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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/08/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1242/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 22.04.2024 avverso la sentenza n. 3034/2024 resa dal Tribunale di
Milano, pubblicata il 19.03.2023 e notificata in data 21.03.2024
DA
(C.F. , in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la potestà sui figli minori: , Parte_2 Parte_3
, , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
nonché (C.F. ),
[...] Parte_7 C.F._2 rappresentati e difesi, come da delega allegata alle comparse di costituzione in prosecuzione depositate il 26.3.2025, dall'Avv. Stefania RONDINI presso il cui studio in Roma, via
Amiterno n. 5 sono elettivamente domiciliati
-APPELLANTI-
CONTRO
P.IVA ), rappresentata e difesa, come Controparte_1 P.IVA_1 da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. MARZIO BRAZESCO
(C.F. ), con studio in Milano, Via De Amicis n. 24, presso cui è C.F._3 elettivamente domiciliata
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE - pagina 1 di 19 nonché contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da delega CP_2 C.F._4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. DOMENICO MARIANI (C.F.
, con studio in Roma, Via Filippo Civinini n. 85, presso cui è C.F._5 elettivamente domiciliato
- APPELLATO -
nata in [...] il [...]; nata in Controparte_3 Controparte_4
Romania il 2.7.2001; nato in [...] l'[...]; Controparte_5 nato in [...] l'[...]; nato in [...] CP_6 CP_7
l'11.10.1999; nato in [...] l'[...]; nato in CP_8 CP_9
Romania il 25.8.1997, tutti costituiti - senza indicazione dei rispettivi codici fiscali - con l'assistenza dell'Avv. Paolo GARAU (C.F. ), con studio in ROMA, C.F._6
VIALE MAZZINI N. 142, presso cui sono elettivamente domiciliati
- INTERVENUTI -
CONCLUSIONI
Per E : Parte_1 Parte_7
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare la integrale ed esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa in capo al sig. e per l'effetto condannarlo in solido con CP_2 la , in p.l.r.p.t., al risarcimento in favore di , in proprio Controparte_10 Parte_1
e nella prefata qualità, e rispettivamente, della somma di E.2.044.107,01 Parte_7 ed E.147.629,95, , per i danni patrimoniali e non subiti e subendi in conseguenza della prematura perdita del congiunto ed a causa del sinistro de quo. Oppure condannarli nella misura minore o maggiore ritenuta di Giustizia in ogni caso con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla sentenza al soddisfo. Rigettando conseguentemente l'appello incidentale proposto da , in p.l.r.p.t., e ogni altra eccezione deduzione Controparte_10 avversaria, così come le istanze istruttorie, anche del convenuto Oltre alle spese CP_2 legali del primo grado e secondo grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione di CTU cinematica, ove ritenuta opportuna da parte dell'Ecc.ma Corte adita e, in caso di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla controparte, si chiede da ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova di cui all'atto di citazione. Oltre alle spese legali del primo grado e secondo grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, così giudicare NEL MERITO pagina 2 di 19 In via preliminare e assorbente In riforma della sentenza n. 3034 del 19.3.2024 del Tribunale di Milano e in accoglimento del primo motivo d'appello incidentale, accertare e dichiarare cessata la materia del contendere, per intervenuta valida e non disconosciuta transazione anche tra le parti Controparte_10
e i sigg.ri in proprio e quale genitore dei figli minori , Parte_1 Parte_2
, , , e Parte_6 Parte_5 Parte_3 Parte_4
e per l'effetto respingere ogni pretesa. Parte_7
Vittoria di spese di giudizio Spese di lite compensate integralmente. In subordine Rigettare tutti i motivi d'appello proposti in via principale dai sigg.ri e Parte_1
e per l'effetto, confermare la sentenza n. 3034 del 19.3.2024 del Tribunale Parte_7 di Milano e respingere ogni ulteriore richiesta. Vittoria di spese di giudizio. In via ulteriormente subordinata e condizionata In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi d'appello principale, in accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale promosso da Controparte_10 accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella Controparte_11 determinazione del sinistro occorso il 6.9.2021 e per l'effetto, rigettare ogni pretesa degli attori appellanti, perché infondata in fatto e diritto In via estremamente subordinata e salvo impugnazione In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi d'appello principale, in accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale promosso da Controparte_10 accertare e dichiarare la responsabilità prevalente o comunque concorrente del sig. CP_11
nella determinazione del sinistro occorso il 6.9.2021 e per l'effetto, dato atto di quanto
[...] già corrisposto, accertare l'entità del risarcimento ulteriore in misura inferiore al preteso e nel limite di quanto provato, da ridursi proporzionalmente ex art. 1227 c.c. Spese di lite integralmente o parzialmente compensate ex art. 92/II comma c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA
- Si richiamano le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e pertanto, a) Si chiede ammissione di prova orale per testi, con testi, agente e ag.te Testimone_1
, c/o PL di Milano (capp. 1-9), dr (cap. 10) , sui Testimone_2 Testimone_3 seguenti capitoli:
1). vero che “Il giorno 6 settembre 21 ad ore 7.00 circa, il sig. , al volante della CP_2 sua vettura Opel Astra tg. EC407SR, percorreva la via Tore del Carbone nel comune di Roma, con direzione di via Vigna Murata”.
2). vero che “Giunto nei pressi del tratto di raccordo ove la carreggiata presenta andamento curvilineo verso sinistra con visuale limitata, rallentava e si apprestava ad affrontare la curva”.
3). vero che “In quel tratto è presente, proprio all'imbocco della curva, un passaggio pedonale”.
4). vero che “Superato il passaggio pedonale, il sig. si vedeva intersecare la traiettoria CP_2 da un pedone, poi identificato nel sig. , con il quale entrava in contatto con Controparte_11 la parte anteriore sinistra del veicolo”.
pagina 3 di 19 5). vero che “Il sig. , nella circostanza, aveva occupato la parte sinistra della Parte_1 carreggiata scendendo dal marciapiedi di sinistra, rispetto alla direzione del veicolo e qualche metro più avanti, sempre per la direzione del veicolo, rispetto al passaggio pedonale”.
6). vero che “Il sig. aveva intrapreso l'attraversamento con andamento veloce e Parte_1 obliquo rispetto alla carreggiata, in modo da andare verso la direzione di provenienza dell'auto”.
7). vero che “L'urto determinava la caduta al suolo del sig. , mentre l'auto si Parte_1 arrestava quasi istantaneamente”. Tes
8). vero che “Intervenivano sul luogo gli agenti della di Roma, che rinvenivano l'auto Opel Astra del sig. e il corpo del pedone, nella posizione rappresentata nei rilievi foto CP_2 planimetrici che si rammostrano sub doc. 2 comparsa di risposta”.
9). vero che “Gli operatori riscontravano sulla vettura, danni alla targa anteriore, alla spazzola tergicristallo anteriore destra al parabrezza rotto sul lato destro con ramificazioni verso il lato sinistro, e l'introflessione del cofano tra corpetto e la calandra”.
10). vero che “Ho esaminato il rapporto d'incidente e i rilievi delle autorità, la posizione del veicolo e del corpo del pedone dopo l'evento, i danni riscontrati sul veicolo e l'autopsia che il Per_ medico-legale d.ssa eseguì sul corpo del sig. , sulla scorta dei quali ho potuto Parte_1 accertare la velocità del veicolo al momento dell'urto in 33 km/h e la circostanza che il pedone attraversava la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, con andatura veloce e obliqua rispetto all'asse della carreggiata, in modo da andare verso il veicolo sopraggiungente ed essere avvistabile entro il tempo psicotecnico di reazione”
- Si chiede disposizione di CTU cinematica ricostruttiva del sinistro, che attesti, in base alla posizione del veicolo dopo l'investimento, alle lesioni riportate dal de cuius e allo stato dei luoghi, le modalità con le quali avvenne l'attraversamento del pedone e l'evitabilità o meno dell'investimento ad opera del sig. CP_2
- Si formula istanza di verificazione di scrittura privata relativa agli atti di transazione sottoscritti dagli odierni appellanti, con firme di comparazione presenti in atti e documenti, in ipotesi subordinata si ritenessero disconosciute le firme apposte sugli atti di transazione.”
Per : CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa ogni più utile declaratoria, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia
- Dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto;
con ogni altro provvedimento consequenziale.
- In subordine, si richiamano difese, conclusioni e richieste, anche istruttorie, articolate in primo grado. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e in qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , Parte_2 [...] CP_
, , e , nonché Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4
pagina 4 di 19 , , , , Parte_1 Controparte_4 CP_9 Controparte_3 CP_6 [...]
, , e convenivano in giudizio innanzi al Per_2 Parte_7 CP_8 CP_8
Tribunale di Milano e rispettivamente assicurazione Controparte_1 CP_2 per la r.c.a. e proprietario-conducente dall'autovettura Opel Astra, tg. EC407SR, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da spese funerarie e da perdita del rapporto parentale con il loro congiunto , deceduto in data 6.9.2021 a causa del sinistro stradale occorso Controparte_11 in Roma in prossimità dell'attraversamento pedonale di via Tor Carone, accanto al palo della luce Acea n. 96.
A fondamento della propria pretesa, gli attori deducevano la responsabilità in via esclusiva per la determinazione del sinistro del conducente dell'autovettura Opel Astra tg. EC407SR, poiché lo stesso non aveva adottato tutte le misure possibili per evitare il danno ex art. 2054, co. 1 c.c., mentre il pedone, loro congiunto, aveva tenuto un contegno rispettoso delle disposizioni del codice della strada e delle regole di comune prudenza attraversando in orario diurno sulle strisce pedonali.
Si costituiva in giudizio contestando la pretesa attorea nell'an e Controparte_1 nel quantum, in particolare eccependo l'assenza di prova del rapporto di parentela tra il defunto e gli attori e, per l'effetto, la carenza di legittimazione attiva degli stessi, nonché la grave responsabilità ex art. 190 C.d.S. di per essersi immesso sulla carreggiata in Controparte_11 un tratto curvilineo a visuale preclusa, senza usufruire del sicuro passaggio pedonale, che ne garantiva la piena avvistabilità e incolumità, peraltro procedendo con andatura veloce e non in maniera perpendicolare all'asse della carreggiata, ma diagonale, verso il sopraggiungente veicolo condotto dal che nulla poteva fare per evitare l'investimento. CP_2
Si costituiva in giudizio anche associandosi alle difese ed eccezioni già CP_2 formulate dalla compagnia assicuratrice.
2. Con sentenza n. 3034/2024, il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande proposte da , , CP_7 Controparte_4
, , , e CP_9 Controparte_3 CP_6 Persona_2 CP_8 CP_8
mentre rigettava le domande proposte da e , sia
[...] Parte_8 Parte_1 in proprio sia in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
, , , e , Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4 compensando le spese di lite fra tutte le parti processuali.
In particolare, il Tribunale riteneva pacifico l'intervenuto accordo stragiudiziale concluso in data 28.10.2022 volto all'abbandono della vertenza, considerata anche l'avvenuta corresponsione da parte di degli importi dettagliatamente indicati nei Controparte_1 rispettivi atti di transazione redatti con scrittura privata, sottoscritti da , CP_7 [...]
, , , , CP_4 CP_9 Controparte_3 CP_6 Persona_2 CP_8
e versati in atti, oltre che la formulazione di conclusioni conformi di declaratoria CP_8 di cessazione della materia del contendere da parte dei procuratori di tutte le parti interessate. pagina 5 di 19 Viceversa, con riferimento alle domande di cessazione della materia del contendere formulate da e nei confronti di e di Controparte_1 CP_2 Parte_7 Parte_1
, in proprio e nell'interesse dei figli minori, il Tribunale riteneva di respingerle a
[...] seguito del disconoscimento da parte di questi ultimi delle firme asseritamente apposte sugli atti transattivi - disconoscimento seguito da un'istanza di verificazione da parte di
[...] che il Tribunale aveva ritenuto inammissibile poiché non accompagnata da CP_1 alcuna richiesta/offerta di prova –, non potendo dunque ritenersi concluso un accordo di componimento bonario delle pretese fatte valere in giudizio volto a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di una sentenza sulle domande formulate, presupposto essenziale per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Procedendo dunque con la valutazione nel merito delle pretese di e Parte_7
, il Tribunale riteneva innanzitutto provati i pagamenti delle somme di € Parte_1
12.500,00 nei confronti del primo nonché di € 78.000,00 in favore della seconda e di €
78.000,00 per ciascun figlio (e così per complessivi € 390.000,00) effettuati da
[...] rispettivamente il 3.01.2023 e il 18.11.2022, essendo stati eseguiti sul conto CP_1 corrente intestato a soggetto al quale i beneficiari avevano conferito mandato CP_8 all'incasso con procura notarile, non revocato prima dell'intervenuto pagamento delle suddette somme. Ciò posto, il Giudice di primo grado rigettava la domanda risarcitoria per il danno da perdita del rapporto parentale formulata da poiché lo stesso non aveva Parte_7 allegato circostanze, né prodotto documenti o formulato capitoli di prova testimoniale idonei a provare, quantomeno in base a ragionamenti presuntivi, le concrete modalità di estrinsecazione della relazione parentale tra i fratelli, essendosi egli limitato ad affermare l'esistenza del mero rapporto di parentela, non sufficiente di per sé ai fini della liquidazione del danno.
Quanto a , in proprio e nell'interesse dei cinque figli minori, il Tribunale Parte_1 riteneva integralmente satisfattivi delle pretese fatte valere in giudizio gli importi già corrisposti da di € 78.000,00 ciascuno. In particolare, in applicazione delle tabelle Controparte_1 milanesi per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (edizione 2022), il
Giudice riconosceva - tenuto conto della loro età e di quella del congiunto al momento del decesso - 42 punti in favore di , 46 punti a e 48 punti Parte_1 Parte_2 ciascuna a , e , ottenendo, a fronte del valore di Pt_3 Pt_6 Pt_5 Parte_4
€ 3.365,00 per singolo punto, gli importi di € 141.330,00, € 154.790,00 ed € 161.520,00.
Nessuna somma veniva invece riconosciuta per la convivenza poiché tale circostanza era stata solo genericamente dedotte, senza che venisse offerta alcuna prova documentale o testimoniale.
Il Tribunale riteneva poi di ridurre tali importi in considerazione del concorso del danneggiato nella determinazione del sinistro, stimato nella misura del 50%, in ragione del fatto che il pedone aveva attraversato la strada partendo da un'area priva di strisce pedonali, dopo una curva, in un tratto in cui la visuale per il conducente dell'autoveicolo era resa difficile sia per la presenza di fronde della vegetazione circostante sia per il sole frontale;
considerata pertanto pagina 6 di 19 la condotta di guida tenuta dal che non aveva - dal canto suo - prestato l'estrema CP_2 attenzione e prudenza richieste dalle circostanze di fatto sopra descritte, il Giudice di primo grado reputava che le condotte dei due soggetti coinvolti avessero inciso in maniera paritaria nella determinazione del sinistro, liquidando pertanto gli importi in favore delle parti danneggiate in € 70.665,00, € 77.395,00 ed € 80.760,00 e ritenendo di conseguenza integralmente satisfattivo il risarcimento già erogato da parte della compagnia assicuratrice.
3. Avverso tale sentenza proponevano appello i soli , in proprio e in Parte_1 qualità di genitore esercente la potestà sui cinque figli minori, e , Parte_7 deducendo tre motivi di gravame che verranno di seguito esaminati e chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata e dichiarata l'integrale ed esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa in capo ad e, per l'effetto, la condanna dello stesso - CP_2 in solido con - al risarcimento in favore degli appellanti Controparte_1 rispettivamente della somma di € 2.044.107,01 ed € 147.629,95, o della diversa misura minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario (Avv. Stefania Rondini).
Si costituiva in data 30.09.2024 chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_1 deducendo due motivi di appello incidentale che verranno successivamente esaminati.
Si costituiva infine chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in subordine, CP_2 richiamando le difese e conclusioni tutte articolate in primo grado.
All'udienza dell'8.04.2025 il Presidente Istruttore, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e la stessa veniva discussa nella camera di consiglio del 15.04.2025.
4. Deve preliminarmente rilevarsi che alcuni dei soggetti che risultavano attori nel giudizio di primo grado, ma non appellanti nel presente – e, segnatamente, , CP_7 [...]
, , , e CP_4 CP_9 Controparte_3 CP_6 Persona_2 CP_8
– con atto intitolato “Comparsa costituzione di nuovo difensore” depositato il 21.3.2025, si sono costituiti quali “eredi del sig. ” con l'avv. Paolo Garau “in definitiva Persona_3 sostituzione del precedente difensore”, insistendo per “l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto di appello”. Costoro, tuttavia, pur titolari di un autonomo interesse ad impugnare, in cause scindibili, la sentenza nei termini ordinari previsti dagli artt. 325 e 327
c.p.c. (inutilmente decorsi), non hanno in realtà mai rivestito la qualità di originari appellanti, tali essendo i soli (in proprio e quale genitore esercente la potestà Parte_1 genitoriale sui cinque figli minori) e né risultano essere stati difesi Parte_7 dall'Avv. Rondini. Ne consegue che la costituzione di , , CP_7 Controparte_4
, , e effettuata CP_9 Controparte_3 CP_6 Persona_2 CP_8 in occasione della nomina dell'Avv. Garau Paolo in data 21.3.2025, “in definitiva sostituzione” dell'Avv. Stefania Rondini, deve dunque ritenersi irrituale e, come tale, va dichiarata inammissibile. pagina 7 di 19 L'Avv. Garau si è costituito quale nuovo difensore anche nell'interesse di Parte_1
e odierni e originari appellanti. Tuttavia con “Comparsa di costituzione Parte_7 in prosecuzione” depositata il 26.3.2025, questi ultimi hanno revocato il mandato all'Avv.
Garau e conferito nuovo incarico all'Avv. Stefania Rondini, firmataria dell'atto di appello introduttivo del presente giudizio.
5. Con il primo motivo di appello principale, rubricato “Violazione dell'art.1189 c.c. – violazione dell'art.115 c.p.c. di non contestazione - motivazione contraddittoria - violazione art.216 cpc”, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il Tribunale contraddittoriamente ritenuto gli atti di transazione prodotti da privi di Controparte_1 valore probatorio nei confronti di e in quanto Parte_1 Parte_7 disconosciuti e, contestualmente, per avere utilizzato, ai fini del decidere, gli atti comprovanti il pagamento da parte della compagnia assicurativa nei confronti degli odierni appellanti, tutti parimenti disconosciuti dagli stessi, senza che peraltro venisse effettuata da parte di
[...] alcuna istanza di verificazione ex art 216 c.p.c. CP_1
Inoltre, il Tribunale, perseverando nell'errore, avrebbe ingiustamente ritenuto validi i pagamenti effettuati al procuratore speciale nominato dagli appellanti con procura CP_8 notarile, nonostante detti pagamenti fossero intervenuti dopo la revoca del mandato al procuratore speciale e in assenza di buona fede da parte dell'assicurazione.
Le prospettazioni degli appellanti non sono condivisibili e il relativo motivo di appello va pertanto rigettato.
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza della censura mossa dagli odierni appellanti all'iter logico seguito dal Giudice di primo grado;
il Tribunale ha infatti operato correttamente un preciso distinguo tra il disconoscimento delle firme asseritamente apposte dagli odierni appellanti sugli atti transattivi prodotti da – che ha comportato il venir Controparte_1 meno del valore di piena prova della riferibilità delle sottoscrizioni ivi apposte ex art. 2701 c.c.
a e e, dunque, la non configurabilità di una Parte_1 Parte_7 declaratoria di cessazione della materia del contendere – e la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte di in favore degli stessi degli importi indicati negli Controparte_1 atti transattivi.
