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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 06.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 6.2.2025, 14.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1573/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'av procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camerino, via Pallotta n. 15, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;
RESISTENTE
Controparte_2
TE CONTUMACE
OGGETTO: quota pensione reversibilità ex coniuge.
PAROLE CHIAVE: PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – CP_1
CRITERI DI RIPARTO TRA EX CONIUGE E CONIUGE SUPERSTITE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo e del contenuto degli atti. La ricorrente allega di aver sposato in data 1.6.1968 e di aver divorziato da Persona_1
1 questi in data 27.12.2012 con riconoscimento di un assegno divorzile che sin dalla sentenza di separazione le era stato sempre versato. Successivamente il contraeva nuovo matrimonio in data 25.9.2014 con Per_1 [...]
. In data 17.11.2023 il decedeva. La ricorrente sostiene CP_2 Per_1 tto ad una quota della i reversibilità pari all'80% ai sensi dell'art. 9 legge 898/1970, in quanto non aveva contratto nuove nozze, era titolare dell'assegno divorzile, il rapporto da cui traeva origine il trattamento pensionistico era anteriore alla sentenza di divorzio, il rapporto di coniugio si era protratto per 44 anni a fronte dei 9 anni di durata del rapporto con il coniuge superstite. Costituendosi in giudizio, l' eccepisce l'incompetenza funzionale CP_1 del giudice del lavoro essendo la materia di competenza del giudice civile ordinario, la carenza di legittimazione a fronte di una pretesa che doveva essere vantata nei confronti del coniuge superstite, l'impossibilità di riconoscere una quota di pensione in sede amministrativa senza l'intervento del Tribunale. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti la non si CP_2 costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa non necessitando di istruttoria veniva discussa previo consenso delle parti con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della competenza funzionale del giudice del lavoro. Preliminarmente, come già sostenuto in recenti precedenti di altri Tribunali (Tribunale di Lecce n. 1648/2023, Tribunale di Cosenza n. 2011/2023) ritiene questo giudice che la presente controversia ha natura previdenziale e, pertanto, rientra nella cognizione del Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 442. Al riguardo la Suprema Corte afferma che “… in presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per fruire della pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite (avente, in quanto tale, natura e funzione del precedente assegno di divorzio), ma costituisce un autonomo diritto di natura previdenziale che l'ordinamento attribuisce al coniuge superstite, con la sola peculiarità che tale diritto è limitato quantitativamente dell'omologo diritto spettante al coniuge superstite” (Cass. n. 15111/2005, con rinvio alla pronuncia a Sezioni Unite n. 159/1998). Si richiama, altresì, proprio in ordine al rito applicabile, la recente ordinanza n. 10668 del 20.04.2023, con cui è stato affermato il principio secondo cui “Le controversie aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato hanno natura previdenziale, con la conseguenza che non trova applicazione, per esse, il termine di sospensione feriale”. Già in epoca risalente la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che “il diritto alla pensione di reversibilità, riconosciuto al coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza del coniuge superstite di questi avente i requisiti per l'ottenimento di essa, dall'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 e quindi dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è di natura previdenziale, non assimilabile all'assegno divorzile, e pertanto la
2 controversia per l'accertamento del predetto diritto appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti se il trattamento pensionistico è a carico dello Stato, e del giudice ordinario in caso diverso, ed in particolare rientra nella competenza per materia del Pretore in qualità di giudice del lavoro, come nel caso di controversia instaurata per ottenere la pensione di riversibilità nei confronti della Cassa Nazionale di previdenza degli Ingegneri e Architetti” (Cass. n. 2993/1999). Ne consegue che correttamente la controversia è stata instaurata dinanzi al Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro.
3. Della legittimazione passiva dell' Anche sul punto l'eccezione non CP_1 può essere condivisa in quanto la Su Corte ha avuto modo di precisare che "la controversia tra l'"ex" coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinchè l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto (cfr Cass 15111/2005, n 25220/2009, n 8266/2020)” (così testualmente Cass. 9493/2020). Si ritiene, pertanto, che sussista la legittimazione passiva dell' nei CP_1 cui confronti va rivolta la condanna al pagamento della p one previdenziale.
