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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2024, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1501/2021 R.G., promosso da
, nata a Parte_1 C.F._1
PA (CT) il 05/12/1983 , elettivamente domiciliata in VIA NIZZA, 1 98076
SANT'AGATA MILITELLO presso lo studio dell'avv. PRUITI CIARELLO
ALESSANDRO , che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/09/1977 elettivamente domiciliato in via CICERONE 8, ACQUEDOLCI (ME) presso lo studio dell'avv. RIOLO ALVARO, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione personale.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 22.10.2021, premetteva di Parte_1
avere contratto -in data 07.11.2006- a E) matrimonio Controparte_2
concordatario con trascritto nel Registro degli atti di Controparte_1
1
Matrimonio del medesimo Comune al n. 11 P.II S. A Anno 2006; che dal matrimonio erano nati tre figli: (maggiorenne), (maggiorenne con disabilità) Per_1 Per_2
e (minorenne); che i rapporti tra i coniugi si incrinavano progressivamente Per_3
a causa delle condotte vessatorie del marito fino a portare alla fine del menage matrimoniale ed alla separazione di fatto;
che lei stessa si era trasferita a vivere presso l'immobile della zia del resistente, della quale si Persona_4
prendeve cura.
Ciò premesso, chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito, che venissero disposti l'affido condiviso dei figli e l'assegnazione della casa coniugale in favore dello , oltre che statuito a CP_1
carico di quest'ultimo un congruo assegno di mantenimento per sé e per la prole. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Costituitosi in giudizio, il resistente contestava il contenuto del ricorso avverso e chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa Per_3
familiare, un assegno di mantenimento per la prole a carico della ricorrente e la vittoria di spese e compensi di causa.
Fissata la comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 12.04.2022 i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, la figlia minore veniva affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e regolamentazione delle modalità di frequentazione con il padre, a carico del quale veniva disposto un assegno di € 200,00 mensili per il mantenimento della figlia minore nonché il 50% delle spese straordinarie per la stessa, mentre veniva posto a carico della Pt_1 un assegno di € 200,00 mensili da versare al marito per il mantenimento della figlia affetta da disabilità, oltre il 50% delle spese straordinarie per la medesima. Per_2
Il giudizio veniva, quindi, rimesso avanti al Giudice istruttore per la trattazione del merito.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze di causa, non può che prendersi atto dell'impossibilità del mantenimento di una comunione materiale e spirituale di vita
2
tra i coniugi e, pertanto, sussistendone i presupposti di legge va dichiarata la separazione personale.
Vanno rigettate le reciproche domande di addebito della separazione, non essendo state supportate da prova idonea.
Infatti, la ricorrente, pur chiedendo l'addebito della separazione al marito, non ha articolato alcuna prova in tal senso, limitandosi a produrre un decreto che dispone il giudizio a carico dello stesso per i reati di cui agli artt. 572, 609 bis e 609 ter c.p.
Il decreto che dispone il giudizio per i reati di cui sopra, se certamente può essere considerato come indice della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, da sé solo non può costituire prova della effettiva sussistenza delle condotte contestate - nulla è stato allegato sulle sorti del processo penale – né del fatto che siano state tali condotto la causa efficiente della irreversibilità della crisi coniugale.
Anche le richieste di prova orale articolate dal resistente sono inidonee a dimostrare la “colpa” della ricorrente nella determinazione della rottura matrimoniale e, per tale ragione non sono state ammesse.
Per quanto sopra, ritiene il Tribunale di confermare l'ordinanza presidenziale del
12.04.2022 in ordine alle statuizioni riguardanti l'affido condiviso della figlia minore con domiciliazione presso la madre e regolamentazioni dei tempi di Per_3
frequentazione con il padre come già disposti non essendo emerse circostanze tali da giustificare la modifica di detta ordinanza.
Del pari va confermata -stante peraltro la domanda concorde delle parti sul punto-
l'assegnazione della casa familiare al resistente che continuerà ad abitarla con la prole maggiorenne convivente con lo stesso.
Infine, non sussistono ragioni per modificare l'ordinanza presidenziale in ordine all'assegno di mantenimento, posto a carico dello ed in favore della CP_1
, quantificato nella misura di € 200,00 mensili per il mantenimento della Pt_1
figlia minore assegno rivalutabile annualmente secondo indici Istat e al Per_3
quale va aggiunta la quota parte (50%) delle spese straordinarie per detta minore.
Analogamente va confermata la statuizione dell'ordinanza che prevede, a carico della ricorrente ed in favore dello , un assegno mensile di € 200,00, CP_1
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rivalutabile annualmente secondo Istat oltre il 50% delle spese straordinarie per la figlia maggiorenne disabile che convive con il padre ed il fratello maggiorenne nella casa familiare.
Invero è emerso in atti che il quantum di detti assegni sia proporzionato alle situazioni economico-reddituali delle parti (la ricorrente svolge attività lavorativa remunerata come badante della zia e come addetta alle pulizie tanto da aver rinunziato in sede presidenziale alla domanda di assegno per sé, mentre il resistente ha dichiarato di percepire reddito di cittadinanza non essendo stato adeguatamente provato che svolge lavoro di autista di autobus) nonché alle esigenze della prole.
Stante l'esito della controversia le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro , così decide:
[...] Controparte_1
1. dichiara la separazione personale tra i suddetti coniugi e ordina all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Galati Mamertino (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
2. rigetta le reciproche domande di addebito;
3. conferma l'ordinanza presidenziale del 12.4.2022 in ordine all'affido condiviso della figlia minore con domiciliazione presso la madre ed ai tempi di frequentazione con il padre nonché in merito all'assegnazione della casa familiare al resistente ed alle statuizioni economiche in favore della figlia minorenne e di quella maggiorenne con disabilità come meglio esplicato in parte motiva;
4. spese compensate.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 1° ottobre 2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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