Come correttamente illustrato dal Giudice di primo grado, infatti, i pagamenti di € 12.500,00 in favore di , di € 78.000,00 in favore di e di € Parte_7 Parte_1
78.000,00 in favore di ciascun figlio della stessa sono stati eseguiti in data 18.11.2022 e
3.01.2023 sul conto corrente (indicato negli atti transattivi) intestato a fratello CP_8 della vittima che aveva ricevuto dalle parti mandato all'incasso con procura notarile tradotta, autenticata ed apostillata in data 12.10.2022. Quanto all'asserita revoca del mandato all'incasso rilasciato a favore del non risulta fornita sul punto alcuna prova né della presunta revoca CP_8
pagina 8 di 19 né della sua asserita comunicazione alla compagnia di assicurazione1, al di là della mera affermazione (“Contesta la quietanza di pagamento e la sua validità sottoscritto da CP_8 erché la procura speciale era stata revocata prima che venissero eseguiti i pagamenti”)
[...] effettuata dal difensore degli odierni appellanti all'udienza di rinvio, disposta su richiesta della difesa degli attori e (nulla opponendo le controparti) Parte_7 Parte_1 del 18.1.2023, affermazione peraltro prontamente contestata dall'Avv. Davide Cornalba
(difensore di , , , CP_7 Controparte_4 CP_9 Controparte_3 [...]
, , e , contrariamente a quanto sostenuto CP_6 Persona_2 CP_8 CP_8 dalla difesa degli appellanti, di talché i menzionati pagamenti risultano pertanto provati ed eseguiti in buona fede.
6. Con il primo motivo di appello incidentale2, da trattarsi in questa sede poiché strettamente connesso ai profili sollevati con il primo motivo di appello principale appena esaminato, censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha erroneamente Controparte_1 ritenuto disconosciute le firme apposte sugli atti di transazione da e Pt_7 Parte_1
, nonché giudicato non valida la successiva istanza di verificazione formulata da
[...]
non dichiarando pertanto, in modo erroneo, cessata la materia del Controparte_1 contendere anche nei confronti degli odierni appellanti.
Tali rilievi risultano parimenti infondati e il relativo motivo di appello incidentale va respinto.
Premesso che il disconoscimento mira ad escludere la riferibilità della provenienza della scrittura o della sottoscrizione al soggetto che risulta dalla stessa apparentemente autore e che il disconoscimento di una scrittura privata non richiede, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, essendo sufficiente che abbia i caratteri della specificità e della determinatezza, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. n.
18491/2024), non vi è dubbio che il tenore letterale del disconoscimento - con la precisa indicazione del documento disconosciuto (l'atto di transazione) e dell'unico elemento manoscritto rappresentato dalla sua sottoscrizione - sia tale da configurare una manifestazione inequivoca della volontà di disconoscere la sottoscrizione apposta sull'atto e, con essa, di negare l'esistenza stessa dell'accordo. Ciò detto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell'art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione.” (Cass. Civ, Sez. II, sentenza n. 22078/2014).
Nel caso di specie, la produzione in giudizio da parte di delle transazioni Controparte_1 sottoscritte dagli odierni appellanti è stata seguita da un'immediata ed espressa contestazione3
e dal disconoscimento delle scritture4, a fronte del quale veniva formulata da parte della compagnia assicuratrice un'istanza di verificazione non accompagnata da alcuna richiesta/offerta di prova anche documentale5, contrariamente a quanto chiaramente disposto dall'art. 216 c.p.c., circostanza che ha dunque correttamente condotto il Tribunale a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, stante la non sufficienza degli elementi già acquisiti in giudizio per una pronuncia sul punto e, conseguentemente, a non accogliere la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall'odierna appellante incidentale.
7. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art.2, 3, 29 e 30 Cost. – art.
2697 c.c. violazione onere della prova – insufficiente e contraddittoria motivazione”, gli appellanti censurano la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria proposta da per il ristoro del c.d. danno da perdita del Parte_7 congiunto e censurano il procedimento seguito erroneamente dal Tribunale nell'attribuire i punteggi legati al calcolo del risarcimento spettante a e alle figlie minori, Parte_1 invocando infine l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle elaborate dal Tribunale di Milano e utilizzate in primo grado.
La giurisprudenza di legittimità in punto di onere probatorio ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti è costante nell'affermare la necessità di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi fa valere in giudizio il relativo diritto, specificando che, per quanto attiene al nucleo familiare ristretto, l'esistenza stessa del rapporto di parentela genera una presunzione di sofferenza del familiare superstite.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento” (cfr. Cass. civ.
26140/2023).
In particolare, la Cassazione ha affermato che, “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. S.U. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno
2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite
(Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta
(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, pagina 11 di 19 cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere” (cfr. Cass. n. 26140/2023, Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019).
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria per il danno da perdita del rapporto parentale formulata da non è stata supportata da alcuna allegazione, produzione Parte_7 documentale o formulazione di capitoli di prova testimoniale idonee a valutare, anche solo in via presuntiva, l'intensità in concreto del vincolo famigliare e della relazione con la vittima, essendosi l'odierno appellante limitato alla sola affermazione dell'esistenza del rapporto di parentela, circostanza non sufficiente ai fini della liquidazione del danno lamentato nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie con riferimento alla persona di , di soggetti Parte_7 estranei alla c.d. “famiglia nucleare” della vittima, essendo invece necessario che il danneggiato alleghi circostanze dalle quali poter desumere le modalità di estrinsecazione in concreto della relazione parentale tra fratelli e la qualità del rapporto nella sua reale e concreta dimensione affettiva.
Quanto invece alle domande avanzate da , in proprio e nell'interesse delle Parte_1 figlie minori, questa Corte ritiene prive di pregio le censure mosse all'operato del Tribunale di
Milano, il quale ha, come in precedenza illustrato, ritenuto gli importi corrisposti dalla
[...] al procuratore speciale, di € 78.000,00 alla vedova e a ciascun figlio, CP_1 integralmente satisfattivi del danno da perdita del congiunto.
pagina 12 di 19 Preliminarmente si rileva la legittimità dell'applicazione delle tabelle milanesi per la quantificazione del danno in esame, giudicate dalla Suprema Corte conformi, nell'edizione
2022 applicata nel caso di specie, ai principi dalla stessa enunciati: con l'ordinanza n.
37009/2022, la Cassazione ha infatti precisato che “questa stessa Corte, con la sentenza n. 4852 del 1999, affermò il principio secondo il quale 'la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato;
nel procedere alla liquidazione il giudice può ricorrere anche a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari (cosiddette 'tabelle'), purché ciò attui in modo flessibile, definendo una regola ponderale su misura per il caso specifico e motivando congruamente in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alle peculiarità del caso anche quando adotti una 'tabella' costruita con riferimento ai parametri dell'età e del grado di invalidità del soggetto leso;
poiché l'adozione delle cosiddette 'tabelle' costituisce di per sè espressione del potere equitativo del giudice, questi non è vincolato all'adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare
'tabelle' in uso presso altri uffici;
peraltro, poiché il fondamento della 'tabella' è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta'.
Con la sentenza del 7 giugno 2011, n. 12408, questa Corte, specificando ulteriormente la portata di tali principi, ampliando l'orizzonte risarcitorio fondato sul metodo tabellare anche al danno da perdita del rapporto parentale, e circoscrivendo la legittimità del ricorso a quel metodo alla sola ipotesi di applicazione delle tabelle milanesi, affermò l'innovativo principio secondo il quale 'la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, integra violazione di norma di diritto, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.'. In motivazione, si osservò come, sul piano dei valori tabellari, si registrassero 'divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l'idea stessa dell'equità: accade, ad esempio, che ad un giovane macroleso invalido all'80% si possa riconoscere, in base alle diverse tabelle in uso ed indipendentemente dalla personalizzazione, un risarcimento che oscilla tra i 430.000 ed i 700.000 Euro;
che per la morte di un figlio la forbice possa variare da 30.000 a 300.000 Euro;
che alcuni tribunali attribuiscano maggior peso alla morte di un figlio rispetto a quella della moglie, che altri facciano il contrario', per poi concludere nel senso che 'le Tabelle di Milano costituiscono il parametro di riferimento, per il giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero il criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore (o comunque diverso) ammontare cui sia pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una
pagina 13 di 19 quantificazione che, pur avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di
Milano avrebbe consentito di pervenire', di tal che il giudice di merito era chiamato 'a dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all'adottata liquidazione, indicando il parametro standard adottato;
come sia stato esso individuato;
quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo;
quale sia
l'incidenza al riguardo assegnata ai parametri considerati;
le ragioni della mancata considerazione di altri parametri, a fortiori in caso di scostamento in diminuzione dal dato monetario indicato dalle Tabelle di Milano', essendo poi onere del danneggiato 'chiedere che la liquidazione avvenga in base al sistema tabellare, ma non anche quello di produrle in giudizio, in quanto esse, pur non costituendo fonte normativa, costituiscono diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale'.
Va ancora osservato come il principio secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale secondo il criterio tabellare garantisse una liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c. venne ulteriormente precisato (Cass. n. 20381/2016) nel senso che 'il giudice è tenuto ad applicare la tabella vigente al momento della decisione, risultando, di converso, irrilevante che, dopo la delibazione, ma prima del deposito della sentenza, sia stata diffusa una versione aggiornata della tabella'; non senza considerare, ancora (Cass. n. 9231 del 2013), che 'ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare'.
La carenza, in seno alla tabella milanese, di tali (e di ulteriori, altrettanto necessari) parametri standard di valutazione sarà rilevata da questa Corte dapprima con la sentenza n. 10579/2021, poi, più esplicitamente, con le pronunce n. 26300/2021 e n. 33005/2021 - che evidenzieranno come le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma a differenza di quelle di Milano, fossero le sole, sul territorio nazionale, in grado di garantire l'applicazione di quei criteri equitativi predicati dalla sentenza 12408/2011, riaffermandone (e dandogli così continuità) il principio secondo cui, 'in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio
a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del
pagina 14 di 19 superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella' (venne così cassata la decisione del giudice d'appello che, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un 'tetto' massimo, con un differenza monetaria molto ampia tra l'uno e l'altro). I criteri indicati da questa Corte per la liquidazione del danno parentale, pertanto, furono così sintetizzati, sia pur in via esemplificativa e non esaustiva: a) adozione del criterio 'a punto variabile'; b) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
c) modularità; d) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, la eventuale convivenza) e dei relativi punteggi.
