Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
140/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 04/02/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. GIGLIO ROBERTO
ricorrente
E
CP_1
Avv. PALUMBO CLAUDIA resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2022 l'odierna parte ricorrente deduceva che aveva sempre svolto l'attività di coltivatore diretto dal 1974 al 31.12.2015 intervallando contemporaneamente l'attività di bracciante agricolo dal 1977 al
31.12.1996 per conto di altre ditte, come da estratto contributivo in atti.
Il medesimo, nell'espletare le sue mansioni e durante l'intera giornata lavorativa si era sempre occupato di svolgere in maniera non occasionale attività particolarmente faticose occupandosi dei vigneti ed oliveti propri e di terzi;
in particolare trasportava e sollevava costantemente e manualmente le cassette di uva e di olive dal peso di circa
25-30 Kg cadauno durante tutte le fasi di raccolta dal luogo in cui venivano raccolti ai
Per quanto concerne il quantum dei postumi invalidanti, sulla base della valutazione medico-legale di parte era stato accertato un danno biologico complessivo nella misura del 7-8% che deve aggiungersi ad altra malattia professionale denunciata
(tendinopatia spalla destra) ed in corso di eventuale riconoscimento.
Pertanto presentava le seguenti conclusioni:
“- accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale coltivatore diretto – bracciante agricolo in maniera continuativa e prolungata negli anni e determinata nella misura del 7-8% o di quella che sarà accertata a seguito di espletanda CTU;
- condanni l' al pagamento della corrispondente quota in capitale CP_1 determinata con l'eventuale danno biologico riconosciuto per l'atra malattia professionale denunciata (tendinopatia spalla destra);”.
Con vittoria di spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata.
All'esito delle prove testimoniali assunte per iscritto erano confermate le mansioni e le loro modalità di espletamento.
Il teste ha dichiarato: Tes_1
Pag. 2 di 9 Pag. 3 di 9 Il teste ha dichiarato: Tes_2
Pag. 4 di 9 Il CTU nominato, dott. ha espletato la consulenza tecnica d'ufficio per Per_1
valutare la patologia denunciata, il nesso causale con le mansioni espletate e il danno biologico conseguito.
Pag. 5 di 9 Pag. 6 di 9 Pag. 7 di 9 Avverso tali conclusioni sono state presentate le osservazioni dal CTP . CP_1
Esse sono state ritenute inammissibili dal CTU poiché depositate oltre il termine assegnato da questo GL. E in effetti esse sono tardive.
In ogni caso il CTU le ha brevemente confutate:
Ulteriori osservazioni alla CTU sono state presentate (solo) nelle note di t.s..
Pag. 8 di 9 Esse non confutano le risultanze dell'elaborato peritale poiché il CTU in base alle prove orali ha potuto accertare la prosecuzione delle mansioni che comportano esposizione a movimentazione carichi, vibrazioni etc anche nell'ambito dell'attività di coltivatore diretto, proseguita dopo la cessazione di quella bracciantile.
Le osservazioni hanno rilievo solo con riferimento alla percentuale attribuita alla patologia per il cui indennizzo si chiede l'unificazione:
Il CTU ha calcolato l'indennizzo complessivo inferiore spettante:
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ei confronti di , con ricorso depositato il 10/01/2022, Pt_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 140/2022 R.G.A.C. così provvede: condanna l' a CP_1
riconoscere e pagare un indennizzo unificato pari al danno biologico nella misura del
9%; nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.700,00 oltre rimborso forfettario, spese di c.u. se versato, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 04/02/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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