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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
MA CASAVOLA - Presidente
AT RI - CE
AN CARBONARA - CE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2548/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PARISI Parte_1
RAFFAELE, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PUGLIESE CP_1
LEONARDO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 30/07/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in
[...] CP_1
RZ (Ta) in data 27/04/1996, che dalla loro unione erano nate due figlie a RA (Ta) il 24/11/1997 e a LA (Ta) il Per_1 Per_2
13/03/2003, e che in data 26/06/2024 con Sentenza n. 247/2024 era stata TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con Sentenza n.
247/2024 emessa il 26/06/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 30/07/2025 da Parte_1
e , così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/04/1996 in RZ (Ta) da , nato a [...] Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
(TA) il 04/10/1964, e , nata a [...] il CP_1
30/10/1971, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di RZ
(Ta) dell'anno 1996, parte 2, serie A, numero 1, uff. 1;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti ed i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RZ
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
MA LA
Il CE est.
AN RA
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
MA CASAVOLA - Presidente
AT RI - CE
AN CARBONARA - CE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2548/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PARISI Parte_1
RAFFAELE, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PUGLIESE CP_1
LEONARDO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 30/07/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in
[...] CP_1
RZ (Ta) in data 27/04/1996, che dalla loro unione erano nate due figlie a RA (Ta) il 24/11/1997 e a LA (Ta) il Per_1 Per_2
13/03/2003, e che in data 26/06/2024 con Sentenza n. 247/2024 era stata TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con Sentenza n.
247/2024 emessa il 26/06/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 30/07/2025 da Parte_1
e , così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/04/1996 in RZ (Ta) da , nato a [...] Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
(TA) il 04/10/1964, e , nata a [...] il CP_1
30/10/1971, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di RZ
(Ta) dell'anno 1996, parte 2, serie A, numero 1, uff. 1;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti ed i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di RZ
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
MA LA
Il CE est.
AN RA
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