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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2584/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti
Magistrati:
dott. Alina Rossato - Presidente rel.-
dott. Barbara De Munari - Giudice -
dott. Federica Di Paolo - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2584/2021 R.G. promossa con ricorso depositato il
12.04.2021
da
, con l'Avv. CALLEGARO ANTONELLA Parte_1
ricorrente nei confronti di con l'Avv. ZECCHIN MARIO CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente:
“Nel merito
pagina 1 di 19 Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a Parte_1 CP_1
vivere separati.
Affidamento condiviso dei figli con collocazione presso il padre e diritto di visita della madre da
Per_ concordare direttamente con i figli più grandi, e previa comunicazione al genitore Per_2
collocatario e da mantenere il giovedì pomeriggio per la figlia più piccola con obbligo dei Servizi Per_3
Sociali, previo cambio di equipe, di monitorare le visite al fine di promuoverne un ampliamento e
favorire il rapporto tra figli e genitori naturali come normativamente previsto. Assegnazione della casa
familiare al sig. che continuerà a viverci con i figli. Mantenimento diretto dei figli da CP_1
parte dei genitori i quali contribuiranno alle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo
del Tribunale di Padova nella misura del 50% ciascuno. Nulla per il mantenimento reciproco dei
coniugi.
- Con vittorie di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria:
Si producono i seguenti documenti sopravvenuti volti a confermare come i Servizi Sociali, che
nell'ultima relazione di aggiornamento datata 15.11.2024 si spingono a suggerire un affidamento
esclusivo dei figli al padre, non abbiano fondato le conclusioni su “dati oggettivi e su metodologie e
protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica” ed anzi non ne abbiano condiviso le motivazioni né si
siano mai attivati per favorire il recupero del rapporto tra figli e madre naturale bensì, al contrario,
abbiano agito sempre in modo prevenuto nei confronti della sig.ra Parte_1
doc.18) mail degli operatori dei Servizi Sociali del 28.10.2024 in cui si legge che “abbiamo avuto
informazione dal sig. […] Ci spiace doverLe ogni volta fare presente le regole che ormai CP_1
dovrebbero da Lei essere apprese e rispettate” con replica della sig.ra (sia Parte_1
personalmente che tramite la sottoscritta) rimasta poi priva di riscontro la quale dimostra come, per
l'ennesima volta, la madre sia stata ingiustamente ritenuta colpevole di una violazione/mancanza solo
sulla base di un riferito del padre non corrispondente al vero.
doc.19) mail degli operatori dei Servizi Sociali del 28.10.2024 in cui si legge che “quest'ultima [zia
è invitata a non portare regali ai ragazzi perché non è il momento opportuno” ma non è dato Per_4
comprendere le concrete ragioni di tale invito. Si produce anche, al doc.20) relazione del Centro di
Salute Mentale del 26.08.2024.
pagina 2 di 19 Si chiede che vengano acquisite le relazioni degli educatori che hanno presenziato agli incontri protetti
madre-figli che ormai si protraggono da circa un anno ed in particolare dell'educatrice nonché Per_5
dei Servizi Sociali di Campagna Lupia (VE) che seguono la sig.ra da quando, a Parte_1
gennaio 2024, si è trasferita nel suddetto Comune.”
Conclusioni di parte resistente:
“- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
- Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minorenni , e al Persona_6 Persona_7 Persona_8
padre CP_1
- Per l'effetto, assegnare la casa di abitazione coniugale in PI di SA (PD) via Monte Grappa n. 14
con pertinenze, arredi e corredi al sig. CP_1
- Disporre che la madre possa vedere i figli secondo le modalità che saranno ritenute più idonee anche
sulla scorta delle indicazioni fornite dai Servizi Sociali del Comune di PI di SA.
- Disporre che i Servizi Sociali del Comune di PI di SA proseguano nel monitoraggio del nucleo
familiare. - Porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. Parte_1 CP_1
a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun
[...]
figlio) rivalutabile annualmente ex Istat, da pagarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di
ogni mese.
- Porre a carico dei coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie da sostenere per i figli
richiamandosi al riguardo il protocollo in uso presso questo Ecc.mo Tribunale comprendendovi
espressamente quelle per una baby-sitter ove necessario.
- Conservare a favore del sig. gli assegni familiari. CP_1
- Respingersi ogni richiesta di concorso al mantenimento della Sig.ra Parte_1
- Respingere ogni ulteriore domanda proposta dalla sig.ra perché infondata in fatto e Parte_1
in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Chiede, infine, che la causa venga trattenuta in decisione con termini per il deposito di comparse
conclusionali e memorie di replica.”
pagina 3 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.04.2021, la sig.ra premettendo che: Parte_1
-in data 11.07.2015 contraeva matrimonio concordatario con il sig. CP_1
-dalla loro unione nascevano figli: , in data 08.09.08, , in data Persona_6 Persona_7
27.08.12, e in data 20.12.16; Persona_8
-il regime patrimoniale dei coniugi è la separazione dei beni;
-la convivenza tra i coniugi diveniva intollerabile;
-la casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno ed è
gravata da mutuo ipotecario;
-il sig. è dipendente della società Vertiv S.r.l. e, a seguito di recente aumento CP_1
di stipendio, dal 2020 percepisce oltre €.2.000,00 mensili;
pertanto, chiedeva:
“1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati.
2) Assegnarsi l'abitazione familiare alla sig.ra che continuerà a viverci con i figli. Parte_1
3) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la madre e diritto
del visita del padre almeno due giorni a settimana, martedi e giovedi dalle 17.00 alle 20.30, ed almeno
un week end alternato da sabato dopo scuola al lunedi mattina con riaccompagno a scuola.
4) Disporsi l'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1
mediante il versamento di 200 euro mensili ciascuno, somme rivalutabili annualmente in base agli
indici Istat a far data dall'anno successivo alla data della sentenza oltre al 100% delle spese
straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Padova da intendersi quivi integralmente
trascritto.
5) Disporsi l'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento della moglie CP_1
mediante il versamento di 200 euro mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
6) La sig.ra contribuirà al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale Parte_1
mediante il rimborso di 100 euro mensili.”
pagina 4 di 19 In data 10.09.2021 si costituiva il sig. il quale, premettendo che: CP_1
- i coniugi fissavano la residenza familiare a PI di SA (PD) via Monte Grappa n. 14 in una abitazione acquistata per la quota del 50% cadauno mediante il ricorso ad un mutuo ipotecario contratto nel 2013 di € 60.000,00 circa per la durata di 20 anni e con rata mensile costante di € 312,00 ca.;
- il sig. è dipendente della società Vertiv di PI di SA (PD): il suo reddito annuo, CP_1
con riferimento all'anno 2020, è stato di € 22.556,75 con € 1.233,22 di ritenute;
- gli assegni familiari, dal luglio 2021 pari ad € 476,75 contro i precedenti € 300,00 circa, sono percepiti dal convenuto;
- la sig.ra è, al momento, priva di occupazione lavorativa. Non consta al sig. Pt_1 CP_1
che si stia impegnando nella ricerca di un lavoro;
- la rata mensile del mutuo ipotecario e la retta mensile di € 170,00 ca della scuola materna di sono sostenute dal sig. ; Per_3 CP_1
- la crisi coniugale, già latente a causa delle ossessioni della moglie, si aggravava nel gennaio del 2021;
-ad inizio febbraio la sig.ra lasciava la casa di abitazione familiare per trasferirsi dalla Pt_1
propria madre con i figli, salvo farvi ritorno dopo 15 giorni circa;
- entrambi i coniugi si rivolgevano ai Servizi Sociali del Comune di PI di SA
denunciando una situazione di frattura familiare;
- questi ultimi svolgevano alcuni colloqui con marito e moglie e iniziavano una indagine per verificare le condizioni personali dei coniugi e familiari;
- nel corso di tali colloqui la sig.ra affermava che sia lei sia il marito in gioventù Pt_1
avevano fatto uso di stupefacenti nonché di avere subito violenze psicologiche da parte di questi;
il sig. dichiarava di aver fatto uso di sostanze stupefacenti limitatamente ad un CP_1
breve periodo precedente al matrimonio e di non essere mai stato violento nei confronti della moglie;
- la ricorrente è in cura presso uno psicologo per un disturbo ossessivo-compulsivo della personalità; in data 03/06/2019 veniva visitata presso il CSM di PI di SA (PD);
pagina 5 di 19 - la ricorrente è ossessionata dall'idea che il marito possa avere una relazione con un'altra donna nonché dall'idea di essere osservata nella sua quotidianità da altri uomini e di essere giudicata da altre donne;
- la stessa è presa in carico dal Centro anti-violenza;
- i Servizi Sociali richiedevano una valutazione multidimensionale sulla famiglia, a seguito della quale veniva avviato presso il Serd di PI di SA (PD) un programma nei confronti del sig. per il monitoraggio con test tossicologici e colloqui con gli operatori;
CP_1
- il resistente si rivolgeva anche al Consultorio Familiare di PI di SA (PD) per ricevere assistenza nella gestione della crisi coniugale;
- il programma del sig. col Serd si concludeva nel giugno del 2021 con esito negativo CP_1
per tutte le sostanze stupefacenti ed alcol;
- la sig.ra cessava il confronto con i Servizi;
Pt_1
il resistente, pertanto, chiedeva:
“- In via del tutto preliminare:
Richiedere ai Servizi Sociali, al Consultorio Familiare, al Serd di PI di SA (PD) ed al CSM di
PI di SA (PD) di fornire una relazione scritta sulle attività svolte e sulle informazioni rilevanti
raccolte sui coniugi e e sulla loro famiglia sino ad oggi e, sulla scorta CP_1 Parte_1
delle relative risultanze, disporre che i Servizi Sociali del Comune di PI di SA (PD), previe
ulteriori indagini psico-sociali sul nucleo familiare, sulla capacità genitoriale delle parti e sulle
condizioni di salute psico-fisica della sig.ra predispongano un progetto di affidamento dei Pt_1
minori monitorando nel tempo il rapporto di questi ultimi con i genitori e riferendo al Tribunale l'esito
delle verifiche.
In alternativa, disporre una consulenza tecnica d'ufficio affinché,
- esaminati gli atti;
- assunte le necessarie ed opportune informazioni anche presso terzi ed i Servizi Sociali;
- esperite indagini sulla capacità genitoriale delle parti;
pagina 6 di 19 - svolti, anche in relazione allo stato di salute psicofisica della sig.ra gli esami specialistici Pt_1
ritenuti necessari;
vengano accertate le condizioni di affidamento dei minori più idonee al fine di
garantire l'equilibrato sviluppo psico-fisico degli stessi.
In via provvisoria ed urgente:
All'esito delle informazioni ed indagini predette
- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
- Disporre l'affidamento ed il collocamento dei figli minorenni , e Persona_6 Persona_7 Per_8
le modalità di visita del genitore non collocatario e l'assegnazione della casa coniugale in
[...]
relazione alle risultanze degli accertamenti disposti.
- Porre a carico del Sig. nei rigorosi limiti della sua capacità reddituale, l'obbligo di CP_1
provvedere al mantenimento ordinario dei figli fino a quando la sig.ra non avrà Parte_1
trovato una occupazione lavorativa.
- Porre a carico dei coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie da sostenere per i figli
richiamandosi al riguardo il protocollo in uso presso questo Ecc.mo Tribunale.
- Conservare a favore del sig. gli assegni familiari. CP_1
- Respingersi ogni richiesta di concorso al mantenimento della Sig.ra ” Parte_1
A seguito dell'udienza presidenziale del 22.09.2021, nella quale veniva esperito negativamente il tentativo di conciliazione, con Ordinanza datata 24.09.2021, il Presidente
delegato, sciogliendo la riserva formulata, disponeva che i Servizi Sociali del Comune di
PI di SA e dell' sentito anche il SerD di PI di SA, fornissero le informazioni Pt_2
indicate in parte motiva sui genitori e sui minori entro 90 giorni dalla comunicazione e rinviava all'udienza del 10.2.2022 per esame.
In data 5.01.2022 venivano depositate le relazioni del Consultorio Familiare e del
Servizio EE-NPI e il 4.02.2022 le parti depositavano note scritte per l'udienza fissata.
Quindi, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.02.2022, con
Ordinanza datata 14.02.2022, in via temporanea ed urgente, così provvedeva:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati;
pagina 7 di 19
2. dispone l'affidamento dei minori e ai Servizi Sociali del Comune di Persona_6 Per_2 Per_3
PI di SA (PD) secondo le modalità indicate in parte motiva, con collocazione prevalente presso il
padre;
3. incarica i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e di attivare un percorso
di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori presso il Consultorio Familiare, un servizio di
educativa domiciliare ed interventi volti alla cura degli aspetti psico-patologici rilevati nei genitori;
4. invita entrambe le parti ad intraprendere le iniziative promosse dai Servizi Sociali;
5. assegna a la casa familiare sita in PI di SA (PD), via Monte Grappa n.14; CP_1
dovrà lasciare la casa familiare entro 60 giorni decorrenti dalla data di Parte_1
comunicazione della presente ordinanza, con facoltà di asportare i propri oggetti personali;
6. dispone che la madre potrà vedere i figli, salve diverse indicazioni dei Servizi Sociali in base alle
risultanze del monitoraggio, secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20.00;
- due pomeriggi a settimana, di cui uno dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 ed uno con pernotto
dall'uscita da scuola alla mattina successiva, quando li accompagnerà a scuola;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31.5 di ciascun
anno;
- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale
e di Capodanno;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì
dell'Angelo;
- ogni altra festività ad anni alterni con ciascun genitore;
7. dispone che la madre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori quando li terrà presso di
sé, oltre al 40% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017;
8. pone a carico di un assegno di mantenimento a favore di di € CP_1 Parte_1
300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.”
pagina 8 di 19 Disponeva, altresì, che i Servizi Sociali depositassero una relazione di aggiornamento entro il
16.9.2022, nominava se stessa Giudice istruttore e fissava l'udienza del 29.9.2022 ad ore 10:00
per comparizione dei soli difensori e trattazione.
In data 31.05.2022 il resistente depositava ricorso ex art. 709, comma 4 c.p.c., per la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, rilevando che:
-la sig.ra il giorno 10 marzo 2022, senza dare alcun preavviso al marito e Parte_1
senza riferire ove si sarebbe trasferita, lasciava la casa di abitazione familiare;
-la stessa iniziava a lavorare presso un locale-bar in Padova, tuttavia non comunicava al marito dove esattamente lavorasse, quale contratto avesse concluso e con quali orari;
-la ricorrente, in difformità da quanto previsto nel provvedimento presidenziale, dopo essere uscita di casa, non vedeva i figli per circa un mese e mezzo e, solo dopo un incontro tenutosi il 21/04/2022 presso il Servizio Sociale, dichiarava di voler avere un ruolo attivo nella gestione pratica dei figli, impegnandosi a vederli il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle 16.30
alle 18.30 e, a settimane alterne, anche con cena e rientro alle ore 20.00;
-solo in quella sede, inoltre, la sig.ra dava la propria disponibilità a chiedere ai Pt_1
Per_ rispettivi istituti scolastici l'orario prolungato per i figli e , non contribuendo, Per_2
però, al pagamento del relativo costo;
-in questo modo la gestione e organizzazione della vita familiare e dei figli ricadevano esclusivamente sul sig. , che si vedeva costretto a trasformare il rapporto lavorativo CP_1
da tempo pieno a tempo parziale al 62,50% e successivamente al 43,80%;
-lo stipendio mensile del si riduceva, pertanto, da € 1.500,00 circa ad € 980,00 circa Pt_3 CP_1
prima e successivamente a € 750,00 circa;
pertanto, chiedeva:
“Nel merito:
A parziale modifica dei provvedimenti presidenziali,
− revocare l'assegno di concorso al mantenimento della sig.ra Pt_1
− porre a carico della sig.ra il pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per i Pt_1
figli, come da protocollo in uso presso codesto Spett.le Tribunale, comprendendovi espressamente quelle
pagina 9 di 19 per l'orario prolungato e la mensa di e nonché quelle per una baby sitter, Persona_8 Parte_4
ove necessaria. In via istruttoria:
a) Chiedere ai Servizi Sociali ed al Consultorio di PI di SA una relazione di aggiornamento
sull'andamento del percorso di monitoraggio della famiglia e sull'apporto dato da Persona_9
ciascuna parte rispetto alle iniziative da essi promosse. b) ordinare alla sig.ra ai sensi Pt_1
dell'art.210 cpc, di esibire in giudizio copia del contratto di lavoro da essa concluso nonché copia delle
ultime buste paga.
c) chiedere all'INPS, ai sensi dell'art. 213 cpc, di fornire informazioni scritte circa il rapporto di lavoro
facente capo alla sig.ra ” Pt_1
Con Decreto datato 6.06.2022, il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 709 ultimo comma c.p.c.
nell'interesse del resistente, disponeva che avrebbe provveduto alla già fissata udienza del
29.09.2022, assegnando all'istante termine sino al 30.6.2022 per la notifica alla controparte del ricorso e alla controparte termine sino al 6.9.2022 per il deposito di memoria per prendere posizione sull'istanza.
A seguito del deposito di memorie di entrambe le parti e delle relazioni dei Servizi Sociali,
all'esito dell'udienza del 29.09.2022, il Giudice si riservava.
Quindi, con Ordinanza datata 12.10.2022, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei pronunciati in data 14.2.2022, il Giudice così disponeva:
“- revoca l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili a carico di e a favore di CP_1
Parte_1
- dispone che i Servizi Sociali affidatari individuino tempi e modi degli incontri dei figli minori con la
madre;
2. conferma nel resto i provvedimenti temporanei;
3. dispone la prosecuzione dell'incarico in capo ai Servizi Sociali, affinché:
- mantengano lo stretto monitoraggio del nucleo familiare e attivino tutti gli interventi ritenuti più
opportuni nell'interesse dei figli minori e dei genitori;
- monitorino, in particolare, l'andamento degli incontri dei figli minori con la madre, con la possibilità
di introdurre la presenza di un operatore ove ritenuti disturbanti;
pagina 10 di 19 - prendano contatti con il CSM al fine di riferire a questo giudice sui percorsi intrapresi da Pt_1
[...]
- approfondiscano la soluzione abitativa e la conoscenza dei familiari conviventi con la signora Pt_1
- depositino una relazione di aggiornamento entro il 28.4.2023, con possibilità di depositare una
segnalazione anche prima del termine assegnato ove ravvisino una situazione di pregiudizio per i
minori, esponendo gli elementi utili alla valutazione del giudice al fine di adottare i provvedimenti più
tutelanti per i minori;
4. fissa nuova udienza al 18.5.2023 ore 11:30 per esame della relazione;
5. dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova.”
Successivamente, i Servizi Sociali di PI di SA depositavano relazioni di aggiornamento;
quindi, all'esito dell'udienza del 18.05.2023, il Giudice disponeva la prosecuzione dell'incarico per mantenere attivi tutti gli interventi già in essere a favore dei minori e dei genitori,
invitando la sig.ra a sottoporsi con continuità alla presa in carico presso il CSM;
Pt_1
assegnava ai Servizi termine sino al 14.12.2023 per il deposito di relazione di aggiornamento e alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Fissava nuova udienza al 25.1.2024 ore 10:30
con decorrenza differita dall'1.9.2023.
In data 15.01.2024 i Servizi Sociali di PI di SA depositavano la propria relazione.
A seguito di nuova riassegnazione della causa e dell'udienza fissata, il Giudice assegnatario con Ordinanza datata 22.02.2024, disponeva l'audizione di e e Persona_6 Persona_7
ordinava alla sig.ra ex art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio la Parte_1
documentazione relativa all'eventuale rapporto di lavoro attualmente in essere.
A seguito del deposito della relazione dei Servizi Sociali e dell'audizione dei minori, con
Ordinanza datata 31.05.2024, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, in trattazione scritta,
concedendo alle parti termine per note fino al 27.11.2024 e ai Servizi Sociali per relazione di aggiornamento fino al 15.11.2024.
pagina 11 di 19 Con provvedimento datato 29.11.2024, depositate le note conclusive e la relazione dei Servizi
Sociali, il Giudice assegnava alle parti termini per memorie conclusionali e di replica e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento.
Risulta infatti evidente dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151
c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Sull'affido, collocamento e diritto di visita dei minori
Dall'unione coniugale sono nati i figli in data 08.09.2008, in Persona_6 Persona_7
data 27.08.2012 e in data 20.12.2016. Persona_8
La ricorrente chiede affido condiviso, collocamento dei minori presso il padre, visite libere con i figli più grandi e incontri con il giovedì pomeriggio, con monitoraggio dei Servizi Per_3
Sociali, al fine di ampliarne i tempi.
Il sig. chiede, al contrario, affido esclusivo dei minori, collocamento presso di sé, visite CP_1
regolamentate dal Servizio Sociale di PI di SA.
I minori sono attualmente collocati presso il padre nella casa familiare, affidati al Servizio
Sociale come da Ordinanza del 12.10.2022, modificativa dei provvedimenti provvisori, con l'incarico agli stessi di organizzare e monitorare le visite della madre con i figli, che avvengono tuttora in modalità protetta.
pagina 12 di 19 Nella relazione di aggiornamento depositata il 15.11.2024 i Servizi riportano che “Nella
quotidianità i minori continuano ad essere gestiti dal padre che garantisce stabilità nelle routine dei
figli, supporto emotivo e proposte educative/sportive/culturali, frequenza scolastica regolare, accesso
alla madre, mantenimento della rete amicale”.
Ripercorrendo gli interventi sul nucleo, viene riferito che a marzo 2021 il Servizio segnalava la
situazione familiare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia in quanto, dopo aver
approfondito la conoscenza del nucleo familiare, emergeva un quadro pregiudizievole: si constatava
un'accesa conflittualità tra coniugi anche alla presenza dei figli minori.
La sig.ra accusava infatti il marito di uso di sostanze stupefacenti, mentre costui Pt_1
segnalava le fragilità psicologiche della moglie.
In seguito, il sig. manifestava volontà di collaborare, sottoponendosi ai controlli con il CP_1
SERD, risultati tutti negativi, chiedendo costantemente e spontaneamente supporto per le difficoltà personali e familiari, riconoscendo progressivamente i propri limiti, a differenza della sig.ra la quale si dimostrava non protettiva, non affidabile e si rifiutava di Pt_1
svolgere un percorso con il CSM.
Anche agli incontri con il Consultorio per sostegno alla genitorialità, la presenza della stessa risultava discontinua, appariva molto concentrata sul problema lavorativo, scarsamente sintonizzata sulle esigenze dei figli, incapace di mantenere regolarità nelle visite, tanto che sia
Per_
sia avevano espresso difficoltà ad incontrarla, con conseguente necessità di Per_2
passare da incontri liberi a protetti (relazione del 22.12.2023: “Negli ultimi mesi si è constatato
Per_ un peggioramento della relazione madre-figli, in particolare nel rapporto con e i quali Per_2
hanno iniziato a riferire al padre di non voler più partecipare agli incontri con la madre, in particolare
nei fine settimana, riferendo di preferire gli impegni con i coetanei e trovando di volta in volta attività
Per_ che potessero sostituire l'incontro (feste di compleanno, pigiama-party ecc.). , in sede di colloquio
presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile - dove continua ad essere seguita con colloqui
individuali ed a volte colloqui allargati alla presenza del padre, ha riferito di essere in difficoltà
nell'incontrare la madre, che “dice cose fuori dalla realtà, che devo presentarmi davanti al giudice a
dire che voglio stare con lei e non con il papà, non sto bene quando sto da mia mamma, non ci caga,
pagina 13 di 19 segue solo ma in maniera sbagliata, fa danni e poi devo sistemarli io”, “inganna per farle Per_3 Per_3
fare quello che vuole”, “alla fine io arrivo frustrata e me la prendo con il papà”, “la mamma c'è ma non
Per_ c'è, non la sento”. ha riportato che anche comprenderebbe tutte queste cose ma non ne Per_2
parla pur soffrendone;
la ragazza ha inoltre dichiarato: “la mamma vive nel suo mondo, interagisce in
modo negativo con , ribadendo che la madre non si pone con la figlia piccola in modo normativo, Per_3
permettendole di fare capricci ed alzare molto i toni e in seguito coinvolgendo lei per regolare la
Per_ sorellina, dato che la madre da sola non riesce a sostenere questo ruolo. e riportano che Per_2
nel corso delle visite madre-figli non si sentono visti e considerati dalla madre, che tende a concentrare
tutte le sue attenzioni su non prendendosi cura di loro e – anzi – coinvolgendoli loro malgrado Per_3
Per_ solo nei momenti di difficoltà, quando fatica a gestire la figlioletta e a darle regole chiare. appare
molto turbata e sofferente per la situazione materna, tanto da aver attraversato momenti di forte ansia e
piccoli attacchi di panico che vengono collegati dalla psicologa del Servizio NPI alla perdita della figura materna… Si evidenzia
infatti che, nonostante la corposa attivazione di interventi a favore della signora relativi alla sua salute
psico-fisica, all'autonomia adulta, alla genitorialità, la stessa non pare sufficientemente in grado di
attivarsi in modo costruttivo e rielaborare i contenuti delle indicazioni degli operatori, anzi manifesta
incapacità di modificare le proprie modalità relazionali e pratiche attraverso forme di irrigidimento e
sfiducia verso i servizi. Risulta opportuno evidenziare che la signora in sede di colloquio è stata invitata
numerose volte a interrompere immediatamente le comunicazioni ai figli nelle quali consigliava una
loro diretta presa di posizione rispetto alla possibilità di dire al giudice di volersi trasferire presso di lei,
dato che questo creava una pesante sofferenza;
tali comunicazioni però non si sono interrotte, come non
è venuto meno l'atteggiamento di negazione delle difficoltà relative alla gestione degli incontri madre-
figli, quando gli operatori hanno problematizzato il tema. Si è quindi valutato di ripristinare dal mese
di dicembre 2023 gli incontri madre-figli in modalità protetta
una volta a settimana, sia per monitorare le comunicazioni ai minori e garantire puntualità, sia per
evitare di esporli alla guida della signora (dati i dubbi sulla sicurezza stradale)”).
I Servizi Sociali danno atto che il padre continua tuttora ad occuparsi con costanza dell'organizzazione familiare e della cura dei tre figli in autonomia, “gestendo in modo adeguato
pagina 14 di 19 i rapporti con le scuole, con il pediatra, con le associazioni sportive ed extra-scolastiche scelte dai figli
per le attività pomeridiane, con le famiglie dei compagni di classe dei figli, sapendosi integrare in modo
positivo e funzionale con la rete di famiglie di supporto offerta dai Servizi Sociali in collaborazione con
il CA (mantenendo tra l'altro ottimi rapporti anche con le famiglie ora non più attive nel
progetto)… Il sig. nel tempo ha infatti maturato una maggiore consapevolezza del proprio ruolo CP_1
genitoriale assumedosi sempre più le responsabilità di padre in modo autonomo, senza quindi la
necessità di confrontarsi frequentemente col Servizio Sociale come accadeva in passato. Resta sempre
collaborativo e tempestivo qualora contattato dagli operatori e capace di chiedere aiuto di fronte alle
criticità che via via si possono presentare”.
Hanno sicuramente riportato un miglioramento negli ultimi tempi della situazione materna,
sugli aspetti abitativo e lavorativo, con il raggiungimento di una certa stabilità. Tuttavia,
hanno anche osservato che ella richiede insistentemente di poter vedere i figli con maggior frequenza e liberamente, con atteggiamento autocentrato, senza riflettere sulla necessità di ascoltare i loro bisogni e provvedere innanzitutto alle loro esigenze, anche economiche, alle quali finora non sta ancora contribuendo.
Per_ Nell'udienza del 31.5.2024 sono stati sentiti i due figli maggiori e . Entrambi Per_2
Per_ hanno dichiarato di essere contenti dell'attuale organizzazione delle loro giornate ( ha soltanto chiesto di poter avere maggiore tempo libero, in considerazione della sua età), del rapporto con le famiglie di appoggio nonché dei tempi e modalità di incontro con la mamma.
Per_
, in particolare, ha affermato che “a volte mi sembra che (la mamma) voglia comprare il
nostro affetto con quello che ci porta. Questo può funzionare con ma non con me che sono Per_3
grande. spesso dà una mano a mamma per relazionarsi con noi, invitandola a fare delle Per_5
domande, che a noi fa piacere ricevere.”
Non si può pertanto che condividere la valutazione del Servizio Sociale della persistente fragilità dei minori, che deve essere protetta con la prosecuzione dei sostegni familiari e del percorso con Neuropsichiatria infantile, da una parte riconoscendo e rinforzando la relazione con il padre, che in questi anni è sempre stato presente e centrato sul benessere dei figli,
dall'altra accompagnando il rapporto con la madre, la quale solo recentemente è riuscita a pagina 15 di 19 raggiungere una certa stabilità lavorativa ed abitativa, ma non ha ancora dimostrato di avere concretamente superato le difficoltà nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale, segnalate nel corso della presa in carico da parte dei Servizi Sociali (relazione del 15.11.2024: “In merito alla
rapporto madre-figli da un lato si riconosce il forte legame affettivo presente, dall'altro lato si sottolinea
l'insidiosità degli scambi che avvengono tra la sig.ra e i figli: le caratteristiche di personalità Pt_1
patologiche della madre, infatti, non garantiscono da parte sua azioni e comunicazioni sufficientemente
adeguate nei confronti dei figli. Se da una parte si ritiene che non sia plausibile mantenere fino alla
maggiore età dei minori un regime di incontri protetti, dall'altra parte si evidenzia preoccupazione per
una gestione libera dei rapporti madre-figli; in questa fase sembra più a rischio la figlia che, Per_3
rispetto ai fratelli, è meno matura e consapevole delle fragilità materne.”).
Pertanto il Collegio ritiene di condividere la proposta di affido esclusivo al padre, sig. , CP_1
con organizzazione delle visite con la madre da parte del Servizio Sociale, con progressiva autonomizzazione e ampliamento, secondo il loro andamento. In particolare, qualora conforme all'interesse dei minori, tenuto conto delle esigenze degli stessi e della loro volontà,
Per_ in particolare di e , potrà essere previsto, oltre all'incontro settimanale con la Per_2
presenza di un educatore, non appena ritenuto non pregiudizievole, un altro in autonomia,
con facoltà di interromperli se disturbanti.
Il Servizio Sociale proseguirà nella presa in carico del nucleo familiare, con continuazione dei progetti di sostegno a favore dei genitori e dei minori.
Non può trovare accoglimento la richiesta di sostituzione dei Servizi Sociali incaricati, sia perché non giustificata, sia in quanto dipendente da ragioni organizzative e di competenza territoriale previste per disposizioni di legge, in merito alle quali il Tribunale nulla può
disporre.
Sul contributo al mantenimento per i figli
La sig.ra chiede di contribuire al mantenimento dei figli versando il 50% delle spese Pt_1
straordinarie, come da Protocollo di Padova.
pagina 16 di 19 Il sig. chiede € 300 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie, come da CP_1
Protocollo di Padova.
La ricorrente ha dichiarato nei propri atti di percepire uno stipendio di € 1400 mensili circa
(non ha depositato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, né buste paga, ad eccezione dei primi tre mesi del 2024) e di corrispondere un canone di locazione di € 470 mensili, non documentato.
Il sig. il quale, come detto, si occupa totalmente dei figli, con l'aiuto di famiglie di Pt_1
appoggio, risulta dai CUD depositati percepire uno stipendio di circa € 1700 mensili. Egli
corrisponde per intero la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale ove vive, di € 300
mensili, per concorde dichiarazione delle parti. Percepisce l'assegno unico, il cui ammontare non è stato tuttavia allegato dalle parti.
Pertanto, alla luce delle predette circostanze, il Collegio, tenuto conto dei redditi percepiti dalle parti, delle spese da ciascuna sostenute, del valore dell'assegnazione della casa coniugale, dei compiti di cura ed educazione dei figli, gravanti sul padre, dell'assenza di mantenimento diretto da parte della madre in ragione dei tempi di visita ridotti, delle esigenze dei minori rapportate all'età, ritiene congruo disporre che la madre versi al padre la somma complessiva di € 300 mensili (€ 100 a figlio) entro il 10 di ogni mese, rivalutabili Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, a decorrere dalla domanda.
Sulle spese di lite
Stante la soccombenza della ricorrente sulle domande di affidamento e contributo al mantenimento, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del
D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, del tipo e complessità dell'attività svolta e dei valori medi ivi previsti relativi a tutte le fasi del procedimento, devono essere poste per la metà a suo carico, compensate per il resto.
pagina 17 di 19
PQM
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di PIOVE DI SACCO di annotare la presente Sentenza nei registri (atto di matrimonio n.22 serie A, parte II anno 2015);
3) affida i minori ed in via esclusiva al padre Persona_6 Per_2 Per_3 CP_1
con collocamento presso lo stesso nella casa coniugale
[...]
4) assegna la casa coniugale al sig. affinchè ci viva con i figli CP_1
5) incarica il Servizio Sociale competente territorialmente a:
- proseguire i percorsi di sostegno per i minori ed i genitori attualmente in essere nonché ad attivare tutti gli interventi ritenuti più opportuni nell'interesse dei figli e dei genitori;
- organizzare le visite madre/figli con progressiva autonomizzazione e ampliamento,
secondo il loro andamento. In particolare, qualora conforme all'interesse dei minori,
Per_ tenuto conto delle esigenze degli stessi e della loro volontà, in particolare di e
, potrà essere previsto, oltre all'incontro settimanale con la presenza di un Per_2
educatore, non appena ritenuto non pregiudizievole, un altro in autonomia, con facoltà
di interromperli se disturbanti.
6) Dispone che la madre versi, entro il 10 di ogni mese, al padre Parte_1
la somma complessiva di € 300 (€ 100 a figlio) a titolo di contributo CP_1
la mantenimento dei figli, rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, a decorrere dalla domanda
7) condanna alla refusione a favore di di metà Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano per la quota in € 3808 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 1.4.2025
pagina 18 di 19 Il Presidente est
Dott. Alina Rossato
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti
Magistrati:
dott. Alina Rossato - Presidente rel.-
dott. Barbara De Munari - Giudice -
dott. Federica Di Paolo - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2584/2021 R.G. promossa con ricorso depositato il
12.04.2021
da
, con l'Avv. CALLEGARO ANTONELLA Parte_1
ricorrente nei confronti di con l'Avv. ZECCHIN MARIO CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente:
“Nel merito
pagina 1 di 19 Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a Parte_1 CP_1
vivere separati.
Affidamento condiviso dei figli con collocazione presso il padre e diritto di visita della madre da
Per_ concordare direttamente con i figli più grandi, e previa comunicazione al genitore Per_2
collocatario e da mantenere il giovedì pomeriggio per la figlia più piccola con obbligo dei Servizi Per_3
Sociali, previo cambio di equipe, di monitorare le visite al fine di promuoverne un ampliamento e
favorire il rapporto tra figli e genitori naturali come normativamente previsto. Assegnazione della casa
familiare al sig. che continuerà a viverci con i figli. Mantenimento diretto dei figli da CP_1
parte dei genitori i quali contribuiranno alle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo
del Tribunale di Padova nella misura del 50% ciascuno. Nulla per il mantenimento reciproco dei
coniugi.
- Con vittorie di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria:
Si producono i seguenti documenti sopravvenuti volti a confermare come i Servizi Sociali, che
nell'ultima relazione di aggiornamento datata 15.11.2024 si spingono a suggerire un affidamento
esclusivo dei figli al padre, non abbiano fondato le conclusioni su “dati oggettivi e su metodologie e
protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica” ed anzi non ne abbiano condiviso le motivazioni né si
siano mai attivati per favorire il recupero del rapporto tra figli e madre naturale bensì, al contrario,
abbiano agito sempre in modo prevenuto nei confronti della sig.ra Parte_1
doc.18) mail degli operatori dei Servizi Sociali del 28.10.2024 in cui si legge che “abbiamo avuto
informazione dal sig. […] Ci spiace doverLe ogni volta fare presente le regole che ormai CP_1
dovrebbero da Lei essere apprese e rispettate” con replica della sig.ra (sia Parte_1
personalmente che tramite la sottoscritta) rimasta poi priva di riscontro la quale dimostra come, per
l'ennesima volta, la madre sia stata ingiustamente ritenuta colpevole di una violazione/mancanza solo
sulla base di un riferito del padre non corrispondente al vero.
doc.19) mail degli operatori dei Servizi Sociali del 28.10.2024 in cui si legge che “quest'ultima [zia
è invitata a non portare regali ai ragazzi perché non è il momento opportuno” ma non è dato Per_4
comprendere le concrete ragioni di tale invito. Si produce anche, al doc.20) relazione del Centro di
Salute Mentale del 26.08.2024.
pagina 2 di 19 Si chiede che vengano acquisite le relazioni degli educatori che hanno presenziato agli incontri protetti
madre-figli che ormai si protraggono da circa un anno ed in particolare dell'educatrice nonché Per_5
dei Servizi Sociali di Campagna Lupia (VE) che seguono la sig.ra da quando, a Parte_1
gennaio 2024, si è trasferita nel suddetto Comune.”
Conclusioni di parte resistente:
“- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
- Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minorenni , e al Persona_6 Persona_7 Persona_8
padre CP_1
- Per l'effetto, assegnare la casa di abitazione coniugale in PI di SA (PD) via Monte Grappa n. 14
con pertinenze, arredi e corredi al sig. CP_1
- Disporre che la madre possa vedere i figli secondo le modalità che saranno ritenute più idonee anche
sulla scorta delle indicazioni fornite dai Servizi Sociali del Comune di PI di SA.
- Disporre che i Servizi Sociali del Comune di PI di SA proseguano nel monitoraggio del nucleo
familiare. - Porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. Parte_1 CP_1
a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun
[...]
figlio) rivalutabile annualmente ex Istat, da pagarsi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di
ogni mese.
- Porre a carico dei coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie da sostenere per i figli
richiamandosi al riguardo il protocollo in uso presso questo Ecc.mo Tribunale comprendendovi
espressamente quelle per una baby-sitter ove necessario.
- Conservare a favore del sig. gli assegni familiari. CP_1
- Respingersi ogni richiesta di concorso al mantenimento della Sig.ra Parte_1
- Respingere ogni ulteriore domanda proposta dalla sig.ra perché infondata in fatto e Parte_1
in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Chiede, infine, che la causa venga trattenuta in decisione con termini per il deposito di comparse
conclusionali e memorie di replica.”
pagina 3 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.04.2021, la sig.ra premettendo che: Parte_1
-in data 11.07.2015 contraeva matrimonio concordatario con il sig. CP_1
-dalla loro unione nascevano figli: , in data 08.09.08, , in data Persona_6 Persona_7
27.08.12, e in data 20.12.16; Persona_8
-il regime patrimoniale dei coniugi è la separazione dei beni;
-la convivenza tra i coniugi diveniva intollerabile;
-la casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno ed è
gravata da mutuo ipotecario;
-il sig. è dipendente della società Vertiv S.r.l. e, a seguito di recente aumento CP_1
di stipendio, dal 2020 percepisce oltre €.2.000,00 mensili;
pertanto, chiedeva:
“1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati.
2) Assegnarsi l'abitazione familiare alla sig.ra che continuerà a viverci con i figli. Parte_1
3) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la madre e diritto
del visita del padre almeno due giorni a settimana, martedi e giovedi dalle 17.00 alle 20.30, ed almeno
un week end alternato da sabato dopo scuola al lunedi mattina con riaccompagno a scuola.
4) Disporsi l'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1
mediante il versamento di 200 euro mensili ciascuno, somme rivalutabili annualmente in base agli
indici Istat a far data dall'anno successivo alla data della sentenza oltre al 100% delle spese
straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Padova da intendersi quivi integralmente
trascritto.
5) Disporsi l'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento della moglie CP_1
mediante il versamento di 200 euro mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
6) La sig.ra contribuirà al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale Parte_1
mediante il rimborso di 100 euro mensili.”
pagina 4 di 19 In data 10.09.2021 si costituiva il sig. il quale, premettendo che: CP_1
- i coniugi fissavano la residenza familiare a PI di SA (PD) via Monte Grappa n. 14 in una abitazione acquistata per la quota del 50% cadauno mediante il ricorso ad un mutuo ipotecario contratto nel 2013 di € 60.000,00 circa per la durata di 20 anni e con rata mensile costante di € 312,00 ca.;
- il sig. è dipendente della società Vertiv di PI di SA (PD): il suo reddito annuo, CP_1
con riferimento all'anno 2020, è stato di € 22.556,75 con € 1.233,22 di ritenute;
- gli assegni familiari, dal luglio 2021 pari ad € 476,75 contro i precedenti € 300,00 circa, sono percepiti dal convenuto;
- la sig.ra è, al momento, priva di occupazione lavorativa. Non consta al sig. Pt_1 CP_1
che si stia impegnando nella ricerca di un lavoro;
- la rata mensile del mutuo ipotecario e la retta mensile di € 170,00 ca della scuola materna di sono sostenute dal sig. ; Per_3 CP_1
- la crisi coniugale, già latente a causa delle ossessioni della moglie, si aggravava nel gennaio del 2021;
-ad inizio febbraio la sig.ra lasciava la casa di abitazione familiare per trasferirsi dalla Pt_1
propria madre con i figli, salvo farvi ritorno dopo 15 giorni circa;
- entrambi i coniugi si rivolgevano ai Servizi Sociali del Comune di PI di SA
denunciando una situazione di frattura familiare;
- questi ultimi svolgevano alcuni colloqui con marito e moglie e iniziavano una indagine per verificare le condizioni personali dei coniugi e familiari;
- nel corso di tali colloqui la sig.ra affermava che sia lei sia il marito in gioventù Pt_1
avevano fatto uso di stupefacenti nonché di avere subito violenze psicologiche da parte di questi;
il sig. dichiarava di aver fatto uso di sostanze stupefacenti limitatamente ad un CP_1
breve periodo precedente al matrimonio e di non essere mai stato violento nei confronti della moglie;
- la ricorrente è in cura presso uno psicologo per un disturbo ossessivo-compulsivo della personalità; in data 03/06/2019 veniva visitata presso il CSM di PI di SA (PD);
pagina 5 di 19 - la ricorrente è ossessionata dall'idea che il marito possa avere una relazione con un'altra donna nonché dall'idea di essere osservata nella sua quotidianità da altri uomini e di essere giudicata da altre donne;
- la stessa è presa in carico dal Centro anti-violenza;
- i Servizi Sociali richiedevano una valutazione multidimensionale sulla famiglia, a seguito della quale veniva avviato presso il Serd di PI di SA (PD) un programma nei confronti del sig. per il monitoraggio con test tossicologici e colloqui con gli operatori;
CP_1
- il resistente si rivolgeva anche al Consultorio Familiare di PI di SA (PD) per ricevere assistenza nella gestione della crisi coniugale;
- il programma del sig. col Serd si concludeva nel giugno del 2021 con esito negativo CP_1
per tutte le sostanze stupefacenti ed alcol;
- la sig.ra cessava il confronto con i Servizi;
Pt_1
il resistente, pertanto, chiedeva:
“- In via del tutto preliminare:
Richiedere ai Servizi Sociali, al Consultorio Familiare, al Serd di PI di SA (PD) ed al CSM di
PI di SA (PD) di fornire una relazione scritta sulle attività svolte e sulle informazioni rilevanti
raccolte sui coniugi e e sulla loro famiglia sino ad oggi e, sulla scorta CP_1 Parte_1
delle relative risultanze, disporre che i Servizi Sociali del Comune di PI di SA (PD), previe
ulteriori indagini psico-sociali sul nucleo familiare, sulla capacità genitoriale delle parti e sulle
condizioni di salute psico-fisica della sig.ra predispongano un progetto di affidamento dei Pt_1
minori monitorando nel tempo il rapporto di questi ultimi con i genitori e riferendo al Tribunale l'esito
delle verifiche.
In alternativa, disporre una consulenza tecnica d'ufficio affinché,
- esaminati gli atti;
- assunte le necessarie ed opportune informazioni anche presso terzi ed i Servizi Sociali;
- esperite indagini sulla capacità genitoriale delle parti;
pagina 6 di 19 - svolti, anche in relazione allo stato di salute psicofisica della sig.ra gli esami specialistici Pt_1
ritenuti necessari;
vengano accertate le condizioni di affidamento dei minori più idonee al fine di
garantire l'equilibrato sviluppo psico-fisico degli stessi.
In via provvisoria ed urgente:
All'esito delle informazioni ed indagini predette
- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
- Disporre l'affidamento ed il collocamento dei figli minorenni , e Persona_6 Persona_7 Per_8
le modalità di visita del genitore non collocatario e l'assegnazione della casa coniugale in
[...]
relazione alle risultanze degli accertamenti disposti.
- Porre a carico del Sig. nei rigorosi limiti della sua capacità reddituale, l'obbligo di CP_1
provvedere al mantenimento ordinario dei figli fino a quando la sig.ra non avrà Parte_1
trovato una occupazione lavorativa.
- Porre a carico dei coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie da sostenere per i figli
richiamandosi al riguardo il protocollo in uso presso questo Ecc.mo Tribunale.
- Conservare a favore del sig. gli assegni familiari. CP_1
- Respingersi ogni richiesta di concorso al mantenimento della Sig.ra ” Parte_1
A seguito dell'udienza presidenziale del 22.09.2021, nella quale veniva esperito negativamente il tentativo di conciliazione, con Ordinanza datata 24.09.2021, il Presidente
delegato, sciogliendo la riserva formulata, disponeva che i Servizi Sociali del Comune di
PI di SA e dell' sentito anche il SerD di PI di SA, fornissero le informazioni Pt_2
indicate in parte motiva sui genitori e sui minori entro 90 giorni dalla comunicazione e rinviava all'udienza del 10.2.2022 per esame.
In data 5.01.2022 venivano depositate le relazioni del Consultorio Familiare e del
Servizio EE-NPI e il 4.02.2022 le parti depositavano note scritte per l'udienza fissata.
Quindi, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.02.2022, con
Ordinanza datata 14.02.2022, in via temporanea ed urgente, così provvedeva:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati;
pagina 7 di 19
2. dispone l'affidamento dei minori e ai Servizi Sociali del Comune di Persona_6 Per_2 Per_3
PI di SA (PD) secondo le modalità indicate in parte motiva, con collocazione prevalente presso il
padre;
3. incarica i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e di attivare un percorso
di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori presso il Consultorio Familiare, un servizio di
educativa domiciliare ed interventi volti alla cura degli aspetti psico-patologici rilevati nei genitori;
4. invita entrambe le parti ad intraprendere le iniziative promosse dai Servizi Sociali;
5. assegna a la casa familiare sita in PI di SA (PD), via Monte Grappa n.14; CP_1
dovrà lasciare la casa familiare entro 60 giorni decorrenti dalla data di Parte_1
comunicazione della presente ordinanza, con facoltà di asportare i propri oggetti personali;
6. dispone che la madre potrà vedere i figli, salve diverse indicazioni dei Servizi Sociali in base alle
risultanze del monitoraggio, secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20.00;
- due pomeriggi a settimana, di cui uno dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 ed uno con pernotto
dall'uscita da scuola alla mattina successiva, quando li accompagnerà a scuola;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31.5 di ciascun
anno;
- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale
e di Capodanno;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì
dell'Angelo;
- ogni altra festività ad anni alterni con ciascun genitore;
7. dispone che la madre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori quando li terrà presso di
sé, oltre al 40% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017;
8. pone a carico di un assegno di mantenimento a favore di di € CP_1 Parte_1
300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.”
pagina 8 di 19 Disponeva, altresì, che i Servizi Sociali depositassero una relazione di aggiornamento entro il
16.9.2022, nominava se stessa Giudice istruttore e fissava l'udienza del 29.9.2022 ad ore 10:00
per comparizione dei soli difensori e trattazione.
In data 31.05.2022 il resistente depositava ricorso ex art. 709, comma 4 c.p.c., per la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, rilevando che:
-la sig.ra il giorno 10 marzo 2022, senza dare alcun preavviso al marito e Parte_1
senza riferire ove si sarebbe trasferita, lasciava la casa di abitazione familiare;
-la stessa iniziava a lavorare presso un locale-bar in Padova, tuttavia non comunicava al marito dove esattamente lavorasse, quale contratto avesse concluso e con quali orari;
-la ricorrente, in difformità da quanto previsto nel provvedimento presidenziale, dopo essere uscita di casa, non vedeva i figli per circa un mese e mezzo e, solo dopo un incontro tenutosi il 21/04/2022 presso il Servizio Sociale, dichiarava di voler avere un ruolo attivo nella gestione pratica dei figli, impegnandosi a vederli il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle 16.30
alle 18.30 e, a settimane alterne, anche con cena e rientro alle ore 20.00;
-solo in quella sede, inoltre, la sig.ra dava la propria disponibilità a chiedere ai Pt_1
Per_ rispettivi istituti scolastici l'orario prolungato per i figli e , non contribuendo, Per_2
però, al pagamento del relativo costo;
-in questo modo la gestione e organizzazione della vita familiare e dei figli ricadevano esclusivamente sul sig. , che si vedeva costretto a trasformare il rapporto lavorativo CP_1
da tempo pieno a tempo parziale al 62,50% e successivamente al 43,80%;
-lo stipendio mensile del si riduceva, pertanto, da € 1.500,00 circa ad € 980,00 circa Pt_3 CP_1
prima e successivamente a € 750,00 circa;
pertanto, chiedeva:
“Nel merito:
A parziale modifica dei provvedimenti presidenziali,
− revocare l'assegno di concorso al mantenimento della sig.ra Pt_1
− porre a carico della sig.ra il pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per i Pt_1
figli, come da protocollo in uso presso codesto Spett.le Tribunale, comprendendovi espressamente quelle
pagina 9 di 19 per l'orario prolungato e la mensa di e nonché quelle per una baby sitter, Persona_8 Parte_4
ove necessaria. In via istruttoria:
a) Chiedere ai Servizi Sociali ed al Consultorio di PI di SA una relazione di aggiornamento
sull'andamento del percorso di monitoraggio della famiglia e sull'apporto dato da Persona_9
ciascuna parte rispetto alle iniziative da essi promosse. b) ordinare alla sig.ra ai sensi Pt_1
dell'art.210 cpc, di esibire in giudizio copia del contratto di lavoro da essa concluso nonché copia delle
ultime buste paga.
c) chiedere all'INPS, ai sensi dell'art. 213 cpc, di fornire informazioni scritte circa il rapporto di lavoro
facente capo alla sig.ra ” Pt_1
Con Decreto datato 6.06.2022, il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 709 ultimo comma c.p.c.
nell'interesse del resistente, disponeva che avrebbe provveduto alla già fissata udienza del
29.09.2022, assegnando all'istante termine sino al 30.6.2022 per la notifica alla controparte del ricorso e alla controparte termine sino al 6.9.2022 per il deposito di memoria per prendere posizione sull'istanza.
A seguito del deposito di memorie di entrambe le parti e delle relazioni dei Servizi Sociali,
all'esito dell'udienza del 29.09.2022, il Giudice si riservava.
Quindi, con Ordinanza datata 12.10.2022, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei pronunciati in data 14.2.2022, il Giudice così disponeva:
“- revoca l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili a carico di e a favore di CP_1
Parte_1
- dispone che i Servizi Sociali affidatari individuino tempi e modi degli incontri dei figli minori con la
madre;
2. conferma nel resto i provvedimenti temporanei;
3. dispone la prosecuzione dell'incarico in capo ai Servizi Sociali, affinché:
- mantengano lo stretto monitoraggio del nucleo familiare e attivino tutti gli interventi ritenuti più
opportuni nell'interesse dei figli minori e dei genitori;
- monitorino, in particolare, l'andamento degli incontri dei figli minori con la madre, con la possibilità
di introdurre la presenza di un operatore ove ritenuti disturbanti;
pagina 10 di 19 - prendano contatti con il CSM al fine di riferire a questo giudice sui percorsi intrapresi da Pt_1
[...]
- approfondiscano la soluzione abitativa e la conoscenza dei familiari conviventi con la signora Pt_1
- depositino una relazione di aggiornamento entro il 28.4.2023, con possibilità di depositare una
segnalazione anche prima del termine assegnato ove ravvisino una situazione di pregiudizio per i
minori, esponendo gli elementi utili alla valutazione del giudice al fine di adottare i provvedimenti più
tutelanti per i minori;
4. fissa nuova udienza al 18.5.2023 ore 11:30 per esame della relazione;
5. dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova.”
Successivamente, i Servizi Sociali di PI di SA depositavano relazioni di aggiornamento;
quindi, all'esito dell'udienza del 18.05.2023, il Giudice disponeva la prosecuzione dell'incarico per mantenere attivi tutti gli interventi già in essere a favore dei minori e dei genitori,
invitando la sig.ra a sottoporsi con continuità alla presa in carico presso il CSM;
Pt_1
assegnava ai Servizi termine sino al 14.12.2023 per il deposito di relazione di aggiornamento e alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Fissava nuova udienza al 25.1.2024 ore 10:30
con decorrenza differita dall'1.9.2023.
In data 15.01.2024 i Servizi Sociali di PI di SA depositavano la propria relazione.
A seguito di nuova riassegnazione della causa e dell'udienza fissata, il Giudice assegnatario con Ordinanza datata 22.02.2024, disponeva l'audizione di e e Persona_6 Persona_7
ordinava alla sig.ra ex art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio la Parte_1
documentazione relativa all'eventuale rapporto di lavoro attualmente in essere.
A seguito del deposito della relazione dei Servizi Sociali e dell'audizione dei minori, con
Ordinanza datata 31.05.2024, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, in trattazione scritta,
concedendo alle parti termine per note fino al 27.11.2024 e ai Servizi Sociali per relazione di aggiornamento fino al 15.11.2024.
pagina 11 di 19 Con provvedimento datato 29.11.2024, depositate le note conclusive e la relazione dei Servizi
Sociali, il Giudice assegnava alle parti termini per memorie conclusionali e di replica e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento.
Risulta infatti evidente dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151
c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Sull'affido, collocamento e diritto di visita dei minori
Dall'unione coniugale sono nati i figli in data 08.09.2008, in Persona_6 Persona_7
data 27.08.2012 e in data 20.12.2016. Persona_8
La ricorrente chiede affido condiviso, collocamento dei minori presso il padre, visite libere con i figli più grandi e incontri con il giovedì pomeriggio, con monitoraggio dei Servizi Per_3
Sociali, al fine di ampliarne i tempi.
Il sig. chiede, al contrario, affido esclusivo dei minori, collocamento presso di sé, visite CP_1
regolamentate dal Servizio Sociale di PI di SA.
I minori sono attualmente collocati presso il padre nella casa familiare, affidati al Servizio
Sociale come da Ordinanza del 12.10.2022, modificativa dei provvedimenti provvisori, con l'incarico agli stessi di organizzare e monitorare le visite della madre con i figli, che avvengono tuttora in modalità protetta.
pagina 12 di 19 Nella relazione di aggiornamento depositata il 15.11.2024 i Servizi riportano che “Nella
quotidianità i minori continuano ad essere gestiti dal padre che garantisce stabilità nelle routine dei
figli, supporto emotivo e proposte educative/sportive/culturali, frequenza scolastica regolare, accesso
alla madre, mantenimento della rete amicale”.
Ripercorrendo gli interventi sul nucleo, viene riferito che a marzo 2021 il Servizio segnalava la
situazione familiare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia in quanto, dopo aver
approfondito la conoscenza del nucleo familiare, emergeva un quadro pregiudizievole: si constatava
un'accesa conflittualità tra coniugi anche alla presenza dei figli minori.
La sig.ra accusava infatti il marito di uso di sostanze stupefacenti, mentre costui Pt_1
segnalava le fragilità psicologiche della moglie.
In seguito, il sig. manifestava volontà di collaborare, sottoponendosi ai controlli con il CP_1
SERD, risultati tutti negativi, chiedendo costantemente e spontaneamente supporto per le difficoltà personali e familiari, riconoscendo progressivamente i propri limiti, a differenza della sig.ra la quale si dimostrava non protettiva, non affidabile e si rifiutava di Pt_1
svolgere un percorso con il CSM.
Anche agli incontri con il Consultorio per sostegno alla genitorialità, la presenza della stessa risultava discontinua, appariva molto concentrata sul problema lavorativo, scarsamente sintonizzata sulle esigenze dei figli, incapace di mantenere regolarità nelle visite, tanto che sia
Per_
sia avevano espresso difficoltà ad incontrarla, con conseguente necessità di Per_2
passare da incontri liberi a protetti (relazione del 22.12.2023: “Negli ultimi mesi si è constatato
Per_ un peggioramento della relazione madre-figli, in particolare nel rapporto con e i quali Per_2
hanno iniziato a riferire al padre di non voler più partecipare agli incontri con la madre, in particolare
nei fine settimana, riferendo di preferire gli impegni con i coetanei e trovando di volta in volta attività
Per_ che potessero sostituire l'incontro (feste di compleanno, pigiama-party ecc.). , in sede di colloquio
presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile - dove continua ad essere seguita con colloqui
individuali ed a volte colloqui allargati alla presenza del padre, ha riferito di essere in difficoltà
nell'incontrare la madre, che “dice cose fuori dalla realtà, che devo presentarmi davanti al giudice a
dire che voglio stare con lei e non con il papà, non sto bene quando sto da mia mamma, non ci caga,
pagina 13 di 19 segue solo ma in maniera sbagliata, fa danni e poi devo sistemarli io”, “inganna per farle Per_3 Per_3
fare quello che vuole”, “alla fine io arrivo frustrata e me la prendo con il papà”, “la mamma c'è ma non
Per_ c'è, non la sento”. ha riportato che anche comprenderebbe tutte queste cose ma non ne Per_2
parla pur soffrendone;
la ragazza ha inoltre dichiarato: “la mamma vive nel suo mondo, interagisce in
modo negativo con , ribadendo che la madre non si pone con la figlia piccola in modo normativo, Per_3
permettendole di fare capricci ed alzare molto i toni e in seguito coinvolgendo lei per regolare la
Per_ sorellina, dato che la madre da sola non riesce a sostenere questo ruolo. e riportano che Per_2
nel corso delle visite madre-figli non si sentono visti e considerati dalla madre, che tende a concentrare
tutte le sue attenzioni su non prendendosi cura di loro e – anzi – coinvolgendoli loro malgrado Per_3
Per_ solo nei momenti di difficoltà, quando fatica a gestire la figlioletta e a darle regole chiare. appare
molto turbata e sofferente per la situazione materna, tanto da aver attraversato momenti di forte ansia e
piccoli attacchi di panico che vengono collegati dalla psicologa del Servizio NPI alla perdita della figura materna… Si evidenzia
infatti che, nonostante la corposa attivazione di interventi a favore della signora relativi alla sua salute
psico-fisica, all'autonomia adulta, alla genitorialità, la stessa non pare sufficientemente in grado di
attivarsi in modo costruttivo e rielaborare i contenuti delle indicazioni degli operatori, anzi manifesta
incapacità di modificare le proprie modalità relazionali e pratiche attraverso forme di irrigidimento e
sfiducia verso i servizi. Risulta opportuno evidenziare che la signora in sede di colloquio è stata invitata
numerose volte a interrompere immediatamente le comunicazioni ai figli nelle quali consigliava una
loro diretta presa di posizione rispetto alla possibilità di dire al giudice di volersi trasferire presso di lei,
dato che questo creava una pesante sofferenza;
tali comunicazioni però non si sono interrotte, come non
è venuto meno l'atteggiamento di negazione delle difficoltà relative alla gestione degli incontri madre-
figli, quando gli operatori hanno problematizzato il tema. Si è quindi valutato di ripristinare dal mese
di dicembre 2023 gli incontri madre-figli in modalità protetta
una volta a settimana, sia per monitorare le comunicazioni ai minori e garantire puntualità, sia per
evitare di esporli alla guida della signora (dati i dubbi sulla sicurezza stradale)”).
I Servizi Sociali danno atto che il padre continua tuttora ad occuparsi con costanza dell'organizzazione familiare e della cura dei tre figli in autonomia, “gestendo in modo adeguato
pagina 14 di 19 i rapporti con le scuole, con il pediatra, con le associazioni sportive ed extra-scolastiche scelte dai figli
per le attività pomeridiane, con le famiglie dei compagni di classe dei figli, sapendosi integrare in modo
positivo e funzionale con la rete di famiglie di supporto offerta dai Servizi Sociali in collaborazione con
il CA (mantenendo tra l'altro ottimi rapporti anche con le famiglie ora non più attive nel
progetto)… Il sig. nel tempo ha infatti maturato una maggiore consapevolezza del proprio ruolo CP_1
genitoriale assumedosi sempre più le responsabilità di padre in modo autonomo, senza quindi la
necessità di confrontarsi frequentemente col Servizio Sociale come accadeva in passato. Resta sempre
collaborativo e tempestivo qualora contattato dagli operatori e capace di chiedere aiuto di fronte alle
criticità che via via si possono presentare”.
Hanno sicuramente riportato un miglioramento negli ultimi tempi della situazione materna,
sugli aspetti abitativo e lavorativo, con il raggiungimento di una certa stabilità. Tuttavia,
hanno anche osservato che ella richiede insistentemente di poter vedere i figli con maggior frequenza e liberamente, con atteggiamento autocentrato, senza riflettere sulla necessità di ascoltare i loro bisogni e provvedere innanzitutto alle loro esigenze, anche economiche, alle quali finora non sta ancora contribuendo.
Per_ Nell'udienza del 31.5.2024 sono stati sentiti i due figli maggiori e . Entrambi Per_2
Per_ hanno dichiarato di essere contenti dell'attuale organizzazione delle loro giornate ( ha soltanto chiesto di poter avere maggiore tempo libero, in considerazione della sua età), del rapporto con le famiglie di appoggio nonché dei tempi e modalità di incontro con la mamma.
Per_
, in particolare, ha affermato che “a volte mi sembra che (la mamma) voglia comprare il
nostro affetto con quello che ci porta. Questo può funzionare con ma non con me che sono Per_3
grande. spesso dà una mano a mamma per relazionarsi con noi, invitandola a fare delle Per_5
domande, che a noi fa piacere ricevere.”
Non si può pertanto che condividere la valutazione del Servizio Sociale della persistente fragilità dei minori, che deve essere protetta con la prosecuzione dei sostegni familiari e del percorso con Neuropsichiatria infantile, da una parte riconoscendo e rinforzando la relazione con il padre, che in questi anni è sempre stato presente e centrato sul benessere dei figli,
dall'altra accompagnando il rapporto con la madre, la quale solo recentemente è riuscita a pagina 15 di 19 raggiungere una certa stabilità lavorativa ed abitativa, ma non ha ancora dimostrato di avere concretamente superato le difficoltà nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale, segnalate nel corso della presa in carico da parte dei Servizi Sociali (relazione del 15.11.2024: “In merito alla
rapporto madre-figli da un lato si riconosce il forte legame affettivo presente, dall'altro lato si sottolinea
l'insidiosità degli scambi che avvengono tra la sig.ra e i figli: le caratteristiche di personalità Pt_1
patologiche della madre, infatti, non garantiscono da parte sua azioni e comunicazioni sufficientemente
adeguate nei confronti dei figli. Se da una parte si ritiene che non sia plausibile mantenere fino alla
maggiore età dei minori un regime di incontri protetti, dall'altra parte si evidenzia preoccupazione per
una gestione libera dei rapporti madre-figli; in questa fase sembra più a rischio la figlia che, Per_3
rispetto ai fratelli, è meno matura e consapevole delle fragilità materne.”).
Pertanto il Collegio ritiene di condividere la proposta di affido esclusivo al padre, sig. , CP_1
con organizzazione delle visite con la madre da parte del Servizio Sociale, con progressiva autonomizzazione e ampliamento, secondo il loro andamento. In particolare, qualora conforme all'interesse dei minori, tenuto conto delle esigenze degli stessi e della loro volontà,
Per_ in particolare di e , potrà essere previsto, oltre all'incontro settimanale con la Per_2
presenza di un educatore, non appena ritenuto non pregiudizievole, un altro in autonomia,
con facoltà di interromperli se disturbanti.
Il Servizio Sociale proseguirà nella presa in carico del nucleo familiare, con continuazione dei progetti di sostegno a favore dei genitori e dei minori.
Non può trovare accoglimento la richiesta di sostituzione dei Servizi Sociali incaricati, sia perché non giustificata, sia in quanto dipendente da ragioni organizzative e di competenza territoriale previste per disposizioni di legge, in merito alle quali il Tribunale nulla può
disporre.
Sul contributo al mantenimento per i figli
La sig.ra chiede di contribuire al mantenimento dei figli versando il 50% delle spese Pt_1
straordinarie, come da Protocollo di Padova.
pagina 16 di 19 Il sig. chiede € 300 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie, come da CP_1
Protocollo di Padova.
La ricorrente ha dichiarato nei propri atti di percepire uno stipendio di € 1400 mensili circa
(non ha depositato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, né buste paga, ad eccezione dei primi tre mesi del 2024) e di corrispondere un canone di locazione di € 470 mensili, non documentato.
Il sig. il quale, come detto, si occupa totalmente dei figli, con l'aiuto di famiglie di Pt_1
appoggio, risulta dai CUD depositati percepire uno stipendio di circa € 1700 mensili. Egli
corrisponde per intero la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale ove vive, di € 300
mensili, per concorde dichiarazione delle parti. Percepisce l'assegno unico, il cui ammontare non è stato tuttavia allegato dalle parti.
Pertanto, alla luce delle predette circostanze, il Collegio, tenuto conto dei redditi percepiti dalle parti, delle spese da ciascuna sostenute, del valore dell'assegnazione della casa coniugale, dei compiti di cura ed educazione dei figli, gravanti sul padre, dell'assenza di mantenimento diretto da parte della madre in ragione dei tempi di visita ridotti, delle esigenze dei minori rapportate all'età, ritiene congruo disporre che la madre versi al padre la somma complessiva di € 300 mensili (€ 100 a figlio) entro il 10 di ogni mese, rivalutabili Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, a decorrere dalla domanda.
Sulle spese di lite
Stante la soccombenza della ricorrente sulle domande di affidamento e contributo al mantenimento, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del
D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, del tipo e complessità dell'attività svolta e dei valori medi ivi previsti relativi a tutte le fasi del procedimento, devono essere poste per la metà a suo carico, compensate per il resto.
pagina 17 di 19
PQM
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di PIOVE DI SACCO di annotare la presente Sentenza nei registri (atto di matrimonio n.22 serie A, parte II anno 2015);
3) affida i minori ed in via esclusiva al padre Persona_6 Per_2 Per_3 CP_1
con collocamento presso lo stesso nella casa coniugale
[...]
4) assegna la casa coniugale al sig. affinchè ci viva con i figli CP_1
5) incarica il Servizio Sociale competente territorialmente a:
- proseguire i percorsi di sostegno per i minori ed i genitori attualmente in essere nonché ad attivare tutti gli interventi ritenuti più opportuni nell'interesse dei figli e dei genitori;
- organizzare le visite madre/figli con progressiva autonomizzazione e ampliamento,
secondo il loro andamento. In particolare, qualora conforme all'interesse dei minori,
Per_ tenuto conto delle esigenze degli stessi e della loro volontà, in particolare di e
, potrà essere previsto, oltre all'incontro settimanale con la presenza di un Per_2
educatore, non appena ritenuto non pregiudizievole, un altro in autonomia, con facoltà
di interromperli se disturbanti.
6) Dispone che la madre versi, entro il 10 di ogni mese, al padre Parte_1
la somma complessiva di € 300 (€ 100 a figlio) a titolo di contributo CP_1
la mantenimento dei figli, rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, a decorrere dalla domanda
7) condanna alla refusione a favore di di metà Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano per la quota in € 3808 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 1.4.2025
pagina 18 di 19 Il Presidente est
Dott. Alina Rossato
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