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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 3475 / 2019 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 02.12.2024, tra
(c.f. – p.iva ), nato il Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
05.01.1963 a Castellammare di Stabia, residente in Scafati alla via Passanti Trav.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Acanfora Raffaele, elett.te dom.ti Parte_2 come in atti, attore/opponente contro
(p.iva ) in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Roma al viale Regina Margherita n.126, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, (p.iva ) CP_2 P.IVA_3 in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Roma al piazzale
Luigi Sturzo n.15, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino, elett.te dom.ti come in atti, convenuto/opposto
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso,
Pagina 1 sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Con ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 14 maggio 2019,
[...]
per il tramite della mandataria otteneva dal CP_1 Controparte_2
Tribunale di Nocera Inferiore il decreto ingiuntivo n. 1487/2019 per il pagamento della somma di € 12.299,16 oltre interessi e spese, quale corrispettivo di fornitura di energia elettrica riferita a consumi dal gennaio 2012 al febbraio 2018.
Avverso tale decreto proponeva opposizione il sig. , eccependo in Parte_1 via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale parziale del credito, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., e, in subordine, l'indeterminatezza del quantum, fondato su letture stimate e non reali.
In particolare, veniva contestata la validità della fattura n. 2919189380 del
22.03.2018, basata su consumi presuntivi in mancanza di dati comunicati dal
Distributore.
Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava l'opposizione chiedendone il rigetto, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e sostenendo l'interruzione della prescrizione mediante lettera di messa in mora. Con ordinanza dell'11 agosto 2021 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rilevando che la prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo all'erogazione dell'energia e che la fattura prodotta si riferisce a un arco temporale notevolmente antecedente alla data della sua emissione.
All'udienza del 2 dicembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Passando all'esame del merito della presente causa, si rileva che la proposta opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, va accolta la sollevata eccezione di prescrizione quinquennale.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., i crediti derivanti da forniture di energia elettrica si prescrivono in cinque anni.
Come correttamente osservato nella propria memoria di replica dall'opponente e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. III, n.
17902/2016), la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ossia dalla data in cui la lettura del consumo avrebbe dovuto essere rilevata o comunicata dal Distributore.
Pagina 2 Nel caso di specie, la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio è stata emessa in data 22 marzo 2018, per consumi risalenti a un periodo di oltre sei anni
(gennaio 2012 - febbraio 2018).
Non risultano prodotte prove di interruzione tempestiva della prescrizione da parte dell'opposta.
La comunicazione di messa in mora è successiva al compimento del termine quinquennale almeno per i consumi degli anni 2012, 2013 e del periodo gennaio - maggio 2014.
Deve dunque ritenersi prescritto il credito per i periodi sopra indicati, con conseguente riduzione dell'importo complessivo ingiunto.
Anche in ordine al quantum debeatur, la domanda monitoria risulta sfornita di prova ed invero, oltre alla prescrizione parziale, rileva l'imprecisione del quantum richiesto basato su letture stimate e non reali, come espressamente ammesso nella stessa fattura, la quale indica la natura “sostitutiva” dei consumi fatturati.
Non è stata fornita prova documentale né della trasmissione delle letture da parte del Distributore, né della successiva rettifica mediante conguaglio reale.
In mancanza di tali riscontri, e tenuto conto della vetustà del periodo oggetto di richiesta, si impone il rigetto della domanda monitoria residua, poiché non idoneamente provata.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014. Pagina 3
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. contro la soc. nel Parte_1 Controparte_1 procedimento n. 3475/2019 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dal sig. nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto: revoca il decreto ingiuntivo n. 902/2019 rg. Controparte_1
2278/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore del 07.05.2019 in ogni sua parte, conseguentemente rigetta la domanda monitoria proposta da . Controparte_1
2) Condanna la soc. al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 in favore del sig. che liquida complessivamente in € 1.700,00 per Parte_1 compenso professionale ex D.M. n.55/2014 ed € 145,00 per spese (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria), oltre IVA, CPA e 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 11/06/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 3475 / 2019 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 02.12.2024, tra
(c.f. – p.iva ), nato il Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
05.01.1963 a Castellammare di Stabia, residente in Scafati alla via Passanti Trav.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Acanfora Raffaele, elett.te dom.ti Parte_2 come in atti, attore/opponente contro
(p.iva ) in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Roma al viale Regina Margherita n.126, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, (p.iva ) CP_2 P.IVA_3 in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Roma al piazzale
Luigi Sturzo n.15, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino, elett.te dom.ti come in atti, convenuto/opposto
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso,
Pagina 1 sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Con ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 14 maggio 2019,
[...]
per il tramite della mandataria otteneva dal CP_1 Controparte_2
Tribunale di Nocera Inferiore il decreto ingiuntivo n. 1487/2019 per il pagamento della somma di € 12.299,16 oltre interessi e spese, quale corrispettivo di fornitura di energia elettrica riferita a consumi dal gennaio 2012 al febbraio 2018.
Avverso tale decreto proponeva opposizione il sig. , eccependo in Parte_1 via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale parziale del credito, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., e, in subordine, l'indeterminatezza del quantum, fondato su letture stimate e non reali.
In particolare, veniva contestata la validità della fattura n. 2919189380 del
22.03.2018, basata su consumi presuntivi in mancanza di dati comunicati dal
Distributore.
Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava l'opposizione chiedendone il rigetto, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e sostenendo l'interruzione della prescrizione mediante lettera di messa in mora. Con ordinanza dell'11 agosto 2021 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rilevando che la prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo all'erogazione dell'energia e che la fattura prodotta si riferisce a un arco temporale notevolmente antecedente alla data della sua emissione.
All'udienza del 2 dicembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Passando all'esame del merito della presente causa, si rileva che la proposta opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, va accolta la sollevata eccezione di prescrizione quinquennale.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., i crediti derivanti da forniture di energia elettrica si prescrivono in cinque anni.
Come correttamente osservato nella propria memoria di replica dall'opponente e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. III, n.
17902/2016), la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ossia dalla data in cui la lettura del consumo avrebbe dovuto essere rilevata o comunicata dal Distributore.
Pagina 2 Nel caso di specie, la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio è stata emessa in data 22 marzo 2018, per consumi risalenti a un periodo di oltre sei anni
(gennaio 2012 - febbraio 2018).
Non risultano prodotte prove di interruzione tempestiva della prescrizione da parte dell'opposta.
La comunicazione di messa in mora è successiva al compimento del termine quinquennale almeno per i consumi degli anni 2012, 2013 e del periodo gennaio - maggio 2014.
Deve dunque ritenersi prescritto il credito per i periodi sopra indicati, con conseguente riduzione dell'importo complessivo ingiunto.
Anche in ordine al quantum debeatur, la domanda monitoria risulta sfornita di prova ed invero, oltre alla prescrizione parziale, rileva l'imprecisione del quantum richiesto basato su letture stimate e non reali, come espressamente ammesso nella stessa fattura, la quale indica la natura “sostitutiva” dei consumi fatturati.
Non è stata fornita prova documentale né della trasmissione delle letture da parte del Distributore, né della successiva rettifica mediante conguaglio reale.
In mancanza di tali riscontri, e tenuto conto della vetustà del periodo oggetto di richiesta, si impone il rigetto della domanda monitoria residua, poiché non idoneamente provata.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014. Pagina 3
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. contro la soc. nel Parte_1 Controparte_1 procedimento n. 3475/2019 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dal sig. nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto: revoca il decreto ingiuntivo n. 902/2019 rg. Controparte_1
2278/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore del 07.05.2019 in ogni sua parte, conseguentemente rigetta la domanda monitoria proposta da . Controparte_1
2) Condanna la soc. al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 in favore del sig. che liquida complessivamente in € 1.700,00 per Parte_1 compenso professionale ex D.M. n.55/2014 ed € 145,00 per spese (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria), oltre IVA, CPA e 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 11/06/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 4