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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 1004/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, al vico I Crotone n.25, presso lo studio dell'avv. Francesco GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato in Locri, via Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria RAFFANTI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, Persona_1
rep. 37875, pec: t;
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CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di inabilità civile ai fini del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex all'art. 1 l. n.
222/1984;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 09.04.2024, Pt_1
ha chiesto il riconoscimento del proprio stato di inabilità ai fini del riconoscimento
[...]
Pag. 1 a 6 del diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità civile di cui all'art.1 l. n.
222/1984, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott. Per_2
, in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che il ricorrente è non affetto da patologie tali da ridurre a meno di 1/3 la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, carpentiere edile.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU, in particolare per ciò che riguarda la valutazione delle seguenti patologie, che affliggono il ricorrente, ed ovvero: la sindrome disventilatoria da bpco, la cardiopatia ipertensiva in trattamento, la spondilosi diffusa al rachide cervico lombare con rachialgia cronica con segni di radicolopatia periferica agli arti superiori e inferiori, la spalla dolorosa bilaterale con turbe funzionali, l'ansia reattiva con umore depresso.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
Pag. 2 a 6 specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. , si evince Persona_3
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie e proceduto alla valutazione medico legale.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
In tale senso, il CTU all'esito dell'esame obiettivo ha accertato che il ricorrente è affetto da: “* Spondilo-lombalgia diffusa con moderato impegno funzionale. * BPCO *
Disturbo ansioso-depressivo-che le infermità in atto NON sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini art. 1 L. 222/84”.
Tali conclusioni sono state oggetto di osservazioni nella fase endo-processuale di cui all'art. 195 c.p.c. alle quali il CTU ha puntualmente risposto, avendo cura di ben esplicitare le ragioni della sua confermata valutazione medica, in particolare che “…La sindrome ansiosa depressiva di cui il paziente soffre e che è stata diagnosticata oltre ad essere ad uno stato lieve (come si rileva dall'esame obiettivo) in relazione all'attività lavorativa del ricorrente è da considerarsi NON INVALIDANTE in quanto il lavoro svolto di carpentiere edile è una attività meramente fisica (di fatica) mentre la patologia psichiatrica può essere invalidante
(certo non a livello di gravità di cui soffre il ricorrente) per attività lavorative che presuppongono l'impegno mentale. La spondilo-lombalgia diffusa con moderato impegno funzionale non è invalidante solo perché è presente ma conseguentemente al deficit funzionale che essa determina. Ora, come evidenziato all'esame obiettivo (… la mobilizzazione del rachide cervicale in flesso-estensione, inclinazione e rotazione risulta poco dolente ……) e non determina deficit funzionale in relazione all'attività svolta. La
BPCO non è invalidante solo perché è presente ma conseguentemente al deficit funzionale che essa determina. Nel caso, all'esame obiettivo non è stata rilevata “dispnea”, non è stato rilevato broncospasmo e, conseguentemente, e non determina deficit funzionale in relazione all'attività svolta…”.
Pag. 3 a 6 Ebbene, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il
CTU visitato il ricorrente.
Dunque, la relazione del consulente appare ben motivata, precisa nelle osservazioni formulate e dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente riscontrate all'esame obiettivo, non suscettibile di censure.
Parte ricorrente, nell'istaurazione del presente giudizio, non ha prodotto nuova documentazione sanitaria, avente un contenuto modificativo di quanto già esaminato nella fase di A.T.P., né ha allegato un aggravamento dello stato medico.
Ella si è piuttosto doluta delle sole considerazioni mediche in ordine alle percentuali di inabilità assegnate alle predette patologie, limitandosi ad una generica gravità del quadro clinico, che, come visto non ha trovato conferma all'esito della consulenza espletata.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va infatti ricordato che la consulenza tecnica, che, è utile ricordare, non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio. Essa, tuttavia, risulta non esperibile ove siano del tutto carenti, come nel caso in esame, questioni oggetto di specifica critica.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004) le quali peraltro non risultano superate da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice
Pag. 4 a 6 indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate generiche deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguentemente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pag. 5 a 6 In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1
decreto.
Locri, 05.03.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6