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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO CONGIUNTO – scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 546/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a ERACLEA Parte_1 C.F._1
con l'avv. FRANCESCO DURAT
e
(c.f. ), nato/a a CATANIA, il Controparte_1 C.F._2
con l'avv. ANTONIA ZUNICA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Con ricorso in data 29/01/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro Controparte_1 matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 28.02.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza di separazione del Tribunale di Pordenone n. 112/2023 del 1-2-02-2023);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/03/2016 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di CORDENONS (PN) dell'anno 2016, al n. 4, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni pattuite appaiono congrue e compatibili con la condizione economica e personale delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/03/2016 da
, nato/a a ERACLEA (VE), il 10/08/1952 Parte_1
e
, nato/a a CATANIA (CT), il 30/01/1958, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CORDENONS (PN) dell'anno 2016 al n. 4, Parte I, alle seguenti condizioni:
“- disporsi a carico del sig. , quale contributo al mantenimento Parte_1 della moglie , un assegno mensile a favore di quest'ultima pari Controparte_1 ad euro 450,00 euro, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat Il sig.
si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra l'importo di euro Parte_1 CP_1
1.500,00= entro la data dell'udienza presidenziale”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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