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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 46 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: obbligazione, passata in decisione all'udienza del 15 settembre 2025, vertente
TRA
, titolare della ditta individuale G.E.S.A. di Parte_1
, con sede in Caserta, alla via Giardoni Case Parte_1
Sparse – Fraz. Pozzovetere – Caserta (CE), rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Della Valle e con lo stesso elett.te domiciliato in Caserta alla via Carlo Santagata n° 34, giusta procura in calce all'atto di riassunzione
Attore in riassunzione
E
, nata a [...], il [...], CP_1
rapp.ta e difesa dagli avvocati Raffaella Iannone e Pietro
Mancini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Maddaloni (CE), al Corso I Ottobre, n. 73,
Convenuta pagina 1 di 7 Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 15 settembre 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 2752/2019, con il quale, su istanza di
[...]
, le veniva ingiunto il pagamento della somma di € Pt_1
19.150,00, dal richiesta a titolo di saldo dei lavori di Pt_1
ristrutturazione effettuati presso l'immobile sito in Sant'Agata de' TI (BN), alla via Contrada Saiano, n. 6.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva, in via preliminare,
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Benevento, in applicazione della disciplina del foro del consumatore. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda monitoria e chiedeva comunque disporsi la riduzione del prezzo.
Avendo l'opposto aderito all'eccezione di incompetenza, revocato il decreto ingiuntivo, la causa veniva riassunta davanti a questo
Tribunale, ove si costituiva la contestando la domanda;
CP_1
si procedeva all'istruttoria; venivano disposti accertamenti tecnici e, all'esito, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
La domanda è parzialmente fondata. Appare opportuno evidenziare che il presente giudizio deve pronunciarsi sulla domanda proposta da , non già sulla opposizione, Parte_1
essendo stato, il decreto opposto, revocato, in quanto emesso da giudice incompetente.
pagina 2 di 7 Nel merito, deve premettersi che tra le odierne parti in causa venne stipulato un contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori.
Invero, la documentazione esibita, ed in particolare i preventivi accettati dalla opponente, dimostrano l'avvenuta conclusione del contratto, perfezionatosi con lo scambio di proposta e accettazione.
L'opponente, sostanzialmente, ha contestato l'importo dovuto per l'esecuzione dei lavori effettuati, come indicati nei preventivi allegati, dei quali, il primo, per lavori con un prezzo pattuito di €
23.000,00, oltre IVA, e il secondo per ulteriori lavori con un prezzo pattuito di € 3.500,00, oltre IVA.
L'importo totale dei lavori, secondo parte ricorrente, sarebbe pari ad € 26.500,00 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 29.150,00, indicato poi nella fattura azionata.
Risulta dagli atti che la ditta per l'esecuzione dei lavori Pt_2
indicati nel primo preventivo, offriva un importo di € 23.000,00 oltre Iva al 10%, così per un complessivo di € 25.300,00, compreso IVA. Il menzionato preventivo veniva accettato e sottoscritto dall'opponente e controfirmato dalla ditta Pt_2
A tale prima pattuizione seguiva un secondo preventivo, nella medesima data, inviato alla opponente dalla Ditta G.E.S.A, per lavori di realizzazione vasca e la demolizione di porcili, da eseguirsi nella stessa zona dei lavori precedenti.
L'importo complessivo offerto per questi ulteriori lavori era pari a € 3.850,00, compresa Iva al 10%. Anche questo preventivo veniva accettato e sottoscritto dalla e controfirmato dalla CP_1
ditta opposta Pt_2 pagina 3 di 7 Non vi è dubbio che i contratti invocati da parte ricorrenti siano compiutamente perfezionati.
L'opponente ha avanzato domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c.; in proposito, deve evidenziarsi che, in presenza di vizi e difformità dell'opera, il committente ha diverse possibilità.
Può chiedere l'eliminazione dei vizi, a spese dell'appaltatore (nel caso in cui il vizio sia eliminabile), la riduzione del prezzo (nel caso in cui il vizio non sia eliminabile o nel caso in cui sussista una difformità che non pregiudica la destinazione e l'utilizzazione dell'opera o la risoluzione) e può infine agire per la risoluzione contrattuale.
Nella specie, come si è detto, l'opponente ha optato per la seconda delle sopra indicate facoltà.
In proposito, per verificare la fondatezza delle doglianze di parte opponente sono stati disposti accertamenti tecnici.
Il ctu nominato in istruttoria ha accertato l'esistenza di difformità e vizi tra quanto eseguito e quanto previsto in contratto;
infatti, secondo il ctu, la cucina montata è del tipo componibile, anziché in muratura;
la canna fumaria della stufa a pellet, non è stata installata a regola d'arte; le Dichiarazioni di
Conformità degli impianti eseguiti (elettrico, idrico, gas e stufa a pellet), non sono conformi al D.M. n. 37/08; mancano i certificati di collaudo e il libretto di manutenzione della stufa a pellet.
La modifica relativa alla cucina, da muratura in componibile, non compromette la destinazione e l'utilizzo della stessa;
tuttavia, le differenti caratteristiche (minore valore) incidono sicuramente sul prezzo finale dell'opera. pagina 4 di 7 Per quanto riguarda invece la canna fumaria della stufa a pellet, la stessa deve necessariamente essere adeguata alla normativa vigente, ai fini della sicurezza, in quanto potrebbe inficiare la funzionalità della stessa.
In ordine alle Dichiarazioni di Conformità degli impianti e i relativi certificati di collaudo della stufa a pellet, il ctu ha rappresentato che l'istallatore è obbligato, al termine dei lavori,
a rilasciare al Committente i vari certificati che tutelano lo stesso e certificano il lavoro eseguito a regola dell'arte.
Quindi la domanda di riduzione del prezzo merita accoglimento;
la riduzione, come evidenziato dal ctu, va determinata in conformità a quanto stabilito dall'art. 1668 comma 1 c.c., ovvero quale differenza tra il valore dell'opera dedotta in contratto e il valore dell'opera così come eseguita.
La valutazione della cucina componibile, così come è realizzata,
è stata ottenuta dai preventivi forniti da ditte specializzate del settore, reperite nella zona. Dalle indagini di mercato sono state interpellate due ditte operanti nel settore: il prezzo medio attuale della cucina componibile installata è pari a circa €
2.024,59 oltre iva, compreso trasporto e montaggio, ottenuto facendo la media aritmetica degli importi rilevati.
Deve aggiungersi il costo della base di appoggio in muratura, poiché non prevista nel contratto, eseguita in adiacenza alla cucina componibile, pari ad € 150,00; quindi il costo complessivo della cucina installata è pari a circa € 2.174,59 oltre iva (€ 2.024,59+€ 150,00). Di contro la cucina in muratura prevista in contratto, ha un costo complessivo di € 2.380,00, come da voci di preventivo, a cui va detratto lo sconto applicato pagina 5 di 7 sul totale pari al 5,74 %, così rideterminato in € 2.243,39 (€
2.380,00 x 0,9426).
Aggiornando all'attualità il prezzo della cucina pattuita e accettata in data 14.03.2016 (€ 2.243,39), il costo attuale per la realizzazione della cucina in muratura, così come previsto in contratto, è pari a € 2.727,96, oltre iva. Ne consegue che la differenza tra il valore della cucina prevista in contratto, rivalutato al 28.02.2025, e il valore della cucina componibile così come eseguita, è pari ad € 553,37 oltre iva, da ridurre dall'importo complessivo pattuito.
Il costo per adeguare la canna fumaria della stufa a pellet alla normativa vigente, pari ad € 677,61 oltre iva, deve essere detratto dall'importo contrattuale (ovvero € 19.150,00 compreso iva al 10%).
In conclusione, l'opponente deve versare alla
[...]
l'importo di € 16.178,11, oltre IVA. Non sono CP_2
state avanzate specifiche domande relativamente alla consegna delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti eseguiti, completi degli allegati obbligatori, e del deposito di una copia degli stessi presso l'Ufficio SUE del Comune di Sant'Agata dei
TI (BN).
Alcuna pronuncia può rendersi relativamente alle statuizioni di cui al provvedimento declaratorio della incompetenza, non vertendosi in giudizio di appello
Il parziale accoglimento della domanda proposta in riassunzione giustifica la compensazione, per ¼, delle spese di lite e la condanna della comunque quasi totalmente CP_1
soccombente, al pagamento dei restanti ¾ pagina 6 di 7 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ex art. 392 c.p.c., nei Controparte_2
confronti di , così provvede: CP_1
1)Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2
, della somma di € 17.795,92, oltre interessi come
[...]
richiesti al soddisfo
2) compensa per ¼ le spese del presente giudizio, e condanna al pagamento dei restanti ¾, che liquida in € CP_1
600,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, €
1.260,00 per la fase istruttoria, € 1.275,00 per la fase decisionale, oltre spese di C.U. e i ¾ delle spese di CTU, rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Della Valle, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. A.Genovese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 46 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: obbligazione, passata in decisione all'udienza del 15 settembre 2025, vertente
TRA
, titolare della ditta individuale G.E.S.A. di Parte_1
, con sede in Caserta, alla via Giardoni Case Parte_1
Sparse – Fraz. Pozzovetere – Caserta (CE), rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Della Valle e con lo stesso elett.te domiciliato in Caserta alla via Carlo Santagata n° 34, giusta procura in calce all'atto di riassunzione
Attore in riassunzione
E
, nata a [...], il [...], CP_1
rapp.ta e difesa dagli avvocati Raffaella Iannone e Pietro
Mancini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Maddaloni (CE), al Corso I Ottobre, n. 73,
Convenuta pagina 1 di 7 Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 15 settembre 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 2752/2019, con il quale, su istanza di
[...]
, le veniva ingiunto il pagamento della somma di € Pt_1
19.150,00, dal richiesta a titolo di saldo dei lavori di Pt_1
ristrutturazione effettuati presso l'immobile sito in Sant'Agata de' TI (BN), alla via Contrada Saiano, n. 6.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva, in via preliminare,
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Benevento, in applicazione della disciplina del foro del consumatore. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda monitoria e chiedeva comunque disporsi la riduzione del prezzo.
Avendo l'opposto aderito all'eccezione di incompetenza, revocato il decreto ingiuntivo, la causa veniva riassunta davanti a questo
Tribunale, ove si costituiva la contestando la domanda;
CP_1
si procedeva all'istruttoria; venivano disposti accertamenti tecnici e, all'esito, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
La domanda è parzialmente fondata. Appare opportuno evidenziare che il presente giudizio deve pronunciarsi sulla domanda proposta da , non già sulla opposizione, Parte_1
essendo stato, il decreto opposto, revocato, in quanto emesso da giudice incompetente.
pagina 2 di 7 Nel merito, deve premettersi che tra le odierne parti in causa venne stipulato un contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori.
Invero, la documentazione esibita, ed in particolare i preventivi accettati dalla opponente, dimostrano l'avvenuta conclusione del contratto, perfezionatosi con lo scambio di proposta e accettazione.
L'opponente, sostanzialmente, ha contestato l'importo dovuto per l'esecuzione dei lavori effettuati, come indicati nei preventivi allegati, dei quali, il primo, per lavori con un prezzo pattuito di €
23.000,00, oltre IVA, e il secondo per ulteriori lavori con un prezzo pattuito di € 3.500,00, oltre IVA.
L'importo totale dei lavori, secondo parte ricorrente, sarebbe pari ad € 26.500,00 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 29.150,00, indicato poi nella fattura azionata.
Risulta dagli atti che la ditta per l'esecuzione dei lavori Pt_2
indicati nel primo preventivo, offriva un importo di € 23.000,00 oltre Iva al 10%, così per un complessivo di € 25.300,00, compreso IVA. Il menzionato preventivo veniva accettato e sottoscritto dall'opponente e controfirmato dalla ditta Pt_2
A tale prima pattuizione seguiva un secondo preventivo, nella medesima data, inviato alla opponente dalla Ditta G.E.S.A, per lavori di realizzazione vasca e la demolizione di porcili, da eseguirsi nella stessa zona dei lavori precedenti.
L'importo complessivo offerto per questi ulteriori lavori era pari a € 3.850,00, compresa Iva al 10%. Anche questo preventivo veniva accettato e sottoscritto dalla e controfirmato dalla CP_1
ditta opposta Pt_2 pagina 3 di 7 Non vi è dubbio che i contratti invocati da parte ricorrenti siano compiutamente perfezionati.
L'opponente ha avanzato domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c.; in proposito, deve evidenziarsi che, in presenza di vizi e difformità dell'opera, il committente ha diverse possibilità.
Può chiedere l'eliminazione dei vizi, a spese dell'appaltatore (nel caso in cui il vizio sia eliminabile), la riduzione del prezzo (nel caso in cui il vizio non sia eliminabile o nel caso in cui sussista una difformità che non pregiudica la destinazione e l'utilizzazione dell'opera o la risoluzione) e può infine agire per la risoluzione contrattuale.
Nella specie, come si è detto, l'opponente ha optato per la seconda delle sopra indicate facoltà.
In proposito, per verificare la fondatezza delle doglianze di parte opponente sono stati disposti accertamenti tecnici.
Il ctu nominato in istruttoria ha accertato l'esistenza di difformità e vizi tra quanto eseguito e quanto previsto in contratto;
infatti, secondo il ctu, la cucina montata è del tipo componibile, anziché in muratura;
la canna fumaria della stufa a pellet, non è stata installata a regola d'arte; le Dichiarazioni di
Conformità degli impianti eseguiti (elettrico, idrico, gas e stufa a pellet), non sono conformi al D.M. n. 37/08; mancano i certificati di collaudo e il libretto di manutenzione della stufa a pellet.
La modifica relativa alla cucina, da muratura in componibile, non compromette la destinazione e l'utilizzo della stessa;
tuttavia, le differenti caratteristiche (minore valore) incidono sicuramente sul prezzo finale dell'opera. pagina 4 di 7 Per quanto riguarda invece la canna fumaria della stufa a pellet, la stessa deve necessariamente essere adeguata alla normativa vigente, ai fini della sicurezza, in quanto potrebbe inficiare la funzionalità della stessa.
In ordine alle Dichiarazioni di Conformità degli impianti e i relativi certificati di collaudo della stufa a pellet, il ctu ha rappresentato che l'istallatore è obbligato, al termine dei lavori,
a rilasciare al Committente i vari certificati che tutelano lo stesso e certificano il lavoro eseguito a regola dell'arte.
Quindi la domanda di riduzione del prezzo merita accoglimento;
la riduzione, come evidenziato dal ctu, va determinata in conformità a quanto stabilito dall'art. 1668 comma 1 c.c., ovvero quale differenza tra il valore dell'opera dedotta in contratto e il valore dell'opera così come eseguita.
La valutazione della cucina componibile, così come è realizzata,
è stata ottenuta dai preventivi forniti da ditte specializzate del settore, reperite nella zona. Dalle indagini di mercato sono state interpellate due ditte operanti nel settore: il prezzo medio attuale della cucina componibile installata è pari a circa €
2.024,59 oltre iva, compreso trasporto e montaggio, ottenuto facendo la media aritmetica degli importi rilevati.
Deve aggiungersi il costo della base di appoggio in muratura, poiché non prevista nel contratto, eseguita in adiacenza alla cucina componibile, pari ad € 150,00; quindi il costo complessivo della cucina installata è pari a circa € 2.174,59 oltre iva (€ 2.024,59+€ 150,00). Di contro la cucina in muratura prevista in contratto, ha un costo complessivo di € 2.380,00, come da voci di preventivo, a cui va detratto lo sconto applicato pagina 5 di 7 sul totale pari al 5,74 %, così rideterminato in € 2.243,39 (€
2.380,00 x 0,9426).
Aggiornando all'attualità il prezzo della cucina pattuita e accettata in data 14.03.2016 (€ 2.243,39), il costo attuale per la realizzazione della cucina in muratura, così come previsto in contratto, è pari a € 2.727,96, oltre iva. Ne consegue che la differenza tra il valore della cucina prevista in contratto, rivalutato al 28.02.2025, e il valore della cucina componibile così come eseguita, è pari ad € 553,37 oltre iva, da ridurre dall'importo complessivo pattuito.
Il costo per adeguare la canna fumaria della stufa a pellet alla normativa vigente, pari ad € 677,61 oltre iva, deve essere detratto dall'importo contrattuale (ovvero € 19.150,00 compreso iva al 10%).
In conclusione, l'opponente deve versare alla
[...]
l'importo di € 16.178,11, oltre IVA. Non sono CP_2
state avanzate specifiche domande relativamente alla consegna delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti eseguiti, completi degli allegati obbligatori, e del deposito di una copia degli stessi presso l'Ufficio SUE del Comune di Sant'Agata dei
TI (BN).
Alcuna pronuncia può rendersi relativamente alle statuizioni di cui al provvedimento declaratorio della incompetenza, non vertendosi in giudizio di appello
Il parziale accoglimento della domanda proposta in riassunzione giustifica la compensazione, per ¼, delle spese di lite e la condanna della comunque quasi totalmente CP_1
soccombente, al pagamento dei restanti ¾ pagina 6 di 7 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ex art. 392 c.p.c., nei Controparte_2
confronti di , così provvede: CP_1
1)Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2
, della somma di € 17.795,92, oltre interessi come
[...]
richiesti al soddisfo
2) compensa per ¼ le spese del presente giudizio, e condanna al pagamento dei restanti ¾, che liquida in € CP_1
600,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, €
1.260,00 per la fase istruttoria, € 1.275,00 per la fase decisionale, oltre spese di C.U. e i ¾ delle spese di CTU, rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Della Valle, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. A.Genovese
pagina 7 di 7