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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5765 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1
DE MATTEO MASSIMILIANO e SEBASTIANELLI SERENA
- OPPONENTE -
E
e per essa CP_1 Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. LABATE ANTONIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.8.2023,
[...]
proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatogli in data 22.7.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente: 1) l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
2) il difetto di legittimazione attiva della opposta e l'inefficacia della cessione del credito;
3) la mancata notifica del titolo e la violazione del
1 limite di finanziabilità; 4) l'indeterminatezza dell'atto di precetto;
5) l'usurarietà dei tassi di interessi applicati;
6) l'applicazione di interessi anatocistici;
7) la mancata risoluzione del contratto.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto all'eccezione di prescrizione, essa non è fondata, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1310 comma primo c.c., secondo cui “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Nel caso di specie, la creditrice ha spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 492/2007 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in danno del condebitore determinandosi Controparte_3
l'effetto interruttivo permanente della prescrizione fino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita del 16.11.2017.
Quanto alla contestazione della legittimazione attiva della opposta, essa non risulta fondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa ed, in particolare: l'estratto della Gazzetta Ufficiale del
26.7.2018, in cui veniva pubblicata la cessione in blocco
Part dei crediti di in favore della prevedendosi CP_1 la cessione di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_4
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o
[...] chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso
2 tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza””; la comunicazione dell'intervenuta cessione e contestuale diffida al pagamento notificata dalla cessionaria all'odierno opponente in data 26.10.2018; la comunicazione di
[...]
(che con atto di fusione del 26.3.2021 ha CP_5
Part incorporato ) dell'intervenuta cessione del credito in favore di (cfr. doc. nn. 3, 4 e 7, allegati CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, la comunicazione della cessione del credito in questione è stata data correttamente al debitore ai sensi dell'art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la
Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass.
13/07/2011, n. 15364).
Quanto alla doglianza relativa al superamento del limite di finanziabilità, con conseguenziale difetto di notifica del titolo da qualificarsi non più come mutuo fondiario bensì come semplice mutuo ipotecario, occorre rilevare, in
3 maniera dirimente, che la Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.)
– la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”; “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare
d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la
4 corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (cfr. Cass. S.U. 33719/2022).
Peraltro, nel caso di specie non risulta affatto provato il superamento del detto limite, in quanto l'opponente si è limitato ad affermare che “non vi è prova che il mutuo concesso rientri nei limiti di cui alla citata normativa e, pertanto, nell'ipotesi in cui lo stesso non rispetti tali limiti risulta affetto da nullità”, non fornendo alcun elemento di prova del superamento del limite di finanziabilità da parte del mutuo stipulato nel 2000, laddove l'onere di dimostrare quale sia il diverso ed inferiore valore del cespite al tempo dell'erogazione del mutuo grava proprio sull'opponente ex art. 2697 c.c., per aver egli proposto la relativa deduzione.
Quanto alla contestazione della somma richiesta in precetto, essa, se intesa come motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., non è fondata, dal momento che l'atto di precetto impugnato risulta contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 480
c.p.c.
Interpretata come una doglianza sull'an ovvero sul quantum della pretesa creditoria, essa risulta formulata in maniera assolutamente generica ed indeterminata nonché efficacemente contrastata dalle difese e dalla documentazione prodotta da parte opposta (cfr. doc. nn. 1,
2 e 5 allegati alla comparsa di costituzione).
Quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, esclusa senza dubbio qualsivoglia sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori, essa non risulta fondata, oltre che formulata in maniera estremamente generica ed indeterminata, senza alcuno specifico riferimento ai dati contrattuali.
Dall'esame del contratto, si può senz'altro escludere la nullità della pattuizione sia degli interessi corrispettivi
5 (6,25% - art. 2 contratto di mutuo) sia di quelli moratori
(8,25% - art. 4 contratto), dal momento che il tasso soglia applicabile alla fattispecie in esame era pari al 9,435%.
Con riguardo, infine, al motivo di opposizione relativo alla pretesa applicazione di interessi anatocistici, esso appare solo accennato (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione), senza alcuna contestazione specifica e senza fornire od indicare qualsivoglia supporto probatorio e documentale.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata notifica di una risoluzione del contratto, essa non è fondata ed è smentita dagli atti di causa, in particolare dal fatto che, per il credito in questione, il creditore abbia già intrapreso una prima procedura esecutiva avviata nel 2007 e definitasi nel
2017 con un riparto parzialmente satisfattivo per il medesimo creditore.
Infine, con riferimento all'eccezione, formulata inammissibilmente soltanto con la comparsa conclusione depositata il 20.12.2024, relativa alla mancanza di iscrizione della società opposta nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB, va detto che la Suprema Corte ha affermato che "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici" (cfr. Cass. 7243/2024). Peraltro, parte opposta ha dato prova dell'iscrizione nel predetto albo della che in concreto Controparte_2 svolge l'attività di riscossione e servicing per conto della laddove quest'ultima è iscritta CP_1 nell'”Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione
(SVC)” tenuto dalla Banca di Italia e come tale non è tenuta all'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.
