Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 1
La letteralità del titolo di credito non osta, tra le parti del rapporto sottostante, alla possibilità di provare, con ogni mezzo, l'effettivo contenuto dell'accordo intervenuto per regolare il rapporto tra le stesse, e pertanto il mutuante di una somma di danaro può dimostrare che la somma dovutagli non gli è stata restituita, malgrado l'esistenza, su un assegno bancario emesso a suo favore da un terzo, dapprima della sua girata in bianco, e quindi di quella del suo debitore mutuatario, perché questa firma è stata richiesta a titolo di garanzia dalla banca trattaria, ove quest'ultimo era conosciuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/1999, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL OR, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VINCENZO VACIRCA con studio in 95100 VIALE XX SETTEMBRE 70, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MU NT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 858/96 della Corte d'Appello di, CATANIA, emessa il 09/10/96 e depositata il 30/11/96 (R.G. 1072/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/98 dal Consigliere Dott. Paolo, VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
1. - NT RR conveniva in giudizio AT IR e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Catania, notificata il 20.12.1982, proponeva in suo confronto una domanda di condanna alla restituzione di una somma di denaro data a mutuo. Esponeva d'aver prestato al convenuto in più circostanze la somma complessiva di L. 34.200.000.
2. - AT IR si costituiva in giudizio e resisteva all'accoglimento della domanda.
Sosteneva d'aver restituito tutto il denaro avuto in prestito. 3. - Il tribunale accoglieva la domanda solo in parte. Accertava che il debito derivante dal mutuo era stato di 27 milioni di lire.
Riteneva provato che ne fossero stati restituiti 20: questo in base al fatto che il mutuante aveva negoziato presso l'agenzia della Cassa centrale di Risparmio Vittorio Emanuele di Piazza Armerina un assegno bancario tratto sulla medesima banca, emesso a suo nome da un terzo, PP ER, sul quale prima lo stesso mutuante e poi il mutuatario avevano apposto firme di girata.
4. - La decisione è stata riformata dalla corte d'appello di Catania che ha condannato il convenuto a pagare l'intera somma di L. 27 milioni.
5. - AT IR ha proposto ricorso per cassazione. NT RR non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
1. - La corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, ha svolto le considerazioni che seguono.
I primi giudici avevano ritenuto che la prova del pagamento da parte del debitore era costituita dalla girata in bianco da lui apposta sull'assegno, che il creditore aveva poi negoziato, ottenendo dalla banca l'emissione in suo favore di quattro assegni circolari. La conclusione cui era pervenuto il tribunale contrastava però con i principi che regolano la normale circolazione del titolo di credito attraverso la girata.
L'assegno era stato emesso da un terzo a favore del mutuante RR, che sarebbe stato legittimato dal punto di vista cartolare a riscuoterlo.
La sottoscrizione per girata, apposta sul retro dell'assegno dal mutuante e poi dal suo debitore non poteva convertire, in maniera anomala, il rapporto di provvista nel senso ritenuto dai primi giudici, come se beneficiario dell'assegno fosse stato il mutuatario IR.
Era perciò plausibile la spiegazione fornita dall'attore e mutuante RR, cioè che la sottoscrizione di IR fosse stata apposta a titolo di garanzia nei confronti della banca, presso la quale RR non era conosciuto.
2. - Il motivo per cui il ricorrente chiede che questa decisione sia cassata è stato esposto in questi termini.
La corte d'appello non si è accorta d'aver avallato una affermazione dell'attore, non provata e non suscettibile di prova;
non ha riflettuto sul punto che il principio di letteralità, operante in materia di titoli di credito, imponeva di stare a quanto risultava dall'assegno.
Il motivo non è fondato.
3. - Il ricorrente ha inteso dimostrare d'aver pagato almeno in parte il proprio debito e come prova del pagamento ha addotto la firma che aveva apposto su una girata in bianco di un assegno bancario, che il suo creditore aveva poi negoziato presso la banca trattaria. Ha obiettato il creditore che a questa girata non poteva attribuirsi il valore di prova della restituzione della somma dovutagli, perché era stato lui stesso a girare al suo debitore l'assegno da questo rigiratogli.
A questa obiezione il ricorrente ha contrapposto la regola per cui, in tema di titoli di credito, hanno valore le dichiarazioni che sono apposte sul titolo e non può darsi rilievo ai rapporti sottostanti. Ma questa regola, posta dall'art. 1993 cod. civ., non vale nei rapporti diretti.
Le parti, nei rapporti tra loro, possono ben accordarsi perché una renda sul titolo una dichiarazione che, per sua natura, la impegna in un certo modo verso i successivi possessori del titolo:
questo non esclude che tra le stesse parti rilevi e possa essere provato in ogni modo l'effettivo contenuto dei loro rapporti (Cass. 6 marzo 1970 n. 546; 7 aprile 1979 n. 1686; 20 maggio 1998 n. 5025). La corte d'appello, dunque, poteva ben ricercare il reale valore delle due girate in bianco.
Ed è esente da vizi logici la conclusione cui è pervenuta, di negare all'apparente andirivieni del titolo ogni idoneità a modificare la preesistente situazione di debito ed a dimostrarne l'estinzione.
4. Il ricorso è rigettato.
5. Non deve rendersi pronuncia sul diritto al rimborso delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999.