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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/09/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 26.09.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Angelo Nobile Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t. Convenuto contumace CP_1
OGGETTO: indebito MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 12.04.2024 il ricorrente, premesso di percepire assegno di invalidità civile cat. INVCIV a decorrere dal 01.06.2014, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di indebito emesso dall' in data 24.01.2021 per l'ammontare CP_1 di € 8.016,29 in relazione alle somme percepite nel periodo dal 01.01.2019 al
28.02.2021 asseritamente non spettanti per superamento del limite reddituale previsto per la fruizione del beneficio. Successivamente, veniva adottato ulteriore provvedimento dell'08.11.2022 con cui l'istituto reiterava la richiesta di indebito per l'importo di € 7.436,29.
Il ricorrentE deduceva di aver percepito redditi inferiori al limite di legge in relazione agli anni 2019 e 2020 e che, in relazione all'anno 2021, fossero ripetibili solo le somme erogate successivamente al provvedimento di indebito del 24.01.2021 (pari ad € 580,00), peraltro, già trattenute e recuperate al momento dell'emissione del provvedimento dell'08.11.2022 stante il minore importo richiesto in restituzione.
Alla luce di ciò il ricorrente agiva in giudizio per sentir dichiarare l'irripetibilità dell'indebito nella misura di € 7.442,11, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' del quale, verificata la regolarità della notifica, CP_1 veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono. Si osserva che nel caso in esame, viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di somme sull'assegno di invalidità civile.
Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' è quella CP_2 relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art. 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n.
264/2004). Ciò, in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art. 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario. Tale disposizione trova applicazione, in via residuale, nelle ipotesi le ipotesi in cui il percettore rimane estraneo al singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte, in quanto non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore.
Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98). Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del
2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art. 2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Si è, dunque, sviluppata una disciplina speciale operante nelle ipotesi in cui il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte. Tale disciplina varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.
Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza del requisito reddituale per superamento delle soglie di legge troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall' art.
3-ter d.l. 850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv. Con modif. l. 291/88).
Dalla lettura e dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta e cioè, dalla data del provvedimento che verifica il venir meno dei presupposti. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020; 13915/2021).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che accerta l'indebito e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio è stato adottato in data
24.01.2021.
Pertanto, in applicazione della normativa richiamata, solo da tale momento in poi l' poteva legittimamente richiedere la ripetizione delle somme erogate CP_1 successivamente alla contestazione dell'indebito, con esclusione di quelle erogate nel periodo precedente (dal gennaio 2019 al dicembre 2020).
Inoltre, alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo al ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, i redditi percepiti dal ricorrente sono stati regolarmente dichiarati (cfr. dich.
730 anno 2019 e 2020 da cui si evince il mancato superamento del limite reddituale, avuto riguardo ai soli redditi del ricorrente, essendo irrilevanti ai fini del rispetto della soglia legale, i redditi dichiarati dal coniuge).
Alla luce di ciò, il dato reddituale familiare era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico. La giurisprudenza ha, infatti, escluso la sussistenza del dolo in capo al percipiente e, di conseguenza, la ripetibilità delle somme già erogate nell'ipotesi in cui l'accipiens ha regolarmente dichiarato i propri redditi alla PA ovvero quando i redditi percepiti sono erogati dallo stesso Istituto previdenziale;
quando le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico erogatore della sua prestazione, ancorché il percipiente sia in malafede in quanto non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
Risulta ripetibile unicamente la minor somma di € 580,00 erogata, successivamente al provvedimento di indebito del 24.01.2021, a titolo di assegno di invalidità civile per i mesi di gennaio e febbraio 2021 (cfr. per l'importo mensile il provv. di liquidazione del 30.03.2015). Tale somma risulta, peraltro, già scomputata dal residuo indebito preteso in forza del successivo provvedimento di indebito dell'08.11.2022 di importo pari ad € 7.442,11 (€ 8.016,29 - € 7.442,11 =
580,00).
In ragione di quanto esposto il ricorso va accolto con conseguente irripetibilità della somma di € 7.442,11 di cui ai provvedimenti emessi dall' in data 24.01.2021 CP_1
e 8.11.2022.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara non ripetibile la somma di € 7.442,11 di cui ai provvedimenti emessi dall' in data 24.01.2021 e 8.11.2022; CP_1
2. Condanna l' alla restituzione delle somme già eventualmente trattenute, CP_1 nelle more del giudizio, in misura superiore ad € 580,00;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 26.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 26.09.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Angelo Nobile Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t. Convenuto contumace CP_1
OGGETTO: indebito MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 12.04.2024 il ricorrente, premesso di percepire assegno di invalidità civile cat. INVCIV a decorrere dal 01.06.2014, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di indebito emesso dall' in data 24.01.2021 per l'ammontare CP_1 di € 8.016,29 in relazione alle somme percepite nel periodo dal 01.01.2019 al
28.02.2021 asseritamente non spettanti per superamento del limite reddituale previsto per la fruizione del beneficio. Successivamente, veniva adottato ulteriore provvedimento dell'08.11.2022 con cui l'istituto reiterava la richiesta di indebito per l'importo di € 7.436,29.
Il ricorrentE deduceva di aver percepito redditi inferiori al limite di legge in relazione agli anni 2019 e 2020 e che, in relazione all'anno 2021, fossero ripetibili solo le somme erogate successivamente al provvedimento di indebito del 24.01.2021 (pari ad € 580,00), peraltro, già trattenute e recuperate al momento dell'emissione del provvedimento dell'08.11.2022 stante il minore importo richiesto in restituzione.
Alla luce di ciò il ricorrente agiva in giudizio per sentir dichiarare l'irripetibilità dell'indebito nella misura di € 7.442,11, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' del quale, verificata la regolarità della notifica, CP_1 veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono. Si osserva che nel caso in esame, viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di somme sull'assegno di invalidità civile.
Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' è quella CP_2 relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art. 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n.
264/2004). Ciò, in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art. 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario. Tale disposizione trova applicazione, in via residuale, nelle ipotesi le ipotesi in cui il percettore rimane estraneo al singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte, in quanto non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore.
Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98). Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del
2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art. 2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Si è, dunque, sviluppata una disciplina speciale operante nelle ipotesi in cui il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte. Tale disciplina varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.
Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza del requisito reddituale per superamento delle soglie di legge troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall' art.
3-ter d.l. 850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv. Con modif. l. 291/88).
Dalla lettura e dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta e cioè, dalla data del provvedimento che verifica il venir meno dei presupposti. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020; 13915/2021).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che accerta l'indebito e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio è stato adottato in data
24.01.2021.
Pertanto, in applicazione della normativa richiamata, solo da tale momento in poi l' poteva legittimamente richiedere la ripetizione delle somme erogate CP_1 successivamente alla contestazione dell'indebito, con esclusione di quelle erogate nel periodo precedente (dal gennaio 2019 al dicembre 2020).
Inoltre, alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo al ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, i redditi percepiti dal ricorrente sono stati regolarmente dichiarati (cfr. dich.
730 anno 2019 e 2020 da cui si evince il mancato superamento del limite reddituale, avuto riguardo ai soli redditi del ricorrente, essendo irrilevanti ai fini del rispetto della soglia legale, i redditi dichiarati dal coniuge).
Alla luce di ciò, il dato reddituale familiare era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico. La giurisprudenza ha, infatti, escluso la sussistenza del dolo in capo al percipiente e, di conseguenza, la ripetibilità delle somme già erogate nell'ipotesi in cui l'accipiens ha regolarmente dichiarato i propri redditi alla PA ovvero quando i redditi percepiti sono erogati dallo stesso Istituto previdenziale;
quando le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico erogatore della sua prestazione, ancorché il percipiente sia in malafede in quanto non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
Risulta ripetibile unicamente la minor somma di € 580,00 erogata, successivamente al provvedimento di indebito del 24.01.2021, a titolo di assegno di invalidità civile per i mesi di gennaio e febbraio 2021 (cfr. per l'importo mensile il provv. di liquidazione del 30.03.2015). Tale somma risulta, peraltro, già scomputata dal residuo indebito preteso in forza del successivo provvedimento di indebito dell'08.11.2022 di importo pari ad € 7.442,11 (€ 8.016,29 - € 7.442,11 =
580,00).
In ragione di quanto esposto il ricorso va accolto con conseguente irripetibilità della somma di € 7.442,11 di cui ai provvedimenti emessi dall' in data 24.01.2021 CP_1
e 8.11.2022.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara non ripetibile la somma di € 7.442,11 di cui ai provvedimenti emessi dall' in data 24.01.2021 e 8.11.2022; CP_1
2. Condanna l' alla restituzione delle somme già eventualmente trattenute, CP_1 nelle more del giudizio, in misura superiore ad € 580,00;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 26.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli