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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1151/2024 promossa da: rappresentata dalla sua mandataria (P.IVA: Controparte_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avvocato Federico Lerro e dell'avv. Filippo Scarpino;
con elezione P.IVA_1
di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Como (CO), via Garibaldi n. 30;
RICORRENTE contro
(CF: ) CP_3 CodiceFiscale_1
(CF: ; CP_4 CodiceFiscale_2
CONVENUTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26/11/2024 e di seguito riportate:
pagina 1 di 5
“C O N C L U SI O N I
Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che le signore nata a [...], il [...], CP_3
Codice Fiscale , residente in [...]
15, e nata a [...]-Naxos (ME), il 24 aprile 1955, Codice Fiscale CP_4 [...]
residente in [...] abbiano accettato C.F._2 tacitamente l'eredità del padre sig. nato a [...], il [...], Codice Persona_1
Fiscale , e deceduto a Lecco il giorno 26 ottobre 2011; CodiceFiscale_4
- conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari della provincia di Lecco la trascrizione della sentenza che accerta e dichiara l'avvenuta accettazione dell'eredità tacita da parte delle sig.re e sul seguente bene: unità immobiliare sita in comune di CP_3 CP_3 CP_4 CP_3
AD RI (LC), via San Martino n. 1, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al
Foglio 5,
Particella 3928, sub. 701, Categoria C6, piano T, classe 6, consistenza 29 mq, con esonero del
Conservatore da qualsiasi responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati rappresentata dalla sua mandataria ha adito Controparte_1 Controparte_2
l'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del defunto
[...]
da parte delle eredi Persona_1 CP_3 CP_4
A fondamento parte ricorrente, premettendo di aver promosso una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile, gravato da garanzia reale, sito in AD RI, originariamente intestato per la quota di ½ a e e, a seguito del decesso del primo, Persona_1 CP_5
intestato per la quota di 6/9 alla sig.ra e per la quota di 1/6 ciascuno alle signore CP_5 [...]
e ha evidenziato l'impossibilità di procedere alla vendita del CP_6 CP_4 CP_3
detto immobile, attesa la mancata trascrizione dell'accettazione di eredità del de cuius Persona_1 da parte delle chiamate all'eredità e non essendo stata trascritta
[...] CP_4 CP_3
alcuna esplicita accettazione di eredità, pur avendo queste ultime posto in essere atti dispostivi tipici della pro herede gestio. Ha, quindi, concluso chiedendo accertarsi l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte delle eredi Persona_1 CP_3 CP_4
pagina 2 di 5 e nonostante la regolarità della notifica, non sono comparse e CP_3 CP_4
non sono costituite nel presente procedimento, che si è svolto nella loro contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo della produzione documentale di parte ricorrente.
La domanda giudiziale di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Come noto, l'art. 2650 c.c. sancisce il c.d. principio di continuità delle trascrizioni, in virtù del quale, nei casi in cui un atto di acquisto sia soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto se non viene trascritto l'antecedente atto di acquisto.
Detta disciplina assume particolare rilievo nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare in quanto, affinché la trascrizione di un provvedimento di trasferimento possa essere considerata produttiva di effetti in favore dell'aggiudicatario, è necessario che la vendita coattiva del bene in danno del debitore-esecutato sia preceduta, per il principio di cui supra, dall'esistenza di un valido titolo di acquisto trascritto in favore dello stesso debitore-esecutato. Tale trascrizione, tuttavia, non deve necessariamente sussistere al momento dell'avvio dell'azione esecutiva, potendo la stessa sopravvenire, purché prima della vendita coattiva del bene. Ciò è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11638 del 26/05/2014, con cui è stato, altresì, affermato l'importante principio di diritto secondo cui qualora il bene pignorato sia costituito da un immobile di provenienza ereditaria e la continuità delle trascrizioni non sia garantita a causa della mancata trascrizione dell'atto di acquisto del bene da parte dell'erede-esecutato, sarà onere del creditore procedente richiedere, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, la trascrizione dell'atto ove lo stesso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, ovvero, qualora detto atto non sia trascrivibile perché non risultante da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (come nel caso di specie), sarà lo stesso creditore a dover agire giudizialmente affinché la qualità di erede del debitore-esecutato sia accertata con sentenza.
Dalla documentazione in atti si evince la mancata trascrizione dell'accettazione di eredità del de cuius da parte delle chiamate all'eredità , e CP_5 CP_6 CP_4 CP_3
Al riguardo il Notaio delegato alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare ha evidenziato che a seguito del decesso del de cuius le signore e hanno disposto del CP_5 CP_6 patrimonio immobiliare ereditario, accettando tacitamente l'eredità del rispettivo coniuge e padre (cfr. doc. 12). Invero la sig.ra ha donato alle figlie e la quota CP_5 CP_4 CP_3
di 1/9 dei beni caduti in successione a cura del Notaio Dott.ssa Notaio in Mandello del Persona_2
pagina 3 di 5 IO (cfr. doc. 13). Parimenti la sig.ra ha venduto alle sorelle e CP_6 CP_4 [...]
la quota di 1/9 dei beni caduti in successione. CP_3
Questo Giudice, pertanto, è ora chiamato a verificare se e hanno CP_4 CP_3
accettato o meno in modo tacito detta eredità.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, a norma dell'art. 476 c.c., per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede.
L'accettazione tacita dell'eredità può, quindi, desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire (cfr. Cass. civ. 27/06/2005, n.
13738).
Orbene, con riferimento al caso di specie, si osserva che dai documenti di causa emerge con tutta evidenza che e hanno tacitamente accettato l'eredità di CP_4 CP_3 Persona_1
assumendo, di conseguenza, la qualità di erede.
[...]
Invero a cura del Notaio Dottoressa n. repertorio ha donato alle figlie CP_5 Persona_2
e oltre alla quota di ½ di sua spettanza anche quella di 1/6 dei beni CP_4 CP_3
caduti in successione. Sempre con il medesimo atto ha venduto alle sorelle CP_6 CP_4
e la quota di 1/9 dei beni caduti in successione.
[...] CP_3
Invero dalla visura catastale storica, risulta essere stata eseguita la voluta catastale dell'intestazione dell'immobile sito in AD RI, Via San Martino n. 1, censito al Catasto Fabbricati del suddetto
Comune al Foglio 5, Particella 3928, sub. 701, cat. C6, piano T, classe 6, cons. 29 mq;
a favore di
[...]
e (cfr. doc. 14 allegato al fascicolo attoreo), la quale, conformemente CP_4 CP_3 all'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce atto idoneo a configurare l'accettazione tacita dell'eredità, rilevando la stessa non solo da un punto di vista tributario ma altresì civile ai fini dell'accertamento legale, o anche semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (v. al riguardo Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 22/01/2020 n. 1438).
Ritiene questo Giudice che gli elementi sopra evidenziati non possono che considerarsi indice della volontà di e di accettare l'eredità di Di conseguenza CP_4 CP_3 Persona_1
la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
pagina 4 di 5 Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_3 CP_4
- dichiara che e hanno accettato tacitamente l'eredità di CP_3 CP_4
deceduto a Lecco il 26/10/2011, avendo le stesse compiuto atti manifestanti Persona_1
la relativa volontà di accettazione con riguardo all'immobile caduto in successione, sito in AD
RI, Via San Martino n. 1, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 5, Particella
3928, sub. 701, cat. C6, piano T, classe 6, cons. 29 mq;
- condanna e a rifondere a rappresentata CP_3 CP_4 Controparte_1
dalla sua mandataria le spese di lite, che liquida in € 2.500, oltre 15% Controparte_2
rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 27.12.2024
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
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