Tanto premesso, il Collegio rileva (come consentito dai principi più volte affermati da questa stessa Corte in tema di relativa conoscibilità ex officio) che le ultime tabelle milanesi, rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno del corrente anno, si conformano tout court ai suddetti requisiti. In particolare, l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione 'a forbice', è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali. La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione di punti consente altresì di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria - anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali
(stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore - entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa ( in tal senso, di recente, Cass. S.U. 33645/2022). Ne consegue che, in applicazione del già ricordato principio secondo il quale il giudice di merito, compreso
pagina 15 di 19 quello di rinvio del procedimento conseguente alla cassazione della sentenza d'appello, è tenuto ad applicare le tabelle vigenti al momento della decisione, le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa
Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poiché l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costituzionale
(artt. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente - sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa - uniforme sul territorio nazionale.”
Posta dunque la legittima applicabilità dei criteri stabiliti dalle tabelle milanesi per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, deve rilevarsi, al contrario di quanto sostenuto nell'atto di appello, la correttezza del procedimento seguito dal Tribunale per l'attribuzione dei punteggi ai congiunti della vittima.
Il giudice di primo grado ha infatti riconosciuto correttamente i punteggi corrispondenti ai parametri A e B delle tabelle, rispettivamente quelli che prendono in considerazione l'età della vittima primaria (43 anni nel caso di specie) e l'età delle vittime secondarie (38 anni per la moglie e 12, 8, 7, 3 e 1 anno per le figlie minori). Parte_1
Per quanto attiene al parametro C, relativo alla condizione di convivenza tra vittima primaria e vittime secondarie, tale circostanza non risulta in alcun modo provata, né documentalmente né per testi, ma solo genericamente dedotta e nemmeno supportata dalla produzione di uno stato di famiglia, giacché quello prodotto (doc. 15 fascicolo attoreo di primo grado) non solo è successivo al decesso della vittima primaria, ma attesta unicamente la composizione della famiglia di e dei suoi otto figli, laddove il certificato di residenza formale Parte_1 in Romania a nulla rileva, considerando che mai è stata offerta alcuna spiegazione sul motivo per il quale la vittima si trovasse in Italia e se si trattasse di un evento occasionale o meno.
Corretta, pertanto, l'attribuzione di 0 punti operata dal Tribunale in mancanza di prova della convivenza, e lo stesso dicasi per il parametro D, legato al numero di superstiti nel nucleo familiare primario del de cuius, nel caso di specie superiore a 3 e dunque tabellarmente corrispondente a 0 punti.
Circa il parametro E, relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve rilevarsi la totale assenza di allegazioni di circostanze specifiche da cui desumere, anche in via presuntiva, un attaccamento peculiare al congiunto o una sofferenza interiore patita eccezionale rispetto a casi simili, circostanze quali frequentazioni/contatti ricorrenti, condivisione delle festività, ricorrenze, vacanze, attività lavorative, hobby. Nulla di tutto ciò è stato allegato dagli odierni appellanti, i quali hanno di fatto dedotto solo l'esistenza stessa del legame parentale, senza dunque consentire di pagina 16 di 19 caratterizzare in alcun modo lo specifico rapporto perduto e accedere all'attribuzione di un punteggio per il relativo parametro tabellare.
Prive di pregio, in conclusione, sono dunque tutte le censure mosse dalle parti appellanti riguardo l'attribuzione e la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, con conseguente rigetto del relativo motivo di gravame.
8. Con il terzo motivo di appello principale, da analizzare congiuntamente al secondo motivo di appello incidentale per comunanza delle questioni trattate, gli odierni appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto erroneamente che le condotte dei soggetti coinvolti, in particolare della vittima e del conducente dell'autoveicolo Persona_3 CP_2
abbiano inciso in maniera paritaria nella determinazione del sinistro di cui è causa.
[...]
Secondo la prospettazione degli appellanti, il signor non procedeva con la dovuta cautela, CP_2 violando gli artt. 140 e 141 C.d.S., per aver omesso di concedere la dovuta precedenza al pedone, indipendentemente dal fatto che si trovasse sulle strisce pedonali, dovendo dunque essere attribuita interamente allo stesso la responsabilità del sinistro;
viceversa, secondo la tesi di svolta in sede di appello incidentale, la colpa esclusiva della Controparte_1 causazione del sinistro andrebbe invece da attribuire al de cuius, stante la condotta imprudente dello stesso che non aveva lasciato al conducente possibilità alcuna di evitare l'impatto.
Entrambe le illustrate prospettazioni sono, a parere di questa Corte, non meritevoli di accoglimento.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. Civ. n. 1135/2015), la formulazione dell'art. 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo;
in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente. Tale presunzione, tuttavia, non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque in contrasto con l'art. 190 C.d.S, trattandosi infatti di presunzione relativa (e non assoluta) che ammette prova contraria.
Dunque, come precisato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2241/2019, punto di partenza nella valutazione di merito deve essere la presunzione di colpa del conducente, pari al 100%, ma occorrerà poi accertare in concreto l'eventuale comportamento colposo, imprudente o negligente del pedone e, infine, ridurre progressivamente la percentuale di colpa a carico del conducente tanto più il comportamento del pedone si sia discostato dall'art. 190 C.d.S., determinando una maggiore incidenza nella causazione del sinistro.
Nel caso di specie, ha effettuato l'attraversamento stradale in diagonale, con Persona_3 andamento verso destra e cioè nella direzione di provenienza dell'autovettura (così riducendo ulteriormente lo spazio di avvistamento) e in un tratto di carreggiata posto oltre le pur presenti pagina 17 di 19 strisce pedonali, posizionate all'imbocco di un tratto curvilineo ad andamento sinistrorso proprio per consentire la visibilità dei pedoni in fase di attraversamento ai veicoli in transito, e in un punto in cui tale visibilità era ostacolata dalla presenza di arbusti e fronde di piante, comportamenti in palese violazione dell'art. 190 C.d.S., il quale, tracciando le regole di condotta del pedone, prescrive che lo stesso, per attraversare la carreggiata, debba servirsi degli attraversamenti pedonali e, quando questi non esistano, o distino più di cento metri dal punto di attraversamento, debba attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, dando la precedenza ai conducenti.
Ciò posto, è altrettanto consolidato il principio secondo cui “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 8663/2017).
Nella fattispecie sottoposta al giudizio della Corte, deve ritenersi che conducente CP_2 del veicolo coinvolto nel sinistro, non abbia fornito prova liberatoria sufficiente a vincere la presunzione di colpa posta a suo carico, stante l'assenza di tracce di frenata e le condizioni di visibilità illustrate in precedenza, aggravate per di più dalla presenza della luce solare frontale rispetto al senso di marcia dell'autoveicolo, che avrebbero dovuto determinare nel conducente l'assunzione di ogni precauzione utile a proseguire in condizioni di sicurezza, regolando la velocità o addirittura arrestando la marcia.
Si ritiene pertanto di condividere la ripartizione paritaria di responsabilità nella determinazione del sinistro operata dal Giudice di primo grado, con conseguente rigetto dei relativi motivi di appello principale e incidentale e conferma della sentenza impugnata anche in punto di riduzione del 50% degli importi da liquidare a titolo risarcitorio.
9. In conclusione, sia l'appello principale proposto da e Parte_7 Parte_1
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli
[...] minori , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5 [...]
, sia l'appello incidentale proposto da sono Parte_4 Controparte_1 infondati e vanno pertanto respinti, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 3034/2023, anche in punto di spese di lite.
Quanto alle spese del grado, le stesse vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza di tutte le parti, ove si consideri la sostanziale adesione di alle tesi CP_2 difensive di mentre nessuna spesa deve essere liquidata a carico dei Controparte_1 pagina 18 di 19 soggetti costituitisi irritualmente con comparsa depositata in data 21.3.2025, in quanto tale costituzione non ha determinato alcuna attività difensiva in capo alle controparti e, dunque, nessun aggravio di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e e sull'appello incidentale Parte_1 Parte_7 proposto da avverso la sentenza n. 3034/2023 del Controparte_1
Tribunale di Milano, pubblicata in data 19.3.2023, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità della costituzione - con atto intitolato “Comparsa costituzione di nuovo difensore” depositato il 21.3.2025 - di , , CP_7 Controparte_4
, , e in CP_9 Controparte_3 CP_6 Persona_2 CP_8 quanto irrituale;
2. rigetta l'appello principale;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti ritualmente costituite le spese di lite;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e e dell'appellante incidentale Parte_1 Parte_7 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo Controparte_1 unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Del tutto condivisibili sono le osservazioni della difesa di in ordine alla intempestività, Controparte_1 irritualità e inverosimiglianza della nuova produzione effettuata dalla difesa degli appellanti, consistente in una mail in data 16.11.2022 asseritamente inviata dall'Avv. Rondini (prima ancora di aver ricevuto il mandato difensivo dalla ) alla con la quale, nel rimettere “le revoche della procura speciale Parte_1 CP_1 rilasciata dai congiunti , ovvero da , , oltre Parte_1 Parte_1 Controparte_4 CP_8
, intimava e diffidava “il pagamento al procuratore speciale di qualsiasi somma diretta ai Parte_7 congiunti ”. Parte_1 2 rubricato “Errata dichiarazione di disconoscimento delle firme apposte sugli atti di transazione e di inammissibilità dell'istanza di verificazione – violazione artt. 214, 215 e 216 c.p.c. – Omessa dichiarazione di cessata materia del contendere tra gli odierni attori/appellanti e i convenuti, visto il valido atto di transazione sottoscritto con dichiarazione di abbandono della causa” pagina 9 di 19 3 Si veda l'istanza di differimento udienza depositata dall'Avv. Rondini il 14.12.2022 con la quale il difensore contestava l'asserita intervenuta transazione, oggetto di deposito effettuato dalla difesa di Controparte_1 con nota del 22.12.2022, depositata la mattina dell'udienza del 22.12.2022. 4 Effettuata come da verbale del 18.1.2023 nei seguenti termini: “L'avv. Obbiso [intervenuto in sostituzione dell'Avv. Rondini n.d.r.] contesta che e abbiano ottenuto Parte_7 Parte_1 l'autorizzazione del GT e che non abbiano mai ottenuto il risarcimento nemmeno in favore dei figli Pt_9 minori. (…) Disconosce la transazione tutti i documenti connessi e il pagamento”. 5 Cfr. verbale d'udienza del 18.1.2023: “L'avv. Brazesco in subordinata formula istanza di verificazione, con ogni riserva di far valere ogni diritto nelle opportune sedi”. pagina 10 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 22.04.2024 avverso la sentenza n. 3034/2024 resa dal Tribunale di
Milano, pubblicata il 19.03.2023 e notificata in data 21.03.2024
DA
(C.F. , in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la potestà sui figli minori: , Parte_2 Parte_3
, , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
nonché (C.F. ),
[...] Parte_7 C.F._2 rappresentati e difesi, come da delega allegata alle comparse di costituzione in prosecuzione depositate il 26.3.2025, dall'Avv. Stefania RONDINI presso il cui studio in Roma, via
Amiterno n. 5 sono elettivamente domiciliati
-APPELLANTI-
CONTRO
P.IVA ), rappresentata e difesa, come Controparte_1 P.IVA_1 da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. MARZIO BRAZESCO
(C.F. ), con studio in Milano, Via De Amicis n. 24, presso cui è C.F._3 elettivamente domiciliata
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE - pagina 1 di 19 nonché contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da delega CP_2 C.F._4 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. DOMENICO MARIANI (C.F.
