguito della morte del padre - il deceduto aveva deciso di trasferirsi in CP 3 presso il fratello Parte_1 al fine di lavorare e sostenere economicamente i familiari rimasti in Marocco.
Parte attrice chiedeva inoltre il rimborso delle spese legali stragiudiziali per l'importo di €
40.952,14 versate a favore del precedente difensore avv. Manlio Giaquinto, che aveva seguito gli attori nella trattativa con la Compagnia Assicuratrice e nella fase delle indagini preliminari, depositava a tale scopo fattura quietanzata ( all. 50 ).
Si costituiva la Controparte_2 (di seguito solo CP 2 ) unitamente all'assicurata
[...] CP 1 non contestando l'esclusiva responsabilità di quest'ultima. Era chiesto tuttavia il rigetto delle domande in punto quantificazione del danno, ritenendo che le somme corrisposte in fase stragiudiziale fossero idonee a risarcire il danno subito.
Parte convenuta riconosceva altresì la sussistenza del danno emergente pari ad € 2300,00 per spese funebri, peraltro già liquidato in fase stragiudiziale.
Le parti convenute ritenevano inoltre non sussistente un danno risarcibile da perdita di chance, né terminale o catastrofale, non provato il danno patrimoniale da lucro cessante e non riconoscibili le somme richieste a titolo di spese legali stragiudiziali per l'assistenza prestata dal precedente difensore avv Manlio Giaquinto, nonchè quelle del procuratore costituito nel presente giudizio.
La causa è stata istruita mediante CTU, al fine di esaminare la domanda relativa al risarcimento richiesto per "perdita di chance di sopravvivenza”, a seguito del deposito dell'elaborato peritale, gli attori hanno espressamente rinunciato a tale domanda.
Nel merito
Sull'an
E' pacifica la dinamica del sinistro che ha condotto al decesso di Persona 4 da ricondursi all'esclusiva responsabilità di Non sussistono inoltre contestazioni in meritoControparte_1 all'esistenza ed operatività della polizza. E' pertanto possibile procedere con l'esame delle domande risarcitorie.
Danno iure hereditatis
Per quanto riguarda il danno richiesto dai congiunti iure hereditatis quale danno “da lucida agonia”, si deve osservare che risulta documentato ed accertato mediante la CTU svolta nel presente giudizio, il cui metodo e conclusioni sono integralmente condivisi e fatti propri da questo giudicante, che il sinistro cagionava al Per_4 "Trauma cranico encefalico con perdita di coscienza
(GCS 3/15 = stato di coma), con evidenza strumentale di emorragia sub-aracnoidea diffusa, emorragia intraventricolare, frattura delle ossa occipitale, temporale e parietale di destra, frattura composta del processo articolare della vertebra C2, frattura del processo trasverso destro delle vertebre L1 e L2, frattura delle branche ileo e ischio-pubica di destra", che ne determinava il decesso dopo circa 37 ore e senza riprendere conoscenza, pertanto alcuna consapevolezza può avere avuto il Sig. Persona 4 in merito alla gravità delle lesioni riportate ed alla propria fine imminente.
La domanda in merito al cd danno da lucida agonia deve pertanto essere rigettata.
Si deve tuttavia osservare come possa e debba essere risarcito il richiesto danno terminale, rappresentato dalla massima compromissione dell' integrità psico-fisica subita dal Per 4, ritenuto che il periodo temporale di sopravvivenza di circa 37 ore, sia sufficiente al fine di acquisire tale diritto al risarcimento del danno da parte del Sig. Persona_4 come tale trasmissibile agli eredi.
Sulla sua quantificazione:
Tale danno deve essere liquidato in via equitativa parametrandolo con gli importi previsti dalle tabelle elaborate sul punto dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, con riduzione del
50% delle somme ivi previste (considerato che la categoria del danno terminale di cui alla tabella in questione, come esplicitato nei relativi criteri orientativi, "deve intendersi comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale viene in rilievo solamente lacatastrofale", mentre nella presente fattispecie come visto componente biologica terminale, con esclusione del danno catastrofale).
Detta tabella prevede l'importo massimo di € 30.000,00 riconoscibile per i primi 3 giorni di sopravvivenza, nel caso di specie come detto sono trascorse 37 ore tra l'evento ed il decesso, pertanto tale importo dovrà essere proporzionalmente diminuito e riconosciuto in misura pari ad €
15.000,00 e ridotto del 50%, per quanto indicato al punto che precede. Il danno biologico terminale patito dal de cuius potrà quindi essere risarcito in favore degli attori, secondo le rispettive quote ereditarie, nell'importo complessivo di € 7.500,00.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento di tale voce di danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile,
Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma riconosciuta iure hereditatis - attualizzata alla data odierna – deve essere devalutata alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulle somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Org 1 devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Danno iure proprio
In relazione alla perdita del rapporto parentale, si ritiene che il medesimo possa essere risarcito seguendo i criteri indicati dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano:
-le Tabelle aggiornate all'anno 2022 stabiliscono un “valore punto” di € 3.365,00 ( per quanto riguarda il rapporto genitori/figli ed € 1461,20 per quanto riguarda il rapporto tra fratelli ).
Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia non superabile ("cap") rispettivamente di € 336.500,00 e di € 146.120,00.
La distribuzione dei punti deve avvenire tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
sono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitassero nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale). Non è invece attribuibile alcun punto nel caso in cui i congiunti sopravvissuti siano in misura superiore a tre, perché ciò determina l'esistenza di una "rete familiare" idonea ad escludere la solitudine dei congiunti superstiti, favorendone altresì
l'elaborazione del lutto;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.
I punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta, devono essere sommati ed il totale moltiplicato per il valore punto (pari ad € 3365,00 per la madre e di € 1461,20 per i fratelli), il prodotto rappresenta il valore monetario liquidabile.
Avuto riguardo al parametro e): qualità e intensità della relazione affettiva, che prevede la possibilità di attribuzione maggiore di punti ( sino a 30 ), questo dovrà essere valutato tenuto conto della sofferenza interiore patita, dell'eventuale stravolgimento della vita della vittima secondaria quale dimensione dinamico relazionale, dovendosi considerare sia le circostanze obiettive, che quelle allegate e provate anche in via presuntiva, dovendosi tenere conto altresì della frequenza dei contatti tra le parti, della condivisione di ricorrenze, vacanze, attività lavorative o extralavorative quali hobby o sport, all'attività di assistenza prestata, nonchè ad eventuali ulteriori elementi
-come nel peculiari inerenti la durata e/o la penosità legate alla malattia della vittima primaria, o caso di specie alla dinamica del sinistro.
Il Sig. Parte_4 - vittima primaria - aveva 39 anni, la madre - non convivente - 66, i fratelli:
Parte 1 - convivente - 34, Per_5 40, Pt 3 42, Pt 2 37 e Per 2 32, questi ultimi non erano conviventi. L'età della vittima primaria e dei congiunti superstiti, porta a concludere che l'elisione del rapporto parentale sia avvenuta in modo del tutto prematuro rispetto a quanto statisticamente ci si potrebbe aspettare sulla base della durata della vita media.
Quanto alla composizione del nucleo familiare (sul presupposto come detto ai punti che precedono che la presenza e vicinanza di altre persone care possa contribuire a lenire il dolore ed a superare il lutto), esso risulta tutt'ora composto dalla madre e da quattro figli, per cui - a seguito del decesso del Per 4 - non è ravvisabile una situazione di solitudine dei superstiti, tale da aggravarne la sofferenza. Con riferimento all'intensità della relazione con la vittima, è pacifico che il deceduto convivesse in CP 3 unicamente con il fratello Parte 1 mentre la madre e gli altri fratelli erano rimasti in
Marocco, pertanto, in assenza di dimostrazione riguardante viaggi periodici di rientro nel Paese di origine compiuti dal Per 4 ( che peraltro, possono essere altresì ritenuti improbabili in quanto - come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta – il de cuius per diversi anni è stato privo di permesso di soggiorno), si deve presumere che i rapporti con la famiglia d'origine fossero limitati a contatti telefonici, di cui peraltro si ignora la frequenza. Parte attrice ha altresì sostenuto che il Per 4 fornisse sostegno economico alla propria famiglia di origine in adempimento agli obblighi stabiliti dalla legge Marocchina, tuttavia non si è in grado di verificare la veridicità di tale affermazione perché la documentazione “a campione" inerente tali versamenti, allegata dalla parte, non permette in alcun modo di comprendere da chi provenissero le somme inviate tramite Org_2
[...] e neppure con quale frequenza e per quali importi.
Tali circostanze non consentirebbero di attribuire alcun punteggio ulteriore in relazione al parametro e).
Si deve tuttavia osservare che il comportamento della convenuta conducente del veicolo investitore, che si è allontanata dal luogo teatro del sinistro, senza prestare soccorso al ferito, che in condizioni gravissime è rimasto abbandonato sul ciglio della strada per circa 40 minuti, fino a quando non è stato soccorso da altri automobilisti, con il decorso di ulteriore mezz'ora per l'arrivo dei soccorsi, abbia cagionato ai suoi congiunti una sofferenza particolarmente intensa e superiore rispetto a quella che fisiologicamente sarebbe loro derivata nel caso in cui avessero saputo che il proprio congiunto era stato immediatamente soccorso ed assistito.
Si ritiene pertanto che, alla luce di quanto esposto, nel caso concreto ed in merito al punto e) possano essere attribuiti 15 punti alla madre del de cuius per il particolare legame che, in assenza di diverse evidenze probatorie contrarie, lega genitori e figli, seppure fisicamente lontani, nonchè in ragione della sofferenza derivante dall'evento innaturale rappresentato dalla sopravvivenza di un genitore al proprio figlio, con una sofferenza acuita dalle modalità con cui il sinistro si è verificato.
Si ritiene per tale ultimo motivo che stesso punteggio possa essere attribuito al fratello convivente
Parte 1 Ad ognuno degli altri fratelli potranno essere invece attribuiti 5 punti.
