TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3699/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/10/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenza Lisco, presso il cui studio sito in Trani, Parte_1
alla Via Vittorio veneto n. 13, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall' Avv. Donata di Meo, presso il cui studio sito in Trani, CP_1
alla Via G. Bovio n. 49, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-resistente
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege- CONCLUSIONI
“… i procuratori delle parti si riportano integralmente ai rispettivi atti difensivi e verbali di causa…”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.10.2023, ha adito il Tribunale in intestazione per sentir Parte_1
pronunciare l'affido condiviso delle figlie, (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
04.03.2008), nate da una relazione amorosa avuta con il resistente dal 2005 al 2021, con regolamentazione degli incontri padre- figlie, onerando il della corresponsione di un assegno CP_1
di mantenimento in favore delle minori della somma complessiva mensile di €600,00, (300,00 € per ciascuna figlia) oltre rivalutazione Istat e il 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto di occuparsi interamente delle due figlie e di lavorare come impiegata part – time, a tempo indeterminato, presso la ditta “Progetto Udito sas”,
con stipendio mensile di circa €700,00; che il invece, benché abbia riconosciuto la propria CP_1
paternità, dopo l'interruzione della relazione, nonostante diversi solleciti, si è totalmente disinteressato delle sorti delle due figlie, moralmente ed economicamente;
che il resistente è assunto con contratto di lavoro full – time a tempo determinato, percepisce uno stipendio mensile di circa
€2.000,00 e convive con un' altra donna.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, in data 22.12.2023, si è costituito , il CP_1
quale nelle sue difese ha contestato le avverse deduzioni, dichiarando di essere un lavoratore dipendente con stipendio mensile di circa €800,00 e di vivere in un'abitazione in affitto per la quale paga un canone di locazione di circa €500,00 mensili;
che, rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente,
ella lavora non solo presso la ditta “ Progetto Udito sas” ma anche come ragioniera part – time presso lo studio Musicco sito in Trani;
di essersi sempre occupato delle proprie figlie con le quali ha un rapporto amorevole e affettuoso;
di versare loro ogni mese, su carta ricaricabile intestata alla Pt_1
la somma di €360,00 ( 180,00 € per ciascuna figlia), oltre ulteriori somme al bisogno;
pertanto, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso delle figlie, con onere a suo carico del mantenimento di queste ultime nella misura di €360,00 ( 180,00 € per ciascuna figlia), oltre rivalutazione Istat e il
50% delle spese straordinarie.
Al Pm è stata data comunicazione degli atti del procedimento in data 11.10.2023, come da attestazione di cancelleria.
All'udienza del 24.1.2024 le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per definire consensualmente il giudizio e, dunque, la causa è stata rinviata per la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art.473bis.21 c.p.c. all'udienza del 27.3.2024.
Successivamente, rinviato nuovamente il procedimento per la comparizione personale delle parti a causa della mancata comparizione del resistente, effettuato l'interrogatorio libero all'udienza del
19.06.2024, il Giudice relatore si è riservato e con ordinanza del 20.06.2024 ha adottato i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso delle minori, con collocamento prevalente di queste ultime presso il domicilio materno, regolamentando gli incontri padre - figlie;
quindi, ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento delle minori, CP_1
l'assegno mensile di €480,00 da versare alla madre convivente, entro il giorno 10 di ogni Pt_1
mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda, infine ha richiesto alla G.d.F.
competente per Milano di effettuare indagini dirette ad accertare l'effettivo tenore di vita e la capacità
patrimoniale del CP_1
Quindi, acquisita la relazione sulle condizioni economiche del precisate le conclusioni, la CP_1
causa è stata rinviata per la rimessione in decisione al Collegio all'udienza del 5.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.473bis.28 c.p.c.
***
Sull'affido delle figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) Per_1 Per_2 Occorre preliminarmente rilevare che la figlia della coppia, nelle more è divenuta Per_1
maggiorenne quindi nessuna determinazione va adottata in ordine all'affidamento e al suo collocamento.
Quanto alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della minore, va Per_2
osservato che, in tema di affidamento dei minori, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 2.12.2010 n. 24526; Cass. Civ.,
sez. I, 17.12.2009 n. 26587).
Nel caso di specie, non vi è ragione per derogare alla regola dell'affido condiviso, come richiesto da entrambe le parti, pertanto, la minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, mentre nulla va disposto in ordine alla casa coniugale, in assenza di domanda.
Quanto al regime degli incontri, tenuto conto dell'età di (sedicenne), possono prevedersi Per_2
incontri liberi tra la stessa ed il padre, rimessi cioè ad accordi assunti dagli stessi in base ai rispettivi impegni.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, in ragione delle questioni da dover decidere, perché, considerata la richiesta di conferma dell'affido condiviso e della residenza privilegiata presso la madre, l'ascolto della minore si appalesa superfluo e non tale da incidere sul regime dell'affido.
Sulla domanda di mantenimento delle figlie.
Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli. Convivendo le stesse con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per i figli.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, non essendovi tra le parti contestazioni sull' an ma solo sul quantum, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, si deve tener conto dell'età delle ragazze e degli impegni di studio, di vita e di relazione delle stesse, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori e dalle risultanze istruttorie, in secondo luogo, convivendo le figlie con la madre, risultano ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alla capacità reddituale del padre, va rilevato che , con comparsa di CP_1
costituzione ha riferito di guadagnare €800,00 al mese come dipendente e di pagare il canone di locazione di € 500,00 mensili, dichiarando, invece, con nota di deposito del 17.6.2024, di non essere titolare di alcun rapporto dipendente, di non essere nella disponibilità delle ultime dodici buste paga e di non aver effettuato dichiarazioni dei redditi nelle ultime tre annualità.
Tanto premesso, in primo luogo, giova evidenziare che la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. A tal proposito, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendo il giudice verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (ex plurimis,
sent. Cass n.28870/2011).
In secondo luogo, nei giudizi di separazione, divorzio e di regolamentazione della responsabilità
genitoriale verso i figli naturali, le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass.
Sentenza n. 13592 del 12/06/2006; Cass. 28 aprile 2006 n. 9876; Cassazione civile, sez. VI,
24/02/2016, n. 3684) come la contraddittorietà tra un reddito esiguo e le spese sostenute mensilmente.
Nel caso di specie, va rilevata la contraddittorietà sussistente tra le stesse dichiarazioni del resistente,
nonché tra la retribuzione da lui dichiarata in comparsa di costituzione (€800,00) e le spese mensili che ha dichiarato di sostenere (canone di locazione di €500,00) e di potersi accollare (assegno di mantenimento delle figlie di €360,00). A ciò si aggiunga inoltre che il resistente, di anni 52, non ha dimostrato e ancor prima allegato di essere impossibilitato a svolgere mansioni lavorative, motivo per il quale è ragionevole prevedere che costui, quand'anche non svolgesse attività lavorativa irregolare, riesca a reperire prontamente un nuovo impiego, tenuto conto della pregressa esperienza maturata nel mondo del lavoro.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., delle capacità lavorative del resistente, accertate le sue potenzialità reddituali, considerato che la ricorrente,
allo stato, lavora come segretaria part-time, guadagnando €700,00 mensili (cfr. dichiarazioni dei redditi in allegato al ricorso), sostiene il canone di locazione della casa in cui abita con le figlie di
€500,00 al mese e percepisce integralmente l'assegno unico di €380,00, considerate d'altro canto le esigenze delle due figlie adolescenti, si stima congruo confermare la somma mensile, come disposta dal G.R. con ordinanza del 20.06.2024, di €480,00 che il resistente dovrà versare alla madre convivente, , a titolo di mantenimento delle minori, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT. Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli, come da CP_1
protocollo del Tribunale di Trani.
Considerato l'esito del giudizio, l'accordo delle parti in ordine al regime di responsabilità verso le figlie minori e al loro collocamento, tenuto conto della somma riconosciuta a titolo di mantenimento della prole minore, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 09.10.2023 da nei confronti di , garantito Parte_1 CP_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1) affida la figlia minore della coppia (nata il [...]) ad entrambi i genitori con Per_2
residenza privilegiata presso la madre;
2) disciplina il diritto- dovere di frequentazione del padre con la figlia nei termini di cui in parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire mensilmente entro il 10 di ogni mese al mantenimento delle figlie e nella misura di €480,00 (240,00 per ciascuna figlia), Per_1 Per_2
con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 25.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/10/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenza Lisco, presso il cui studio sito in Trani, Parte_1
alla Via Vittorio veneto n. 13, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall' Avv. Donata di Meo, presso il cui studio sito in Trani, CP_1
alla Via G. Bovio n. 49, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-resistente
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege- CONCLUSIONI
“… i procuratori delle parti si riportano integralmente ai rispettivi atti difensivi e verbali di causa…”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.10.2023, ha adito il Tribunale in intestazione per sentir Parte_1
pronunciare l'affido condiviso delle figlie, (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
04.03.2008), nate da una relazione amorosa avuta con il resistente dal 2005 al 2021, con regolamentazione degli incontri padre- figlie, onerando il della corresponsione di un assegno CP_1
di mantenimento in favore delle minori della somma complessiva mensile di €600,00, (300,00 € per ciascuna figlia) oltre rivalutazione Istat e il 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto di occuparsi interamente delle due figlie e di lavorare come impiegata part – time, a tempo indeterminato, presso la ditta “Progetto Udito sas”,
con stipendio mensile di circa €700,00; che il invece, benché abbia riconosciuto la propria CP_1
paternità, dopo l'interruzione della relazione, nonostante diversi solleciti, si è totalmente disinteressato delle sorti delle due figlie, moralmente ed economicamente;
che il resistente è assunto con contratto di lavoro full – time a tempo determinato, percepisce uno stipendio mensile di circa
€2.000,00 e convive con un' altra donna.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, in data 22.12.2023, si è costituito , il CP_1
quale nelle sue difese ha contestato le avverse deduzioni, dichiarando di essere un lavoratore dipendente con stipendio mensile di circa €800,00 e di vivere in un'abitazione in affitto per la quale paga un canone di locazione di circa €500,00 mensili;
che, rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente,
ella lavora non solo presso la ditta “ Progetto Udito sas” ma anche come ragioniera part – time presso lo studio Musicco sito in Trani;
di essersi sempre occupato delle proprie figlie con le quali ha un rapporto amorevole e affettuoso;
di versare loro ogni mese, su carta ricaricabile intestata alla Pt_1
la somma di €360,00 ( 180,00 € per ciascuna figlia), oltre ulteriori somme al bisogno;
pertanto, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso delle figlie, con onere a suo carico del mantenimento di queste ultime nella misura di €360,00 ( 180,00 € per ciascuna figlia), oltre rivalutazione Istat e il
50% delle spese straordinarie.
Al Pm è stata data comunicazione degli atti del procedimento in data 11.10.2023, come da attestazione di cancelleria.
All'udienza del 24.1.2024 le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per definire consensualmente il giudizio e, dunque, la causa è stata rinviata per la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art.473bis.21 c.p.c. all'udienza del 27.3.2024.
Successivamente, rinviato nuovamente il procedimento per la comparizione personale delle parti a causa della mancata comparizione del resistente, effettuato l'interrogatorio libero all'udienza del
19.06.2024, il Giudice relatore si è riservato e con ordinanza del 20.06.2024 ha adottato i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso delle minori, con collocamento prevalente di queste ultime presso il domicilio materno, regolamentando gli incontri padre - figlie;
quindi, ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento delle minori, CP_1
l'assegno mensile di €480,00 da versare alla madre convivente, entro il giorno 10 di ogni Pt_1
mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda, infine ha richiesto alla G.d.F.
competente per Milano di effettuare indagini dirette ad accertare l'effettivo tenore di vita e la capacità
patrimoniale del CP_1
Quindi, acquisita la relazione sulle condizioni economiche del precisate le conclusioni, la CP_1
causa è stata rinviata per la rimessione in decisione al Collegio all'udienza del 5.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.473bis.28 c.p.c.
***
Sull'affido delle figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) Per_1 Per_2 Occorre preliminarmente rilevare che la figlia della coppia, nelle more è divenuta Per_1
maggiorenne quindi nessuna determinazione va adottata in ordine all'affidamento e al suo collocamento.
Quanto alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della minore, va Per_2
osservato che, in tema di affidamento dei minori, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 2.12.2010 n. 24526; Cass. Civ.,
sez. I, 17.12.2009 n. 26587).
Nel caso di specie, non vi è ragione per derogare alla regola dell'affido condiviso, come richiesto da entrambe le parti, pertanto, la minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, mentre nulla va disposto in ordine alla casa coniugale, in assenza di domanda.
Quanto al regime degli incontri, tenuto conto dell'età di (sedicenne), possono prevedersi Per_2
incontri liberi tra la stessa ed il padre, rimessi cioè ad accordi assunti dagli stessi in base ai rispettivi impegni.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, in ragione delle questioni da dover decidere, perché, considerata la richiesta di conferma dell'affido condiviso e della residenza privilegiata presso la madre, l'ascolto della minore si appalesa superfluo e non tale da incidere sul regime dell'affido.
Sulla domanda di mantenimento delle figlie.
Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli. Convivendo le stesse con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per i figli.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, non essendovi tra le parti contestazioni sull' an ma solo sul quantum, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, si deve tener conto dell'età delle ragazze e degli impegni di studio, di vita e di relazione delle stesse, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori e dalle risultanze istruttorie, in secondo luogo, convivendo le figlie con la madre, risultano ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alla capacità reddituale del padre, va rilevato che , con comparsa di CP_1
costituzione ha riferito di guadagnare €800,00 al mese come dipendente e di pagare il canone di locazione di € 500,00 mensili, dichiarando, invece, con nota di deposito del 17.6.2024, di non essere titolare di alcun rapporto dipendente, di non essere nella disponibilità delle ultime dodici buste paga e di non aver effettuato dichiarazioni dei redditi nelle ultime tre annualità.
Tanto premesso, in primo luogo, giova evidenziare che la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. A tal proposito, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendo il giudice verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (ex plurimis,
sent. Cass n.28870/2011).
In secondo luogo, nei giudizi di separazione, divorzio e di regolamentazione della responsabilità
genitoriale verso i figli naturali, le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass.
Sentenza n. 13592 del 12/06/2006; Cass. 28 aprile 2006 n. 9876; Cassazione civile, sez. VI,
24/02/2016, n. 3684) come la contraddittorietà tra un reddito esiguo e le spese sostenute mensilmente.
Nel caso di specie, va rilevata la contraddittorietà sussistente tra le stesse dichiarazioni del resistente,
nonché tra la retribuzione da lui dichiarata in comparsa di costituzione (€800,00) e le spese mensili che ha dichiarato di sostenere (canone di locazione di €500,00) e di potersi accollare (assegno di mantenimento delle figlie di €360,00). A ciò si aggiunga inoltre che il resistente, di anni 52, non ha dimostrato e ancor prima allegato di essere impossibilitato a svolgere mansioni lavorative, motivo per il quale è ragionevole prevedere che costui, quand'anche non svolgesse attività lavorativa irregolare, riesca a reperire prontamente un nuovo impiego, tenuto conto della pregressa esperienza maturata nel mondo del lavoro.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., delle capacità lavorative del resistente, accertate le sue potenzialità reddituali, considerato che la ricorrente,
allo stato, lavora come segretaria part-time, guadagnando €700,00 mensili (cfr. dichiarazioni dei redditi in allegato al ricorso), sostiene il canone di locazione della casa in cui abita con le figlie di
€500,00 al mese e percepisce integralmente l'assegno unico di €380,00, considerate d'altro canto le esigenze delle due figlie adolescenti, si stima congruo confermare la somma mensile, come disposta dal G.R. con ordinanza del 20.06.2024, di €480,00 che il resistente dovrà versare alla madre convivente, , a titolo di mantenimento delle minori, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT. Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli, come da CP_1
protocollo del Tribunale di Trani.
Considerato l'esito del giudizio, l'accordo delle parti in ordine al regime di responsabilità verso le figlie minori e al loro collocamento, tenuto conto della somma riconosciuta a titolo di mantenimento della prole minore, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 09.10.2023 da nei confronti di , garantito Parte_1 CP_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1) affida la figlia minore della coppia (nata il [...]) ad entrambi i genitori con Per_2
residenza privilegiata presso la madre;
2) disciplina il diritto- dovere di frequentazione del padre con la figlia nei termini di cui in parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire mensilmente entro il 10 di ogni mese al mantenimento delle figlie e nella misura di €480,00 (240,00 per ciascuna figlia), Per_1 Per_2
con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 25.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli