Ordinanza cautelare 24 marzo 2014
Sentenza 2 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 24/03/2014, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01370/2014 REG.PROV.CAU.
N. 11997/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11997 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
GA Di RO, rappresentata e difesa dagli avv. Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso gli stessi avvocati in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e delle Ricerca, Universita' degli Studi di Parma, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
TI LL, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Gentile, Margherita Guccione, con domicilio eletto presso AR AN AT in Roma, via Platone, 21 c/o St. Stefanelli; CL IN, LE Cadossi;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria per l'a.s. 2013/2014
2) della nota MIUR 10.9.2013 con cui è ordinato agli Atenei di elaborare le graduatorie senza tenere conto del c.d. bonus maturità;
3) del d.m. 449/2013 e del bando di Ateneo nella parte in cui non riconoscono alcun punteggio di bonus nei confronti degli studenti in possesso del titolo di laurea come parte ricorrente e degli altri atti indicati in ricorso
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché ove occorra al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
e, con motivi aggiunti:
4) ulteriormente del d.m. 449/2013, nonché della graduatoria bonus del 18.12.2013 e del d.m. 29.11.2013, n. 986 in parte qua .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e delle Ricerca e di Universita' degli Studi di Parma e di TI LL;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la domanda cautelare articolata dalla ricorrente non appare assistita da idoneo fumus boni iuris con particolare riguardo alle censure formulate in relazione alla mancata attribuzione del c.d. bonus maturità anche ai laureati e al meccanismo del c.d. percentile;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, compensando tuttavia le spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente FF
Giuseppe Chine', Consigliere
Alfredo Storto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2014
IL SEGRETARIO