4. Della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 13 Legge 06 marzo 1987, “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”. Sulla citata normativa la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
“In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (Cass n. 10391/2012; nello stesso senso Cass. n. 8263/2020).
3 In altra pronuncia si legge che: “Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno "una tantum" non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare” (S.U. n. 22434/2018). Nel caso di specie, la ricorrente è coniuge divorziata dal con Per_1 diritto all'assegno di cui all'art. 5 legge 898/1970, come dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (doc. 1 fascicolo ricorrente) sia dagli estratti conto e ricevute attestanti l'erogazione continuativa della somma stabilita di Euro 280,00 (doc. 4 fascicolo ricorrente). Non risulta, inoltre, che la ricorrente abbia contratto nuove nozze e non è contestato che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla pronuncia di divorzio, come si evince dalla tabella contenuta nella memoria dell' da cui si evince che il era titolare di CP_1 Per_1 trattamento pensio sin da prima della pronun zio. Ne deriva che sussistono i presupposti per il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità.
5. Dell'individuazione della quota spettante all'ex coniuge. La giurisprudenza ha precisato che in caso di concorso del coniuge divorziato e del coniuge superstite il criterio principale della durata dei matrimoni va ponderato alla luce della finalità solidaristica dell'istituto con i criteri correttivi della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile (Cass. 41960/2021). Nel caso di specie l'unico elemento che emerge dagli atti di causa è l'ammontare dell'assegno divorzile pari ad Euro 280,00, mentre null'altro viene allegato sulle condizioni economiche dei due aventi diritto e sulla convivenza prematrimoniale.
Considerato che
la durata del matrimonio della ricorrente è stato di circa 44 anni a fronte dei soli 9 anni di durata del secondo matrimonio, temperando tale dato con l'importo non elevato dell'assegno divorzile e con la circostanza che, mentre non si hanno elementi per affermare che la abbia altre CP_2 fonti di reddito, risulta che la ricorrente è titolare dell'asse le, si ritiene congruo assegnare al coniuge superstite e all'ex coniuge la metà della quota reversibile delle pensioni in godimento al de cuius . Persona_1
Ovviamente le quote come sopra i applicate all'ammontare della pensione di reversibilità, intesa come sopra indicato come quota reversibile delle pensioni in godimento del de cuius, liquidabile a carico dell' CP_1
4
6. Della decorrenza del diritto e della rilevanza dell'avvenuto pagamento da parte dell' dell'intera pensione di reversibilità in favore del solo coniuge superstite sino alla CP_1 pro Sostiene l' che, essendo stata erogata la prestazione nei CP_1 confronti del coniuge superstite per il periodo precedente alla pronuncia, l' non potrà essere condannato a corrispondere nuovamente le CP_3
e somme, dovendo la ricorrente chiedere quanto spettante al coniuge superstite, anch'essa convenuta. Anche sul punto l'eccezione non può condividersi. Ed infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte la decorrenza del trattamento di reversibilità, nel caso di concorso del coniuge superstite e del coniuge divorziato, nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente erogatore (Cass. n. 15837/2001), così che a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, devono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge;
ciò sul presupposto che solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà, quindi, recuperare, dal coniuge superstite, le somme versate in eccesso e pagare al coniuge divorziato quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice, salva restando, ovviamente, la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso (Cass. civ. n. 2092/2007; Cass., sez. I, sent. n. 23862 del 19.9.2008; Cass., sez. Lavoro, sent. n. 25220 del 30.11.2009; nonché, Cass. civ. n. 22259 del 27.9.2013: “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c.”).
7. Del regolamento delle spese di lite. Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti suddetti. Il parziale accoglimento della domanda fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente
5 pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_1 favore di della quota del 50% dell'importo reversibile Parte_1
(pensione tà) delle prestazioni pensionistiche di cui era titolare il de cuius a decorrere dal primo giorno del Persona_1 mese successivo dell'ex coniuge (1.12.2023), oltre accessori come per legge;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 07.03.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 06.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 6.2.2025, 14.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1573/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'av procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camerino, via Pallotta n. 15, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;
RESISTENTE
Controparte_2
TE CONTUMACE
OGGETTO: quota pensione reversibilità ex coniuge.
