Articolo 852 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 840Articolo 842
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9 ottobre 2010
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16 luglio 2016
Art. 852. Conferimento del grado 1. Il grado e' conferito con atto di nomina o con atto di promozione. (( 2. Il grado iniziale e' conferito:
a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale;
b) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;
c) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo. ))
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
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