In concreto quindi si ritiene corretta l'attribuzione dei seguenti punti:
Avuto riguardo alla madre:
a) età della vittima primaria 39 : 22 punti b) età della vittima secondaria 66: 16 punti c) nessun punto non essendovi convivenza d) nessun punto in quanto vi sono altri 4 congiunti nel nucleo familiare e) qualità è intensità della relazione affettiva 15 punti
Per un totale di 53 punti pari ad € 178.345,00
Avuto riguardo al fratello Parte 1 fratello a) età della vittima primaria 39: 16 punti b) età della vittima secondaria 34: 16 punti c) convivenza: 20 punti d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: nessun punto in quanto maggiori di 3
e) qualità è intensità della relazione affettiva punti 15
Per un totale di 67 punti pari ad € 97.900,40
Avuto riguardo a Persona 3 sorella a) età della vittima primaria 39: 16 punti b) età della vittima secondaria 40: 16 punti c) nessun punto non essendovi convivenza d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: 0 punti e) qualità è intensità della relazione affettiva punti 5
Per un totale di 37 punti pari ad € 54.064,00
Avuto riguardo ad Parte 2 sorella
a) età della vittima primaria 39: 16 punti b) età della vittima secondaria 37: 16 punti c) nessun punto non essendovi convivenza d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: 0 punti e) qualità è intensità della relazione affettiva 5 punti
Per un totale di 37 punti pari ad € 54.064,00
Avuto riguardo a Persona 2 fratello a) età della vittima primaria 39: 16 punti b) età della vittima secondaria 32: 16 punti c) nessun punto non essendovi convivenza d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: 0 punti e) qualità è intensità della relazione affettiva 5 punti
Per un totale di 37 punti pari ad € 54.064,40
Avuto riguardo a Parte_3 sorella
a) età della vittima primaria 39: 16 punti b) età della vittima secondaria 42: 14 punti c) nessun punto non essendovi convivenza d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: O punti e) qualità è intensità della relazione affettiva 5 punti
Per un totale di 35 punti pari ad € 51.342,00
Per un totale complessivo di € 489.774,00
Dalla somma capitale di cui sopra ed in relazione agli importi in linea capitale effettivamente riconosciuti per ciascun soggetto dovrà essere detratto l'importo di € 342.700,00 versato dalla
Compagnia come segue:
€171.913,34 alla madre
€ 63.165,30 al fratello convivente
€ 26.905,34 a ciascuno degli altri fratelli non convivente Nell'effettuare detta operazione, dovrà tenersi conto del principio dettato da Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 9950 del 20/04/2017, per cui "La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento di ogni acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva".
QUANTO AL DANNO PATRIMONIALE
DANNO EMERGENTE
Appaiono pacifiche e documentate le seguenti spese:
-€ 2300,00 per spese funebri già pacificamente corrisposte in fase stragiudiziale, di cui pertanto non si potrà tenere conto in questa sede.
UC ES
Come detto ai punti che precedono e sebbene possa presumersi che ciò possa essere avvenuto, non è stato in alcun modo documentato che il sig. Persona 4 inviasse periodicamente somme di denaro alla propria famiglia di origine, in quanto i tre documenti "Money transfer", Org_2 depositati ( doc. 32 ), oltre a non essere sufficienti al fine di dimostrare periodicità ed entità degli importi inviati, non indicano neppure il nominativo del defunto quale Org_3 Peraltro neppure risultano essere stati sufficientemente documentati i redditi effettivi di cui il de cuius godeva ed in quale misura sarebbero stati necessari a far fronte alle sue esigenze di vita e quale parte del reddito poteva invece essere destinata ad aiutare la famiglia di origine.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Spese per assistenza stragiudiziale
Quale prova del danno emergente, rappresentato dalle spese legali sostenute per la fase stragiudiziale da parte attrice, è stata depositata agli atti la fattura n 58/2014 emessa dall'avv Manlio
Giaquinto per l'importo di € 34.500,00 ( e non per il maggior importo richiesto di € 40.952,14 ) e dallo stesso quietanzata ( All. 50 ). Detta fattura si riferisce all'assistenza stragiudiziale prestata in favore degli Eredi del Sig. Per 4 nella trattativa con la Compagnia CP 2, nonché in relazione al procedimento penale aperto nei confronti di Controparte_1 conclusosi con sentenza di patteggiamento. Appare documentato e non contestato l'intervento in tale fase dell'avv. Giaquinto al quale la CP 2 in data 18/11/2014 aveva inviato l'offerta di ulteriori € 285.000,00 oltre agli €
60.000,00 già corrisposti (si vedano docc. 51, 53 ).
Pertanto sulla base della tariffa professionale vigente all'epoca dei fatti ( 2014-2018 ) e sulla base dell'importo di € 345.000,00 riconosciuto dalla Zurich in fase stragiudiziale e del risultato ottenuto dal legale, si ritiene corretto riconoscere l'importo medio maggiorato dell'80% come previsto da tale tariffa pari a complessivi € 12.150,90, oltre accessori di legge;
nonché l'importo di € 4000,00 per l'assistenza penale in fase stragiudiziale, oltre accessori di legge, per un totale di € 16.150,90.
Le ulteriori somme corrisposte dagli attori, superiori alla tariffa vigente ed eventualmente oggetto di accordo tra cliente ed avvocato, non possono in questa sede essere riconosciute.
Le spese per la CTU svolta nel presente giudizio dovranno essere poste definitivamente a carico degli attori in quanto aventi ad oggetto la domanda relativa alla perdita di chance successivamente oggetto di rinuncia, poiché non sussistenti i presupposti per il suo accoglimento a seguito dell'accertamento peritale disposto.
Non si ritiene che possano essere riconosciute ulteriori spese legali stragiudiziali sostenute in data antecedente alla presente causa, in quanto l'introdotta procedura di mediazione non era obbligatoria e non ha portato alcun risultato utile, peraltro neppure appare documentato alcun pagamento a favore del legale.
Le spese del presente giudizio saranno liquidate in dispositivo secondo il criterio della soccombenza, facendo applicazione dei valori medi, tenuto conto dello scaglione tariffario che include gli importi riconosciuti quale differenza tra la somma complessivamente determinata e quanto corrisposto quale acconto in fase stragiudiziale.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica,
-accerta la responsabilità esclusiva di Controparte_1 per il sinistro che ha cagionato il decesso di
Persona 4
e per l'effetto
- 1) condanna generale per l'Italia e CP 1 Controparte_6 in solido, al pagamento in favore di: Parte 1 in proprio e quale procuratore
[...]
, Persona 3 , Parte 2 quali eredi speciale di Parte_3 Persona 1 Persona 2 di Persona 4 della somma complessiva di € 7.500,00, oltre agli accessori come indicato in parte motiva;
-2) liquida il danno complessivo iure proprio subito dagli attori a seguito del predetto sinistro nella somma capitale di € 489.774,00 così suddivisa:
Persona 1 € 178.345,00
Parte 1 € 97.900, 40
- Persona 3 € 54.064,00
-Aziza Per 4 € 54.064,00
Persona 2 € 54.064,40
Parte 3 € 51.342,00
-3) condanna Controparte_2 rappresentanza generale per l'Italia e CP 1
[...] in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della differenza tra la somma di cui al precedente punto 2 (da devalutarsi alla data del sinistro) e gli importi sino ad oggi corrisposti dalla compagnia assicuratrice (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento degli acconti e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dai pagamenti e sino alla presente sentenza;
-condanna Controparte_2 rappresentanza generale per l'Italia e CP_1
[...] in solido tra loro, al pagamento a favore degli attori della somma di € 16.150,90 per spese legali stragiudiziali;
Controparte_2 rappresentanza generale per l'Italia e CP 1
-condanna in solido al pagamento a favore degli attori delle spese del presente giudizio che liquida
[...]
in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, € 545,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario. Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
La Spezia, 17/4/2024 Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 566/2021
AVENTE AD OGGETTO: Morte
Promossa da:
in proprio e quale procuratore speciale di Parte 1 Persona_1
Persona 2 Persona 3 Parte 2 Parte 3
Attori
Rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Borrini
Contro
Controparte_1
Convenuta
E contro
Controparte_3 Controparte_2
Convenuta
Entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Luca Togliani
Conclusioni
Per parte attrice: 6 Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra Controparte 1 conducente e proprietaria del veicolo Volkswagen Polo targato tg. EK222CM nella causazione del sinistro mortale avvenuto ad Arcola (SP) il 04.06.2014, a seguito del quale è deceduto il Sig. [...]
Per 4; - accertare e dichiarare la legittimità delle ulteriori ragioni di credito indicate in premessa a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti e subendi e per tutti i motivi esposti, rispetto alle somme già versate dalla Controparte_2 agli eredi e quindi condannare, in solido tra loro, la Sig.ra in persona del legale Controparte 1 e la Controparte 4 rappresentante pro tempore quale compagnia che assicura per la RCA, il veicolo danneggiante
Parte 1 in proprio modello Volkswagen Polo targato tg. EK222CM, a risarcire il Sig. ed in qualità di procuratore speciale dei signori Persona 1 Persona 2
Persona 3Parte 3 e Parte_2 i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dagli attori, sia iure proprio, sia quali eredi della vittima Sig. Persona 4 nella misura che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria delle somme liquidate ed agli interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto all'effettivo pagamento ed in particolare:
- danni tutti subiti e subendi da perdita del rapporto parentale;
- danni tutti subiti e subendi a titolo di danni patrimoniali;
- danni tutti subiti a titolo di danno biologico terminale;
oltre al rimborso degli esborsi e delle spese stragiudiziali, di mediazione già sostenute, nonché le spese, i diritti ed onorari di causa;
- condannare, in solido tra loro, la Sig.ra Controparte_1 e la Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese già
[…]
,
sostenute ed anticipate per gli interventi e le assistenze legali nella fase stragiudiziale della lite all'Avv. M. Giacquinto, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto all'effettivo pagamento;
-condannare in solido tra loro, la Sig.ra e la Controparte 1 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione integrale delle
[...] و
spese, diritti ed onorari e spese della CTU espletata del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Con distrazione a favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.".
Per le parti convenute:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, respingere integralmente le domande risarcitorie ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, per le causali espresse in parte narrativa del presente atto, previa declaratoria che la somma di € 345.000,00=, corrisposta dalla Compagnia conchiudente al 17/11/14, era congrua e idonea all'integrale risarcimento dei danni derivati al sig. Parte 1 e ai suoi congiunti, che ad esso attore hanno rilasciato procura speciale per agire nel presente giudizio;
con vittorie di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A..".
FATTO E DIRITTO
Parte 1 in proprio e quale procuratore speciale dei propri fratelli e della madre, hanno convenuto in giudizio quale conducente del veicolo Volkswagen Polo targato tg.Controparte_1
EK222CM e la Controparte_2 quale compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna in '
solido al risarcimento - iure proprio del danno sofferto a seguito della morte del loro congiunto
- Persona 4 a causa delle lesioni subite in data 4/06/14, nel sinistro stradale provocato dalla
Sig.ra CP_1 chiedevano altresì il risarcimento del danno iure hereditatis, nonché del danno patrimoniale, quale danno emergente e lucro cessante.
Di seguito i fatti:
Persona 4 cittadino marocchino nato il [...],
,alle ore 00:50 circa del 04/06/14 il sig. mentre in Sarzana percorreva la S.S. Aurelia alla guida di una bicicletta, all'altezza del km.
398+350 era investito dall'autovettura VW Polo tg. EK222CM, condotta e di proprietà della sig.ra
Controparte 1 ed assicurata per la RCA presso Controparte_2 ;
- la sig.ra CP_1 non si fermava a prestare soccorso;
l'intervento dei soccorsi è stato richiesto dopo circa 40 minuti, da parte di due automobilisti
-
sopraggiunti dopo il sinistro;
- il sig. Persona 4 giungeva al Pronto Soccorso della Spezia ad ore 02:33, ove ne veniva disposto il ricovero in prognosi riservata;
- la vittima decedeva alle ore 14:00 del giorno successivo 05/06/14 a causa delle gravissime lesioni riportate;
Persona 4 era figlio della sig.ra- il sig. Persona 1 e fratello dei sigg.ri Parte 1
,
, Parte 3 Persona 3 e Parte 2 ; Persona 2
,
― in data 10/06/14 i congiunti provvedevano al trasferimento della salma del de cuius in Marocco ed alla sua tumulazione presso il cimitero della città di origine;
- il procedimento penale avviato nei confronti della sig.ra CP 1 per i reati di cui agli artt. 589 commi 1 e 2 c.p. e 189 commi 6 e 7 C.d.S., era definito in data 17/02/16 mediante sentenza ex art. 444 c.p.p. n°150/2016;
- in sede stragiudiziale 'Controparte_2 quale assicuratore per la RCA del veicolo investitore, mediante tre successivi pagamenti in data 29/08/14, 25/09/14 e 18/11/14, corrispondeva agli odierni attori, a titolo di offerta reale di risarcimento e proposta transattiva, la somma complessiva di € Parte 1 in forza della procura speciale allo 345.000,00, liquidata cumulativamente al sig.
(madre nonPersona 1 stesso rilasciata dagli altri congiunti, così espressamente ripartita: convivente) € 171.913,34; Parte 1 (fratello convivente) € 63.165,30; Persona 2 Parte 3 (sorella non convivente) € 26.905,34; Per_3 (fratello non convivente) € 26.905,34;
(fratello non convivente) € 26.905,34;
[...] (fratello non convivente) € 26.905,34; Parte_2
rimborso delle spese funerarie € 2.300,00.
Ritenendo gli importi corrisposti da CP_2 non idonei all'integrale risarcimento dei danni causati dall'evento il sig. Parte 1 , in proprio e quale procuratore speciale degli altri congiunti indicati al punto che precede, introduceva il presente giudizio.
Parte attrice affermava in particolare quanto segue:
- il sig. Persona 4 aveva avuto uno stretto legame con i propri congiunti, ai quali inviava periodicamente somme di denaro, derivanti dall'attività lavorativa svolta in CP_3;
a seguito del decesso del fratello, l'attore Parte 1 subiva sindrome depressiva e decideva di fare definitivamente rientro in Marocco.
Gli attori richiedevano inoltre - iure hereditatis - il risarcimento del danno catastrofale, morale,
esistenziale e per perdita di chance patito dal congiunto, oltre al risarcimento del danno patrimoniale emergente subito per le spese funebri sostenute. I fratelli non conviventi e la madre del de cuius richiedevano inoltre il riconoscimento del danno da lucro cessante consistente nella perdita dell'apporto economico rappresentato dalle somme di denaro che Persona 4 inviava loro periodicamente, affermando che a seguito della morte del padre - il deceduto aveva deciso di trasferirsi in CP 3 presso il fratello Parte_1 al fine di lavorare e sostenere economicamente i familiari rimasti in Marocco.
Parte attrice chiedeva inoltre il rimborso delle spese legali stragiudiziali per l'importo di €
40.952,14 versate a favore del precedente difensore avv. Manlio Giaquinto, che aveva seguito gli attori nella trattativa con la Compagnia Assicuratrice e nella fase delle indagini preliminari, depositava a tale scopo fattura quietanzata ( all. 50 ).
Si costituiva la Controparte_2 (di seguito solo CP 2 ) unitamente all'assicurata
[...] CP 1 non contestando l'esclusiva responsabilità di quest'ultima. Era chiesto tuttavia il rigetto delle domande in punto quantificazione del danno, ritenendo che le somme corrisposte in fase stragiudiziale fossero idonee a risarcire il danno subito.
Parte convenuta riconosceva altresì la sussistenza del danno emergente pari ad € 2300,00 per spese funebri, peraltro già liquidato in fase stragiudiziale.
Le parti convenute ritenevano inoltre non sussistente un danno risarcibile da perdita di chance, né terminale o catastrofale, non provato il danno patrimoniale da lucro cessante e non riconoscibili le somme richieste a titolo di spese legali stragiudiziali per l'assistenza prestata dal precedente difensore avv Manlio Giaquinto, nonchè quelle del procuratore costituito nel presente giudizio.
La causa è stata istruita mediante CTU, al fine di esaminare la domanda relativa al risarcimento richiesto per "perdita di chance di sopravvivenza”, a seguito del deposito dell'elaborato peritale, gli attori hanno espressamente rinunciato a tale domanda.
Nel merito
Sull'an
E' pacifica la dinamica del sinistro che ha condotto al decesso di Persona 4 da ricondursi all'esclusiva responsabilità di Non sussistono inoltre contestazioni in meritoControparte_1 all'esistenza ed operatività della polizza. E' pertanto possibile procedere con l'esame delle domande risarcitorie.
Danno iure hereditatis
Per quanto riguarda il danno richiesto dai congiunti iure hereditatis quale danno “da lucida agonia”, si deve osservare che risulta documentato ed accertato mediante la CTU svolta nel presente giudizio, il cui metodo e conclusioni sono integralmente condivisi e fatti propri da questo giudicante, che il sinistro cagionava al Per_4 "Trauma cranico encefalico con perdita di coscienza
(GCS 3/15 = stato di coma), con evidenza strumentale di emorragia sub-aracnoidea diffusa, emorragia intraventricolare, frattura delle ossa occipitale, temporale e parietale di destra, frattura composta del processo articolare della vertebra C2, frattura del processo trasverso destro delle vertebre L1 e L2, frattura delle branche ileo e ischio-pubica di destra", che ne determinava il decesso dopo circa 37 ore e senza riprendere conoscenza, pertanto alcuna consapevolezza può avere avuto il Sig. Persona 4 in merito alla gravità delle lesioni riportate ed alla propria fine imminente.
La domanda in merito al cd danno da lucida agonia deve pertanto essere rigettata.
Si deve tuttavia osservare come possa e debba essere risarcito il richiesto danno terminale, rappresentato dalla massima compromissione dell' integrità psico-fisica subita dal Per 4, ritenuto che il periodo temporale di sopravvivenza di circa 37 ore, sia sufficiente al fine di acquisire tale diritto al risarcimento del danno da parte del Sig. Persona_4 come tale trasmissibile agli eredi.
Sulla sua quantificazione:
Tale danno deve essere liquidato in via equitativa parametrandolo con gli importi previsti dalle tabelle elaborate sul punto dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, con riduzione del
50% delle somme ivi previste (considerato che la categoria del danno terminale di cui alla tabella in questione, come esplicitato nei relativi criteri orientativi, "deve intendersi comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale viene in rilievo solamente lacatastrofale", mentre nella presente fattispecie come visto componente biologica terminale, con esclusione del danno catastrofale).
Detta tabella prevede l'importo massimo di € 30.000,00 riconoscibile per i primi 3 giorni di sopravvivenza, nel caso di specie come detto sono trascorse 37 ore tra l'evento ed il decesso, pertanto tale importo dovrà essere proporzionalmente diminuito e riconosciuto in misura pari ad €
15.000,00 e ridotto del 50%, per quanto indicato al punto che precede. Il danno biologico terminale patito dal de cuius potrà quindi essere risarcito in favore degli attori, secondo le rispettive quote ereditarie, nell'importo complessivo di € 7.500,00.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento di tale voce di danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile,
Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma riconosciuta iure hereditatis - attualizzata alla data odierna – deve essere devalutata alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulle somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Org 1 devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Danno iure proprio
In relazione alla perdita del rapporto parentale, si ritiene che il medesimo possa essere risarcito seguendo i criteri indicati dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano:
-le Tabelle aggiornate all'anno 2022 stabiliscono un “valore punto” di € 3.365,00 ( per quanto riguarda il rapporto genitori/figli ed € 1461,20 per quanto riguarda il rapporto tra fratelli ).
Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia non superabile ("cap") rispettivamente di € 336.500,00 e di € 146.120,00.
La distribuzione dei punti deve avvenire tenendo conto dei seguenti parametri:
a) età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
b) età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
sono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitassero nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale). Non è invece attribuibile alcun punto nel caso in cui i congiunti sopravvissuti siano in misura superiore a tre, perché ciò determina l'esistenza di una "rete familiare" idonea ad escludere la solitudine dei congiunti superstiti, favorendone altresì
l'elaborazione del lutto;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.
I punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta, devono essere sommati ed il totale moltiplicato per il valore punto (pari ad € 3365,00 per la madre e di € 1461,20 per i fratelli), il prodotto rappresenta il valore monetario liquidabile.
Avuto riguardo al parametro e): qualità e intensità della relazione affettiva, che prevede la possibilità di attribuzione maggiore di punti ( sino a 30 ), questo dovrà essere valutato tenuto conto della sofferenza interiore patita, dell'eventuale stravolgimento della vita della vittima secondaria quale dimensione dinamico relazionale, dovendosi considerare sia le circostanze obiettive, che quelle allegate e provate anche in via presuntiva, dovendosi tenere conto altresì della frequenza dei contatti tra le parti, della condivisione di ricorrenze, vacanze, attività lavorative o extralavorative quali hobby o sport, all'attività di assistenza prestata, nonchè ad eventuali ulteriori elementi
-come nel peculiari inerenti la durata e/o la penosità legate alla malattia della vittima primaria, o caso di specie alla dinamica del sinistro.
Il Sig. Parte_4 - vittima primaria - aveva 39 anni, la madre - non convivente - 66, i fratelli:
Parte 1 - convivente - 34, Per_5 40, Pt 3 42, Pt 2 37 e Per 2 32, questi ultimi non erano conviventi. L'età della vittima primaria e dei congiunti superstiti, porta a concludere che l'elisione del rapporto parentale sia avvenuta in modo del tutto prematuro rispetto a quanto statisticamente ci si potrebbe aspettare sulla base della durata della vita media.