PAROLE CHIAVE: PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – CP_1
CRITERI DI RIPARTO TRA EX CONIUGE E CONIUGE SUPERSTITE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo e del contenuto degli atti. La ricorrente allega di aver sposato in data 1.6.1968 e di aver divorziato da Persona_1
1 questi in data 27.12.2012 con riconoscimento di un assegno divorzile che sin dalla sentenza di separazione le era stato sempre versato. Successivamente il contraeva nuovo matrimonio in data 25.9.2014 con Per_1 [...]
. In data 17.11.2023 il decedeva. La ricorrente sostiene CP_2 Per_1 tto ad una quota della i reversibilità pari all'80% ai sensi dell'art. 9 legge 898/1970, in quanto non aveva contratto nuove nozze, era titolare dell'assegno divorzile, il rapporto da cui traeva origine il trattamento pensionistico era anteriore alla sentenza di divorzio, il rapporto di coniugio si era protratto per 44 anni a fronte dei 9 anni di durata del rapporto con il coniuge superstite. Costituendosi in giudizio, l' eccepisce l'incompetenza funzionale CP_1 del giudice del lavoro essendo la materia di competenza del giudice civile ordinario, la carenza di legittimazione a fronte di una pretesa che doveva essere vantata nei confronti del coniuge superstite, l'impossibilità di riconoscere una quota di pensione in sede amministrativa senza l'intervento del Tribunale. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti la non si CP_2 costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa non necessitando di istruttoria veniva discussa previo consenso delle parti con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della competenza funzionale del giudice del lavoro. Preliminarmente, come già sostenuto in recenti precedenti di altri Tribunali (Tribunale di Lecce n. 1648/2023, Tribunale di Cosenza n. 2011/2023) ritiene questo giudice che la presente controversia ha natura previdenziale e, pertanto, rientra nella cognizione del Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 442. Al riguardo la Suprema Corte afferma che “… in presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per fruire della pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite (avente, in quanto tale, natura e funzione del precedente assegno di divorzio), ma costituisce un autonomo diritto di natura previdenziale che l'ordinamento attribuisce al coniuge superstite, con la sola peculiarità che tale diritto è limitato quantitativamente dell'omologo diritto spettante al coniuge superstite” (Cass. n. 15111/2005, con rinvio alla pronuncia a Sezioni Unite n. 159/1998). Si richiama, altresì, proprio in ordine al rito applicabile, la recente ordinanza n. 10668 del 20.04.2023, con cui è stato affermato il principio secondo cui “Le controversie aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato hanno natura previdenziale, con la conseguenza che non trova applicazione, per esse, il termine di sospensione feriale”. Già in epoca risalente la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che “il diritto alla pensione di reversibilità, riconosciuto al coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza del coniuge superstite di questi avente i requisiti per l'ottenimento di essa, dall'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 e quindi dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è di natura previdenziale, non assimilabile all'assegno divorzile, e pertanto la
2 controversia per l'accertamento del predetto diritto appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti se il trattamento pensionistico è a carico dello Stato, e del giudice ordinario in caso diverso, ed in particolare rientra nella competenza per materia del Pretore in qualità di giudice del lavoro, come nel caso di controversia instaurata per ottenere la pensione di riversibilità nei confronti della Cassa Nazionale di previdenza degli Ingegneri e Architetti” (Cass. n. 2993/1999). Ne consegue che correttamente la controversia è stata instaurata dinanzi al Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro.
3. Della legittimazione passiva dell' Anche sul punto l'eccezione non CP_1 può essere condivisa in quanto la Su Corte ha avuto modo di precisare che "la controversia tra l'"ex" coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinchè l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto (cfr Cass 15111/2005, n 25220/2009, n 8266/2020)” (così testualmente Cass. 9493/2020). Si ritiene, pertanto, che sussista la legittimazione passiva dell' nei CP_1 cui confronti va rivolta la condanna al pagamento della p one previdenziale.
4. Della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 13 Legge 06 marzo 1987, “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”. Sulla citata normativa la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
“In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (Cass n. 10391/2012; nello stesso senso Cass. n. 8263/2020).
3 In altra pronuncia si legge che: “Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno "una tantum" non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare” (S.U. n. 22434/2018). Nel caso di specie, la ricorrente è coniuge divorziata dal con Per_1 diritto all'assegno di cui all'art. 5 legge 898/1970, come dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (doc. 1 fascicolo ricorrente) sia dagli estratti conto e ricevute attestanti l'erogazione continuativa della somma stabilita di Euro 280,00 (doc. 4 fascicolo ricorrente). Non risulta, inoltre, che la ricorrente abbia contratto nuove nozze e non è contestato che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla pronuncia di divorzio, come si evince dalla tabella contenuta nella memoria dell' da cui si evince che il era titolare di CP_1 Per_1 trattamento pensio sin da prima della pronun zio. Ne deriva che sussistono i presupposti per il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità.
5. Dell'individuazione della quota spettante all'ex coniuge. La giurisprudenza ha precisato che in caso di concorso del coniuge divorziato e del coniuge superstite il criterio principale della durata dei matrimoni va ponderato alla luce della finalità solidaristica dell'istituto con i criteri correttivi della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile (Cass. 41960/2021). Nel caso di specie l'unico elemento che emerge dagli atti di causa è l'ammontare dell'assegno divorzile pari ad Euro 280,00, mentre null'altro viene allegato sulle condizioni economiche dei due aventi diritto e sulla convivenza prematrimoniale.
Considerato che
la durata del matrimonio della ricorrente è stato di circa 44 anni a fronte dei soli 9 anni di durata del secondo matrimonio, temperando tale dato con l'importo non elevato dell'assegno divorzile e con la circostanza che, mentre non si hanno elementi per affermare che la abbia altre CP_2 fonti di reddito, risulta che la ricorrente è titolare dell'asse le, si ritiene congruo assegnare al coniuge superstite e all'ex coniuge la metà della quota reversibile delle pensioni in godimento al de cuius . Persona_1
Ovviamente le quote come sopra i applicate all'ammontare della pensione di reversibilità, intesa come sopra indicato come quota reversibile delle pensioni in godimento del de cuius, liquidabile a carico dell' CP_1
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6. Della decorrenza del diritto e della rilevanza dell'avvenuto pagamento da parte dell' dell'intera pensione di reversibilità in favore del solo coniuge superstite sino alla CP_1 pro Sostiene l' che, essendo stata erogata la prestazione nei CP_1 confronti del coniuge superstite per il periodo precedente alla pronuncia, l' non potrà essere condannato a corrispondere nuovamente le CP_3
e somme, dovendo la ricorrente chiedere quanto spettante al coniuge superstite, anch'essa convenuta. Anche sul punto l'eccezione non può condividersi. Ed infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte la decorrenza del trattamento di reversibilità, nel caso di concorso del coniuge superstite e del coniuge divorziato, nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente erogatore (Cass. n. 15837/2001), così che a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, devono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge;
ciò sul presupposto che solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà, quindi, recuperare, dal coniuge superstite, le somme versate in eccesso e pagare al coniuge divorziato quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice, salva restando, ovviamente, la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso (Cass. civ. n. 2092/2007; Cass., sez. I, sent. n. 23862 del 19.9.2008; Cass., sez. Lavoro, sent. n. 25220 del 30.11.2009; nonché, Cass. civ. n. 22259 del 27.9.2013: “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c.”).
7. Del regolamento delle spese di lite. Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti suddetti. Il parziale accoglimento della domanda fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente
5 pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_1 favore di della quota del 50% dell'importo reversibile Parte_1
(pensione tà) delle prestazioni pensionistiche di cui era titolare il de cuius a decorrere dal primo giorno del Persona_1 mese successivo dell'ex coniuge (1.12.2023), oltre accessori come per legge;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 07.03.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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