Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20055 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
Nel procedimento iscritto al n. RG 20055/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Angelo Pajno, nell'interesse delle attrici e , sulla scorta del decreto di Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 05.12.2024, (fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc con provvedimento del 29.02.2024) - pronuncia la seguente SENTENZA tra
, (C.F.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Australia) il 09.10.1957 e , (C.F.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2 nata a [...] il [...], entrambe residenti in Lipari, C. da San Salvatore, snc, ed elettivamente domiciliate in Lipari, Via Maurolico n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Pajno, che le rappresenta e difende per mandato in atti. -attrici–
CONTRO
(CF , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso per procura speciale alle liti in atti, dall' avv. Milena Sindoni, responsabile della Avvocatura dell'Ente, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale, Piazza MAZZINI 1, Lipari. -convenuto-
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione del 25.06.2018 le attrici dopo aver premesso che, in data 17.07.2017, alle ore 21.00 circa, la , a bordo dello scooter Piaggio Parte_2
Liberty, targato EA20513, di proprietà della mentre Parte_1
“percorreva la rotabile Lipari – Osservatorio, in direzione di quest'ultimo, giunta in località Mendolita, imboccando la curva sinistrosa che prosegue poi con il ponte che sovrasta la sottostante Via Candali, perdeva, nonostante la moderata velocità di marcia, il controllo del mezzo a causa della consistente quantità di detriti e terriccio presenti sulla sede stradale derapando e quindi schiantandosi rovinosamente al suolo”, convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale, già sezione distaccata di Lipari, il per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. In Controparte_1 particolare, chiedevano: “1) Accertare e dichiarare che il nella Controparte_1 qualità di custode del tratto stradale ove si è verificato l'incidente per cui è causa, è obbligato a risarcire, ex art. 2051 c.c., i danni biologici e patrimoniali patiti dalle odierne attrici;
2) Di conseguenza e per l'effetto, condannare l'ente convenuto all'integrale risarcimento: a) pro la dei danni al ciclomotore Parte_1
Piaggio Liberty – Tg. EA20513 che, per quanto esposto in narrativa, si quantificano in
€. 1.737,09 (millesettecento trentasette/09) o in quell'altra somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
- b) pro la del danno biologico e morale che si Parte_2 quantifica nella somma di €. 4.505,22 (quattromilacinquecento cinque/22), come da calcolo tabellare del danno biologico di lieve entità che si produce (all.to 9), o in quel diverso importo che sarà ritenuto congruo dal giudicane anche alla luce delle risultanze istruttorie;
3) Solo in subordine ritenere e dichiarare il unico Controparte_1 responsabile della colpevole omissione (mancata pulizia del manto stradale dai detriti alluvionali / mancata predisposizione di adeguata segnaletica di pericolo) che ha causato un danno ingiusto (sia biologico che patrimoniale) alle odierne attrici ex art. 2043 c.c con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni come quantificati al superiore punto 2). 4) Gravare le somme liquidande di interessi al tasso legale dalla data di richiesta di risarcimento di cui alla nota del 20.07.2017; 5) sotto il profilo istruttorio… 6) con riserva di ulteriore precisazione delle domande e di articolazione istruttoria infra i termini di rito qualora ciò sia necessario in prosieguo. 7) Pag. 2 a 13 R. G. n. 20055 / 2018
Con vittoria di spese e compensi”. L'Ente convenuto si costituiva con comparsa del 22.10.2018, contestando integralmente le domande attoree e chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare la infondatezza di tutte le domande e/o in via denegata che parte attrice ha concorso alla causazione dell'evento dannoso;
2) In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare la pronunzia in ragione dell'effettivo danno provato a carico dell'Ente; 3) Con vittoria di spese competenze ed onorari”. All'udienza del 19.11.2018 erano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc. e all'udienza del 23.05.2019 era ammessa la prova per testi articolata da parte attrice. La causa era così istruita con la audizione di testimoni e alla udienza del 16.12.2019 era disposta CTU medico-legale sulla persona di , Parte_2 nominando all'uopo il dott. che, con dichiarazione del 07.05.2021, Persona_1 accettava l'incarico prestando giuramento di rito e in data 15.11.2021 depositava la relazione finale. Con provvedimento del 16.11.2022 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 18.10.2023 e successivamente anche per discussione ex art. 281 sexies cpc. alla udienza del 5.12.2024. Era poi rimessa alla udienza del 06.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata così in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. è diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. Ciò in quanto “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (Cassazione Civile, Sez. III, sent. 21 Settembre 2015, n. 1846; sent. 20 gennaio 2014, n. 999; sent. 26 Maggio 2014, n. 11660; sent. 6 luglio 2004, n. 12329). In ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie considerata (art. 2043 o
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art. 2051 c.c.), va osservato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale…rimanendo, pertanto, sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchè all'azione esercitata in causa e ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame” (vedi Cass. civ. 3012\2010 e sul principio iura novit curia, vedi Cass. civ. 13 dicembre 2010 n.25140 e Cass. civ. 24 marzo 2011 n. 6757). Ciò premesso, si ritiene che la fattispecie de quo rientri nell'ambito dell'art. 2051 c.c.. norma che obbliga il proprietario di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito (vedi, Cass.civ. 13/01/2015 n. 287). In particolare, in tema di responsabilità dell'Ente proprietario per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento, afferma l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. quando le situazioni di pericolo risultino, immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (v. da ultimo, Cass. civ. n. 6537\2011 e Cass. civ. n. 21508\2011). E' dovere del custode, adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico (vedi, Cass. civ. n.10689\08; Cass. civ.n.4495\2011; Cass. civ.n. 21198\2011). In ordine all'onere probatorio, grava, pertanto, sul danneggiato, quello di fornire la prova del nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà, invece, al custode dare la prova dell'eventuale caso fortuito (Cass. civ. Sez. VI 03.02.2015 n.1896). Le domande di parte attrice sono fondate e vanno accolte nei limiti di seguito esposti. Nel caso di specie, le attrici hanno chiesto il risarcimento dei danni perché “…in data 17.07.2017, intorno alle ore 21.00, la figlia, , stava prcorrendo, a Parte_2
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bordo del suddetto mezzo, la rotabile Lipari – Osservatorio, in direzione di quest'ultimo, giunta in località Mendolita, imboccando la curva sinistrosa che prosegue poi con il ponte che sovrasta la sottostante Via Candali, perdeva, nonostante la moderata velocità di marcia, il controllo del mezzo a causa della consistente quantità di detriti e terriccio presenti sulla sede stradale derapando e quindi schiantandosi rovinosamente al suolo…”, con conseguente riferibilità dell'accaduto alla responsabilità dell'ente convenuto e formulazione di domanda risarcitoria verso il medesimo ente. Quest'ultimo, dal canto suo, contesta l'accaduto evidenziando che “... Nel caso in questione, comunque ed in ogni caso, si contesta la responsabilità del per l'evento dannoso causato dalla esistenza di detriti e terriccio, atteso CP_1 che con relazione prot. 1413 del 9 agosto 2017, redatta dal Comando di Polizia Municipale di Lipari – intervenuto in data 18 luglio 2017 e cioè il giorno dopo il sinistro ( 17 luglio 2017), a seguito di segnalazione dell'avv. - è stato constatato che nella Pt_2 zona teatro del sinistro “a causa delle forti precipitazioni dei giorni precedenti erano depositati detriti alluvionali sulla carreggiata rendendo di fatto il piano stradale in alcuni casi disomogeneo ...” –aggiungendo che- ... l'evento dannoso è dipeso da un fattore fortuito del tutto eccezionale ed imprevedibile nel mese di luglio e cioè alcune forti precipitazioni dei giorni precedenti”. Nel caso in ispecie parte attrice ha provato il verificarsi del fatto storico. Il teste escusso all'udienza 27.06.2019 ha dichiarato: “confermo Testimone_1 che il 17.07.2017, intorno alle ore 21.00, io mi trovavo nel tratto della rotabile Lipari – Osservatorio, in prossimità della curva sovrastante la loc.tà Candali, e ho assistito all'incidente in cui è stata coinvolta la aiutando e prestandole soccorso ed Parte_2 invitandola ad andare al Pronto Soccorso per le ferite riportare. La era in Parte_2 motorino. Preciso che io mi trovavo dietro di lei sulla mia vespa e l'ho vista cadere a terra. Confermo di aver rialzato il motorino della che si trovava al centro della Pt_2 strada dopo la caduta di averlo appoggiato al muro che delimita la strada poiché il cavalletto risultava danneggiato. Anche lo sterzo risultava danneggiato, infatti mi è venuto male appoggiarlo al muro. Si confermo che la sede stradale risultava ingombrata da terriccio e se non ricordo male, il giorno prima c'erano state manifestazioni piovose sull'Isola. Non so se la manutenzione della strada è affidata al
Confermo che le foto che mi vengono mostrate e prodotti da parte Controparte_1 attrice e indicati con i numeri 7 e 8 rappresentano il luogo dell'incidente, e la Pt_2 andava verso la macchina raffigurata nella foto n. 8”. Il teste escussa all'udienza del 16.12.2019 ha dichiarato: Testimone_2
“confermo che una parte della via Mendolita del Comune di Lipari è larga e a doppio
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senso di circolazione. La predetta via è anche fornita di pubblica illuminazione. Confermo che la strada di cui ho detto è quella raffigurata nelle foto 7 e 8 prodotte da parte attrice e che mi vengono mostrate. Preciso che il giorno dopo l'accaduto io e il mio collega se non ricordo male tale , il legale di parte attrice il Persona_2 quale ci riferì del sinistro accaduto il giorno prima e così andammo sul posto redigendo verbale di servizio che è richiamato nella nota del 09.08.2017 che confermo sia nel contenuto che nella sottoscrizione da me ivi apposta che mi viene esibita da entrambe le parti.In merito alla circostanza di cui alla lettera g) di parte attrice di cui alle memorie n. 2 del 17.04.2019, che mi viene letta, posso solo riferire che il giorno del sopralluogo vi erano dei detriti sulla sede stradale ove è avvenuto l'incidente… ricordo solo che nei giorni precedenti aveva piovuto. Al riguardo mi riporto alle foto allegate alla nota del 09.08.2017” Il teste ha riferito: “ricordo che io passavo lungo la strada in questione, Tes_3 che frequento giornalmente abitando in zona, il giorno dell'incidente avvenuto d'estate, di sera e confermo che nella sede stradale vi erano detriti alluvionali. Io ero a bordo della mia auto e la strada era illuminata. Presumo che la munutenzione della strada sia affidata al Confermo altresì, per quanto già detto, che dopo Controparte_1
l'accaduto ho soccorso la accompagnandola al Pronto Soccorso. Parte_2
Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate, allegate ai n. 7 e 8 al fascicolo di parte attrice, i luoghi del sinistro. Il motorino della era di colore bianco…” Pt_2
Il sinistro si è verificato nel perimetro urbano dell'Isola di Lipari e, pertanto, la fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 2051 c.c., norma che obbliga il custode di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa, salvo che l'evento dannoso non sia stato provocato da caso fortuito. Il non ha dato prova di alcun caso Controparte_1 fortuito, e cioè di alcun fatto esterno che abbia avuto efficacia causale esclusiva o concorrente nella produzione del danno. Nella relazione prot 1413 del 9 agosto 2017, redatta dal Comando di Polizia Municipale di Lipari – intervenuto in data 18 luglio 2017, giorno successivo al verificarsi del sinistro, si legge: “… effettuava sopralluogo nella zona teatro del sinistro constatando che a causa delle forti precipitazioni dei giorni precedenti erano depositati detriti alluvionali sulla carreggiata rendendo di fatto il piano stradale in alcuni casi disomogeneo ... Pertanto, risulta veritiero che alla data del sinistro, sulla sede stradale, in località Mendolita, all'altezza del curvone e del ponte che sovrasta la Via Candali, vi era la presenza di detriti alluvionali”. La presenza di detriti accumulatisi dopo le precipitazioni sulla carreggiata non
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può considerarsi caso fortuito essendo onere dell'ente provvedere alla loro rimozione effettuando la dovuta manutenzione e pulizia. Non vi è dubbio, infatti, che, tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode doveva ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d'impiego, dato che la presenza di detriti a seguito di pioggia rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode (sul punto cfr. Cass. n. 12449/08; Cass. n. 8377/09). Occorre, tuttavia, evidenziare che dalla istruttoria è comunque emerso che la strada al momento del sinistro fosse illuminata. Sul punto, la teste Tes_2
ha dichiarato: “… La predetta via è anche fornita di pubblica illuminazione”;
[...]
