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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 668\2024 R.G.A.C. pendente tra nata a [...] il [...] Parte_1
( ) elettivamente domiciliata in Massa (MS) in Galleria C.F._1
L. da Vinci n. 49 presso lo studio dell'Avv. Francesco Rinaldi, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); C.F._2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi,
e (rimasto contumace) i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Moldavia, giusto certificato di matrimonio n.
2003028027428 del 01.11.2007, registrato il 26.04.2017 presso il Consolato Generale della Romania al n. 338, quindi tradotto in lingua italiana con verbale di asseverazione del Tribunale di Firenze datato 8.07.2021.
Sussiste senz'altro la competenza del Tribunale adito, dal momento che il
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, prevede all'art. 3 che: “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: (…)
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. E, nella specie,
l'ultima residenza abituale dei coniugi è quella di Carrara (MS) alla via Comano
n. 39. Quanto, invece, alla legge applicabile in materia di separazione, viene in rilievo il Regolamento UE n. 1259/2010, sulla scorta del quale – a fronte del dato fattuale in atti – può trovare applicazione la legge italiana.
Sempre in via preliminare appare opportuno rilevare come non osti alla pronuncia di separazione la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (di cui manca idoneo riscontro) perché quella di che trattasi è una semplice facoltà per i cittadini stranieri residenti in Italia. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di procedere alla trascrizione, che non incide sulla validità del matrimonio, ma ha piuttosto la finalità di fornire pubblicità dello stesso anche in Italia. Sul punto, si registra consolidato orientamento di legittimità in accordo al quale “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr., ex multis, Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
28.10.1985 n. 5292).
Ciò posto, nella specie, l'unione tra i sig.ri e Parte_1 CP_1
risulta da tempo cessata, tanto che la ricorrente è impegnata in altra
[...]
Pag. 2 di 3 relazione sentimentale stabile mentre il resistente è allo stato irreperibile.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione in accordo al disposto dell'art. 151 c.c..
La causa deve essere rimessa sul ruolo ai fini dello svolgimento dell'istruttoria in relazione alle ulteriori domande avanzate dalla parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile in Moldavia, in data
[...]
1.11.2007, giusto certificato di matrimonio n. 2003028027428 in atti;
- rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 24.2.2025.
il Giudice est. il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 668\2024 R.G.A.C. pendente tra nata a [...] il [...] Parte_1
( ) elettivamente domiciliata in Massa (MS) in Galleria C.F._1
L. da Vinci n. 49 presso lo studio dell'Avv. Francesco Rinaldi, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); C.F._2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi,
e (rimasto contumace) i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Moldavia, giusto certificato di matrimonio n.
2003028027428 del 01.11.2007, registrato il 26.04.2017 presso il Consolato Generale della Romania al n. 338, quindi tradotto in lingua italiana con verbale di asseverazione del Tribunale di Firenze datato 8.07.2021.
Sussiste senz'altro la competenza del Tribunale adito, dal momento che il
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, prevede all'art. 3 che: “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: (…)
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. E, nella specie,
l'ultima residenza abituale dei coniugi è quella di Carrara (MS) alla via Comano
n. 39. Quanto, invece, alla legge applicabile in materia di separazione, viene in rilievo il Regolamento UE n. 1259/2010, sulla scorta del quale – a fronte del dato fattuale in atti – può trovare applicazione la legge italiana.
Sempre in via preliminare appare opportuno rilevare come non osti alla pronuncia di separazione la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (di cui manca idoneo riscontro) perché quella di che trattasi è una semplice facoltà per i cittadini stranieri residenti in Italia. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di procedere alla trascrizione, che non incide sulla validità del matrimonio, ma ha piuttosto la finalità di fornire pubblicità dello stesso anche in Italia. Sul punto, si registra consolidato orientamento di legittimità in accordo al quale “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr., ex multis, Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
28.10.1985 n. 5292).
Ciò posto, nella specie, l'unione tra i sig.ri e Parte_1 CP_1
risulta da tempo cessata, tanto che la ricorrente è impegnata in altra
[...]
Pag. 2 di 3 relazione sentimentale stabile mentre il resistente è allo stato irreperibile.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione in accordo al disposto dell'art. 151 c.c..
La causa deve essere rimessa sul ruolo ai fini dello svolgimento dell'istruttoria in relazione alle ulteriori domande avanzate dalla parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Massa, nella composizione collegiale di cui in premessa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile in Moldavia, in data
[...]
1.11.2007, giusto certificato di matrimonio n. 2003028027428 in atti;
- rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 24.2.2025.
il Giudice est. il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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