6 Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.810,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 21/01/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5765 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1
DE MATTEO MASSIMILIANO e SEBASTIANELLI SERENA
- OPPONENTE -
E
e per essa CP_1 Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. LABATE ANTONIO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.8.2023,
[...]
proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatogli in data 22.7.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente: 1) l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
2) il difetto di legittimazione attiva della opposta e l'inefficacia della cessione del credito;
3) la mancata notifica del titolo e la violazione del
1 limite di finanziabilità; 4) l'indeterminatezza dell'atto di precetto;
5) l'usurarietà dei tassi di interessi applicati;
6) l'applicazione di interessi anatocistici;
7) la mancata risoluzione del contratto.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto all'eccezione di prescrizione, essa non è fondata, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1310 comma primo c.c., secondo cui “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Nel caso di specie, la creditrice ha spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 492/2007 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in danno del condebitore determinandosi Controparte_3
l'effetto interruttivo permanente della prescrizione fino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita del 16.11.2017.
Quanto alla contestazione della legittimazione attiva della opposta, essa non risulta fondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa ed, in particolare: l'estratto della Gazzetta Ufficiale del
26.7.2018, in cui veniva pubblicata la cessione in blocco
Part dei crediti di in favore della prevedendosi CP_1 la cessione di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_4
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o
[...] chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso
2 tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza””; la comunicazione dell'intervenuta cessione e contestuale diffida al pagamento notificata dalla cessionaria all'odierno opponente in data 26.10.2018; la comunicazione di
[...]
(che con atto di fusione del 26.3.2021 ha CP_5
Part incorporato ) dell'intervenuta cessione del credito in favore di (cfr. doc. nn. 3, 4 e 7, allegati CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, la comunicazione della cessione del credito in questione è stata data correttamente al debitore ai sensi dell'art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la
Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass.
13/07/2011, n. 15364).
Quanto alla doglianza relativa al superamento del limite di finanziabilità, con conseguenziale difetto di notifica del titolo da qualificarsi non più come mutuo fondiario bensì come semplice mutuo ipotecario, occorre rilevare, in
3 maniera dirimente, che la Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.)
– la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”; “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare
d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la
4 corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (cfr. Cass. S.U. 33719/2022).
Peraltro, nel caso di specie non risulta affatto provato il superamento del detto limite, in quanto l'opponente si è limitato ad affermare che “non vi è prova che il mutuo concesso rientri nei limiti di cui alla citata normativa e, pertanto, nell'ipotesi in cui lo stesso non rispetti tali limiti risulta affetto da nullità”, non fornendo alcun elemento di prova del superamento del limite di finanziabilità da parte del mutuo stipulato nel 2000, laddove l'onere di dimostrare quale sia il diverso ed inferiore valore del cespite al tempo dell'erogazione del mutuo grava proprio sull'opponente ex art. 2697 c.c., per aver egli proposto la relativa deduzione.
Quanto alla contestazione della somma richiesta in precetto, essa, se intesa come motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., non è fondata, dal momento che l'atto di precetto impugnato risulta contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 480
c.p.c.
Interpretata come una doglianza sull'an ovvero sul quantum della pretesa creditoria, essa risulta formulata in maniera assolutamente generica ed indeterminata nonché efficacemente contrastata dalle difese e dalla documentazione prodotta da parte opposta (cfr. doc. nn. 1,
2 e 5 allegati alla comparsa di costituzione).
Quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, esclusa senza dubbio qualsivoglia sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori, essa non risulta fondata, oltre che formulata in maniera estremamente generica ed indeterminata, senza alcuno specifico riferimento ai dati contrattuali.
Dall'esame del contratto, si può senz'altro escludere la nullità della pattuizione sia degli interessi corrispettivi
5 (6,25% - art. 2 contratto di mutuo) sia di quelli moratori
(8,25% - art. 4 contratto), dal momento che il tasso soglia applicabile alla fattispecie in esame era pari al 9,435%.
Con riguardo, infine, al motivo di opposizione relativo alla pretesa applicazione di interessi anatocistici, esso appare solo accennato (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione), senza alcuna contestazione specifica e senza fornire od indicare qualsivoglia supporto probatorio e documentale.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata notifica di una risoluzione del contratto, essa non è fondata ed è smentita dagli atti di causa, in particolare dal fatto che, per il credito in questione, il creditore abbia già intrapreso una prima procedura esecutiva avviata nel 2007 e definitasi nel
2017 con un riparto parzialmente satisfattivo per il medesimo creditore.
Infine, con riferimento all'eccezione, formulata inammissibilmente soltanto con la comparsa conclusione depositata il 20.12.2024, relativa alla mancanza di iscrizione della società opposta nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB, va detto che la Suprema Corte ha affermato che "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici" (cfr. Cass. 7243/2024). Peraltro, parte opposta ha dato prova dell'iscrizione nel predetto albo della che in concreto Controparte_2 svolge l'attività di riscossione e servicing per conto della laddove quest'ultima è iscritta CP_1 nell'”Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione
(SVC)” tenuto dalla Banca di Italia e come tale non è tenuta all'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.
6 Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.810,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 21/01/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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