Il teste ha riferito: “… la strada era illuminata”. Consegue che la Tes_3
usando la normale diligenza avrebbe potuto evitare i detriti presenti Parte_2 sulla carreggiata. Se è vero che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), la Suprema Cortedi Cassazione ha precisato che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. Principio poi confermato da successive pronunce fra cui la n. 33074/23 che ha statuito:“… la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza
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intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”. Il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass.civ., sentenza n. 15859 del 28 luglio 2015; ed ancora Cass. n.25237\2017 e n. 25856\2017; Cass. 1/2/2018 n. 2477). Nel caso de quo, non essendo stata fornita prova certa sulla condotta prudente tenuta dall'attrice si ritiene di riconoscere un concorso di colpa, con conseguente graduazione di responsabilità, nella misura del 50% a carico dell'attrice e del restante 50 % a carico del convenuto Controparte_1
Sulla base di tali premesse, la fondatezza dell'an debeatur comporta la determinazione del quantum deleatur, relativamente al quale lo scrivente, pur nella consapevolezza di pronunce nella giurisprudenza di merito di segno diverso circa l'applicabilità o meno - per un caso come quello di specie di danno non derivante da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore - della tabella prevista nel codice delle assicurazioni, aveva inteso aderire a tale orientamento anche in quanto confortato dalla conferma resa dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015). Vi è però da rilevare che una recente decisione della Cassazione (n. 32373 del 21.11.2023), ha escluso che il risarcimento del danno biologico da insidia o trabocchetto possa essere risarcito secondo i criteri previsti dall'art. 139 Codice assicurazioni private, ritenendo che detta disposizione si applichi esclusivamente ai danni derivanti solo dalla circolazione automobilistica stradale;
mentre, ha ritenuto che i danni da insidia o trabocchetto, rientrando nel campo di applicazione dell'art. 2051 codice civile, dovranno essere liquidati applicando i criteri previsti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, soluzione alla quale ci si attiene ritenendola più coerente con il dato normativo.
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Ciò premesso, nel caso di specie i danni subiti dall'attrice consistono in danni per lesioni personali connessi al sinistro de quo. Nella relazione di CTU si legge: “la sig.ra in conseguenza dell'incidente Parte_2 stradale avvenuto il 17.07.2017 presenta lievi esiti cicatriziali agli arti, come descritto alla voce esame obiettivo, che possono essere inquadrati come pregiudizio estetico complessivo lieve, quantificando il danno nella misura del 2% secondo la tabella delle menomazioni alla integrità psico fisica compresa tra 1 e 9 di invalidità D.M.
3.07.2003. L'invalidità temporanea assoluta è da valutare in 5 giorni, quella parziale al 50% in giorni 8 ed in altrettanti giorni 8 quella parziale al 25%. Le spese mediche documentate consistenti in n. 2 certificazioni mediche per uso assicurativo (ricevuta n. 34 del 24.07.2017 e n. 38 del 14.08.2017) sono ovviamente da riferire all'evento traumatico” (cfr. CTU pag. 4) Pertanto, sulla base ed in adesione a quanto accertato nell'elaborato peritale, esaustivo ed immune da censure logiche e redatto al termine di operazioni peritali correttamente svolte, può dirsi raggiunta la prova del rapporto di causalità tra l'evento e lo stato irregolare del manto stradale custodito dal Controparte_1 rispetto al quale non risulta dimostrato alcun caso fortuito. Ciò posto, venendo alla liquidazione dei danni ed iniziando da quelli di natura non patrimoniale, assumendo come parametro di riferimento i valori di liquidazione contenuti nelle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (che questo Tribunale adotta in caso di liquidazione di lesioni micropermanenti), il danno biologico permanente pari al 2% va quantificato in base all'età dell'attrice al momento del fatto (27 anni essendo nata il 23\01\1990 ed essendo avvenuto il sinistro il 17\07\2017) nella somma di € 1.906,91. Nella fattispecie in esame ritiene questo Giudice che, data la tipologia delle lesioni riportate, il valore dell'indennità giornaliera vada correttamente fissata in € 55,24, per cui il danno biologico temporaneo può essere determinato in €276,20 per i 5 giorni di invalidità temporanea totale;
in € 220,96 per gli 8 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 110,48 per gli 8 giorni di ITP al 25%, come riconosciuti dal CTU, per un totale di € 607,64 e così complessivamente € 2.514,55 somma sulla quale non compete la rivalutazione perché determinata sulla base dei valori attuali. Si ritiene di non dovere riconoscere “l'incremento per sofferenza soggettiva” (danno morale) tenuto conto delle conclusioni a cui è giunto il consulente che ha accertato un “pregiudizio estetico complessivo lieve”. Con riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice, il CTU ha
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accertato: “Le spese mediche documentate consistenti in n. 2 certificazioni mediche per uso assicurativo (ricevuta n. 34 del 24.07.2017 e n. 38 del 14.08.2017) sono ovviamente da riferire all'evento traumatico” (cfr. CTU pag. 4). Le stesse, documentate nella misura di €. 100,00, vanno riconosciute determinandosi così un totale complessivo di € 2.614,55. Tale somma va decurtata del 50% per l'accertato concorso attribuito all'attrice. Consegue che alla sig.ra spetta la complessiva somma già rivalutata e Parte_2 decurtata del 50 % di € 1.307,27. Pertanto, il convenuto in persona del Sindaco p.t., è tenuto per Controparte_1 le lesioni subìte dall'attrice , al pagamento della somma già rivalutata Parte_2
e decurtata del 50 % di € 1.307,27 nonché degli interessi al tasso legale calcolati dalla data di richiesta di risarcimento di cui alla nota del 20.07.2017 sino al soddisfo, sulla somma di devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del “costo della vita” (Cass. sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712). All'attrice, infine, spetteranno gli interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Per quanto concerne i danni al mezzo. I danni subiti dal ciclomotore di proprietà di in seguito al Parte_1 sinistro per cui è causa sono stati quantificati in € 1737,09, giusto preventivo del 05.10.2017. Parte attrice, inoltre, ha versato in atti le fatture di pagamento delle spese di riparazione per un importo di €1.122,00 (cfr. fatture n. 101 del 23.02.2021, n. 224 del 22.04.2021 e n. 1 del 13.05.2021 allegate alle note di udienza del 27.05.2021). La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che in assenza di un'esplicita contestazione, da parte del presunto responsabile, dell'entità del danno subito dalla vittima di un incidente stradale, il preventivo dell'officina può assumere valore di prova. Spetta dunque alla controparte l'onere di contestare specificamente il preventivo prodotto in giudizio, diversamente lo stesso può essere assunto come principio di prova dei danni (Cass. Civ. sent. n. 27624 del 03 dicembre 2020). Alla luce di quanto sopra, in assenza di contestazione specifica da parte convenuta, alla sig.ra spetta la somma per i lavori di Parte_1 riparazione sostenuti pari ad € 1.122,00, giuste fatture prodotte. Somma che per le ragioni sopra esposte va decurtata al 50% nella somma di € 561,00. La domanda formulata da parte attrice nelle memorie conclusive del 04.11.2024:
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“In ogni caso, si chiede di volere liquidare in via equitativa anche la residua differenza di €. 615,09 a titolo di risarcimento del danno da fermo del mezzo, inteso quale ulteriore componente del danno patrimoniale, e quindi, di riconoscere l'intero montante richiesto in citazione di €. 1.737,09” non può essere accolta non avendo fornito prova sul punto. In caso di sinistro stradale, il cosiddetto danno da fermo tecnico, ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, non è presunto, ma va provato. Nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni in re ipsa e grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'indisponibilità del mezzo (Corte di Cassazione con l'ordinanza 4 aprile 2019, n. 9348). Pertanto, il convenuto in persona del Sindaco p.t., è tenuto per Controparte_1
i danni subìti dal ciclomotore di proprietà dell'attrice al Parte_1 pagamento della somma già decurtata del 50 % di € 561,00. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese processuali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico del convenuto in persona del Sindaco p.t., nella misura del 50% Controparte_1 ritenendo di compensare il restante 50% visto l'apporto causale riconosciuto a parte attrice. La liquidazione è effettuata direttamente in dispositivo secondo i parametri prossimi ai medi di cui al DM 147/22 dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a €. 5200 in considerazione del quantum del danno qui accertato. Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico del convenuto CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. con obbligo di rimborso in favore
[...] delle attrici se ed in quanto anticipatarie dell'intero o in minor misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20055/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per
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l'effetto, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
in persona del Sindaco p. t., nella causazione del sinistro per
[...]
cui è causa, lo condanna al risarcimento nei confronti di , Parte_2
a titolo di danni per le lesioni riportate, della somma complessiva già rivalutata e decurtata del 50% a titolo di concorso dell'attrice di
€1.307,27 oltre interessi al tasso legale calcolati dalla data di richiesta di risarcimento di cui alla nota del 20.07.2017 sino al soddisfo sulla somma di devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del “costo della vita” (Cass. sezioni Unite
17.02.1995 n. 1712), oltre interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
2) Accoglie la domanda relativa ai danni al mezzo di proprietà di
[...]
e per l'effetto, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. Parte_1
del in persona del Sindaco p. t., nella causazione Controparte_1
del sinistro per cui è causa, lo condanna al risarcimento nei confronti di della somma complessiva decurtata del 50% a Parte_1
titolo di concorso dell'attrice in € 561,00;
3) Rigetta nel resto;
4) Condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice del 50% delle spese del giudizio che secondo i parametri indicati, sono liquidate, già decurtate del 50% che si compensa, in €. 1.276,00, oltre spese esenti pari a €. 237,00, spese generali e oneri fiscali;
5) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta con obbligo di rimborso nei confronti dell'attrice, se anticipataria.
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Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 22.05.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico On.
Francesco Montera
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