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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/12/2024, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 456/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 456/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE LUCA CP_1 C.F._1
e dell'avv. ZAULI ANDREA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Telematico.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
BOCCARDI MONICA, elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo Telematico.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22/05/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...], il [...], e nata a CP_1 Controparte_2
RIMINI (RN) il 27/12/1973, contraevano matrimonio concordatario in data 01/09/2001 a RIMINI
(RN), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2001, n. 192, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (in data 10/06/2003) e (in data 08/06/2005). Per_1 Per_2
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto n. 3090/2016 del
Tribunale di Rimini reso in data 06/03/2016.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso dei figli minori e e alla conferma delle Per_1 Per_2
modalità di visita di cui alle condizioni di separazione. Quanto ai rapporti economici, il ricorrente chiedeva di porsi a proprio carico il versamento mensile di € 927,00, a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie (fatte salve le spese per l'attività sportiva da ripartire al
50%), previamente concordate e documentate. Per ultimo, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo di rivedere i tempi e le modalità di visita del ricorrente, dando atto del superamento delle condizioni di cui alla separazione. Quanto alle questioni economiche, chiedeva porsi a carico del il CP_1 versamento mensile di € 1.500,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie o, in subordine, nella misura del 70%. Per ultimo chiedeva di porsi a carico del ricorrente il versamento mensile di € 100,00, annualmente rivalutabili secondo l'Indice ISTAT, o della somma ritenuta di giustizia, a titolo di assegno divorzile.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza dell'11/05/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. All'esito i procuratori delle parti chiedevano breve rinvio essendo pendenti trattative.
All'udienza davanti al Presidente del Tribunale del 22/06/2021, i procuratori delle parti svolgevano le rispettive deduzioni ed eccezioni e, all'esito, non venivano assunti provvedimenti temporanei ed urgenti, ferma l'efficacia delle condizioni di separazione, fatto salvo che per le statuizioni relative all'affidamento del figlio , divenuto nelle more maggiorenne, e veniva nominato il Giudice Per_1
Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore del 29/09/2021, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e all'esito l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 927/2021 pubblicata il 19/10/2021. Con separata ordinanza, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice
Istruttore per la prosecuzione del giudizio. Depositate le rispettive memorie istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e con l'ammissione dell'interrogatorio formale della resistente.
All'udienza del 22/05/2024, precisate le rispettive conclusioni, i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Così riassunto lo svolgimento del processo ed essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio con sentenza n. 927/2021, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti.
In via preliminare, il Collegio rileva che, nelle more del presente giudizio, entrambi i figli della coppia, e , hanno raggiunto la maggiore età, non dovendo, pertanto, essere assunta Per_1 Per_2
alcuna decisione circa l'affidamento e la collocazione degli stessi e la regolazione delle visite del genitore non collocatario.
Si rileva altresì che non è contestato tra le parti che i figli convivano con la madre presso l'abitazione coniugale e che non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica, risultando dagli ultimi documenti depositati dal ricorrente solo che svolge lavori stagionali che non gli Per_1
garantiscono l'indipendenza dalla famiglia.
Pertanto, va posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento di e CP_1 Per_1
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, i quali convivono con la madre. Per_2
Al fine di determinare la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. Occorre innanzitutto premettere che in giurisprudenza costituisce un assunto pacifico che all'aumentare dell'età della prole corrisponde, secondo la comune esperienza, un proporzionale aumento delle relative esigenze di vita (così Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 18/09/2013, n. 21273; Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15566; Cass. civ. Sez. I Sent., 21/06/2011, n. 13630; Tribunale
Milano Sez. IX Sent., 04/05/2012).
Altro importante criterio da tenere in considerazione è quello del tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, che verrebbe pregiudicato in assenza di un adeguato contributo da parte di quello dei genitori che gode di maggiore disponibilità economica, fermo restando l'obbligo imposto in capo ad entrambi di impegnarsi al fine di reperire idonea occupazione, in ragione delle proprie capacità lavorative, per contribuire a mantenimento, istruzione ed educazione della prole (Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20064; Cass. civ. Sez. I, 14-05-
2010, n. 11772; Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-11-2009, n. 23630; Tribunale Milano Sez. IX Sent.,
04/05/2012). In particolare, secondo un recente assunto della giurisprudenza di legittimità, “Sussiste
l'obbligo di entrambi i genitori, i quali svolgano attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, in diretta applicazione dell'art. 30 Cost.; mentre il giudice, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", le quali non potranno peraltro non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Cass. Civ. Sez. VI-I, ord. n. 4811/2018, richiamata in motivazione da Cass. civ. Sez. I, ord., n. 19455/2019).
