TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2802/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente Rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TORESANI GIANLUCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casorate
Primo (PV), Via Santagostino n. 35.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
* * * *
Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale in punto di status per la pronuncia della separazione dal Sig. con il quale CP_1
ha contratto matrimonio concordatario in Garlasco (PV) il 20.02.2005, trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2005, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
pag. 1 di 2 Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il convenuto non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 12.12.2024 la Presidente Relatrice Dott.ssa Marina
Bellegrandi ne dichiarava la contumacia.
Vista l'opportunità di emettere sentenza parziale sul solo status e che la causa sia rimessa in istruttoria per il proseguo, il Collegio rileva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni della ricorrente e dagli atti che il vincolo di comunione ed affetto su cui si basa il matrimonio è per il momento venuto meno tra le parti.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.D. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione dei coniugi e , sposatisi con matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in Garlasco (PV) il 20.02.2005, trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2005.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
RISERVA la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 21.01.2025
LA PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2802/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente Rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TORESANI GIANLUCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casorate
Primo (PV), Via Santagostino n. 35.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
* * * *
Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale in punto di status per la pronuncia della separazione dal Sig. con il quale CP_1
ha contratto matrimonio concordatario in Garlasco (PV) il 20.02.2005, trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2005, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
pag. 1 di 2 Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il convenuto non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 12.12.2024 la Presidente Relatrice Dott.ssa Marina
Bellegrandi ne dichiarava la contumacia.
Vista l'opportunità di emettere sentenza parziale sul solo status e che la causa sia rimessa in istruttoria per il proseguo, il Collegio rileva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni della ricorrente e dagli atti che il vincolo di comunione ed affetto su cui si basa il matrimonio è per il momento venuto meno tra le parti.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.D. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione dei coniugi e , sposatisi con matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in Garlasco (PV) il 20.02.2005, trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2005.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
RISERVA la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 21.01.2025
LA PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2