, con studio in Roma, Via Filippo Civinini n. 85, presso cui è C.F._5 elettivamente domiciliato
- APPELLATO -
nata in [...] il [...]; nata in Controparte_3 Controparte_4
Romania il 2.7.2001; nato in [...] l'[...]; Controparte_5 nato in [...] l'[...]; nato in [...] CP_6 CP_7
l'11.10.1999; nato in [...] l'[...]; nato in CP_8 CP_9
Romania il 25.8.1997, tutti costituiti - senza indicazione dei rispettivi codici fiscali - con l'assistenza dell'Avv. Paolo GARAU (C.F. ), con studio in ROMA, C.F._6
VIALE MAZZINI N. 142, presso cui sono elettivamente domiciliati
- INTERVENUTI -
CONCLUSIONI
Per E : Parte_1 Parte_7
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare la integrale ed esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa in capo al sig. e per l'effetto condannarlo in solido con CP_2 la , in p.l.r.p.t., al risarcimento in favore di , in proprio Controparte_10 Parte_1
e nella prefata qualità, e rispettivamente, della somma di E.2.044.107,01 Parte_7 ed E.147.629,95, , per i danni patrimoniali e non subiti e subendi in conseguenza della prematura perdita del congiunto ed a causa del sinistro de quo. Oppure condannarli nella misura minore o maggiore ritenuta di Giustizia in ogni caso con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla sentenza al soddisfo. Rigettando conseguentemente l'appello incidentale proposto da , in p.l.r.p.t., e ogni altra eccezione deduzione Controparte_10 avversaria, così come le istanze istruttorie, anche del convenuto Oltre alle spese CP_2 legali del primo grado e secondo grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione di CTU cinematica, ove ritenuta opportuna da parte dell'Ecc.ma Corte adita e, in caso di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla controparte, si chiede da ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova di cui all'atto di citazione. Oltre alle spese legali del primo grado e secondo grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, così giudicare NEL MERITO pagina 2 di 19 In via preliminare e assorbente In riforma della sentenza n. 3034 del 19.3.2024 del Tribunale di Milano e in accoglimento del primo motivo d'appello incidentale, accertare e dichiarare cessata la materia del contendere, per intervenuta valida e non disconosciuta transazione anche tra le parti Controparte_10
e i sigg.ri in proprio e quale genitore dei figli minori , Parte_1 Parte_2
, , , e Parte_6 Parte_5 Parte_3 Parte_4
e per l'effetto respingere ogni pretesa. Parte_7
Vittoria di spese di giudizio Spese di lite compensate integralmente. In subordine Rigettare tutti i motivi d'appello proposti in via principale dai sigg.ri e Parte_1
e per l'effetto, confermare la sentenza n. 3034 del 19.3.2024 del Tribunale Parte_7 di Milano e respingere ogni ulteriore richiesta. Vittoria di spese di giudizio. In via ulteriormente subordinata e condizionata In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi d'appello principale, in accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale promosso da Controparte_10 accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella Controparte_11 determinazione del sinistro occorso il 6.9.2021 e per l'effetto, rigettare ogni pretesa degli attori appellanti, perché infondata in fatto e diritto In via estremamente subordinata e salvo impugnazione In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi d'appello principale, in accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale promosso da Controparte_10 accertare e dichiarare la responsabilità prevalente o comunque concorrente del sig. CP_11
nella determinazione del sinistro occorso il 6.9.2021 e per l'effetto, dato atto di quanto
[...] già corrisposto, accertare l'entità del risarcimento ulteriore in misura inferiore al preteso e nel limite di quanto provato, da ridursi proporzionalmente ex art. 1227 c.c. Spese di lite integralmente o parzialmente compensate ex art. 92/II comma c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA
- Si richiamano le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e pertanto, a) Si chiede ammissione di prova orale per testi, con testi, agente e ag.te Testimone_1
, c/o PL di Milano (capp. 1-9), dr (cap. 10) , sui Testimone_2 Testimone_3 seguenti capitoli:
1). vero che “Il giorno 6 settembre 21 ad ore 7.00 circa, il sig. , al volante della CP_2 sua vettura Opel Astra tg. EC407SR, percorreva la via Tore del Carbone nel comune di Roma, con direzione di via Vigna Murata”.
2). vero che “Giunto nei pressi del tratto di raccordo ove la carreggiata presenta andamento curvilineo verso sinistra con visuale limitata, rallentava e si apprestava ad affrontare la curva”.
3). vero che “In quel tratto è presente, proprio all'imbocco della curva, un passaggio pedonale”.
4). vero che “Superato il passaggio pedonale, il sig. si vedeva intersecare la traiettoria CP_2 da un pedone, poi identificato nel sig. , con il quale entrava in contatto con Controparte_11 la parte anteriore sinistra del veicolo”.
pagina 3 di 19 5). vero che “Il sig. , nella circostanza, aveva occupato la parte sinistra della Parte_1 carreggiata scendendo dal marciapiedi di sinistra, rispetto alla direzione del veicolo e qualche metro più avanti, sempre per la direzione del veicolo, rispetto al passaggio pedonale”.
6). vero che “Il sig. aveva intrapreso l'attraversamento con andamento veloce e Parte_1 obliquo rispetto alla carreggiata, in modo da andare verso la direzione di provenienza dell'auto”.
7). vero che “L'urto determinava la caduta al suolo del sig. , mentre l'auto si Parte_1 arrestava quasi istantaneamente”. Tes
8). vero che “Intervenivano sul luogo gli agenti della di Roma, che rinvenivano l'auto Opel Astra del sig. e il corpo del pedone, nella posizione rappresentata nei rilievi foto CP_2 planimetrici che si rammostrano sub doc. 2 comparsa di risposta”.
9). vero che “Gli operatori riscontravano sulla vettura, danni alla targa anteriore, alla spazzola tergicristallo anteriore destra al parabrezza rotto sul lato destro con ramificazioni verso il lato sinistro, e l'introflessione del cofano tra corpetto e la calandra”.
10). vero che “Ho esaminato il rapporto d'incidente e i rilievi delle autorità, la posizione del veicolo e del corpo del pedone dopo l'evento, i danni riscontrati sul veicolo e l'autopsia che il Per_ medico-legale d.ssa eseguì sul corpo del sig. , sulla scorta dei quali ho potuto Parte_1 accertare la velocità del veicolo al momento dell'urto in 33 km/h e la circostanza che il pedone attraversava la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, con andatura veloce e obliqua rispetto all'asse della carreggiata, in modo da andare verso il veicolo sopraggiungente ed essere avvistabile entro il tempo psicotecnico di reazione”
- Si chiede disposizione di CTU cinematica ricostruttiva del sinistro, che attesti, in base alla posizione del veicolo dopo l'investimento, alle lesioni riportate dal de cuius e allo stato dei luoghi, le modalità con le quali avvenne l'attraversamento del pedone e l'evitabilità o meno dell'investimento ad opera del sig. CP_2
- Si formula istanza di verificazione di scrittura privata relativa agli atti di transazione sottoscritti dagli odierni appellanti, con firme di comparazione presenti in atti e documenti, in ipotesi subordinata si ritenessero disconosciute le firme apposte sugli atti di transazione.”
Per : CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa ogni più utile declaratoria, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia
- Dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto;
con ogni altro provvedimento consequenziale.
- In subordine, si richiamano difese, conclusioni e richieste, anche istruttorie, articolate in primo grado. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e in qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , Parte_2 [...] CP_
, , e , nonché Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4
pagina 4 di 19 , , , , Parte_1 Controparte_4 CP_9 Controparte_3 CP_6 [...]
, , e convenivano in giudizio innanzi al Per_2 Parte_7 CP_8 CP_8
Tribunale di Milano e rispettivamente assicurazione Controparte_1 CP_2 per la r.c.a. e proprietario-conducente dall'autovettura Opel Astra, tg. EC407SR, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da spese funerarie e da perdita del rapporto parentale con il loro congiunto , deceduto in data 6.9.2021 a causa del sinistro stradale occorso Controparte_11 in Roma in prossimità dell'attraversamento pedonale di via Tor Carone, accanto al palo della luce Acea n. 96.
A fondamento della propria pretesa, gli attori deducevano la responsabilità in via esclusiva per la determinazione del sinistro del conducente dell'autovettura Opel Astra tg. EC407SR, poiché lo stesso non aveva adottato tutte le misure possibili per evitare il danno ex art. 2054, co. 1 c.c., mentre il pedone, loro congiunto, aveva tenuto un contegno rispettoso delle disposizioni del codice della strada e delle regole di comune prudenza attraversando in orario diurno sulle strisce pedonali.
Si costituiva in giudizio contestando la pretesa attorea nell'an e Controparte_1 nel quantum, in particolare eccependo l'assenza di prova del rapporto di parentela tra il defunto e gli attori e, per l'effetto, la carenza di legittimazione attiva degli stessi, nonché la grave responsabilità ex art. 190 C.d.S. di per essersi immesso sulla carreggiata in Controparte_11 un tratto curvilineo a visuale preclusa, senza usufruire del sicuro passaggio pedonale, che ne garantiva la piena avvistabilità e incolumità, peraltro procedendo con andatura veloce e non in maniera perpendicolare all'asse della carreggiata, ma diagonale, verso il sopraggiungente veicolo condotto dal che nulla poteva fare per evitare l'investimento. CP_2
Si costituiva in giudizio anche associandosi alle difese ed eccezioni già CP_2 formulate dalla compagnia assicuratrice.