Quanto alla composizione del nucleo familiare (sul presupposto come detto ai punti che precedono che la presenza e vicinanza di altre persone care possa contribuire a lenire il dolore ed a superare il lutto), esso risulta tutt'ora composto dalla madre e da quattro figli, per cui - a seguito del decesso del Per 4 - non è ravvisabile una situazione di solitudine dei superstiti, tale da aggravarne la sofferenza. Con riferimento all'intensità della relazione con la vittima, è pacifico che il deceduto convivesse in CP 3 unicamente con il fratello Parte 1 mentre la madre e gli altri fratelli erano rimasti in
Marocco, pertanto, in assenza di dimostrazione riguardante viaggi periodici di rientro nel Paese di origine compiuti dal Per 4 ( che peraltro, possono essere altresì ritenuti improbabili in quanto - come correttamente osservato dalla difesa di parte convenuta – il de cuius per diversi anni è stato privo di permesso di soggiorno), si deve presumere che i rapporti con la famiglia d'origine fossero limitati a contatti telefonici, di cui peraltro si ignora la frequenza. Parte attrice ha altresì sostenuto che il Per 4 fornisse sostegno economico alla propria famiglia di origine in adempimento agli obblighi stabiliti dalla legge Marocchina, tuttavia non si è in grado di verificare la veridicità di tale affermazione perché la documentazione “a campione" inerente tali versamenti, allegata dalla parte, non permette in alcun modo di comprendere da chi provenissero le somme inviate tramite Org_2
[...] e neppure con quale frequenza e per quali importi.
Tali circostanze non consentirebbero di attribuire alcun punteggio ulteriore in relazione al parametro e).
Si deve tuttavia osservare che il comportamento della convenuta conducente del veicolo investitore, che si è allontanata dal luogo teatro del sinistro, senza prestare soccorso al ferito, che in condizioni gravissime è rimasto abbandonato sul ciglio della strada per circa 40 minuti, fino a quando non è stato soccorso da altri automobilisti, con il decorso di ulteriore mezz'ora per l'arrivo dei soccorsi, abbia cagionato ai suoi congiunti una sofferenza particolarmente intensa e superiore rispetto a quella che fisiologicamente sarebbe loro derivata nel caso in cui avessero saputo che il proprio congiunto era stato immediatamente soccorso ed assistito.
Si ritiene pertanto che, alla luce di quanto esposto, nel caso concreto ed in merito al punto e) possano essere attribuiti 15 punti alla madre del de cuius per il particolare legame che, in assenza di diverse evidenze probatorie contrarie, lega genitori e figli, seppure fisicamente lontani, nonchè in ragione della sofferenza derivante dall'evento innaturale rappresentato dalla sopravvivenza di un genitore al proprio figlio, con una sofferenza acuita dalle modalità con cui il sinistro si è verificato.
Si ritiene per tale ultimo motivo che stesso punteggio possa essere attribuito al fratello convivente
Parte 1 Ad ognuno degli altri fratelli potranno essere invece attribuiti 5 punti.
In concreto quindi si ritiene corretta l'attribuzione dei seguenti punti:
Avuto riguardo alla madre:
a) età della vittima primaria 39 : 22 punti b) età della vittima secondaria 66: 16 punti c) nessun punto non essendovi convivenza d) nessun punto in quanto vi sono altri 4 congiunti nel nucleo familiare e) qualità è intensità della relazione affettiva 15 punti
Per un totale di 53 punti pari ad € 178.345,00
Avuto riguardo al fratello Parte 1 fratello a) età della vittima primaria 39: 16 punti b) età della vittima secondaria 34: 16 punti c) convivenza: 20 punti d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: nessun punto in quanto maggiori di 3
e) qualità è intensità della relazione affettiva punti 15
Per un totale di 67 punti pari ad € 97.900,40
Avuto riguardo a Persona 3 sorella a) età della vittima primaria 39: 16 punti b) età della vittima secondaria 40: 16 punti c) nessun punto non essendovi convivenza d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: 0 punti e) qualità è intensità della relazione affettiva punti 5
Per un totale di 37 punti pari ad € 54.064,00
Avuto riguardo ad Parte 2 sorella
a) età della vittima primaria 39: 16 punti b) età della vittima secondaria 37: 16 punti c) nessun punto non essendovi convivenza d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: 0 punti e) qualità è intensità della relazione affettiva 5 punti
Per un totale di 37 punti pari ad € 54.064,00
Avuto riguardo a Persona 2 fratello a) età della vittima primaria 39: 16 punti b) età della vittima secondaria 32: 16 punti c) nessun punto non essendovi convivenza d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: 0 punti e) qualità è intensità della relazione affettiva 5 punti
Per un totale di 37 punti pari ad € 54.064,40
Avuto riguardo a Parte_3 sorella
a) età della vittima primaria 39: 16 punti b) età della vittima secondaria 42: 14 punti c) nessun punto non essendovi convivenza d) sopravvivenza di altri soggetti del nucleo familiare: O punti e) qualità è intensità della relazione affettiva 5 punti
Per un totale di 35 punti pari ad € 51.342,00
Per un totale complessivo di € 489.774,00
Dalla somma capitale di cui sopra ed in relazione agli importi in linea capitale effettivamente riconosciuti per ciascun soggetto dovrà essere detratto l'importo di € 342.700,00 versato dalla
Compagnia come segue:
€171.913,34 alla madre
€ 63.165,30 al fratello convivente
€ 26.905,34 a ciascuno degli altri fratelli non convivente Nell'effettuare detta operazione, dovrà tenersi conto del principio dettato da Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 9950 del 20/04/2017, per cui "La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento di ogni acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva".
QUANTO AL DANNO PATRIMONIALE
DANNO EMERGENTE
Appaiono pacifiche e documentate le seguenti spese:
-€ 2300,00 per spese funebri già pacificamente corrisposte in fase stragiudiziale, di cui pertanto non si potrà tenere conto in questa sede.
UC ES
Come detto ai punti che precedono e sebbene possa presumersi che ciò possa essere avvenuto, non è stato in alcun modo documentato che il sig. Persona 4 inviasse periodicamente somme di denaro alla propria famiglia di origine, in quanto i tre documenti "Money transfer", Org_2 depositati ( doc. 32 ), oltre a non essere sufficienti al fine di dimostrare periodicità ed entità degli importi inviati, non indicano neppure il nominativo del defunto quale Org_3 Peraltro neppure risultano essere stati sufficientemente documentati i redditi effettivi di cui il de cuius godeva ed in quale misura sarebbero stati necessari a far fronte alle sue esigenze di vita e quale parte del reddito poteva invece essere destinata ad aiutare la famiglia di origine.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Spese per assistenza stragiudiziale
Quale prova del danno emergente, rappresentato dalle spese legali sostenute per la fase stragiudiziale da parte attrice, è stata depositata agli atti la fattura n 58/2014 emessa dall'avv Manlio
Giaquinto per l'importo di € 34.500,00 ( e non per il maggior importo richiesto di € 40.952,14 ) e dallo stesso quietanzata ( All. 50 ). Detta fattura si riferisce all'assistenza stragiudiziale prestata in favore degli Eredi del Sig. Per 4 nella trattativa con la Compagnia CP 2, nonché in relazione al procedimento penale aperto nei confronti di Controparte_1 conclusosi con sentenza di patteggiamento. Appare documentato e non contestato l'intervento in tale fase dell'avv. Giaquinto al quale la CP 2 in data 18/11/2014 aveva inviato l'offerta di ulteriori € 285.000,00 oltre agli €
60.000,00 già corrisposti (si vedano docc. 51, 53 ).
Pertanto sulla base della tariffa professionale vigente all'epoca dei fatti ( 2014-2018 ) e sulla base dell'importo di € 345.000,00 riconosciuto dalla Zurich in fase stragiudiziale e del risultato ottenuto dal legale, si ritiene corretto riconoscere l'importo medio maggiorato dell'80% come previsto da tale tariffa pari a complessivi € 12.150,90, oltre accessori di legge;
nonché l'importo di € 4000,00 per l'assistenza penale in fase stragiudiziale, oltre accessori di legge, per un totale di € 16.150,90.
Le ulteriori somme corrisposte dagli attori, superiori alla tariffa vigente ed eventualmente oggetto di accordo tra cliente ed avvocato, non possono in questa sede essere riconosciute.
Le spese per la CTU svolta nel presente giudizio dovranno essere poste definitivamente a carico degli attori in quanto aventi ad oggetto la domanda relativa alla perdita di chance successivamente oggetto di rinuncia, poiché non sussistenti i presupposti per il suo accoglimento a seguito dell'accertamento peritale disposto.
Non si ritiene che possano essere riconosciute ulteriori spese legali stragiudiziali sostenute in data antecedente alla presente causa, in quanto l'introdotta procedura di mediazione non era obbligatoria e non ha portato alcun risultato utile, peraltro neppure appare documentato alcun pagamento a favore del legale.
Le spese del presente giudizio saranno liquidate in dispositivo secondo il criterio della soccombenza, facendo applicazione dei valori medi, tenuto conto dello scaglione tariffario che include gli importi riconosciuti quale differenza tra la somma complessivamente determinata e quanto corrisposto quale acconto in fase stragiudiziale.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica,
-accerta la responsabilità esclusiva di Controparte_1 per il sinistro che ha cagionato il decesso di
Persona 4
e per l'effetto
- 1) condanna generale per l'Italia e CP 1 Controparte_6 in solido, al pagamento in favore di: Parte 1 in proprio e quale procuratore
[...]
, Persona 3 , Parte 2 quali eredi speciale di Parte_3 Persona 1 Persona 2 di Persona 4 della somma complessiva di € 7.500,00, oltre agli accessori come indicato in parte motiva;
-2) liquida il danno complessivo iure proprio subito dagli attori a seguito del predetto sinistro nella somma capitale di € 489.774,00 così suddivisa:
Persona 1 € 178.345,00
Parte 1 € 97.900, 40
- Persona 3 € 54.064,00
-Aziza Per 4 € 54.064,00
Persona 2 € 54.064,40
Parte 3 € 51.342,00
-3) condanna Controparte_2 rappresentanza generale per l'Italia e CP 1
[...] in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della differenza tra la somma di cui al precedente punto 2 (da devalutarsi alla data del sinistro) e gli importi sino ad oggi corrisposti dalla compagnia assicuratrice (parimenti da devalutarsi alla data del sinistro), oltre interessi legali da applicare prima sull'intero capitale rivalutato per il periodo intercorso dalla data dell'illecito sino al pagamento degli acconti e, poi, sulle differenze residue rivalutate per il periodo dai pagamenti e sino alla presente sentenza;
-condanna Controparte_2 rappresentanza generale per l'Italia e CP_1
[...] in solido tra loro, al pagamento a favore degli attori della somma di € 16.150,90 per spese legali stragiudiziali;
Controparte_2 rappresentanza generale per l'Italia e CP 1
-condanna in solido al pagamento a favore degli attori delle spese del presente giudizio che liquida
[...]
in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, € 545,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del legale dichiaratosi antistatario. Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
La Spezia, 17/4/2024 Il Giudice
Adriana Gherardi