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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/09/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 765/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Ennio Tambè;
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Pietraperzia via Mantre n. 80;
- resistente contumace –
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.5.2025, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate,
a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.08.2024, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario in Pietraperzia, il 10.03.1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pietraperzia, al n. 6, parte II,
Serie A, dell'anno 1986, con dall'unione con la quale sono nati dei figli, oggi Controparte_1 maggiorenni ed autosufficienti.
Il ricorrente ha dedotto che:
- con decreto del 18.11.2021 emesso nel procedimento iscritto al n. R.G. 373/2021, ormai irrevocabile, il Tribunale di Enna ha omologato la loro separazione e di non essersi più riconciliata con la moglie;
- che in sede di separazione consensuale, entrambi i coniugi, dando atto di godere di una propria indipedenza economica, hanno rinunciato al proprio mantenimento e che non è stato pattuito neppure alcun obbligo di mantenimento nei confronti dei figli.
- che sono attualmente decorsi i termini di legge per addivenire alla cessazione del vincolo coniugale e, medio tempore, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi che hanno proseguito a vivere separatamente.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel presente giudizio e ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia del decreto di omologa della separazione reso dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Si rileva altresì che i figli sono oramai maggiorenni e nulla deve essere disposto in ordine al loro affidamento e al diritto di visita, né con riguardo al loro mantenimento, non essendo stata avanzata alcuna richiesta in tal senso da parte del ricorrente.
Per il resto, non essendo state segnalate modifiche delle condizioni economiche dei coniugi, non va disposto alcun assegno divorzile. Infine, per quanto riguarda le spese processuali, attesa la natura della controversia e la contumacia del resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la contumacia di , citata e non costituitasi nel presente giudizio;
Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pietraperzia in data 10.03.1986, tra (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.08.1967 e (C.F.: ), nata ad [...] il [...], trascritto Controparte_1 C.F._2 nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pietraperzia, al n. 6, parte II,
Serie A, dell'anno 1986;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite per la resistente non costituita.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Ennio Tambè;
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Pietraperzia via Mantre n. 80;
- resistente contumace –
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.5.2025, a seguito del deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate,
a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.08.2024, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario in Pietraperzia, il 10.03.1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pietraperzia, al n. 6, parte II,
Serie A, dell'anno 1986, con dall'unione con la quale sono nati dei figli, oggi Controparte_1 maggiorenni ed autosufficienti.
Il ricorrente ha dedotto che:
- con decreto del 18.11.2021 emesso nel procedimento iscritto al n. R.G. 373/2021, ormai irrevocabile, il Tribunale di Enna ha omologato la loro separazione e di non essersi più riconciliata con la moglie;
- che in sede di separazione consensuale, entrambi i coniugi, dando atto di godere di una propria indipedenza economica, hanno rinunciato al proprio mantenimento e che non è stato pattuito neppure alcun obbligo di mantenimento nei confronti dei figli.
- che sono attualmente decorsi i termini di legge per addivenire alla cessazione del vincolo coniugale e, medio tempore, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi che hanno proseguito a vivere separatamente.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel presente giudizio e ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia del decreto di omologa della separazione reso dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Si rileva altresì che i figli sono oramai maggiorenni e nulla deve essere disposto in ordine al loro affidamento e al diritto di visita, né con riguardo al loro mantenimento, non essendo stata avanzata alcuna richiesta in tal senso da parte del ricorrente.
Per il resto, non essendo state segnalate modifiche delle condizioni economiche dei coniugi, non va disposto alcun assegno divorzile. Infine, per quanto riguarda le spese processuali, attesa la natura della controversia e la contumacia del resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la contumacia di , citata e non costituitasi nel presente giudizio;
Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pietraperzia in data 10.03.1986, tra (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.08.1967 e (C.F.: ), nata ad [...] il [...], trascritto Controparte_1 C.F._2 nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pietraperzia, al n. 6, parte II,
Serie A, dell'anno 1986;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite per la resistente non costituita.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta