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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Roberto Riggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SOTTOSANTI GIUSEPPA, rappresentante e difensore
Ricorrente - Attrice
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CALTANISSETTA . , rappresentante e difensore
Resistente – convenuta
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Laspina
Oggetto: OPPOSIZIONE DECRETO REVOCA AMMISSIONE PATROCINIO
Conclusioni delle parti:
Ricorrente annullamento del decreto opposto ed ammissione al patrocinio a spese dello Stato, liquidazione onorari
Resistente: rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 1.08.2024 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto emesso da questo Tribunale l'11.07.20 revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta con la delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Gela del 28.04.2017. Il ricorrente esponeva:
1 - Che a seguito di istanza presentata il 23.03.2027 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in data 29.04.2017 lo ammetteva al patrocinio a spese dello stato nel procedimento civile n. 496/2017 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su richiesta del;
Parte_2
- Il giudizio si concludeva con la Sentenza n. 386/2024 che rigettava l'opposizione al Decreto Ingiuntivo;
- A seguito della richiesta di liquidazione degli onorari del suo difensore, il Tribunale, con il decreto opposto, revocava l'ammissione provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati in ragione della “manifesta infondatezza dei motivi di opposizione dedotti” A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto:
-la violazione dell'art. 136, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il giudice avrebbe disposto la revoca del beneficio “sia senza dare atto della sussistenza della: “ Mala fede e colpa grave” di cui al citato art 136, che omettendo di accertare se l'opponente nel Giudizio a quo, aveva in effetti agito con colpa grave o mala fede”;
-la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, artt. 24 e 111 Cost. e artt. 6 e 13 della C.E.D.U., in quanto il Giudice a quo, fondando la revoca del P.S.S. sulla base del rigetto integrale della domanda avvenuto con separata Sentenza, avrebbe reso sostanzialmente ineffettivo il diritto di difesa in quanto ciò impedirebbe a soggetti privi di mezzi economici nel fare valere i propri diritti Chiedeva pertanto l'annullamento del decreto opposto nonché la liquidazione degli onorari in favore del difensore. Il , costituitosi con l'Avvocatura dello Stato, ha contestato quanto dedotto in Controparte_1 ricor ezza in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Ed invero appare opportuno premettere che nel processo civile, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è disposta, su istanza dell'interessato, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati «in via anticipata e provvisoria» (art. 126 T.U.S.G.), sulla base della sola documentazione presentata dal richiedente. L'ammissione è subordinata alla sussistenza di due presupposti: a) che l'instante sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo previsto dall'art. 76 T.U.S.G.; b) che le pretese che l'interessato intende far valere appaiano "non manifestamente infondate" (art. 126, comma 1, T.U.S.G.). L'art. 136 T.U.S.G. prevede che il giudice, con apposito decreto, "deve" revocare (letteralmente «revoca») il provvedimento di ammissione al patrocinio quando: a) nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); b) risultano insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2). Nel caso di specie , a seguito della ammissione al patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine, il Giudice in esito al giudizio con separato decreto ha revocato l'ammissione per manifesta evidenziando la mancanza di uno dei presupposti per l'ammissione (v. lett a sopra indicata) evidenziando la manifesta infondatezza delle pretese. Ciò posto ad avviso del giudicante i rilievi mossi dal ricorrente non sono condivisibili. Ed infatti il giudice ha indicato che la revoca è stata disposta “ per manifesta infondatezza dei motivi di opposizione dedotti, come motivato nella sentenza di rigetto dell'opposizione”: in tal modo ha indicato la insussistenza di uno dei requisiti necessari per l'ammissione (“se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”) attraverso un rinvio alla motivazione della sentenza già a conoscenza dell'odierno opponente. In detta motivazione il giudice ha dato atto della evidente infondatezza dei motivi della opposizione al decreto ingiuntivo, basata sul disconoscimento della sottoscrizione del contratto di conto corrente e sulla prescrizione. Ha infatti evidenziato che “si è accertata l'autenticità delle firme apposte su entrambi contratti dal correntista odierno opponente, infondatamente contestata con l'atto di opposizione” e che “l'ulteriore eccezione di prescrizione del credito opposto,
2 sollevata con l'opposizione ex art. 2697, comma 2, c.c., è infondata per mancato decorso termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. operante in materia di rapporto contrattuale di conto corrente”. Orbene tali considerazioni svolte appaiono pienamente condivisibili per affermare la manifesta infondatezza ab origine dell'opposizione al decreto ingiuntivo azionata dal . Parte_3
Parimenti infondato è poi il secondo motivo: ed infatti la revoca d ) ammissione al patrocinio non appare per nulla pregiudizievole per i “soggetti privi di mezzi economici nel fare valere i propri diritti” atteso che in tale caso, proprio sulla base delle argomentazioni esposte in sentenza, non via era alcun diritto degno di tutela. Diversamente opinando dovrebbero porsi a carico dell'erario delle rilevanti somme di denaro anche per iniziative giudiziarie prive di fondamento e/o mosse solo a fini dilatori. Alla stregua delle superiori considerazioni non può che seguire il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso
CONDANNA, altresì, la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte resistente liquidate in € 1.300,00 oltre Iva e CPA se dovuti.
Gela, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Roberto Riggio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Roberto Riggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SOTTOSANTI GIUSEPPA, rappresentante e difensore
Ricorrente - Attrice
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CALTANISSETTA . , rappresentante e difensore
Resistente – convenuta
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Laspina
Oggetto: OPPOSIZIONE DECRETO REVOCA AMMISSIONE PATROCINIO
Conclusioni delle parti:
Ricorrente annullamento del decreto opposto ed ammissione al patrocinio a spese dello Stato, liquidazione onorari
Resistente: rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 1.08.2024 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto emesso da questo Tribunale l'11.07.20 revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta con la delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Gela del 28.04.2017. Il ricorrente esponeva:
1 - Che a seguito di istanza presentata il 23.03.2027 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in data 29.04.2017 lo ammetteva al patrocinio a spese dello stato nel procedimento civile n. 496/2017 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su richiesta del;
Parte_2
- Il giudizio si concludeva con la Sentenza n. 386/2024 che rigettava l'opposizione al Decreto Ingiuntivo;
- A seguito della richiesta di liquidazione degli onorari del suo difensore, il Tribunale, con il decreto opposto, revocava l'ammissione provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati in ragione della “manifesta infondatezza dei motivi di opposizione dedotti” A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto:
-la violazione dell'art. 136, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il giudice avrebbe disposto la revoca del beneficio “sia senza dare atto della sussistenza della: “ Mala fede e colpa grave” di cui al citato art 136, che omettendo di accertare se l'opponente nel Giudizio a quo, aveva in effetti agito con colpa grave o mala fede”;
-la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, artt. 24 e 111 Cost. e artt. 6 e 13 della C.E.D.U., in quanto il Giudice a quo, fondando la revoca del P.S.S. sulla base del rigetto integrale della domanda avvenuto con separata Sentenza, avrebbe reso sostanzialmente ineffettivo il diritto di difesa in quanto ciò impedirebbe a soggetti privi di mezzi economici nel fare valere i propri diritti Chiedeva pertanto l'annullamento del decreto opposto nonché la liquidazione degli onorari in favore del difensore. Il , costituitosi con l'Avvocatura dello Stato, ha contestato quanto dedotto in Controparte_1 ricor ezza in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Ed invero appare opportuno premettere che nel processo civile, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è disposta, su istanza dell'interessato, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati «in via anticipata e provvisoria» (art. 126 T.U.S.G.), sulla base della sola documentazione presentata dal richiedente. L'ammissione è subordinata alla sussistenza di due presupposti: a) che l'instante sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo previsto dall'art. 76 T.U.S.G.; b) che le pretese che l'interessato intende far valere appaiano "non manifestamente infondate" (art. 126, comma 1, T.U.S.G.). L'art. 136 T.U.S.G. prevede che il giudice, con apposito decreto, "deve" revocare (letteralmente «revoca») il provvedimento di ammissione al patrocinio quando: a) nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); b) risultano insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2). Nel caso di specie , a seguito della ammissione al patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine, il Giudice in esito al giudizio con separato decreto ha revocato l'ammissione per manifesta evidenziando la mancanza di uno dei presupposti per l'ammissione (v. lett a sopra indicata) evidenziando la manifesta infondatezza delle pretese. Ciò posto ad avviso del giudicante i rilievi mossi dal ricorrente non sono condivisibili. Ed infatti il giudice ha indicato che la revoca è stata disposta “ per manifesta infondatezza dei motivi di opposizione dedotti, come motivato nella sentenza di rigetto dell'opposizione”: in tal modo ha indicato la insussistenza di uno dei requisiti necessari per l'ammissione (“se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”) attraverso un rinvio alla motivazione della sentenza già a conoscenza dell'odierno opponente. In detta motivazione il giudice ha dato atto della evidente infondatezza dei motivi della opposizione al decreto ingiuntivo, basata sul disconoscimento della sottoscrizione del contratto di conto corrente e sulla prescrizione. Ha infatti evidenziato che “si è accertata l'autenticità delle firme apposte su entrambi contratti dal correntista odierno opponente, infondatamente contestata con l'atto di opposizione” e che “l'ulteriore eccezione di prescrizione del credito opposto,
2 sollevata con l'opposizione ex art. 2697, comma 2, c.c., è infondata per mancato decorso termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. operante in materia di rapporto contrattuale di conto corrente”. Orbene tali considerazioni svolte appaiono pienamente condivisibili per affermare la manifesta infondatezza ab origine dell'opposizione al decreto ingiuntivo azionata dal . Parte_3
Parimenti infondato è poi il secondo motivo: ed infatti la revoca d ) ammissione al patrocinio non appare per nulla pregiudizievole per i “soggetti privi di mezzi economici nel fare valere i propri diritti” atteso che in tale caso, proprio sulla base delle argomentazioni esposte in sentenza, non via era alcun diritto degno di tutela. Diversamente opinando dovrebbero porsi a carico dell'erario delle rilevanti somme di denaro anche per iniziative giudiziarie prive di fondamento e/o mosse solo a fini dilatori. Alla stregua delle superiori considerazioni non può che seguire il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso
CONDANNA, altresì, la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte resistente liquidate in € 1.300,00 oltre Iva e CPA se dovuti.
Gela, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Roberto Riggio
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