2. Con sentenza n. 3034/2024, il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande proposte da , , CP_7 Controparte_4
, , , e CP_9 Controparte_3 CP_6 Persona_2 CP_8 CP_8
mentre rigettava le domande proposte da e , sia
[...] Parte_8 Parte_1 in proprio sia in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
, , , e , Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4 compensando le spese di lite fra tutte le parti processuali.
In particolare, il Tribunale riteneva pacifico l'intervenuto accordo stragiudiziale concluso in data 28.10.2022 volto all'abbandono della vertenza, considerata anche l'avvenuta corresponsione da parte di degli importi dettagliatamente indicati nei Controparte_1 rispettivi atti di transazione redatti con scrittura privata, sottoscritti da , CP_7 [...]
, , , , CP_4 CP_9 Controparte_3 CP_6 Persona_2 CP_8
e versati in atti, oltre che la formulazione di conclusioni conformi di declaratoria CP_8 di cessazione della materia del contendere da parte dei procuratori di tutte le parti interessate. pagina 5 di 19 Viceversa, con riferimento alle domande di cessazione della materia del contendere formulate da e nei confronti di e di Controparte_1 CP_2 Parte_7 Parte_1
, in proprio e nell'interesse dei figli minori, il Tribunale riteneva di respingerle a
[...] seguito del disconoscimento da parte di questi ultimi delle firme asseritamente apposte sugli atti transattivi - disconoscimento seguito da un'istanza di verificazione da parte di
[...] che il Tribunale aveva ritenuto inammissibile poiché non accompagnata da CP_1 alcuna richiesta/offerta di prova –, non potendo dunque ritenersi concluso un accordo di componimento bonario delle pretese fatte valere in giudizio volto a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di una sentenza sulle domande formulate, presupposto essenziale per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Procedendo dunque con la valutazione nel merito delle pretese di e Parte_7
, il Tribunale riteneva innanzitutto provati i pagamenti delle somme di € Parte_1
12.500,00 nei confronti del primo nonché di € 78.000,00 in favore della seconda e di €
78.000,00 per ciascun figlio (e così per complessivi € 390.000,00) effettuati da
[...] rispettivamente il 3.01.2023 e il 18.11.2022, essendo stati eseguiti sul conto CP_1 corrente intestato a soggetto al quale i beneficiari avevano conferito mandato CP_8 all'incasso con procura notarile, non revocato prima dell'intervenuto pagamento delle suddette somme. Ciò posto, il Giudice di primo grado rigettava la domanda risarcitoria per il danno da perdita del rapporto parentale formulata da poiché lo stesso non aveva Parte_7 allegato circostanze, né prodotto documenti o formulato capitoli di prova testimoniale idonei a provare, quantomeno in base a ragionamenti presuntivi, le concrete modalità di estrinsecazione della relazione parentale tra i fratelli, essendosi egli limitato ad affermare l'esistenza del mero rapporto di parentela, non sufficiente di per sé ai fini della liquidazione del danno.
Quanto a , in proprio e nell'interesse dei cinque figli minori, il Tribunale Parte_1 riteneva integralmente satisfattivi delle pretese fatte valere in giudizio gli importi già corrisposti da di € 78.000,00 ciascuno. In particolare, in applicazione delle tabelle Controparte_1 milanesi per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (edizione 2022), il
Giudice riconosceva - tenuto conto della loro età e di quella del congiunto al momento del decesso - 42 punti in favore di , 46 punti a e 48 punti Parte_1 Parte_2 ciascuna a , e , ottenendo, a fronte del valore di Pt_3 Pt_6 Pt_5 Parte_4
€ 3.365,00 per singolo punto, gli importi di € 141.330,00, € 154.790,00 ed € 161.520,00.
Nessuna somma veniva invece riconosciuta per la convivenza poiché tale circostanza era stata solo genericamente dedotte, senza che venisse offerta alcuna prova documentale o testimoniale.
Il Tribunale riteneva poi di ridurre tali importi in considerazione del concorso del danneggiato nella determinazione del sinistro, stimato nella misura del 50%, in ragione del fatto che il pedone aveva attraversato la strada partendo da un'area priva di strisce pedonali, dopo una curva, in un tratto in cui la visuale per il conducente dell'autoveicolo era resa difficile sia per la presenza di fronde della vegetazione circostante sia per il sole frontale;
considerata pertanto pagina 6 di 19 la condotta di guida tenuta dal che non aveva - dal canto suo - prestato l'estrema CP_2 attenzione e prudenza richieste dalle circostanze di fatto sopra descritte, il Giudice di primo grado reputava che le condotte dei due soggetti coinvolti avessero inciso in maniera paritaria nella determinazione del sinistro, liquidando pertanto gli importi in favore delle parti danneggiate in € 70.665,00, € 77.395,00 ed € 80.760,00 e ritenendo di conseguenza integralmente satisfattivo il risarcimento già erogato da parte della compagnia assicuratrice.
3. Avverso tale sentenza proponevano appello i soli , in proprio e in Parte_1 qualità di genitore esercente la potestà sui cinque figli minori, e , Parte_7 deducendo tre motivi di gravame che verranno di seguito esaminati e chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata e dichiarata l'integrale ed esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa in capo ad e, per l'effetto, la condanna dello stesso - CP_2 in solido con - al risarcimento in favore degli appellanti Controparte_1 rispettivamente della somma di € 2.044.107,01 ed € 147.629,95, o della diversa misura minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario (Avv. Stefania Rondini).
Si costituiva in data 30.09.2024 chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_1 deducendo due motivi di appello incidentale che verranno successivamente esaminati.
Si costituiva infine chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in subordine, CP_2 richiamando le difese e conclusioni tutte articolate in primo grado.
All'udienza dell'8.04.2025 il Presidente Istruttore, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e la stessa veniva discussa nella camera di consiglio del 15.04.2025.
4. Deve preliminarmente rilevarsi che alcuni dei soggetti che risultavano attori nel giudizio di primo grado, ma non appellanti nel presente – e, segnatamente, , CP_7 [...]
, , , e CP_4 CP_9 Controparte_3 CP_6 Persona_2 CP_8
– con atto intitolato “Comparsa costituzione di nuovo difensore” depositato il 21.3.2025, si sono costituiti quali “eredi del sig. ” con l'avv. Paolo Garau “in definitiva Persona_3 sostituzione del precedente difensore”, insistendo per “l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto di appello”. Costoro, tuttavia, pur titolari di un autonomo interesse ad impugnare, in cause scindibili, la sentenza nei termini ordinari previsti dagli artt. 325 e 327
c.p.c. (inutilmente decorsi), non hanno in realtà mai rivestito la qualità di originari appellanti, tali essendo i soli (in proprio e quale genitore esercente la potestà Parte_1 genitoriale sui cinque figli minori) e né risultano essere stati difesi Parte_7 dall'Avv. Rondini. Ne consegue che la costituzione di , , CP_7 Controparte_4
, , e effettuata CP_9 Controparte_3 CP_6 Persona_2 CP_8 in occasione della nomina dell'Avv. Garau Paolo in data 21.3.2025, “in definitiva sostituzione” dell'Avv. Stefania Rondini, deve dunque ritenersi irrituale e, come tale, va dichiarata inammissibile. pagina 7 di 19 L'Avv. Garau si è costituito quale nuovo difensore anche nell'interesse di Parte_1
e odierni e originari appellanti. Tuttavia con “Comparsa di costituzione Parte_7 in prosecuzione” depositata il 26.3.2025, questi ultimi hanno revocato il mandato all'Avv.
Garau e conferito nuovo incarico all'Avv. Stefania Rondini, firmataria dell'atto di appello introduttivo del presente giudizio.
5. Con il primo motivo di appello principale, rubricato “Violazione dell'art.1189 c.c. – violazione dell'art.115 c.p.c. di non contestazione - motivazione contraddittoria - violazione art.216 cpc”, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il Tribunale contraddittoriamente ritenuto gli atti di transazione prodotti da privi di Controparte_1 valore probatorio nei confronti di e in quanto Parte_1 Parte_7 disconosciuti e, contestualmente, per avere utilizzato, ai fini del decidere, gli atti comprovanti il pagamento da parte della compagnia assicurativa nei confronti degli odierni appellanti, tutti parimenti disconosciuti dagli stessi, senza che peraltro venisse effettuata da parte di
[...] alcuna istanza di verificazione ex art 216 c.p.c. CP_1
Inoltre, il Tribunale, perseverando nell'errore, avrebbe ingiustamente ritenuto validi i pagamenti effettuati al procuratore speciale nominato dagli appellanti con procura CP_8 notarile, nonostante detti pagamenti fossero intervenuti dopo la revoca del mandato al procuratore speciale e in assenza di buona fede da parte dell'assicurazione.
Le prospettazioni degli appellanti non sono condivisibili e il relativo motivo di appello va pertanto rigettato.
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza della censura mossa dagli odierni appellanti all'iter logico seguito dal Giudice di primo grado;
il Tribunale ha infatti operato correttamente un preciso distinguo tra il disconoscimento delle firme asseritamente apposte dagli odierni appellanti sugli atti transattivi prodotti da – che ha comportato il venir Controparte_1 meno del valore di piena prova della riferibilità delle sottoscrizioni ivi apposte ex art. 2701 c.c.
a e e, dunque, la non configurabilità di una Parte_1 Parte_7 declaratoria di cessazione della materia del contendere – e la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte di in favore degli stessi degli importi indicati negli Controparte_1 atti transattivi.
Come correttamente illustrato dal Giudice di primo grado, infatti, i pagamenti di € 12.500,00 in favore di , di € 78.000,00 in favore di e di € Parte_7 Parte_1
78.000,00 in favore di ciascun figlio della stessa sono stati eseguiti in data 18.11.2022 e
3.01.2023 sul conto corrente (indicato negli atti transattivi) intestato a fratello CP_8 della vittima che aveva ricevuto dalle parti mandato all'incasso con procura notarile tradotta, autenticata ed apostillata in data 12.10.2022. Quanto all'asserita revoca del mandato all'incasso rilasciato a favore del non risulta fornita sul punto alcuna prova né della presunta revoca CP_8
pagina 8 di 19 né della sua asserita comunicazione alla compagnia di assicurazione1, al di là della mera affermazione (“Contesta la quietanza di pagamento e la sua validità sottoscritto da CP_8 erché la procura speciale era stata revocata prima che venissero eseguiti i pagamenti”)
[...] effettuata dal difensore degli odierni appellanti all'udienza di rinvio, disposta su richiesta della difesa degli attori e (nulla opponendo le controparti) Parte_7 Parte_1 del 18.1.2023, affermazione peraltro prontamente contestata dall'Avv. Davide Cornalba
(difensore di , , , CP_7 Controparte_4 CP_9 Controparte_3 [...]
, , e , contrariamente a quanto sostenuto CP_6 Persona_2 CP_8 CP_8 dalla difesa degli appellanti, di talché i menzionati pagamenti risultano pertanto provati ed eseguiti in buona fede.
6. Con il primo motivo di appello incidentale2, da trattarsi in questa sede poiché strettamente connesso ai profili sollevati con il primo motivo di appello principale appena esaminato, censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha erroneamente Controparte_1 ritenuto disconosciute le firme apposte sugli atti di transazione da e Pt_7 Parte_1
, nonché giudicato non valida la successiva istanza di verificazione formulata da
[...]
non dichiarando pertanto, in modo erroneo, cessata la materia del Controparte_1 contendere anche nei confronti degli odierni appellanti.
Tali rilievi risultano parimenti infondati e il relativo motivo di appello incidentale va respinto.
Premesso che il disconoscimento mira ad escludere la riferibilità della provenienza della scrittura o della sottoscrizione al soggetto che risulta dalla stessa apparentemente autore e che il disconoscimento di una scrittura privata non richiede, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, essendo sufficiente che abbia i caratteri della specificità e della determinatezza, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. n.
18491/2024), non vi è dubbio che il tenore letterale del disconoscimento - con la precisa indicazione del documento disconosciuto (l'atto di transazione) e dell'unico elemento manoscritto rappresentato dalla sua sottoscrizione - sia tale da configurare una manifestazione inequivoca della volontà di disconoscere la sottoscrizione apposta sull'atto e, con essa, di negare l'esistenza stessa dell'accordo. Ciò detto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell'art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione.” (Cass. Civ, Sez. II, sentenza n. 22078/2014).
Nel caso di specie, la produzione in giudizio da parte di delle transazioni Controparte_1 sottoscritte dagli odierni appellanti è stata seguita da un'immediata ed espressa contestazione3
e dal disconoscimento delle scritture4, a fronte del quale veniva formulata da parte della compagnia assicuratrice un'istanza di verificazione non accompagnata da alcuna richiesta/offerta di prova anche documentale5, contrariamente a quanto chiaramente disposto dall'art. 216 c.p.c., circostanza che ha dunque correttamente condotto il Tribunale a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, stante la non sufficienza degli elementi già acquisiti in giudizio per una pronuncia sul punto e, conseguentemente, a non accogliere la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall'odierna appellante incidentale.
7. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art.2, 3, 29 e 30 Cost. – art.
2697 c.c. violazione onere della prova – insufficiente e contraddittoria motivazione”, gli appellanti censurano la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria proposta da per il ristoro del c.d. danno da perdita del Parte_7 congiunto e censurano il procedimento seguito erroneamente dal Tribunale nell'attribuire i punteggi legati al calcolo del risarcimento spettante a e alle figlie minori, Parte_1 invocando infine l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle elaborate dal Tribunale di Milano e utilizzate in primo grado.
La giurisprudenza di legittimità in punto di onere probatorio ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti è costante nell'affermare la necessità di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi fa valere in giudizio il relativo diritto, specificando che, per quanto attiene al nucleo familiare ristretto, l'esistenza stessa del rapporto di parentela genera una presunzione di sofferenza del familiare superstite.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento” (cfr. Cass. civ.
26140/2023).
In particolare, la Cassazione ha affermato che, “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. S.U. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno
2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite
(Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta
(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, pagina 11 di 19 cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere” (cfr. Cass. n. 26140/2023, Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019).
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria per il danno da perdita del rapporto parentale formulata da non è stata supportata da alcuna allegazione, produzione Parte_7 documentale o formulazione di capitoli di prova testimoniale idonee a valutare, anche solo in via presuntiva, l'intensità in concreto del vincolo famigliare e della relazione con la vittima, essendosi l'odierno appellante limitato alla sola affermazione dell'esistenza del rapporto di parentela, circostanza non sufficiente ai fini della liquidazione del danno lamentato nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie con riferimento alla persona di , di soggetti Parte_7 estranei alla c.d. “famiglia nucleare” della vittima, essendo invece necessario che il danneggiato alleghi circostanze dalle quali poter desumere le modalità di estrinsecazione in concreto della relazione parentale tra fratelli e la qualità del rapporto nella sua reale e concreta dimensione affettiva.
Quanto invece alle domande avanzate da , in proprio e nell'interesse delle Parte_1 figlie minori, questa Corte ritiene prive di pregio le censure mosse all'operato del Tribunale di
Milano, il quale ha, come in precedenza illustrato, ritenuto gli importi corrisposti dalla
[...] al procuratore speciale, di € 78.000,00 alla vedova e a ciascun figlio, CP_1 integralmente satisfattivi del danno da perdita del congiunto.
pagina 12 di 19 Preliminarmente si rileva la legittimità dell'applicazione delle tabelle milanesi per la quantificazione del danno in esame, giudicate dalla Suprema Corte conformi, nell'edizione
2022 applicata nel caso di specie, ai principi dalla stessa enunciati: con l'ordinanza n.
37009/2022, la Cassazione ha infatti precisato che “questa stessa Corte, con la sentenza n. 4852 del 1999, affermò il principio secondo il quale 'la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato;
nel procedere alla liquidazione il giudice può ricorrere anche a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari (cosiddette 'tabelle'), purché ciò attui in modo flessibile, definendo una regola ponderale su misura per il caso specifico e motivando congruamente in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alle peculiarità del caso anche quando adotti una 'tabella' costruita con riferimento ai parametri dell'età e del grado di invalidità del soggetto leso;
poiché l'adozione delle cosiddette 'tabelle' costituisce di per sè espressione del potere equitativo del giudice, questi non è vincolato all'adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare
'tabelle' in uso presso altri uffici;
peraltro, poiché il fondamento della 'tabella' è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta'.
Con la sentenza del 7 giugno 2011, n. 12408, questa Corte, specificando ulteriormente la portata di tali principi, ampliando l'orizzonte risarcitorio fondato sul metodo tabellare anche al danno da perdita del rapporto parentale, e circoscrivendo la legittimità del ricorso a quel metodo alla sola ipotesi di applicazione delle tabelle milanesi, affermò l'innovativo principio secondo il quale 'la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, integra violazione di norma di diritto, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.'. In motivazione, si osservò come, sul piano dei valori tabellari, si registrassero 'divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l'idea stessa dell'equità: accade, ad esempio, che ad un giovane macroleso invalido all'80% si possa riconoscere, in base alle diverse tabelle in uso ed indipendentemente dalla personalizzazione, un risarcimento che oscilla tra i 430.000 ed i 700.000 Euro;
che per la morte di un figlio la forbice possa variare da 30.000 a 300.000 Euro;
che alcuni tribunali attribuiscano maggior peso alla morte di un figlio rispetto a quella della moglie, che altri facciano il contrario', per poi concludere nel senso che 'le Tabelle di Milano costituiscono il parametro di riferimento, per il giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero il criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore (o comunque diverso) ammontare cui sia pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una
pagina 13 di 19 quantificazione che, pur avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di
Milano avrebbe consentito di pervenire', di tal che il giudice di merito era chiamato 'a dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all'adottata liquidazione, indicando il parametro standard adottato;
come sia stato esso individuato;
quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo;
quale sia
l'incidenza al riguardo assegnata ai parametri considerati;
le ragioni della mancata considerazione di altri parametri, a fortiori in caso di scostamento in diminuzione dal dato monetario indicato dalle Tabelle di Milano', essendo poi onere del danneggiato 'chiedere che la liquidazione avvenga in base al sistema tabellare, ma non anche quello di produrle in giudizio, in quanto esse, pur non costituendo fonte normativa, costituiscono diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale'.
Va ancora osservato come il principio secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale secondo il criterio tabellare garantisse una liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c. venne ulteriormente precisato (Cass. n. 20381/2016) nel senso che 'il giudice è tenuto ad applicare la tabella vigente al momento della decisione, risultando, di converso, irrilevante che, dopo la delibazione, ma prima del deposito della sentenza, sia stata diffusa una versione aggiornata della tabella'; non senza considerare, ancora (Cass. n. 9231 del 2013), che 'ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare'.
La carenza, in seno alla tabella milanese, di tali (e di ulteriori, altrettanto necessari) parametri standard di valutazione sarà rilevata da questa Corte dapprima con la sentenza n. 10579/2021, poi, più esplicitamente, con le pronunce n. 26300/2021 e n. 33005/2021 - che evidenzieranno come le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma a differenza di quelle di Milano, fossero le sole, sul territorio nazionale, in grado di garantire l'applicazione di quei criteri equitativi predicati dalla sentenza 12408/2011, riaffermandone (e dandogli così continuità) il principio secondo cui, 'in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio
a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del
pagina 14 di 19 superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella' (venne così cassata la decisione del giudice d'appello che, nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un 'tetto' massimo, con un differenza monetaria molto ampia tra l'uno e l'altro). I criteri indicati da questa Corte per la liquidazione del danno parentale, pertanto, furono così sintetizzati, sia pur in via esemplificativa e non esaustiva: a) adozione del criterio 'a punto variabile'; b) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
c) modularità; d) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, la eventuale convivenza) e dei relativi punteggi.
Tanto premesso, il Collegio rileva (come consentito dai principi più volte affermati da questa stessa Corte in tema di relativa conoscibilità ex officio) che le ultime tabelle milanesi, rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno del corrente anno, si conformano tout court ai suddetti requisiti. In particolare, l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione 'a forbice', è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali. La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione di punti consente altresì di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria - anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali
(stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore - entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa ( in tal senso, di recente, Cass. S.U. 33645/2022). Ne consegue che, in applicazione del già ricordato principio secondo il quale il giudice di merito, compreso
pagina 15 di 19 quello di rinvio del procedimento conseguente alla cassazione della sentenza d'appello, è tenuto ad applicare le tabelle vigenti al momento della decisione, le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa
Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio, come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poiché l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costituzionale
(artt. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente - sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa - uniforme sul territorio nazionale.”
Posta dunque la legittima applicabilità dei criteri stabiliti dalle tabelle milanesi per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, deve rilevarsi, al contrario di quanto sostenuto nell'atto di appello, la correttezza del procedimento seguito dal Tribunale per l'attribuzione dei punteggi ai congiunti della vittima.
Il giudice di primo grado ha infatti riconosciuto correttamente i punteggi corrispondenti ai parametri A e B delle tabelle, rispettivamente quelli che prendono in considerazione l'età della vittima primaria (43 anni nel caso di specie) e l'età delle vittime secondarie (38 anni per la moglie e 12, 8, 7, 3 e 1 anno per le figlie minori). Parte_1
Per quanto attiene al parametro C, relativo alla condizione di convivenza tra vittima primaria e vittime secondarie, tale circostanza non risulta in alcun modo provata, né documentalmente né per testi, ma solo genericamente dedotta e nemmeno supportata dalla produzione di uno stato di famiglia, giacché quello prodotto (doc. 15 fascicolo attoreo di primo grado) non solo è successivo al decesso della vittima primaria, ma attesta unicamente la composizione della famiglia di e dei suoi otto figli, laddove il certificato di residenza formale Parte_1 in Romania a nulla rileva, considerando che mai è stata offerta alcuna spiegazione sul motivo per il quale la vittima si trovasse in Italia e se si trattasse di un evento occasionale o meno.
Corretta, pertanto, l'attribuzione di 0 punti operata dal Tribunale in mancanza di prova della convivenza, e lo stesso dicasi per il parametro D, legato al numero di superstiti nel nucleo familiare primario del de cuius, nel caso di specie superiore a 3 e dunque tabellarmente corrispondente a 0 punti.
Circa il parametro E, relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, deve rilevarsi la totale assenza di allegazioni di circostanze specifiche da cui desumere, anche in via presuntiva, un attaccamento peculiare al congiunto o una sofferenza interiore patita eccezionale rispetto a casi simili, circostanze quali frequentazioni/contatti ricorrenti, condivisione delle festività, ricorrenze, vacanze, attività lavorative, hobby. Nulla di tutto ciò è stato allegato dagli odierni appellanti, i quali hanno di fatto dedotto solo l'esistenza stessa del legame parentale, senza dunque consentire di pagina 16 di 19 caratterizzare in alcun modo lo specifico rapporto perduto e accedere all'attribuzione di un punteggio per il relativo parametro tabellare.
Prive di pregio, in conclusione, sono dunque tutte le censure mosse dalle parti appellanti riguardo l'attribuzione e la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, con conseguente rigetto del relativo motivo di gravame.
8. Con il terzo motivo di appello principale, da analizzare congiuntamente al secondo motivo di appello incidentale per comunanza delle questioni trattate, gli odierni appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto erroneamente che le condotte dei soggetti coinvolti, in particolare della vittima e del conducente dell'autoveicolo Persona_3 CP_2
abbiano inciso in maniera paritaria nella determinazione del sinistro di cui è causa.
[...]
Secondo la prospettazione degli appellanti, il signor non procedeva con la dovuta cautela, CP_2 violando gli artt. 140 e 141 C.d.S., per aver omesso di concedere la dovuta precedenza al pedone, indipendentemente dal fatto che si trovasse sulle strisce pedonali, dovendo dunque essere attribuita interamente allo stesso la responsabilità del sinistro;
viceversa, secondo la tesi di svolta in sede di appello incidentale, la colpa esclusiva della Controparte_1 causazione del sinistro andrebbe invece da attribuire al de cuius, stante la condotta imprudente dello stesso che non aveva lasciato al conducente possibilità alcuna di evitare l'impatto.
Entrambe le illustrate prospettazioni sono, a parere di questa Corte, non meritevoli di accoglimento.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. Civ. n. 1135/2015), la formulazione dell'art. 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo;
in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente. Tale presunzione, tuttavia, non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque in contrasto con l'art. 190 C.d.S, trattandosi infatti di presunzione relativa (e non assoluta) che ammette prova contraria.
Dunque, come precisato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2241/2019, punto di partenza nella valutazione di merito deve essere la presunzione di colpa del conducente, pari al 100%, ma occorrerà poi accertare in concreto l'eventuale comportamento colposo, imprudente o negligente del pedone e, infine, ridurre progressivamente la percentuale di colpa a carico del conducente tanto più il comportamento del pedone si sia discostato dall'art. 190 C.d.S., determinando una maggiore incidenza nella causazione del sinistro.
Nel caso di specie, ha effettuato l'attraversamento stradale in diagonale, con Persona_3 andamento verso destra e cioè nella direzione di provenienza dell'autovettura (così riducendo ulteriormente lo spazio di avvistamento) e in un tratto di carreggiata posto oltre le pur presenti pagina 17 di 19 strisce pedonali, posizionate all'imbocco di un tratto curvilineo ad andamento sinistrorso proprio per consentire la visibilità dei pedoni in fase di attraversamento ai veicoli in transito, e in un punto in cui tale visibilità era ostacolata dalla presenza di arbusti e fronde di piante, comportamenti in palese violazione dell'art. 190 C.d.S., il quale, tracciando le regole di condotta del pedone, prescrive che lo stesso, per attraversare la carreggiata, debba servirsi degli attraversamenti pedonali e, quando questi non esistano, o distino più di cento metri dal punto di attraversamento, debba attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, dando la precedenza ai conducenti.
Ciò posto, è altrettanto consolidato il principio secondo cui “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 8663/2017).
Nella fattispecie sottoposta al giudizio della Corte, deve ritenersi che conducente CP_2 del veicolo coinvolto nel sinistro, non abbia fornito prova liberatoria sufficiente a vincere la presunzione di colpa posta a suo carico, stante l'assenza di tracce di frenata e le condizioni di visibilità illustrate in precedenza, aggravate per di più dalla presenza della luce solare frontale rispetto al senso di marcia dell'autoveicolo, che avrebbero dovuto determinare nel conducente l'assunzione di ogni precauzione utile a proseguire in condizioni di sicurezza, regolando la velocità o addirittura arrestando la marcia.
Si ritiene pertanto di condividere la ripartizione paritaria di responsabilità nella determinazione del sinistro operata dal Giudice di primo grado, con conseguente rigetto dei relativi motivi di appello principale e incidentale e conferma della sentenza impugnata anche in punto di riduzione del 50% degli importi da liquidare a titolo risarcitorio.
9. In conclusione, sia l'appello principale proposto da e Parte_7 Parte_1
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli
[...] minori , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_5 [...]
, sia l'appello incidentale proposto da sono Parte_4 Controparte_1 infondati e vanno pertanto respinti, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 3034/2023, anche in punto di spese di lite.
Quanto alle spese del grado, le stesse vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza di tutte le parti, ove si consideri la sostanziale adesione di alle tesi CP_2 difensive di mentre nessuna spesa deve essere liquidata a carico dei Controparte_1 pagina 18 di 19 soggetti costituitisi irritualmente con comparsa depositata in data 21.3.2025, in quanto tale costituzione non ha determinato alcuna attività difensiva in capo alle controparti e, dunque, nessun aggravio di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e e sull'appello incidentale Parte_1 Parte_7 proposto da avverso la sentenza n. 3034/2023 del Controparte_1
Tribunale di Milano, pubblicata in data 19.3.2023, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità della costituzione - con atto intitolato “Comparsa costituzione di nuovo difensore” depositato il 21.3.2025 - di , , CP_7 Controparte_4
, , e in CP_9 Controparte_3 CP_6 Persona_2 CP_8 quanto irrituale;
2. rigetta l'appello principale;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti ritualmente costituite le spese di lite;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e e dell'appellante incidentale Parte_1 Parte_7 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo Controparte_1 unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Del tutto condivisibili sono le osservazioni della difesa di in ordine alla intempestività, Controparte_1 irritualità e inverosimiglianza della nuova produzione effettuata dalla difesa degli appellanti, consistente in una mail in data 16.11.2022 asseritamente inviata dall'Avv. Rondini (prima ancora di aver ricevuto il mandato difensivo dalla ) alla con la quale, nel rimettere “le revoche della procura speciale Parte_1 CP_1 rilasciata dai congiunti , ovvero da , , oltre Parte_1 Parte_1 Controparte_4 CP_8
, intimava e diffidava “il pagamento al procuratore speciale di qualsiasi somma diretta ai Parte_7 congiunti ”. Parte_1 2 rubricato “Errata dichiarazione di disconoscimento delle firme apposte sugli atti di transazione e di inammissibilità dell'istanza di verificazione – violazione artt. 214, 215 e 216 c.p.c. – Omessa dichiarazione di cessata materia del contendere tra gli odierni attori/appellanti e i convenuti, visto il valido atto di transazione sottoscritto con dichiarazione di abbandono della causa” pagina 9 di 19 3 Si veda l'istanza di differimento udienza depositata dall'Avv. Rondini il 14.12.2022 con la quale il difensore contestava l'asserita intervenuta transazione, oggetto di deposito effettuato dalla difesa di Controparte_1 con nota del 22.12.2022, depositata la mattina dell'udienza del 22.12.2022. 4 Effettuata come da verbale del 18.1.2023 nei seguenti termini: “L'avv. Obbiso [intervenuto in sostituzione dell'Avv. Rondini n.d.r.] contesta che e abbiano ottenuto Parte_7 Parte_1 l'autorizzazione del GT e che non abbiano mai ottenuto il risarcimento nemmeno in favore dei figli Pt_9 minori. (…) Disconosce la transazione tutti i documenti connessi e il pagamento”. 5 Cfr. verbale d'udienza del 18.1.2023: “L'avv. Brazesco in subordinata formula istanza di verificazione, con ogni riserva di far valere ogni diritto nelle opportune sedi”. pagina 10 di 19