Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/1999, n. 2677
CASS
Sentenza 22 marzo 1999

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La letteralità del titolo di credito non osta, tra le parti del rapporto sottostante, alla possibilità di provare, con ogni mezzo, l'effettivo contenuto dell'accordo intervenuto per regolare il rapporto tra le stesse, e pertanto il mutuante di una somma di danaro può dimostrare che la somma dovutagli non gli è stata restituita, malgrado l'esistenza, su un assegno bancario emesso a suo favore da un terzo, dapprima della sua girata in bianco, e quindi di quella del suo debitore mutuatario, perché questa firma è stata richiesta a titolo di garanzia dalla banca trattaria, ove quest'ultimo era conosciuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/1999, n. 2677
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2677
    Data del deposito : 22 marzo 1999

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