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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1107/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione posta in decisione all'udienza collegiale del 02/04/2025
d a
con il patrocinio degli Avv. . Parte_1
OGGETTO:
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
delle deliber. Pt_5
, Controparte_1 Controparte_2 dell'assem. e del APPELLANTE CdA,etc. - Sez. Spec. c o n t r o Impresa F G H - F G H S.P.A. Controparte_3
con il patrocinio degli Avv. CASTELLI TULLIO e CASTELLI ANDREA,
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2325/2021, pubblicata il 20 settembre 2021.
CONCLUSIONI
Delle parti congiuntamente:
Le parti concordemente dichiarano che alla luce degli eventi sopravvenuti le questioni dibattute nel giudizio di primo grado devono ritenersi superate e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate rinunciando al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante promuoveva appello avverso la sentenza sopra indicata.
All'udienza del 20 aprile 2022, celebratasi in modalità cartolare, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 gennaio
2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
Successivamente, con istanza depositata il 3 marzo 2023, i difensori di parte appellata dichiaravano che “in data 30/01/2025 la società ha ceduto l'intero pacchetto azionario alla come da Controparte_4 certificazione 30/01/2025 del notaio ” e che “a questo punto Persona_1
la come sopra rappresentata, ritiene che sia venuta meno la CP_5
legittimazione della società e, comunque, dichiara la carenza di interesse del socio a coltivare nel merito i motivi di impugnazione di bilancio”. I difensori di parte appellata chiedevano, quindi, che fosse “dichiarata cessata la materia del contendere rispetto ai motivi di impugnazione di bilancio, con compensazione delle spese del presente giudizio d'appello come da accordi intercorsi con la controparte che provvede al deposito di analoga nota”.
La Corte, con successiva ordinanza, osservava che tale analoga nota non era stata depositata e che non era chiaro, su quali basi, parte appellata avesse manifestato la volontà del nuovo socio di non coltivare l'azione.
La Corte rimetteva, quindi, la causa in istruttoria al fine di avere dalle parti i chiarimenti relativi alle questioni sopra indicate ed al fine di verificare se parte appellante intendesse aderire all'istanza di cessazione della materia del contendere a spese compensate, avanzata da parte appellata.
All'udienza del 2 aprile 2025, le parti, concordemente, dichiaravano che, alla luce degli eventi sopravvenuti le questioni dibattute nel giudizio di primo grado dovevano ritenersi superate e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate, rinunciando al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
La domanda, congiuntamente formulata dalle parti, va accolta.
Ed infatti la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023.
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti, è quello che è accaduto in questo giudizio.
Va, quindi, pronunciata la cessazione della materia del contendere a spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1107/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione posta in decisione all'udienza collegiale del 02/04/2025
d a
con il patrocinio degli Avv. . Parte_1
OGGETTO:
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
delle deliber. Pt_5
, Controparte_1 Controparte_2 dell'assem. e del APPELLANTE CdA,etc. - Sez. Spec. c o n t r o Impresa F G H - F G H S.P.A. Controparte_3
con il patrocinio degli Avv. CASTELLI TULLIO e CASTELLI ANDREA,
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2325/2021, pubblicata il 20 settembre 2021.
CONCLUSIONI
Delle parti congiuntamente:
Le parti concordemente dichiarano che alla luce degli eventi sopravvenuti le questioni dibattute nel giudizio di primo grado devono ritenersi superate e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate rinunciando al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante promuoveva appello avverso la sentenza sopra indicata.
All'udienza del 20 aprile 2022, celebratasi in modalità cartolare, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 gennaio
2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
Successivamente, con istanza depositata il 3 marzo 2023, i difensori di parte appellata dichiaravano che “in data 30/01/2025 la società ha ceduto l'intero pacchetto azionario alla come da Controparte_4 certificazione 30/01/2025 del notaio ” e che “a questo punto Persona_1
la come sopra rappresentata, ritiene che sia venuta meno la CP_5
legittimazione della società e, comunque, dichiara la carenza di interesse del socio a coltivare nel merito i motivi di impugnazione di bilancio”. I difensori di parte appellata chiedevano, quindi, che fosse “dichiarata cessata la materia del contendere rispetto ai motivi di impugnazione di bilancio, con compensazione delle spese del presente giudizio d'appello come da accordi intercorsi con la controparte che provvede al deposito di analoga nota”.
La Corte, con successiva ordinanza, osservava che tale analoga nota non era stata depositata e che non era chiaro, su quali basi, parte appellata avesse manifestato la volontà del nuovo socio di non coltivare l'azione.
La Corte rimetteva, quindi, la causa in istruttoria al fine di avere dalle parti i chiarimenti relativi alle questioni sopra indicate ed al fine di verificare se parte appellante intendesse aderire all'istanza di cessazione della materia del contendere a spese compensate, avanzata da parte appellata.
All'udienza del 2 aprile 2025, le parti, concordemente, dichiaravano che, alla luce degli eventi sopravvenuti le questioni dibattute nel giudizio di primo grado dovevano ritenersi superate e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate, rinunciando al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
La domanda, congiuntamente formulata dalle parti, va accolta.
Ed infatti la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023.
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti, è quello che è accaduto in questo giudizio.
Va, quindi, pronunciata la cessazione della materia del contendere a spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli