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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nata ad [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
Cod. Fisc.: , elettivamente domiciliata a AL (EN) in Via Pio La Torre C.F._1
n. 13, presso lo studio dell'Avv. Concetta Cusmano (C.F.: ), che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in atti.
-OPPONENTE-
CONTRO
, con sede in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 – (Cod. Fisc. e CP_1 P.IVA_1
P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da P.IVA_2
procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento depositato telematicamente in data
24.03.2017, dall'Avv. Stefano Patti (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata ai fini C.F._3 del presente procedimento presso l'indirizzo di posta elettronica certificata p.e.c.
Email_1
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza del 22/10/2024, sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno così concluso:
l'Avv. Concetta Cusmano, per l'opponente “Con le presenti comparse conclusionali Parte_1
si insiste in tutto quanto richiesto dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa, si contesta quanto richiesto dedotto ed eccepito da parte avversa in quanto infondato in fatto ed in diritto, nel corso del giudizio è stato ampiamente dimostrata l'irregolarità delle notifiche ed il conseguente mancato diritto di difesa, ribadita fin dal primo scritto difensivo, ovvero nell'atto di citazione in opposizione a precetto, dalla documentazione in atti ovvero il certificato di residenza e di famiglia storico, emerge che la notifica del decreto ingiuntivo non è stata effettuato ad un familiare convivente, la firma apposta non appartiene alla IG.ra , firma che è stata debitamente e Parte_1
prontamente disconosciuta, nel primo scritto difensivo utile, e tali irregolarità non hanno consentito alla IG.ra un adeguato diritto di difesa nel giudizio di merito ovvero non è stata data Parte_1
alla parte la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo n. 5134/2019 del 26.09.2019 emesso dal
Tribunale di Bologna, pertanto si ribadisce il disconoscimento formale della firma di cui alla notifica, per tutti i motivi di cui in citazione e perché sussistono gravi motivi in particolare il periculum in mora quale pregiudizio che deriverebbe all'opponente dall'inizio dell'esecuzione e il fumus bon iuris quale verosimiglianza delle ragioni addotte dall'opponente per paralizzare l'azione esecutiva perchè non esiste alcun contratto di affitto a nome della IG.ra motivo per cui è stata sporta Parte_1
anche una denuncia – querela, ai fini probatori si insiste nella richiesta di autorizzazione ad estrarre copia conforme del Contratto di Affitto falso regolarmente registrato al fine di comprendere chi ha stipulato effettivamente il predetto contratto ai sensi del DPR n. 131/1986 art 18 comma 3 e la veridicità dei fatti di causa, conseguentemente dichiarare nel merito nullo o privo di efficacia l'atto di precetto, tra l'altro non notificato presso la residenza, domicilio o dimora dell'opponente, si contesta tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito da parte avversa nella comparsa di costituzione e risposta in quanto infondato in fatto ed in diritto e nei successivi scritti difensivi. Con vittoria di spese di lite, diritto ed onorari di causa”;
l'Avv. Stefano Patti, per l'opposta: “In via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 5134/2019 del Tribunale di Bologna e/o di dichiarazione di nullità e/o di inefficacia trattandosi di contestazioni infondate, tardive e in ogni caso relative ad un titolo già definitivo e munito di formula esecutiva per non opposta opposizione. Nel
pagina 2 di 8 merito, assunte tutte le declaratorie del caso, - rigettare la richiesta di acquisizione della copia del contratto di affitto registrato in quanto relativo a circostanze di accertamento tardive, inammissibili nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione che sarebbero state in ogni caso spettato a controparte fare per tempo;
- rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, - confermare anche l'atto di precetto in quanto pienamente legittimo in ogni suo aspetto formale e sostanziale;
- condannare parte avversaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione telematicamente notificato in data 13/11/2021, l'odierna opponente ha convenuto in giudizio la società , proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di CP_1
precetto notificatole da quest'ultima il 27.10.2021, con il quale le è stato intimato il pagamento della complessiva somma pari ad € 17.200,43, quale sorte relativa al decreto ingiuntivo n. 5134/2019 del
26.09.2019 emesso dal Tribunale di Bologna, oltre a interessi sino al 19.10.2021 e spese maturate e maturande.
L'odierna opponente ha fondato la propria opposizione rilevando che il decreto ingiuntivo, posto alla base dell'impugnato atto di precetto, era stato emesso con riferimento al mancato pagamento di fatture della relative alla fornitura d'acqua presso un Hotel sito in Rimini alla via del Pinedo n. 5, CP_1 nonostante l'odierna opponente non avesse stipulato alcun contratto né di locazione dell'immobile, né di fornitura d'acqua.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente domanda: - In via preliminare sospendere
l'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo n. 5134/2019 del 26.09.2019 emesso dal
Tribunale di Bologna o in ogni caso dichiarare la nullità o privare di efficacia con qualsiasi formula, per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
- Preliminarmente autorizzare parte opponente ad estrarre copia conforme del Contratto di Affitto falso regolarmente registrato al fine di comprendere chi ha stipulato effettivamente il predetto contratto ai sensi del DPR n. 131/1986 art 18 comma 3. - Nel merito dichiarare nullo o privo di efficacia l'atto di precetto, tra l'altro non notificato presso la residenza, domicilio o dimora dell'opponente, per tutti i motivi sopra menzionati.”.
pagina 3 di 8 In data 02.02.2022, si è costituita in giudizio parte opposta, , la quale nel contestare e CP_1 respingere quanto ex adverso dedotto, ha chiesto di “In via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 5134/2019 del Tribunale di Bologna e/o di dichiarazione di nullità e/o di inefficacia trattandosi di contestazioni infondate, tardive e in ogni caso relative ad un titolo già definitivo e munito di formula esecutiva per non opposta opposizione. Nel merito, assunte tutte le declaratorie del caso, - rigettare la richiesta di acquisizione della copia del contratto di affitto registrato in quanto relativo a circostanze di accertamento tardive, inammissibili nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione che sarebbero state in ogni caso spettato a controparte fare per tempo;
- rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, - confermare anche l'atto di precetto in quanto pienamente legittimo in ogni suo aspetto formale e sostanziale;
- condannare parte avversaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio, competenze e onorari, oltre al 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge”.
Celebratasi in data 8.03.2022 la prima udienza di trattazione, all'esito della stessa il Giudice Istruttore
“ritenuto che, ad una prima valutazione compatibile con la attuale fase in cui versa il processo e salva ogni diversa ulteriore valutazione nel merito, allo stato non appaiono sussistere i gravi motivi cui l'art.
615 Cod. proc. civ. subordina il dovere del Giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda il precetto, stante, in particolare, quanto allegato e dedotto da parte opposta in ordine alla inopponibilità, in sede di opposizione a precetto, di contestazioni che avrebbero dovuto essere svolte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo che risulta, dal canto suo, essere stato ritualmente notificato all'opponente;” ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto, assegnando a far data dal 14 marzo 2022 (giorno incluso) i termini di cui all'art. 183 comma VI, in seguito depositate da entrambe le parti.
Giova sul punto rilevare la tardività del deposito della memoria di cui all'art. 183 comma VI cpc n. 2 da parte dell'opponente, considerato che la stessa è stata depositata solo in data 26.05.2022, e dunque ampiamente dopo i termini assegnati dal Giudice Istruttore;
la stessa dovrà pertanto considerarsi inammissibile.
All'udienza del 13.09.2022, il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni fissando all'uopo l'udienza del 16.01.2024, in seguito rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 22.10.2024.
pagina 4 di 8 Con ordinanza del 19.12.2024, resa all'esito dell'udienza predetta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in seguito depositate da entrambi i procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. Parte_1
Invero, costituisce principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione (ivi compresa quella a precetto) non possa fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base a eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione.
Considerato che nel caso di specie le eccezioni sollevate da parte opponente non costituiscono fatto sopravvenuto, quanto piuttosto delle contestazioni relative alla mancata stipula del contratto sia di locazione dell'immobile sia di fornitura d'acqua, esse incontrano il limite determinato dalle preclusioni già verificatesi con la mancata proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in sede di opposizione a precetto, al debitore opponente
è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass. 24.7.2012
n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass.
23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
Ora vi è che parte opponente, ha eccepito la mancata regolare notifica del decreto ingiuntivo, disconoscendo la firma apposta sull'avviso di ricevimento e rilevando a tal fine che “non è mai
pagina 5 di 8 pervenuto un decreto ingiuntivo alla IG.ra la notifica non è regolare, si disconosce la Pt_1 firma”.
Orbene, in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla L.
n. 890 del 1982), l'organo notificatore redige un documento pubblico che può considerarsi fidefaciente,
e quindi atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 ss. c.c., e ciò in quanto la legge attribuisce al soggetto abilitato alla notificazione una specifica funzione certificativa e con ciò stesso la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze.
L'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della legge n.
890 del 1982, art. 4 comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso. Esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata legge n. 890 del 1982, art. l, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso.
Negli altri casi, quali la raccomandata semplice, basta il disconoscimento della firma, proprio perché non si tratta di attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale che non ripete dal primo la particolare qualità.
Alla luce delle superiori considerazioni, la tesi dell'opponente in ordine all'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo appare priva di fondamento, atteso che dall'esame dell'avviso di ricevimento relativo al decreto ingiuntivo, costituente titolo esecutivo del precetto opposto, si evidenzia, che la consegna di tale comunicazione è avvenuta in data 08.10.2019 (vedi timbro postale apposto in calce all'avviso di ricevimento) mediante sottoscrizione della stessa destinataria, Parte_1
Contrariamente, quindi, a quanto sostenuto da parte opponente, sussiste, pertanto, agli atti la prova della regolarità della notifica del titolo esecutivo, consistente nella produzione dell'avviso di pagina 6 di 8 ricevimento, mentre manca agli atti la presentazione del rimedio della querela di falso di cui all'art. 221
c.p.c.
Da ciò discende inevitabilmente l'avvenuta conoscenza legale del provvedimento monitorio, avverso il quale, parte opponente avrebbe potuto esperire in tempo utile il rimedio ordinario di cui agli art. 641 e
645 c.p.c..
Con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. comma III, la domanda è meritevole di accoglimento.
In proposito, la più recente giurisprudenza ha affermato che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso -alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ. n. 27623/2017).
Con la riforma dell'art. 96 c.p.c. ad opera della legge 69/2009 il Legislatore ha quindi voluto sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (ex art. 24 Cost e 6 CEDU) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale.
Nel caso di specie, parte opponente non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque ha agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata, così come indicata in parte motiva, per avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (Cass. n. 18057/2016).
Alla luce delle superiori premesse, parte opponente va condannata equitativamente alla somma di €
300,00.
pagina 7 di 8 Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il D.M. 10 marzo
2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i parametri minimi in considerazione del valore della causa, così dichiarato dall'opponente in seno all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 cpc.
Deve, altresì, pronunciarsi la distrazione delle predette somme in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte opposta al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1514/2021,
- DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
- CONDANNA alla refusione delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 (€ Parte_1
460,00 per fase di studio;
€ 389,00 per fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- CONDANNA, altresì, il al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1
equitativamente determinata di € 300,00.
Enna, lì 22 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nata ad [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
Cod. Fisc.: , elettivamente domiciliata a AL (EN) in Via Pio La Torre C.F._1
n. 13, presso lo studio dell'Avv. Concetta Cusmano (C.F.: ), che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in atti.
-OPPONENTE-
CONTRO
, con sede in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 – (Cod. Fisc. e CP_1 P.IVA_1
P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da P.IVA_2
procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento depositato telematicamente in data
24.03.2017, dall'Avv. Stefano Patti (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata ai fini C.F._3 del presente procedimento presso l'indirizzo di posta elettronica certificata p.e.c.
Email_1
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza del 22/10/2024, sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno così concluso:
l'Avv. Concetta Cusmano, per l'opponente “Con le presenti comparse conclusionali Parte_1
si insiste in tutto quanto richiesto dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa, si contesta quanto richiesto dedotto ed eccepito da parte avversa in quanto infondato in fatto ed in diritto, nel corso del giudizio è stato ampiamente dimostrata l'irregolarità delle notifiche ed il conseguente mancato diritto di difesa, ribadita fin dal primo scritto difensivo, ovvero nell'atto di citazione in opposizione a precetto, dalla documentazione in atti ovvero il certificato di residenza e di famiglia storico, emerge che la notifica del decreto ingiuntivo non è stata effettuato ad un familiare convivente, la firma apposta non appartiene alla IG.ra , firma che è stata debitamente e Parte_1
prontamente disconosciuta, nel primo scritto difensivo utile, e tali irregolarità non hanno consentito alla IG.ra un adeguato diritto di difesa nel giudizio di merito ovvero non è stata data Parte_1
alla parte la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo n. 5134/2019 del 26.09.2019 emesso dal
Tribunale di Bologna, pertanto si ribadisce il disconoscimento formale della firma di cui alla notifica, per tutti i motivi di cui in citazione e perché sussistono gravi motivi in particolare il periculum in mora quale pregiudizio che deriverebbe all'opponente dall'inizio dell'esecuzione e il fumus bon iuris quale verosimiglianza delle ragioni addotte dall'opponente per paralizzare l'azione esecutiva perchè non esiste alcun contratto di affitto a nome della IG.ra motivo per cui è stata sporta Parte_1
anche una denuncia – querela, ai fini probatori si insiste nella richiesta di autorizzazione ad estrarre copia conforme del Contratto di Affitto falso regolarmente registrato al fine di comprendere chi ha stipulato effettivamente il predetto contratto ai sensi del DPR n. 131/1986 art 18 comma 3 e la veridicità dei fatti di causa, conseguentemente dichiarare nel merito nullo o privo di efficacia l'atto di precetto, tra l'altro non notificato presso la residenza, domicilio o dimora dell'opponente, si contesta tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito da parte avversa nella comparsa di costituzione e risposta in quanto infondato in fatto ed in diritto e nei successivi scritti difensivi. Con vittoria di spese di lite, diritto ed onorari di causa”;
l'Avv. Stefano Patti, per l'opposta: “In via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 5134/2019 del Tribunale di Bologna e/o di dichiarazione di nullità e/o di inefficacia trattandosi di contestazioni infondate, tardive e in ogni caso relative ad un titolo già definitivo e munito di formula esecutiva per non opposta opposizione. Nel
pagina 2 di 8 merito, assunte tutte le declaratorie del caso, - rigettare la richiesta di acquisizione della copia del contratto di affitto registrato in quanto relativo a circostanze di accertamento tardive, inammissibili nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione che sarebbero state in ogni caso spettato a controparte fare per tempo;
- rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, - confermare anche l'atto di precetto in quanto pienamente legittimo in ogni suo aspetto formale e sostanziale;
- condannare parte avversaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione telematicamente notificato in data 13/11/2021, l'odierna opponente ha convenuto in giudizio la società , proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di CP_1
precetto notificatole da quest'ultima il 27.10.2021, con il quale le è stato intimato il pagamento della complessiva somma pari ad € 17.200,43, quale sorte relativa al decreto ingiuntivo n. 5134/2019 del
26.09.2019 emesso dal Tribunale di Bologna, oltre a interessi sino al 19.10.2021 e spese maturate e maturande.
L'odierna opponente ha fondato la propria opposizione rilevando che il decreto ingiuntivo, posto alla base dell'impugnato atto di precetto, era stato emesso con riferimento al mancato pagamento di fatture della relative alla fornitura d'acqua presso un Hotel sito in Rimini alla via del Pinedo n. 5, CP_1 nonostante l'odierna opponente non avesse stipulato alcun contratto né di locazione dell'immobile, né di fornitura d'acqua.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente domanda: - In via preliminare sospendere
l'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo n. 5134/2019 del 26.09.2019 emesso dal
Tribunale di Bologna o in ogni caso dichiarare la nullità o privare di efficacia con qualsiasi formula, per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
- Preliminarmente autorizzare parte opponente ad estrarre copia conforme del Contratto di Affitto falso regolarmente registrato al fine di comprendere chi ha stipulato effettivamente il predetto contratto ai sensi del DPR n. 131/1986 art 18 comma 3. - Nel merito dichiarare nullo o privo di efficacia l'atto di precetto, tra l'altro non notificato presso la residenza, domicilio o dimora dell'opponente, per tutti i motivi sopra menzionati.”.
pagina 3 di 8 In data 02.02.2022, si è costituita in giudizio parte opposta, , la quale nel contestare e CP_1 respingere quanto ex adverso dedotto, ha chiesto di “In via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 5134/2019 del Tribunale di Bologna e/o di dichiarazione di nullità e/o di inefficacia trattandosi di contestazioni infondate, tardive e in ogni caso relative ad un titolo già definitivo e munito di formula esecutiva per non opposta opposizione. Nel merito, assunte tutte le declaratorie del caso, - rigettare la richiesta di acquisizione della copia del contratto di affitto registrato in quanto relativo a circostanze di accertamento tardive, inammissibili nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione che sarebbero state in ogni caso spettato a controparte fare per tempo;
- rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, - confermare anche l'atto di precetto in quanto pienamente legittimo in ogni suo aspetto formale e sostanziale;
- condannare parte avversaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio, competenze e onorari, oltre al 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge”.
Celebratasi in data 8.03.2022 la prima udienza di trattazione, all'esito della stessa il Giudice Istruttore
“ritenuto che, ad una prima valutazione compatibile con la attuale fase in cui versa il processo e salva ogni diversa ulteriore valutazione nel merito, allo stato non appaiono sussistere i gravi motivi cui l'art.
615 Cod. proc. civ. subordina il dovere del Giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda il precetto, stante, in particolare, quanto allegato e dedotto da parte opposta in ordine alla inopponibilità, in sede di opposizione a precetto, di contestazioni che avrebbero dovuto essere svolte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo che risulta, dal canto suo, essere stato ritualmente notificato all'opponente;” ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto, assegnando a far data dal 14 marzo 2022 (giorno incluso) i termini di cui all'art. 183 comma VI, in seguito depositate da entrambe le parti.
Giova sul punto rilevare la tardività del deposito della memoria di cui all'art. 183 comma VI cpc n. 2 da parte dell'opponente, considerato che la stessa è stata depositata solo in data 26.05.2022, e dunque ampiamente dopo i termini assegnati dal Giudice Istruttore;
la stessa dovrà pertanto considerarsi inammissibile.
All'udienza del 13.09.2022, il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni fissando all'uopo l'udienza del 16.01.2024, in seguito rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 22.10.2024.
pagina 4 di 8 Con ordinanza del 19.12.2024, resa all'esito dell'udienza predetta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in seguito depositate da entrambi i procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. Parte_1
Invero, costituisce principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione (ivi compresa quella a precetto) non possa fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base a eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione.
Considerato che nel caso di specie le eccezioni sollevate da parte opponente non costituiscono fatto sopravvenuto, quanto piuttosto delle contestazioni relative alla mancata stipula del contratto sia di locazione dell'immobile sia di fornitura d'acqua, esse incontrano il limite determinato dalle preclusioni già verificatesi con la mancata proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in sede di opposizione a precetto, al debitore opponente
è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass. 24.7.2012
n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass.
23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
Ora vi è che parte opponente, ha eccepito la mancata regolare notifica del decreto ingiuntivo, disconoscendo la firma apposta sull'avviso di ricevimento e rilevando a tal fine che “non è mai
pagina 5 di 8 pervenuto un decreto ingiuntivo alla IG.ra la notifica non è regolare, si disconosce la Pt_1 firma”.
Orbene, in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla L.
n. 890 del 1982), l'organo notificatore redige un documento pubblico che può considerarsi fidefaciente,
e quindi atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 ss. c.c., e ciò in quanto la legge attribuisce al soggetto abilitato alla notificazione una specifica funzione certificativa e con ciò stesso la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze.
L'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della legge n.
890 del 1982, art. 4 comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso. Esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata legge n. 890 del 1982, art. l, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso.
Negli altri casi, quali la raccomandata semplice, basta il disconoscimento della firma, proprio perché non si tratta di attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale che non ripete dal primo la particolare qualità.
Alla luce delle superiori considerazioni, la tesi dell'opponente in ordine all'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo appare priva di fondamento, atteso che dall'esame dell'avviso di ricevimento relativo al decreto ingiuntivo, costituente titolo esecutivo del precetto opposto, si evidenzia, che la consegna di tale comunicazione è avvenuta in data 08.10.2019 (vedi timbro postale apposto in calce all'avviso di ricevimento) mediante sottoscrizione della stessa destinataria, Parte_1
Contrariamente, quindi, a quanto sostenuto da parte opponente, sussiste, pertanto, agli atti la prova della regolarità della notifica del titolo esecutivo, consistente nella produzione dell'avviso di pagina 6 di 8 ricevimento, mentre manca agli atti la presentazione del rimedio della querela di falso di cui all'art. 221
c.p.c.
Da ciò discende inevitabilmente l'avvenuta conoscenza legale del provvedimento monitorio, avverso il quale, parte opponente avrebbe potuto esperire in tempo utile il rimedio ordinario di cui agli art. 641 e
645 c.p.c..
Con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. comma III, la domanda è meritevole di accoglimento.
In proposito, la più recente giurisprudenza ha affermato che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso -alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ. n. 27623/2017).
Con la riforma dell'art. 96 c.p.c. ad opera della legge 69/2009 il Legislatore ha quindi voluto sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (ex art. 24 Cost e 6 CEDU) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale.
Nel caso di specie, parte opponente non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque ha agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata, così come indicata in parte motiva, per avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (Cass. n. 18057/2016).
Alla luce delle superiori premesse, parte opponente va condannata equitativamente alla somma di €
300,00.
pagina 7 di 8 Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il D.M. 10 marzo
2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i parametri minimi in considerazione del valore della causa, così dichiarato dall'opponente in seno all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 cpc.
Deve, altresì, pronunciarsi la distrazione delle predette somme in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte opposta al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
1514/2021,
- DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
- CONDANNA alla refusione delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 (€ Parte_1
460,00 per fase di studio;
€ 389,00 per fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- CONDANNA, altresì, il al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1
equitativamente determinata di € 300,00.
Enna, lì 22 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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