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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
SACCO MAURIZIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 621/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen.
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08380202500003680000 1725,36 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08380202500003680000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificata il 13 giugno 2025, in relazione alle cartelle esattoriali n. 08320240007152159000 in materia di imposta sostitutiva sul regime forfetario emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara e n. 08320240008723758000 emessa dal Tribunale di Pescara - Ufficio Recupero Crediti, entrambe asseritamente notificate in data 29 ottobre 2024 per un credito complessivo di € 1.725,00, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
L'Agenzia Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha resistito al ricorso, chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione per la cartella esattoriale n. 08320240008723758000 in materia di sanzioni amministrative, e, nel merito, la sua inammissibilità.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara, parimenti costituita, ha chiesto, in via principale,
l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione e, in subordine, il rigetto del ricorso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi posti a fondamento del ricorso il contribuente ha, anzitutto, evidenziato l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di notifica delle cartelle esattoriale che ne costituiscono gli atti presupposti, contestando, in particolare, la correttezza della procedura notificatoria e sostenendo, sul punto, di non aver mai sottoscritto l'avviso di ricevimento delle raccomandate informative ai sensi dell'art. 140 c.p.c., poiché assente dalla propria abitazione nella data indicata in quanto al lavoro, senza, peraltro, che tale sottoscrizione, in difetto di indicazioni del messo notificatore, possa essere ricondotta ad eventuale familiare convivente. Nel merito ha, quindi, eccepito l'esistenza di una sproporzione tra il valore del bene sottoposto al provvedimento ablativo e l'importo del debito tutelato, nonché la mancata sottoscrizione di una convenzione tra il PRA/ACI e l'Agenzia della Riscossione, con conseguente indebito accesso da parte di quest'ultima ai dati sensibili del contribuente ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato, e, ad ogni modo, il difetto di motivazione del medesimo provvedimento.
Tanto premesso, deve essere, anzitutto, dichiarato, con alla cartella esattoriale n. 08320240008723758000 emessa dal Tribunale di Pescara - Ufficio Recupero Crediti e relativi a crediti per sanzioni amministrative, il difetto di giurisdizione, in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 546 del 1992, tali questioni non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, ma in quella del giudice ordinario, non trattandosi di crediti che ineriscono ad un'obbligazione tributaria, ma di crediti che investono illeciti amministrativi (cfr. in tal senso anche nel caso di impugnazione di provvedimenti in materia di fermo amministrativo Cass. Civ., sentenza 14 marzo 2018, n. 6135, secondo la quale “in caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo”; cfr. Cass. Civ. SS. UU. sentenza 30 gennaio 2017, n. 2221).
Con riguardo ai crediti tributari per i quali sussiste la giurisdizione del giudice adito, il presente ricorso è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Con riferimento al difetto di notifica della cartella esattoriale n. 08320240007152159000 che costituisce, come detto, atto presupposto del provvedimento in contestazione, si osserva come l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, nel costituirsi in giudizio, abbia documentato l'avvenuta notifica della stessa nei termini previsti dall'art.140 c.p.c., ovvero, dopo aver il messo notificatore dato atto dell'assenza del destinatario medesimo, mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed invio dell'avviso di deposito a mezzo di lettera raccomandata, sottoscritta, quindi, dal medesimo destinatario. Sul punto, le contestazioni mosse dalla difesa ricorrente sulla natura apocrifa della sottoscrizione, stante la materiale assenza del sig. Ricorrente_1 al momento della notifica della c.d. raccomandata informativa, non sono idonee ad inficiare la fede privilegiata di cui gode l'attività svolta dall'agente postale, essendo a tal fine necessaria la querela di falso: in termini generali, infatti, l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, in quanto contenuta in atto pubblico che fa piena prova dell'eseguita notificazione e dell'identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto, non può essere proposta se con querela di falso in quanto, se l'ufficiale giudiziario e l'agente postale non hanno l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario (ovvero della persona di famiglia o addetta alla casa cui l'atto viene consegnato), ciò non esclude, tuttavia, che la fede dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art. 2700 c.c. (cfr. da ultimo in termini in caso analogo Cass. Civ., sentenza 2 dicembre
2025, n. 31395).
Ne segue, pertanto, l'inammissibilità della contestuale impugnazione della cartella sopra indicata, pacificamente non opposta e, quindi, divenuta definitiva, poiché, in caso contrario, verrebbe allo stesso contribuente consentito di rimettere in discussione la pretesa tributaria decorso il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica della cartella, con palese elusione del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (cfr. in termini Cass. Civ., sentenza 22 settembre 2017, n.22184).
Quanto ai vizi propri dell'atto opposto, va, anzitutto, evidenziata l'infondatezza di quello relativo all'asserita sproporzione tra il valore della pretesa tributaria e quello del bene sottoposto a fermo, atteso che, in materia di fermo amministrativo, è del tutto irrilevante tale sproporzione, anche ove notevole, poiché l'art. 86 de. D.
P.R. n. 602/1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. in termini Cass. Civ., sentenza 21 settembre 2017, n. 22018).
Quanto alla illegittimità dell'atto opposto per avere l'Agente della Riscossione fatto indebito accesso alle banche dati dell'ACI e di altre amministrazioni ai fini dell'iscrizione del fermo, in violazione della tutela dei dati sensibili del contribuente, si osserva, in senso contrario, come l'art. 18 del D.lgs. n. 112/1999 consente ai concessionari della riscossione l'accesso a tutti i dati rilevanti ai fini della riscossione anche se detenuti da uffici pubblici ovvero alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze, salve eventuali esigenze di riservatezza non riscontrabili nel caso di specie.
Quanto, infine, al difetto di motivazione, si osserva che l'atto opposto contiene l'indicazione chiara e specifica degli estremi identificativi del credito per cui si procede, il riferimento agli atti presupposti ovvero alle cartelle sopra indicate, nonché l'esplicitazione delle ragioni che hanno giustificato l'adozione della misura ovvero il mancato pagamento del quantum richiesto a mezzo dei detti atti impositivi (cfr. in termini Cass. Civ., sentenza
9 marzo 2018, n. 5808, secondo la quale l'onere motivazione del provvedimento di fermo è soddisfatto mediante il richiamo degli atti presupposti che, in quanto già destinati alla parte, sono da questa conosciuti e conoscibili).
Ne segue l'infondatezza anche di tale eccezione.
Il presente ricorso va, pertanto, disatteso.
Le ulteriori questioni ed eccezioni restano assorbite dalle ragioni della decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida nel complessivo importo di € 500,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 2 febbraio 2026. Il Giudice Dott. Maurizio Sacco
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
SACCO MAURIZIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 621/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen.
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08380202500003680000 1725,36 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08380202500003680000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificata il 13 giugno 2025, in relazione alle cartelle esattoriali n. 08320240007152159000 in materia di imposta sostitutiva sul regime forfetario emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara e n. 08320240008723758000 emessa dal Tribunale di Pescara - Ufficio Recupero Crediti, entrambe asseritamente notificate in data 29 ottobre 2024 per un credito complessivo di € 1.725,00, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
L'Agenzia Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha resistito al ricorso, chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione per la cartella esattoriale n. 08320240008723758000 in materia di sanzioni amministrative, e, nel merito, la sua inammissibilità.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara, parimenti costituita, ha chiesto, in via principale,
l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione e, in subordine, il rigetto del ricorso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi posti a fondamento del ricorso il contribuente ha, anzitutto, evidenziato l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di notifica delle cartelle esattoriale che ne costituiscono gli atti presupposti, contestando, in particolare, la correttezza della procedura notificatoria e sostenendo, sul punto, di non aver mai sottoscritto l'avviso di ricevimento delle raccomandate informative ai sensi dell'art. 140 c.p.c., poiché assente dalla propria abitazione nella data indicata in quanto al lavoro, senza, peraltro, che tale sottoscrizione, in difetto di indicazioni del messo notificatore, possa essere ricondotta ad eventuale familiare convivente. Nel merito ha, quindi, eccepito l'esistenza di una sproporzione tra il valore del bene sottoposto al provvedimento ablativo e l'importo del debito tutelato, nonché la mancata sottoscrizione di una convenzione tra il PRA/ACI e l'Agenzia della Riscossione, con conseguente indebito accesso da parte di quest'ultima ai dati sensibili del contribuente ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato, e, ad ogni modo, il difetto di motivazione del medesimo provvedimento.
Tanto premesso, deve essere, anzitutto, dichiarato, con alla cartella esattoriale n. 08320240008723758000 emessa dal Tribunale di Pescara - Ufficio Recupero Crediti e relativi a crediti per sanzioni amministrative, il difetto di giurisdizione, in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 546 del 1992, tali questioni non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, ma in quella del giudice ordinario, non trattandosi di crediti che ineriscono ad un'obbligazione tributaria, ma di crediti che investono illeciti amministrativi (cfr. in tal senso anche nel caso di impugnazione di provvedimenti in materia di fermo amministrativo Cass. Civ., sentenza 14 marzo 2018, n. 6135, secondo la quale “in caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo”; cfr. Cass. Civ. SS. UU. sentenza 30 gennaio 2017, n. 2221).
Con riguardo ai crediti tributari per i quali sussiste la giurisdizione del giudice adito, il presente ricorso è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Con riferimento al difetto di notifica della cartella esattoriale n. 08320240007152159000 che costituisce, come detto, atto presupposto del provvedimento in contestazione, si osserva come l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, nel costituirsi in giudizio, abbia documentato l'avvenuta notifica della stessa nei termini previsti dall'art.140 c.p.c., ovvero, dopo aver il messo notificatore dato atto dell'assenza del destinatario medesimo, mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed invio dell'avviso di deposito a mezzo di lettera raccomandata, sottoscritta, quindi, dal medesimo destinatario. Sul punto, le contestazioni mosse dalla difesa ricorrente sulla natura apocrifa della sottoscrizione, stante la materiale assenza del sig. Ricorrente_1 al momento della notifica della c.d. raccomandata informativa, non sono idonee ad inficiare la fede privilegiata di cui gode l'attività svolta dall'agente postale, essendo a tal fine necessaria la querela di falso: in termini generali, infatti, l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, in quanto contenuta in atto pubblico che fa piena prova dell'eseguita notificazione e dell'identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto, non può essere proposta se con querela di falso in quanto, se l'ufficiale giudiziario e l'agente postale non hanno l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario (ovvero della persona di famiglia o addetta alla casa cui l'atto viene consegnato), ciò non esclude, tuttavia, che la fede dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art. 2700 c.c. (cfr. da ultimo in termini in caso analogo Cass. Civ., sentenza 2 dicembre
2025, n. 31395).
Ne segue, pertanto, l'inammissibilità della contestuale impugnazione della cartella sopra indicata, pacificamente non opposta e, quindi, divenuta definitiva, poiché, in caso contrario, verrebbe allo stesso contribuente consentito di rimettere in discussione la pretesa tributaria decorso il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica della cartella, con palese elusione del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (cfr. in termini Cass. Civ., sentenza 22 settembre 2017, n.22184).
Quanto ai vizi propri dell'atto opposto, va, anzitutto, evidenziata l'infondatezza di quello relativo all'asserita sproporzione tra il valore della pretesa tributaria e quello del bene sottoposto a fermo, atteso che, in materia di fermo amministrativo, è del tutto irrilevante tale sproporzione, anche ove notevole, poiché l'art. 86 de. D.
P.R. n. 602/1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. in termini Cass. Civ., sentenza 21 settembre 2017, n. 22018).
Quanto alla illegittimità dell'atto opposto per avere l'Agente della Riscossione fatto indebito accesso alle banche dati dell'ACI e di altre amministrazioni ai fini dell'iscrizione del fermo, in violazione della tutela dei dati sensibili del contribuente, si osserva, in senso contrario, come l'art. 18 del D.lgs. n. 112/1999 consente ai concessionari della riscossione l'accesso a tutti i dati rilevanti ai fini della riscossione anche se detenuti da uffici pubblici ovvero alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze, salve eventuali esigenze di riservatezza non riscontrabili nel caso di specie.
Quanto, infine, al difetto di motivazione, si osserva che l'atto opposto contiene l'indicazione chiara e specifica degli estremi identificativi del credito per cui si procede, il riferimento agli atti presupposti ovvero alle cartelle sopra indicate, nonché l'esplicitazione delle ragioni che hanno giustificato l'adozione della misura ovvero il mancato pagamento del quantum richiesto a mezzo dei detti atti impositivi (cfr. in termini Cass. Civ., sentenza
9 marzo 2018, n. 5808, secondo la quale l'onere motivazione del provvedimento di fermo è soddisfatto mediante il richiamo degli atti presupposti che, in quanto già destinati alla parte, sono da questa conosciuti e conoscibili).
Ne segue l'infondatezza anche di tale eccezione.
Il presente ricorso va, pertanto, disatteso.
Le ulteriori questioni ed eccezioni restano assorbite dalle ragioni della decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida nel complessivo importo di € 500,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 2 febbraio 2026. Il Giudice Dott. Maurizio Sacco