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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/07/2025, n. 11256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11256 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68455 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 68455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Per la sig.ra , elettivamente domiciliata in Roma al Viale del Lido n. Parte_1
78 presso lo studio dell'Avv. Francesco Mancini che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti, unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Daniele Ragazzoni.
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via G. Montanelli 11, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Andriola, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
parte convenuta
E
e Controparte_2 Controparte_3
Parti convenute-contumaci
Oggetto: risarcimento lesioni personali
All'udienza del 25 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, con concessione termini ex art. 190 cpc
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
e chiedendo: “…accertare e dichiarare Controparte_2 Controparte_3 che il sinistro in narrativa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi della sig.ra
[...]
conducente del veicolo Ford Ka Tg. EJ678DV, di proprietà del sig. CP_3 dichiarare per l'effetto in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa assicuratrice garante la responsabilità civile del veicolo Ford Ka tg. EJ678DV e il sig. proprietario del predetto veicolo, tenuti al risarcimento Controparte_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra e per Parte_1
l'effetto condannarli al pagamento in solido della complessiva somma di euro 48.002,00 (quarantottomiladue/00), già detratta la somma ricevuta a titolo di offerta
- ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Assumeva parte attrice che “…in data 21/12/2019 alle ore 10,40 circa la sig.ra Pt_1
percorreva il marciapiedi sito in Roma, Ostia Lido, via Mar Rosso in
[...] direzione Piazza Camillo Corsi;
l'attrice, giunta in corrispondenza di Piazza Camillo Corsi, civico n. 12, mentre si accingeva ad attraversare la strada dopo aver verificato che non sopraggiungessero veicoli, veniva investita dal veicolo Ford Ka tg. EJ678DV, di proprietà del sig. e condotto dalla sig.ra Controparte_2 [...]
che procedeva in retromarcia per inserirsi in un parcheggio;
sul luogo CP_3
e nell'immediatezza del sinistro interveniva pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale “X Gruppo Mare” che redigeva relazione di incidente stradale;
in conseguenza dell'urto la sig.ra veniva violentemente sbalzata a terra, Parte_1 riportando la frattura pluriframmentaria del polso sinistro ed altri traumi alla spalla, al polso, al piede sinistro per i quali veniva ricoverata presso l'Ospedale G.B. Grassi, ove nel corso della degenza, veniva sottoposta ad un primo intervento chirurgico di riduzione cruenta ed osteosintesi e, successivamente, dimessa con iniziale prognosi di 30 giorni s.c…come conseguenza del sinistro la sig.ra Pt_1
, ha inoltre dovuto sostenere spese mediche (farmaci, prestazioni
[...] specialistiche, fisioterapia, esami diagnostici, perizia medico legale, etc.) per un importo pari ad euro 6.729,00; in data 07/04/2021 il consulente medico legale Dott.
redigeva relazione medico legale sulla sig.ra Persona_1 Parte_1 riportando le seguenti conclusioni ai fini della quantificazione del danno - inabilità temporanea totale: 40 giorni - inabilità temporanea parziale al 75%: 40 giorni - inabilità temporanea parziale al 50%: 60 giorni - invalidità permanente: 14%; in data 15/01/2020 l'attrice, per il tramite degli scriventi avvocati, inoltrava a mezzo pec formale richiesta di risarcimento danni all'impresa assicuratrice
[...]
garante la responsabilità civile del veicolo Ford Ka tg. Controparte_1
EJ678DV; la compagnia sottoponeva a visita medico legale l'attrice per mezzo di un proprio medico fiduciario, il Dott. , all'esito della quale Persona_2 formulava un'offerta risarcitoria pari a Euro 13.000,00 a titolo oltre ad euro 1.000,00 a titolo di onorari, che la sig.ra tratteneva in acconto sul maggior Pt_1 avere (all. 7); la compagnia riconosceva come congrue spese mediche per euro 6729,00…”
Si è costituita la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedendo “…accertare e dichiarare la responsabilità concorrente della sig.ra nella causazione del sinistro e dei danni Parte_1 riportati nella misura del 50%, accertata o presunta, o in quella maggiore o minore che verrà reputata congrua;
conseguentemente accertare gli effettivi danni subiti dalla stessa a seguito al sinistro di cui è causa, quantificare e liquidare gli stessi decurtando la percentuale di corresponsabilità da imputare in capo alla stessa attrice e, avendo costei già ricevuto in offerta la somma di € 13.000,00, dichiarare questa somma congrua e satisfattoria di ogni avversa pretesa, con conseguente rigetto della domanda formulata nel presente giudizio perché immeritevole ed infondata. Con vittoria delle spese di lite.”
e - contumaci Controparte_2 Controparte_3
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti, interrogatorio formale di parte attrice e di parte convenuta-contumace, escussione Controparte_3 testimoniale e l'espletamento della CTU medico-legale.
La causa, all'udienza del 25 gennaio 2025, veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, con concessione termini ex art. 190 cpc
Motivi della decisione
Dall'esame della documentazione risulta esserci stato intervento di autorità di Polizia Municipale, giunta sul posto dopo circa mezzora dall'incidente. Il veicolo investitore era stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento. Inoltre, come da verbale “… le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto di investimento…”
Il teste di parte attrice, sig. dichiara: “…Io camminavo dal Testimone_1 lungotevere e mi dirigevo verso il capolinea degli autobus, quando ho assistito ad un incidente. Io ero sul marciapiede di destra e l'attore, dal marciapiede di sinistra attraversava sulle strisce. Le auto erano ferme per il traffico e una di queste, nel rimettersi in marcia investiva l'attore. L'attore non è caduto, ma si è accovacciato dopo e accusava dolore alla gamba sinistra che è stata colpita…”
Il teste di parte attrice, sig,ra non ha assistito all'incidente. Tes_2
Gli agenti intervenuti, e , oltre a riportarsi a quanto Tes_3 Testimone_4 dichiarato in verbale, dichiarano “…Rispetto al punto indicato dalla conducente la distanza dall' attraversamento pedonale è di circa 26,5 m...”
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Il pedone che viene investito da un'automobile mentre attraversa la strada in maniera repentina e distratta, in prossimità delle strisce pedonali concorre, insieme al conducente del veicolo, alla causazione del danno. Il modo distratto e repentino di attraversamento della carreggiata può essere dedotto dal giudice sulla base di più elementi ricavabili sia dalla posizione dell'auto, sia dal rapporto della polizia stradale sia dalle testimonianze. La responsabilità del conducente che investa il pedone è esclusa non solo in ragione dell'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che l'investitore non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, sempreché all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza. In materia di investimento di pedone, si applica la disposizione di cui all'art. 2054 comma 1. c.c. che prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che può essere vinta solo con la prova, a suo carico, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa presunzione non opera, però, in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito che si basa sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e, dunque, non preclude -anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione – l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1. Nonostante la presunzione di colpa che grava sul conducente in caso di investimento, la condotta imprevedibile del pedone può determinarne la responsabilità, anche esclusiva. Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili. In caso di investimento di pedone che effettui l'attraversamento della sede stradale al di fuori delle strisce pedonali, ai fini dell'eventuale riparto delle responsabilità tra il pedone ed il conducente del veicolo investitore, deve aversi riguardo ad una valutazione concreta delle rispettive condotte che tenga conto della eventuale colpa in concreto del pedone. In materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cassazione civile sez. III, 06/07/2022, n.21402 - Cassazione civile sez. VI, 20/04/2022, n.12636 - Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8940 - Corte appello Palermo sez. III, 22/02/2022, n.278 - Cassazione civile sez. VI, 28/08/2020, n.17985 - Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, n.5627- Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241).
Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, ritiene questo giudicante che ciascuna delle parti coinvolte nel sinistro abbia fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso, il conducente l'auto per aver tenuto una condotta di guida tale da non consentirgli di far fronte alla presenza del pedone, dimostrando in tal modo di non aver fatto il possibile per evitare l'investimento, il pedone per aver imprudentemente attraversato in modo repentino.
Tenuto conto della natura delle norme da ciascuno delle parti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va dunque ascritta al convenuto in misura del 50% e all'attore in misura del restante 50%. Nel nostro caso entrambe le condotte quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento. Per quanto riguarda infatti, la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento degli agenti coinvolti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Danni subiti
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott. Tes_5
ha consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto con le
[...] lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico che hanno avuto una minima incidenza sulla attività lavorativa.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 20 € 2.605,00
- Inabilità temporanea parziale 75%-giorni 30 € 2.930,63
- Inabilità temporanea parziale 50%-giorni 50 € 3.256,25
-
- Inabilità permanente-10% (dieci per cento) € 17.362,75
- Spese mediche documentate € 3.193,16
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 2.170,34 riferito al danno morale e pari al 12,5% - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Nessun ulteriore danno risulta provato. L'acconto trattenuto di € 13.000,00 del 3 agosto 2021, va detratto.
Detto importo deve essere rivalutato ad oggi per esigenze di uniformità di calcolo
(poiché la liquidazione avviene all'attualità), e pertanto la somma da sottrarre – rivalutata- ammonta ad € 15.067,00
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta dell'attore e quella del convenuto nella misura rispettivamente del 50%.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo, non tenuto conto della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda della sig.ra e Parte_1 per l'effetto condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 692,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu .
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 26 luglio 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 68455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Per la sig.ra , elettivamente domiciliata in Roma al Viale del Lido n. Parte_1
78 presso lo studio dell'Avv. Francesco Mancini che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti, unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Daniele Ragazzoni.
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via G. Montanelli 11, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Andriola, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
parte convenuta
E
e Controparte_2 Controparte_3
Parti convenute-contumaci
Oggetto: risarcimento lesioni personali
All'udienza del 25 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, con concessione termini ex art. 190 cpc
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
e chiedendo: “…accertare e dichiarare Controparte_2 Controparte_3 che il sinistro in narrativa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi della sig.ra
[...]
conducente del veicolo Ford Ka Tg. EJ678DV, di proprietà del sig. CP_3 dichiarare per l'effetto in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa assicuratrice garante la responsabilità civile del veicolo Ford Ka tg. EJ678DV e il sig. proprietario del predetto veicolo, tenuti al risarcimento Controparte_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra e per Parte_1
l'effetto condannarli al pagamento in solido della complessiva somma di euro 48.002,00 (quarantottomiladue/00), già detratta la somma ricevuta a titolo di offerta
- ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Assumeva parte attrice che “…in data 21/12/2019 alle ore 10,40 circa la sig.ra Pt_1
percorreva il marciapiedi sito in Roma, Ostia Lido, via Mar Rosso in
[...] direzione Piazza Camillo Corsi;
l'attrice, giunta in corrispondenza di Piazza Camillo Corsi, civico n. 12, mentre si accingeva ad attraversare la strada dopo aver verificato che non sopraggiungessero veicoli, veniva investita dal veicolo Ford Ka tg. EJ678DV, di proprietà del sig. e condotto dalla sig.ra Controparte_2 [...]
che procedeva in retromarcia per inserirsi in un parcheggio;
sul luogo CP_3
e nell'immediatezza del sinistro interveniva pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale “X Gruppo Mare” che redigeva relazione di incidente stradale;
in conseguenza dell'urto la sig.ra veniva violentemente sbalzata a terra, Parte_1 riportando la frattura pluriframmentaria del polso sinistro ed altri traumi alla spalla, al polso, al piede sinistro per i quali veniva ricoverata presso l'Ospedale G.B. Grassi, ove nel corso della degenza, veniva sottoposta ad un primo intervento chirurgico di riduzione cruenta ed osteosintesi e, successivamente, dimessa con iniziale prognosi di 30 giorni s.c…come conseguenza del sinistro la sig.ra Pt_1
, ha inoltre dovuto sostenere spese mediche (farmaci, prestazioni
[...] specialistiche, fisioterapia, esami diagnostici, perizia medico legale, etc.) per un importo pari ad euro 6.729,00; in data 07/04/2021 il consulente medico legale Dott.
redigeva relazione medico legale sulla sig.ra Persona_1 Parte_1 riportando le seguenti conclusioni ai fini della quantificazione del danno - inabilità temporanea totale: 40 giorni - inabilità temporanea parziale al 75%: 40 giorni - inabilità temporanea parziale al 50%: 60 giorni - invalidità permanente: 14%; in data 15/01/2020 l'attrice, per il tramite degli scriventi avvocati, inoltrava a mezzo pec formale richiesta di risarcimento danni all'impresa assicuratrice
[...]
garante la responsabilità civile del veicolo Ford Ka tg. Controparte_1
EJ678DV; la compagnia sottoponeva a visita medico legale l'attrice per mezzo di un proprio medico fiduciario, il Dott. , all'esito della quale Persona_2 formulava un'offerta risarcitoria pari a Euro 13.000,00 a titolo oltre ad euro 1.000,00 a titolo di onorari, che la sig.ra tratteneva in acconto sul maggior Pt_1 avere (all. 7); la compagnia riconosceva come congrue spese mediche per euro 6729,00…”
Si è costituita la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedendo “…accertare e dichiarare la responsabilità concorrente della sig.ra nella causazione del sinistro e dei danni Parte_1 riportati nella misura del 50%, accertata o presunta, o in quella maggiore o minore che verrà reputata congrua;
conseguentemente accertare gli effettivi danni subiti dalla stessa a seguito al sinistro di cui è causa, quantificare e liquidare gli stessi decurtando la percentuale di corresponsabilità da imputare in capo alla stessa attrice e, avendo costei già ricevuto in offerta la somma di € 13.000,00, dichiarare questa somma congrua e satisfattoria di ogni avversa pretesa, con conseguente rigetto della domanda formulata nel presente giudizio perché immeritevole ed infondata. Con vittoria delle spese di lite.”
e - contumaci Controparte_2 Controparte_3
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti, interrogatorio formale di parte attrice e di parte convenuta-contumace, escussione Controparte_3 testimoniale e l'espletamento della CTU medico-legale.
La causa, all'udienza del 25 gennaio 2025, veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, con concessione termini ex art. 190 cpc
Motivi della decisione
Dall'esame della documentazione risulta esserci stato intervento di autorità di Polizia Municipale, giunta sul posto dopo circa mezzora dall'incidente. Il veicolo investitore era stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento. Inoltre, come da verbale “… le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto di investimento…”
Il teste di parte attrice, sig. dichiara: “…Io camminavo dal Testimone_1 lungotevere e mi dirigevo verso il capolinea degli autobus, quando ho assistito ad un incidente. Io ero sul marciapiede di destra e l'attore, dal marciapiede di sinistra attraversava sulle strisce. Le auto erano ferme per il traffico e una di queste, nel rimettersi in marcia investiva l'attore. L'attore non è caduto, ma si è accovacciato dopo e accusava dolore alla gamba sinistra che è stata colpita…”
Il teste di parte attrice, sig,ra non ha assistito all'incidente. Tes_2
Gli agenti intervenuti, e , oltre a riportarsi a quanto Tes_3 Testimone_4 dichiarato in verbale, dichiarano “…Rispetto al punto indicato dalla conducente la distanza dall' attraversamento pedonale è di circa 26,5 m...”
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Il pedone che viene investito da un'automobile mentre attraversa la strada in maniera repentina e distratta, in prossimità delle strisce pedonali concorre, insieme al conducente del veicolo, alla causazione del danno. Il modo distratto e repentino di attraversamento della carreggiata può essere dedotto dal giudice sulla base di più elementi ricavabili sia dalla posizione dell'auto, sia dal rapporto della polizia stradale sia dalle testimonianze. La responsabilità del conducente che investa il pedone è esclusa non solo in ragione dell'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che l'investitore non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, sempreché all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza. In materia di investimento di pedone, si applica la disposizione di cui all'art. 2054 comma 1. c.c. che prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che può essere vinta solo con la prova, a suo carico, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa presunzione non opera, però, in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito che si basa sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e, dunque, non preclude -anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione – l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1. Nonostante la presunzione di colpa che grava sul conducente in caso di investimento, la condotta imprevedibile del pedone può determinarne la responsabilità, anche esclusiva. Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili. In caso di investimento di pedone che effettui l'attraversamento della sede stradale al di fuori delle strisce pedonali, ai fini dell'eventuale riparto delle responsabilità tra il pedone ed il conducente del veicolo investitore, deve aversi riguardo ad una valutazione concreta delle rispettive condotte che tenga conto della eventuale colpa in concreto del pedone. In materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cassazione civile sez. III, 06/07/2022, n.21402 - Cassazione civile sez. VI, 20/04/2022, n.12636 - Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8940 - Corte appello Palermo sez. III, 22/02/2022, n.278 - Cassazione civile sez. VI, 28/08/2020, n.17985 - Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, n.5627- Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241).
Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, ritiene questo giudicante che ciascuna delle parti coinvolte nel sinistro abbia fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso, il conducente l'auto per aver tenuto una condotta di guida tale da non consentirgli di far fronte alla presenza del pedone, dimostrando in tal modo di non aver fatto il possibile per evitare l'investimento, il pedone per aver imprudentemente attraversato in modo repentino.
Tenuto conto della natura delle norme da ciascuno delle parti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va dunque ascritta al convenuto in misura del 50% e all'attore in misura del restante 50%. Nel nostro caso entrambe le condotte quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento. Per quanto riguarda infatti, la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento degli agenti coinvolti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Danni subiti
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott. Tes_5
ha consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto con le
[...] lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico che hanno avuto una minima incidenza sulla attività lavorativa.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 20 € 2.605,00
- Inabilità temporanea parziale 75%-giorni 30 € 2.930,63
- Inabilità temporanea parziale 50%-giorni 50 € 3.256,25
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- Inabilità permanente-10% (dieci per cento) € 17.362,75
- Spese mediche documentate € 3.193,16
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 2.170,34 riferito al danno morale e pari al 12,5% - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Nessun ulteriore danno risulta provato. L'acconto trattenuto di € 13.000,00 del 3 agosto 2021, va detratto.
Detto importo deve essere rivalutato ad oggi per esigenze di uniformità di calcolo
(poiché la liquidazione avviene all'attualità), e pertanto la somma da sottrarre – rivalutata- ammonta ad € 15.067,00
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta dell'attore e quella del convenuto nella misura rispettivamente del 50%.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo, non tenuto conto della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda della sig.ra e Parte_1 per l'effetto condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 692,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu .
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 26 luglio 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso