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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/08/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4923 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. PELOSI GIULIO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. PALMERI VITO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2025 nata a [...] il Parte_1
16/12/1963 e , nato a [...], il [...] premettendo: CP_1 di aver contratto matrimonio a Ercolano il 11/09/1990; che dal matrimonio erano nati due figli: nata il [...] e Raffaele, nato il Per_1
04/03/1994; che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
14/04/2021, era intervenuta separazione in forza del decreto di omologa n. 4160 del 05/05/2021;
1 che nei patti della separazione era stato previsto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di €
400,00; ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I sig.ri e , comunemente, concordano per la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, tra essi celebrato.
2. I predetti signori e continueranno a vivere separatamente, come peraltro Parte_1 CP_1 già avviene da oltre quattro anni.
3. I figli sig.ri e sono economicamente indipendenti per cui nessuna Persona_2 Per_1 somma è più loro dovuta per il mantenimento.
4. Il sig. si obbliga a trasferire alla signora , per CP_1 Parte_1 consentire una maggiore tranquillità familiare e per intento solutorio e in parziale adempimento dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile, la quota dei 13/28, in sua titolarità, della proprietà indivisa dell'immobile sito in Ercolano al Corso Italia n. 69, posto al piano terreno, distinto con il numero interno 1 e riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune alla partita P.IVA_1 foglio 11, mappale 1803, sub. 1, cat. A3, cl. 3, vani 4,5; il detto trasferimento dovrà avvenire entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Ferma la facoltà delle parti di meglio descrivere il cespite immobiliare in oggetto con l'esatta ubicazione, confini e consistenza e con gli esatti dati catastali, quali anche risultanti da eventuali denunce di variazione catastale, eventualmente integrando e/o correggendo quelle innanzi riportati, approvando e sottoscrivendo denunce di variazione. Il predetto immobile è stato acquistato giusto atto di cessione del
19.10.1998 rep. n. 4210 racc. n. 1705 per OT , per la quota dei 13/14 dai coniugi, Per_3 mentre la restante quota di 1/14, in titolarità della sig.ra è a lei pervenuta in virtù di Parte_1 successione del sig. (padre) deceduto ab intestato in Pollena Trocchia in data Persona_4
2 18.02.1995 con coeva rinuncia all'eredità della di lui coniuge sig.ra . I ricorrenti sin Parte_2
d'ora convengono che il pagamento delle spese notarili per la stipula dell'atto di trasferimento immobiliare indicato cadrà su entrambi in parti uguali.
5. A seguito del trasferimento della quota in comproprietà dal sig. alla sig.ra CP_1 [...]
tal ultima sosterrà esclusivamente ogni spesa ed onere relativo all'immobile. Pt_1
6. Il trasferimento citato includerà ogni inerente diritto condominiale e saranno comprensivi di ogni accessione, accessorio e pertinenza, afferenti all'immobile anzidetto.
7. Il sig. provvederà altresì, attesa la pattuizione di cui al capoverso n. 4, quale parziale CP_1 adempimento, al versamento, entro il giorno 30 di ciascun mese, dell'assegno divorzile in favore della sig.ra inoccupata, per il minor importo di euro 300,00 rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT.
8. Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l'indicato trasferimento costituisce elemento funzionale e indispensabile che ha consentito loro di addivenire alla conclusione del presente accordo.
Le parti chiedono, ricorrendone i presupposti (Corte Costituzionale Sent. N. 154/1999), di accedere alle disposizioni agevolative di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 (esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, dalle tasse ipotecarie e da ogni altra tassa
e/o spesa).
Le spese legali sono integralmente compensate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Ercolano il
11/09/1990 (atto n. 229, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1990);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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