Ciò premesso, occorre ricostruire le rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti e a tal fine la documentazione reddituale depositata in atti è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione delle parti, senza necessità di disporre l'ordine di esibizione richiesto da parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni.
Il medico oculista, ha rappresentato di svolgere attività professionale alle dipendenze della CP_1
e quale libero professionista in favore di due diverse strutture sanitarie Parte_1
(Poliambulatorio Physiomedica di Faenza e clinica Regina Salutis di Rimini).
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti risulta che egli, nell'anno di imposta 2022, ha percepito un reddito netto di circa 80.000,00 euro, in sensibile aumento rispetto agli anni precedenti, in cui il reddito netto oscillava tra i 70.000,00 ed i 60.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi 2022,
2021 e 2020). Vive a Rimini presso un immobile condotto in locazione, per il quale corrisponde un canone mensile pari ad euro 750,00, ed è onerato al 50% con la resistente del pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare. La vive nella casa coniugale, su cui grava un mutuo cointestato, la cui rata mensile è pari CP_2
ad euro 530,00; svolge attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia e percepisce un reddito complessivo netto pari a circa euro 22.000,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2022 e
2021).
Così accertate le rispettive condizioni delle parti, sussistono i presupposti per riconoscere a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei figli, da corrispondere mensilmente alla madre, essendo sussistenti tanto la disparità economico – patrimoniale tra i genitori, quanto le maggiori esigenze dei figli e . Per_1 Per_2
Quanto alla misura del contributo, occorre considerare che, al momento della separazione consensuale (2016) - quando il contributo paterno era stato quantificato in euro 900,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie – aveva 13 anni e 11 anni, mentre ora hanno Per_1 Per_2
rispettivamente 21 e 19 anni, con conseguenti maggiori esigenze, secondo quanto precisato sopra.
In considerazione di quanto sopra, considerati i redditi dei genitori, si stima equo incrementare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del in € 1.200,00 mensili CP_1
(€ 600,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fatto salvo quanto versato finora in attuazione delle condizioni della separazione.
Tale somma dovrà essere corrisposta dal alla entro il giorno 5 di ogni mese e, ai CP_1 CP_2 sensi dell'art. 337-ter, V comma, c.c. sarà adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per quanto concerne le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, queste saranno poste in capo al nella misura del 70% e per la restante parte in capo alla madre e verranno CP_1
regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, salvo diverso accordo delle parti.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per il suo riconoscimento a favore della CP_2
Al riguardo, è noto che l'art. 5 l. n. 898/70 prevede che, in sede di pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite, ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 della l. n. 898/70 occorre tenere in considerazione “non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., S.U. n.
18287/2018).
Le Sezioni Unite hanno dunque sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice:
“a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (in tal senso, Cass. civ. Sez. I, Ord., n.
4224/2021).
Inoltre, in merito al diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno divorzile in seguito all'instaurazione di una nuova famiglia di fatto, occorre richiamare i principi espressi dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32198/2021, secondo cui “L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa”. In particolare, secondo le Sezioni Unite, l'ex coniuge economicamente più debole “se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (…)”.
Ciò premesso in diritto, si considerino le posizioni delle parti. Il ricorrente deduce l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla a fronte dell'instaurazione di una stabile convivenza con l'attuale compagno CP_2
e dell'autosufficienza economica della ex moglie. La resistente, per contro, Persona_3
afferma che durante il rapporto matrimoniale, durato 15 anni, si è sempre occupata della gestione della casa e dei figli, domandando la modifica del proprio rapporto lavorativo (da tempo pieno a tempo parziale) con conseguente riduzione della retribuzione, al solo fine di provvedere alle esigenze dei figli e per consentire al marito di dedicarsi completamente alla propria attività lavorativa. La chiede, dunque, il riconoscimento di un assegno di divorzio di € 100,00 CP_2
mensili, in virtù del principio solidaristico post-coniugale.
A fronte di tali domande, occorre in primo luogo osservare che, sebbene la non abbia CP_2
specificatamente contestato di aver instaurato una stabile convivenza di fatto con il nuovo compagno, facendo applicazione dei citati orientamenti giurisprudenziali e alla luce della situazione delle parti accertata in precedenza, meritano di essere valorizzati sia la funzione perequativa dell'assegno, considerato lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, sia il contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio del CP_2
marito durante gli anni di convivenza matrimoniale.
Appare del tutto verosimile, infatti, che durante gli anni di vita matrimoniale il si sia CP_1
dedicato in via prevalente al proprio lavoro (diversamente, non avrebbe potuto svolgere attività sia da dipendente sia in libera professione) e abbia investito, anche grazie al sostegno della moglie, sulla propria carriera, mentre la resistente, in accordo con il marito, pur mantenendo una propria attività lavorativa, si sia occupata in via prevalente dei figli e delle esigenze domestiche, anche scegliendo per alcuni periodi di lavorare a tempo parziale. Sussiste, pertanto, il diritto della a vedersi riconosciuto l'assegno divorzile. CP_2
In riferimento al quantum, il Collegio osserva che il ricorrente ha una posizione economico- patrimoniale stabile e redditi più elevati della resistente. Quanto alla deve ritenersi che CP_2
questa, pur essendosi dedicata per anni alle esigenze domestiche, abbia piena capacità lavorativa e sia ora più libera da impegni familiari, essendo i figli divenuti maggiorenni. Alla luce di quanto sopra, il Collegio reputa equo prevedere a suo favore il versamento di un assegno divorzile di €
100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del e si liquidano ai sensi del DM CP_1
55/2014, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione della bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01/09/2001 a Rimini tra nato in [...], il [...] e nata in CP_1 Controparte_2
Rimini (RN), il 27/12/1973, è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 927/2021;
- dispone che, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, versi a CP_1
a titolo di mantenimento dei figli e , entro il giorno 5 di ogni Controparte_2 Per_1 Per_2 mese, l'importo di euro € 1.200,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna;
- dispone che versi a a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 CP_1 Parte_2 di ogni mese, l'importo di euro 100,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
- condanna alla refusione delle spese di lite di che si liquidano in CP_1 Controparte_2
euro 3.809,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 456/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE LUCA CP_1 C.F._1
e dell'avv. ZAULI ANDREA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Telematico.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
BOCCARDI MONICA, elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo Telematico.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22/05/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...], il [...], e nata a CP_1 Controparte_2
RIMINI (RN) il 27/12/1973, contraevano matrimonio concordatario in data 01/09/2001 a RIMINI
(RN), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2001, n. 192, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (in data 10/06/2003) e (in data 08/06/2005). Per_1 Per_2
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto n. 3090/2016 del
Tribunale di Rimini reso in data 06/03/2016.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affidamento condiviso dei figli minori e e alla conferma delle Per_1 Per_2
modalità di visita di cui alle condizioni di separazione. Quanto ai rapporti economici, il ricorrente chiedeva di porsi a proprio carico il versamento mensile di € 927,00, a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie (fatte salve le spese per l'attività sportiva da ripartire al
50%), previamente concordate e documentate. Per ultimo, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo di rivedere i tempi e le modalità di visita del ricorrente, dando atto del superamento delle condizioni di cui alla separazione. Quanto alle questioni economiche, chiedeva porsi a carico del il CP_1 versamento mensile di € 1.500,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie o, in subordine, nella misura del 70%. Per ultimo chiedeva di porsi a carico del ricorrente il versamento mensile di € 100,00, annualmente rivalutabili secondo l'Indice ISTAT, o della somma ritenuta di giustizia, a titolo di assegno divorzile.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza dell'11/05/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. All'esito i procuratori delle parti chiedevano breve rinvio essendo pendenti trattative.
All'udienza davanti al Presidente del Tribunale del 22/06/2021, i procuratori delle parti svolgevano le rispettive deduzioni ed eccezioni e, all'esito, non venivano assunti provvedimenti temporanei ed urgenti, ferma l'efficacia delle condizioni di separazione, fatto salvo che per le statuizioni relative all'affidamento del figlio , divenuto nelle more maggiorenne, e veniva nominato il Giudice Per_1
Istruttore per la trattazione della causa.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore del 29/09/2021, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e all'esito l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 927/2021 pubblicata il 19/10/2021. Con separata ordinanza, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice
Istruttore per la prosecuzione del giudizio. Depositate le rispettive memorie istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e con l'ammissione dell'interrogatorio formale della resistente.
All'udienza del 22/05/2024, precisate le rispettive conclusioni, i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Così riassunto lo svolgimento del processo ed essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio con sentenza n. 927/2021, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti.
In via preliminare, il Collegio rileva che, nelle more del presente giudizio, entrambi i figli della coppia, e , hanno raggiunto la maggiore età, non dovendo, pertanto, essere assunta Per_1 Per_2
alcuna decisione circa l'affidamento e la collocazione degli stessi e la regolazione delle visite del genitore non collocatario.
Si rileva altresì che non è contestato tra le parti che i figli convivano con la madre presso l'abitazione coniugale e che non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica, risultando dagli ultimi documenti depositati dal ricorrente solo che svolge lavori stagionali che non gli Per_1
garantiscono l'indipendenza dalla famiglia.
Pertanto, va posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento di e CP_1 Per_1
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, i quali convivono con la madre. Per_2
Al fine di determinare la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. Occorre innanzitutto premettere che in giurisprudenza costituisce un assunto pacifico che all'aumentare dell'età della prole corrisponde, secondo la comune esperienza, un proporzionale aumento delle relative esigenze di vita (così Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 18/09/2013, n. 21273; Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 15566; Cass. civ. Sez. I Sent., 21/06/2011, n. 13630; Tribunale
Milano Sez. IX Sent., 04/05/2012).
Altro importante criterio da tenere in considerazione è quello del tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, che verrebbe pregiudicato in assenza di un adeguato contributo da parte di quello dei genitori che gode di maggiore disponibilità economica, fermo restando l'obbligo imposto in capo ad entrambi di impegnarsi al fine di reperire idonea occupazione, in ragione delle proprie capacità lavorative, per contribuire a mantenimento, istruzione ed educazione della prole (Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20064; Cass. civ. Sez. I, 14-05-
2010, n. 11772; Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-11-2009, n. 23630; Tribunale Milano Sez. IX Sent.,
04/05/2012). In particolare, secondo un recente assunto della giurisprudenza di legittimità, “Sussiste
l'obbligo di entrambi i genitori, i quali svolgano attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, in diretta applicazione dell'art. 30 Cost.; mentre il giudice, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", le quali non potranno peraltro non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Cass. Civ. Sez. VI-I, ord. n. 4811/2018, richiamata in motivazione da Cass. civ. Sez. I, ord., n. 19455/2019).
Ciò premesso, occorre ricostruire le rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti e a tal fine la documentazione reddituale depositata in atti è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione delle parti, senza necessità di disporre l'ordine di esibizione richiesto da parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni.
Il medico oculista, ha rappresentato di svolgere attività professionale alle dipendenze della CP_1
e quale libero professionista in favore di due diverse strutture sanitarie Parte_1
(Poliambulatorio Physiomedica di Faenza e clinica Regina Salutis di Rimini).
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti risulta che egli, nell'anno di imposta 2022, ha percepito un reddito netto di circa 80.000,00 euro, in sensibile aumento rispetto agli anni precedenti, in cui il reddito netto oscillava tra i 70.000,00 ed i 60.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi 2022,
2021 e 2020). Vive a Rimini presso un immobile condotto in locazione, per il quale corrisponde un canone mensile pari ad euro 750,00, ed è onerato al 50% con la resistente del pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare. La vive nella casa coniugale, su cui grava un mutuo cointestato, la cui rata mensile è pari CP_2
ad euro 530,00; svolge attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia e percepisce un reddito complessivo netto pari a circa euro 22.000,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2022 e
2021).
Così accertate le rispettive condizioni delle parti, sussistono i presupposti per riconoscere a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei figli, da corrispondere mensilmente alla madre, essendo sussistenti tanto la disparità economico – patrimoniale tra i genitori, quanto le maggiori esigenze dei figli e . Per_1 Per_2
Quanto alla misura del contributo, occorre considerare che, al momento della separazione consensuale (2016) - quando il contributo paterno era stato quantificato in euro 900,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie – aveva 13 anni e 11 anni, mentre ora hanno Per_1 Per_2
rispettivamente 21 e 19 anni, con conseguenti maggiori esigenze, secondo quanto precisato sopra.
In considerazione di quanto sopra, considerati i redditi dei genitori, si stima equo incrementare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del in € 1.200,00 mensili CP_1
(€ 600,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fatto salvo quanto versato finora in attuazione delle condizioni della separazione.
Tale somma dovrà essere corrisposta dal alla entro il giorno 5 di ogni mese e, ai CP_1 CP_2 sensi dell'art. 337-ter, V comma, c.c. sarà adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per quanto concerne le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, queste saranno poste in capo al nella misura del 70% e per la restante parte in capo alla madre e verranno CP_1
regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, salvo diverso accordo delle parti.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per il suo riconoscimento a favore della CP_2
Al riguardo, è noto che l'art. 5 l. n. 898/70 prevede che, in sede di pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite, ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 della l. n. 898/70 occorre tenere in considerazione “non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., S.U. n.
18287/2018).
Le Sezioni Unite hanno dunque sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice:
“a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (in tal senso, Cass. civ. Sez. I, Ord., n.
4224/2021).
Inoltre, in merito al diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno divorzile in seguito all'instaurazione di una nuova famiglia di fatto, occorre richiamare i principi espressi dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32198/2021, secondo cui “L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa”. In particolare, secondo le Sezioni Unite, l'ex coniuge economicamente più debole “se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (…)”.
Ciò premesso in diritto, si considerino le posizioni delle parti. Il ricorrente deduce l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla a fronte dell'instaurazione di una stabile convivenza con l'attuale compagno CP_2
e dell'autosufficienza economica della ex moglie. La resistente, per contro, Persona_3
afferma che durante il rapporto matrimoniale, durato 15 anni, si è sempre occupata della gestione della casa e dei figli, domandando la modifica del proprio rapporto lavorativo (da tempo pieno a tempo parziale) con conseguente riduzione della retribuzione, al solo fine di provvedere alle esigenze dei figli e per consentire al marito di dedicarsi completamente alla propria attività lavorativa. La chiede, dunque, il riconoscimento di un assegno di divorzio di € 100,00 CP_2
mensili, in virtù del principio solidaristico post-coniugale.
A fronte di tali domande, occorre in primo luogo osservare che, sebbene la non abbia CP_2
specificatamente contestato di aver instaurato una stabile convivenza di fatto con il nuovo compagno, facendo applicazione dei citati orientamenti giurisprudenziali e alla luce della situazione delle parti accertata in precedenza, meritano di essere valorizzati sia la funzione perequativa dell'assegno, considerato lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, sia il contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio del CP_2
marito durante gli anni di convivenza matrimoniale.
Appare del tutto verosimile, infatti, che durante gli anni di vita matrimoniale il si sia CP_1
dedicato in via prevalente al proprio lavoro (diversamente, non avrebbe potuto svolgere attività sia da dipendente sia in libera professione) e abbia investito, anche grazie al sostegno della moglie, sulla propria carriera, mentre la resistente, in accordo con il marito, pur mantenendo una propria attività lavorativa, si sia occupata in via prevalente dei figli e delle esigenze domestiche, anche scegliendo per alcuni periodi di lavorare a tempo parziale. Sussiste, pertanto, il diritto della a vedersi riconosciuto l'assegno divorzile. CP_2
In riferimento al quantum, il Collegio osserva che il ricorrente ha una posizione economico- patrimoniale stabile e redditi più elevati della resistente. Quanto alla deve ritenersi che CP_2
questa, pur essendosi dedicata per anni alle esigenze domestiche, abbia piena capacità lavorativa e sia ora più libera da impegni familiari, essendo i figli divenuti maggiorenni. Alla luce di quanto sopra, il Collegio reputa equo prevedere a suo favore il versamento di un assegno divorzile di €
100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del e si liquidano ai sensi del DM CP_1
55/2014, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione della bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01/09/2001 a Rimini tra nato in [...], il [...] e nata in CP_1 Controparte_2
Rimini (RN), il 27/12/1973, è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 927/2021;
- dispone che, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, versi a CP_1
a titolo di mantenimento dei figli e , entro il giorno 5 di ogni Controparte_2 Per_1 Per_2 mese, l'importo di euro € 1.200,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna;
- dispone che versi a a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 CP_1 Parte_2 di ogni mese, l'importo di euro 100,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
- condanna alla refusione delle spese di lite di che si liquidano in CP_1 Controparte_2
euro 3.809,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi