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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2279/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3198/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900313 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900314 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900315 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello iscritto al n. R.G.A. 2279/2023, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3198/2022 della C.G.T. di Primo Grado di Siracusa (Sez. II), resa su ricorso avverso gli avvisi di accertamento
IMU n. 201900313 (anno 2014), n. 201900314 (anno 2015) e n. 201900315 (anno 2016), concernenti aree ricadenti nel comparto a45 del PRG di Siracusa..pdf) [Appello (21) | PDF]
Nel corso del giudizio di appello, l'Ufficio Tributi del Comune di Siracusa ha proceduto alla rideterminazione dell'imposta a seguito di parere tecnico dell'ufficio comunale competente;
quindi le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, come da istanza congiunta di cessazione della materia del contendere depositata agli atti dalla parte resistente (Settore Entrate e Servizi Fiscali –
Dirigente Difensore_3).
ACCORDO CONCILIATIVO
Dalla proposta di conciliazione allegata all'istanza risulta che le parti hanno convenuto:
Rideterminazione dell'imposta dovuta per ciascuna annualità (2014–2016) sugli avvisi n. 201900313,
201900314, 201900315, con aggiornamento dei valori in esito al parere tecnico comunale;
Definizione delle sanzioni secondo l'esito concordato (riduzione/annullamento in conformità alla proposta);
Compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede la conciliazione giudiziale, anche parziale, con conseguente estinzione del processo. Nel caso di specie, il Collegio rileva:
la formale richiesta congiunta delle parti di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione;
la regolarità dell'accordo, conforme alla disciplina del processo tributario e idoneo a definire integralmente la controversia in appello (avvisi 201900313/314/315, annualità 2014–2016).
Il Collegio prende atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti (Comune di Siracusa / Ricorrente_1
) e della rideterminazione dell'imposta oggetto degli avvisi n. 201900313, 201900314, 201900315
(anni 2014–2016), come da proposta allegata agli atti e compensa integralmente le spese di lite tra le parti, conformemente all'accordo. Dà atto che l'accordo conciliativo costituisce titolo esecutivo per le somme dovute, ai sensi dell'art. 48, comma 3, D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per conciliazione e compensa le spese Palermo 11.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2279/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3198/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900313 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900314 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900315 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello iscritto al n. R.G.A. 2279/2023, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3198/2022 della C.G.T. di Primo Grado di Siracusa (Sez. II), resa su ricorso avverso gli avvisi di accertamento
IMU n. 201900313 (anno 2014), n. 201900314 (anno 2015) e n. 201900315 (anno 2016), concernenti aree ricadenti nel comparto a45 del PRG di Siracusa..pdf) [Appello (21) | PDF]
Nel corso del giudizio di appello, l'Ufficio Tributi del Comune di Siracusa ha proceduto alla rideterminazione dell'imposta a seguito di parere tecnico dell'ufficio comunale competente;
quindi le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, come da istanza congiunta di cessazione della materia del contendere depositata agli atti dalla parte resistente (Settore Entrate e Servizi Fiscali –
Dirigente Difensore_3).
ACCORDO CONCILIATIVO
Dalla proposta di conciliazione allegata all'istanza risulta che le parti hanno convenuto:
Rideterminazione dell'imposta dovuta per ciascuna annualità (2014–2016) sugli avvisi n. 201900313,
201900314, 201900315, con aggiornamento dei valori in esito al parere tecnico comunale;
Definizione delle sanzioni secondo l'esito concordato (riduzione/annullamento in conformità alla proposta);
Compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede la conciliazione giudiziale, anche parziale, con conseguente estinzione del processo. Nel caso di specie, il Collegio rileva:
la formale richiesta congiunta delle parti di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione;
la regolarità dell'accordo, conforme alla disciplina del processo tributario e idoneo a definire integralmente la controversia in appello (avvisi 201900313/314/315, annualità 2014–2016).
Il Collegio prende atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti (Comune di Siracusa / Ricorrente_1
) e della rideterminazione dell'imposta oggetto degli avvisi n. 201900313, 201900314, 201900315
(anni 2014–2016), come da proposta allegata agli atti e compensa integralmente le spese di lite tra le parti, conformemente all'accordo. Dà atto che l'accordo conciliativo costituisce titolo esecutivo per le somme dovute, ai sensi dell'art. 48, comma 3, D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per conciliazione e compensa le spese Palermo 11.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE