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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 574/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/02/2025, da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. CETTOLIN ERICA
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. CETTOLIN ERICA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento della figlia minore nata dalla loro relazione more uxorio, delle modalità dei rapporti con ciascun genitore e del diritto di mantenimento, sulla base delle condizioni concordemente indicate.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 04.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 13.02.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
1 Poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse della minore e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 574/2025 V.G., provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) Disporre l'affidamento della figlia minore , (cf ), nata a [...]_1 C.F._3
VE (TV), il 10 agosto 2016, a entrambi i genitori, in modo condiviso, con stabile residenza presso la stabile residenza della madre.
2) I genitori si impegnano a rispettare il seguente:
PIANO GENITORIALE
I genitori concorderanno le decisioni su educazione, istruzione, formazione e cura della figlia, impegnandosi a rispettarne le inclinazioni naturali e le richieste motivate e potranno dare esecuzione, anche singolarmente, alle decisioni così prese concordemente.
A) I genitori si impegnano a:
- mantenere una comunicazione funzionale fra loro e con la figlia.
- Essere collaborativi tra loro nel dare esecuzione al piano genitoriale e flessibili nel concordarne le eventuali occasionali deroghe.
- Contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia. - Condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.).
- La minore dal primo marzo 2025 avrà la residenza presso la stabile residenza della madre che temporaneamente sarà in
Comune di San Fior (TV), vicolo Piave, n. 4;
B) Dal primo marzo 2025, la coppia lascerà l'abitazione famigliare, sita in Comune di Cordignano (TV), via Trento, n.
58, asportando i propri beni personali e quelli della minore , la madre asporterà anche la cameretta della figlia. Per_1
- Dal primo marzo 2025, trascorrerà, pari tempo con la madre e pari tempo con il padre, a settimane alterne, Per_1 dal lunedì pomeriggio all'uscita di scuola al lunedì successivo all'ingresso di scuola (nel periodo estivo dal lunedì sera alle
18.00 al lunedì successivo allo stesso orario) e tutte le spese straordinarie che la riguardano saranno a carico dei genitori, nella quota del 50% ciascuno.
Entrambi i genitori potranno trascorrere, inoltre, 15 giorni, anche non consecutivi, con , durante le vacanze Per_1 scolastiche estive, con accordo da prendersi con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno, oltre a metà delle vacanze natalizie e pasquali, con l'alternanza tra i genitori del giorno di Natale e Santo Stefano, del giorno di Pasqua e Pasquetta,
e, ad anni alterni, dell'ultimo dell'anno, in modo tale che abbia a trascorrere, con ciascun genitore, un anno la Per_1
Pasqua e i giorni di inizio/fine anno e un anno il Natale.
2 A titolo esemplificativo, trascorrerà il giorno di Natale 2025 ed il giorno di Pasquetta 2026 con la madre, nel Per_1 mentre i giorni di Santo Stefano, Capodanno 2025 e Pasqua 2026 con il padre.
I genitori favoriranno l'alternarsi nei giorni festivi/ponti (Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, il ponte di “tutti i santi”, 8 dicembre) e nella richiesta di eventuali permessi “per malattia figlio” o per necessità di tipo medico-sanitario della minore.
I genitori, si informeranno reciprocamente in relazione agli impegni lavorativi con sufficiente anticipo e sui luoghi ove Per_1 trascorrerà soggiorni o vacanze con l'uno o l'altro, garantendo sempre un contatto quotidiano telefonico con la minore. In ogni caso, è fatta salva la facoltà di variare il calendario prestabilito, previo accordo, qualora un genitore sia disponibile, mentre l'altro sia impegnato, fermo il diritto della minore di trascorrere il tempo con uno dei due genitori.
- In ragione dell'affidamento condiviso e diretto, i genitori concorreranno personalmente alle spese quotidiane della minore
(vitto, alloggio, spese farmaceutiche per farmaci da banco, vestiario extrascolastico, escluso quello necessario per l'attività sportiva e/o ricreativa, scarpe, eventuali spese per i mezzi di trasporto ordinario necessari per la frequentazione scolastica), mentre concorreranno nella quota del 50% nelle spese straordinarie della minore, da individuarsi e determinarsi nel seguente modo: spese scolastiche: spese per i libri di testo e per il materiale didattico, compreso tasse scolastiche e iscrizioni a scuole pubbliche o rette e iscrizioni e tasse di scuola privata, comprese iscrizioni a futuri studi universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
doposcuola; mensa scolastica;
eventuali lezioni di recupero pomeridiano, alloggio e relative utenze nelle sedi universitarie che fosse eventualmente frequentata dalla figlia, patente e lezioni di scuola guida;
spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche o ludiche;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente, senza i genitori (campi scuola o gruppi parrocchiali); spese sportive: un'attività sportiva frequentata settimanalmente, compreso l'attrezzatura e l'abbigliamento necessario. Allo stato la minore frequenta un corso di equitazione. Per le eventuali attività sportive future, le parti si accordano di determinare insieme l'attività idonea alla minore;
spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi) e in genere spese sanitarie, non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite Servizio Sanitario
Nazionale; cicli di cure psicoterapiche, logopedistiche, fisioterapiche, ecc.; spese di custodia della minore (babysitter): solo se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore e/o del genitore collocatario, in mancanza di alternative gratuite (es. genitore non collocatario, nonni paterni e/o materni, strutture pubbliche/scolastiche), mentre, in assenza delle predette eccezioni, le spese per la custodia della minore saranno a carico di ciascun genitore.
Gli esborsi straordinari, superiori a € 50,00, per ciascuna spesa, devono essere preventivamente concordate tra i genitori, a eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili, nonché delle spese per i libri di testo di inizio anno e delle tasse scolastiche. Il genitore obbligato, a fronte di richiesta scritta dell'altro genitore deve manifestare il dissenso alla spesa, entro
10 giorni dalla richiesta. In difetto, il silenzio dovrà essere inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
3 Per far fronte alle spese straordinarie, i genitori hanno deciso di mantenere accesso il c.c. comune, presso la Banca Intesa San
Paolo, filiale di Orsago, n. 455/14/1000/00002439, dotato già di due carte bancomat intestate a ciascuno di loro, impegnandosi a versare periodicamente la provvista necessaria per tutte le spese straordinarie della minore, che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
I genitori si accordano affinché le spese straordinarie, non preventivamente concordate non vengano pagate con il predetto c.c., nel caso in cui un genitore prelevi importi dal predetto c.c. per spese che non sono state preventivamente concordate, l'altro avrà diritto alla restituzione dell'importo.
Il c.c. - presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Orsago, n. - intestato alla minore PartitaIVA_1 Per_1
e alla madre, con un saldo positivo di € 4.050,00 al 31.12.2024, verrà mantenuto dalla madre in favore della figlia e il padre acconsente affinché lo stesso venga utilizzato dalla madre per gli interessi della minore, senza alcuna pretesa in relazione al predetto c.c.
Il padre, per lo stesso motivo, sarà libero di aprire un nuovo c.c. intestato alla minore, presso l'istituto di credito di suo favore, dove versare liberamente delle somme in favore della figlia;
somme di cui potrà disporre esclusivamente il padre, senza alcuna pretesa in relazione al predetto c.c. da parte della madre.
C) praticherà uno sport e un'attività extrascolastica, scelta ad inizio anno scolastico, di comune accordo fra i Per_1 genitori.
Al momento frequenta, come attività extrascolastica, un corso di equitazione a VI VE (TV). Per_1
- continuerà a seguire e praticare la religione cattolica. Per_1
- sarà a carico al 50% di ciascun genitore e l'assegno unico verrà richiesto e percepito al 100% dalla madre che lo Per_1 accrediterà sul proprio c.c., a partire dal mese di marzo 2025.
D) Le parti si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto, anche per i documenti della figlia . Per_1
3) Le parti dichiarano di aver definito compiutamente con il presente atto ogni questione economica- finanziaria.”
- Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell'11/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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