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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 83319 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gavriel D Porto
E
UD RI CONVENUTO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Carnevali e Benedetta Coricelli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il in epigrafe ha convenuto in giudizio DI NI deducendo in Parte_1
sintesi quanto segue: – l'attuale amministratore del – dopo il passaggio di consegne effettuato Parte_1
in data 23.1.2015 dal precedente amministratore DI NI – verificava che quest'ultimo aveva operato nel novembre 2014 tre prelevamenti dal conto corrente condominiale (ciascuno per un importo di euro 5.000,00);
- tali uscite dal conto condominiale erano prive di alcuna giustificazione causale e non erano state nemmeno indicate nel verbale di passaggio delle consegne;
- tali ingiustificati prelevamenti – effettuati tutti dopo la nomina del nuovo amministratore risalente al 3.11.2024 – inducevano il condominio a promuovere nei confronti del NI accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. al fine di quantificare a fini conciliativi il suo debito restitutorio;
- la consulenza tecnica contabile disposta in quella sede – che aveva comportato per il istante un complessivo esborso di euro 7.689,49 (oltre euro 64,00 per Parte_1
spese di mediazione ex d.lgs. 28/2010) – confermava che i suddetti prelevamenti
(euro 15.000,00 complessivi) non trovavano giustificazione in alcun documento di spesa e dunque non costituivano un legittimo rimborso per pretese anticipazioni di cassa effettuate dall'ex amministratore nel corso della sua cessata gestione.
Ha pertanto concluso chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione di complessivi euro 15.000,00 – oltre interessi – nonché al rimborso di euro 7.753,49 a titolo di spese anticipate nelle procedure di mediazione e di accertamento tecnico preventivo. Il NI – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza delle domande e ne ha chiesto l'integrale rigetto.
Sono state depositate le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'esito – espletata una consulenza tecnica contabile – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
L'attore agisce per indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. nei confronti del convenuto – DI NI – quale incontestato percettore delle somme (per complessivi euro 15.000,00) prelevate dal conto corrente condominiale dopo la nomina del nuovo amministratore.
Tale domanda deve essere accolta.
Le difese del convenuto – che giustifica i prelevamenti a titolo di rimborso per anticipazioni di cassa effettuate durante la sua cessata gestione condominiale – non trovano adeguato riscontro probatorio.
Giova precisare che il credito dell'amministratore per il recupero di somme anticipate nell'interesse del si fonda ex art. 1720 cod. civ. sul contratto di mandato Parte_1
con rappresentanza che intercorre con i condomini e pertanto grava sullo stesso
amministratore la prova degli esborsi effettuati (mentre spetta ai condomini – e quindi al – dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne Parte_1 l'amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita: ex multis,
Cass. 17.8.2017, n. 20137).
Deve pertanto ritenersi che – nella fattispecie – l'amministratore non abbia assolto
all'onere probatorio a suo carico riguardo ai pregressi pagamenti realmente
effettuati con denaro personale tali da giustificare un rimborso per le asserite anticipazioni (afferenti nell'assunto a spese – oltretutto – nemmeno specificamente indicate e giustificate).
Tale rilievo sul piano probatorio – di natura assorbente – rende superflua ogni valutazione di merito sulle conclusioni formulate in questa sede dal c.t.u. – sul piano meramente deduttivo – in senso pur favorevole al convenuto.
Le spese processuali – comprese quelle per la mediazione ex d.lgs. 28/2010 e per la
c.t.u. espletata in questa sede – seguono la soccombenza del convenuto.
Restano invece a carico dell'attore le spese afferenti all'accertamento tecnico preventivo (essendo stata omessa la produzione del relativo elaborato peritale ed avendo lo stesso attore insistito per l'espletamento di una nuova consulenza d'ufficio
in questa sede).
P.Q.M.
condanna il convenuto a restituire al condominio attore l'importo complessivo di
euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla domanda;
pone le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico definitivo del convenuto;
condanna il convenuto a rimborsare all'attore le altre spese processuali, liquidate d'ufficio in euro 2.540,00 per compensi ed in euro 264,00 per spese vive, oltre euro
64,00 per spese di mediazione, rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
18.2.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 83319 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gavriel D Porto
E
UD RI CONVENUTO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Carnevali e Benedetta Coricelli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il in epigrafe ha convenuto in giudizio DI NI deducendo in Parte_1
sintesi quanto segue: – l'attuale amministratore del – dopo il passaggio di consegne effettuato Parte_1
in data 23.1.2015 dal precedente amministratore DI NI – verificava che quest'ultimo aveva operato nel novembre 2014 tre prelevamenti dal conto corrente condominiale (ciascuno per un importo di euro 5.000,00);
- tali uscite dal conto condominiale erano prive di alcuna giustificazione causale e non erano state nemmeno indicate nel verbale di passaggio delle consegne;
- tali ingiustificati prelevamenti – effettuati tutti dopo la nomina del nuovo amministratore risalente al 3.11.2024 – inducevano il condominio a promuovere nei confronti del NI accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. al fine di quantificare a fini conciliativi il suo debito restitutorio;
- la consulenza tecnica contabile disposta in quella sede – che aveva comportato per il istante un complessivo esborso di euro 7.689,49 (oltre euro 64,00 per Parte_1
spese di mediazione ex d.lgs. 28/2010) – confermava che i suddetti prelevamenti
(euro 15.000,00 complessivi) non trovavano giustificazione in alcun documento di spesa e dunque non costituivano un legittimo rimborso per pretese anticipazioni di cassa effettuate dall'ex amministratore nel corso della sua cessata gestione.
Ha pertanto concluso chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione di complessivi euro 15.000,00 – oltre interessi – nonché al rimborso di euro 7.753,49 a titolo di spese anticipate nelle procedure di mediazione e di accertamento tecnico preventivo. Il NI – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza delle domande e ne ha chiesto l'integrale rigetto.
Sono state depositate le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'esito – espletata una consulenza tecnica contabile – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
L'attore agisce per indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. nei confronti del convenuto – DI NI – quale incontestato percettore delle somme (per complessivi euro 15.000,00) prelevate dal conto corrente condominiale dopo la nomina del nuovo amministratore.
Tale domanda deve essere accolta.
Le difese del convenuto – che giustifica i prelevamenti a titolo di rimborso per anticipazioni di cassa effettuate durante la sua cessata gestione condominiale – non trovano adeguato riscontro probatorio.
Giova precisare che il credito dell'amministratore per il recupero di somme anticipate nell'interesse del si fonda ex art. 1720 cod. civ. sul contratto di mandato Parte_1
con rappresentanza che intercorre con i condomini e pertanto grava sullo stesso
amministratore la prova degli esborsi effettuati (mentre spetta ai condomini – e quindi al – dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne Parte_1 l'amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita: ex multis,
Cass. 17.8.2017, n. 20137).
Deve pertanto ritenersi che – nella fattispecie – l'amministratore non abbia assolto
all'onere probatorio a suo carico riguardo ai pregressi pagamenti realmente
effettuati con denaro personale tali da giustificare un rimborso per le asserite anticipazioni (afferenti nell'assunto a spese – oltretutto – nemmeno specificamente indicate e giustificate).
Tale rilievo sul piano probatorio – di natura assorbente – rende superflua ogni valutazione di merito sulle conclusioni formulate in questa sede dal c.t.u. – sul piano meramente deduttivo – in senso pur favorevole al convenuto.
Le spese processuali – comprese quelle per la mediazione ex d.lgs. 28/2010 e per la
c.t.u. espletata in questa sede – seguono la soccombenza del convenuto.
Restano invece a carico dell'attore le spese afferenti all'accertamento tecnico preventivo (essendo stata omessa la produzione del relativo elaborato peritale ed avendo lo stesso attore insistito per l'espletamento di una nuova consulenza d'ufficio
in questa sede).
P.Q.M.
condanna il convenuto a restituire al condominio attore l'importo complessivo di
euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla domanda;
pone le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico definitivo del convenuto;
condanna il convenuto a rimborsare all'attore le altre spese processuali, liquidate d'ufficio in euro 2.540,00 per compensi ed in euro 264,00 per spese vive, oltre euro
64,00 per spese di mediazione, rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
18.2.2025. IL GIUDICE