Art. 2255-ter.
(Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) ai ((primi graduati)) e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
1. I ((primi graduati)) e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) ha decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) sono rispettivamente:
a) 7 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
b) 6 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
c) 5 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
d) 4 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);
e) 5 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d).
2-bis. Ai ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-ter. I ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
2-quater. Per il conferimento delle qualifiche ((di graduato aiutante e di sottocapo aiutante)) per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i ((primi graduati)) e gradi corrispondenti, sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
c) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
d) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) e' cosi disciplinata:
a) ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a);
c) ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b);
d) ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).
(Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) ai ((primi graduati)) e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
1. I ((primi graduati)) e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) ha decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) sono rispettivamente:
a) 7 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
b) 6 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
c) 5 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
d) 4 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);
e) 5 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d).
2-bis. Ai ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-ter. I ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
2-quater. Per il conferimento delle qualifiche ((di graduato aiutante e di sottocapo aiutante)) per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i ((primi graduati)) e gradi corrispondenti, sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
c) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
d) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) e' cosi disciplinata:
a) ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a);
c) ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b);
d) ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).