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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Clarice Di Tullio giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 44-1/2025 per l'apertura di liquidazione giudiziale, promosso da
Parte_1
- ricorrente -
con gli avv. Daniele Ganz e Silvia Buttazzoni
contro
(impresa individuale) Controparte_1 C.F._1
- convenuta - contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
(art. 49 cci) nei confronti dell'impresa individuale allegando che: Controparte_1 2
è creditrice della convenuta per la somma di € 12.056,31, precettata sulla base di decreto ingiuntivo definitivo perché non opposto;
la conseguente azione esecutiva fu sostanzialmente infruttuosa;
la debitrice si trova in stato di insolvenza.
1.1. La convenuta è rimasta contumace.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, cci, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova a
Borso del Grappa.
3. La domanda è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 49.1 cci).
3.1. Sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 cci.
Infatti, essendo rimasta contumace, non si è così posta in condizione di assolvere l'onere probatorio circa l'esistenza dei requisiti dimensionali propri dell'impresa minore (art. 2, lett. d, cci). E dall'istruttoria documentale non emergono elementi adeguatamente dimostrativi dei requisiti in parola.
3.2. Sussiste anche il presupposto oggettivo, e cioè l'insolvenza ex art. 2, lett. b, cci.
Come correttamente osservato dalla migliore dottrina specialistica, tale nozione è principalmente di tipo finanziario, rilevando infatti le condizioni di liquidità e la conseguente capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
con la precisazione che deve ritenersi regolare anche il pagamento effettuato con la liquidità conseguita tramite il credito bancario, che costituisce attualmente un'ordinaria modalità di reperimento della provvista.
Dall'istruttoria emerge nitidamente che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che la soglia ex art. 49.5 cci è abbondantemente superata.
3.2.1. Anzitutto, le allegazioni della ricorrente sono comprovate dalla produzione (tra l'altro) del decreto ingiuntivo cit.
Inoltre, in base alla comunicazione ex art. 367.3 cci dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione provinciale di Treviso, al 20.3.25 i debiti fiscali ammontano complessivamente a € 82.778,97, mentre in base alla comunicazione dell' i CP_2 debiti contributivi ammontano complessivamente a € 70.905,77 3
Vi è dunque la prova di un evidente stato di insolvenza.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale
Controparte_1
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la dr. Sara Martinazzo quale curatore;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
fissa udienza al 23.9.25, ore 11, per l'esame dello stato passivo (art. 49.3, lett.
d, cci);
indica in trenta giorni prima dell'udienza il termine perentorio entro cui i creditori e i terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso del debitore possono presentare al curatore le domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies
e 155 sexies nn. att. cpc:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Treviso, 27.5.2025
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Clarice Di Tullio giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 44-1/2025 per l'apertura di liquidazione giudiziale, promosso da
Parte_1
- ricorrente -
con gli avv. Daniele Ganz e Silvia Buttazzoni
contro
(impresa individuale) Controparte_1 C.F._1
- convenuta - contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
(art. 49 cci) nei confronti dell'impresa individuale allegando che: Controparte_1 2
è creditrice della convenuta per la somma di € 12.056,31, precettata sulla base di decreto ingiuntivo definitivo perché non opposto;
la conseguente azione esecutiva fu sostanzialmente infruttuosa;
la debitrice si trova in stato di insolvenza.
1.1. La convenuta è rimasta contumace.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, cci, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova a
Borso del Grappa.
3. La domanda è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 49.1 cci).
3.1. Sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 cci.
Infatti, essendo rimasta contumace, non si è così posta in condizione di assolvere l'onere probatorio circa l'esistenza dei requisiti dimensionali propri dell'impresa minore (art. 2, lett. d, cci). E dall'istruttoria documentale non emergono elementi adeguatamente dimostrativi dei requisiti in parola.
3.2. Sussiste anche il presupposto oggettivo, e cioè l'insolvenza ex art. 2, lett. b, cci.
Come correttamente osservato dalla migliore dottrina specialistica, tale nozione è principalmente di tipo finanziario, rilevando infatti le condizioni di liquidità e la conseguente capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
con la precisazione che deve ritenersi regolare anche il pagamento effettuato con la liquidità conseguita tramite il credito bancario, che costituisce attualmente un'ordinaria modalità di reperimento della provvista.
Dall'istruttoria emerge nitidamente che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che la soglia ex art. 49.5 cci è abbondantemente superata.
3.2.1. Anzitutto, le allegazioni della ricorrente sono comprovate dalla produzione (tra l'altro) del decreto ingiuntivo cit.
Inoltre, in base alla comunicazione ex art. 367.3 cci dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione provinciale di Treviso, al 20.3.25 i debiti fiscali ammontano complessivamente a € 82.778,97, mentre in base alla comunicazione dell' i CP_2 debiti contributivi ammontano complessivamente a € 70.905,77 3
Vi è dunque la prova di un evidente stato di insolvenza.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale
Controparte_1
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la dr. Sara Martinazzo quale curatore;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
fissa udienza al 23.9.25, ore 11, per l'esame dello stato passivo (art. 49.3, lett.
d, cci);
indica in trenta giorni prima dell'udienza il termine perentorio entro cui i creditori e i terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso del debitore possono presentare al curatore le domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies
e 155 sexies nn. att. cpc:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Treviso, 27.5.2025
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri